CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 36452/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27033-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e Oggetto R.G.N. 27033/2017 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 CC difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 657/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/05/2017 R.G.N. 404/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 10.5.17 la corte di appello di Milano, in riforma di sentenza del 2014 del tribunale di Sondrio, ha dichiarato il diritto della lavoratrice in epigrafe ai contributi versati dall’1.4.67 al 31.12.72 e condannato l’Inps a riliquidare la pensione in favore della lavoratrice. In particolare, la corte territoriale ha accertato la regolarità contributiva della posizione lavorativa sulla base di vari elementi: in particolare la dichiarazione datoriale del modello GS2, dal quale risultava l’acquisto delle marche dal datore per un impiegato (e la lavoratrice in questione era l’unica impiegata), e la comunicazione all’Inps del 20.9.93, dalla quale risulta provata la regolarità dei versamenti contributivi in relazione a tutti i rapporti lavorativi aziendali. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste la lavoratrice con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: L’unico motivo deduce violazione dell’articolo 47 regio decreto 1422 del 1924 nonché 2724, 2946 e 2697 codice civile, per avere la corte territoriale trascurato l’assenza di prova circa l’incolpevolezza dello smarrimento della tessera (detenuta peraltro dalla lavoratrice e non dal datore) e circa il valore delle marche poste sulla tessera, essendo provato solo il valore ma non la loro apposizione (tanto più che era decorso il termine decennale per chiedere in via amministrativa un duplicato). Occorre premettere che non rileva in materia il termine decennale richiamato dall’INPS al fine di ottenere il duplicato della tessera, essendo oggetto del giudizio solo l’avvenuto pagamento (o meno) dei contributi per il periodo in questione. Non viene in gioco neppure una questione di prescrizione dei contributi, posto che la lavoratrice assume il pagamento tempestivo dei contributi previdenziali sulla sua posizione, e vi è solo una questione di prova dei relativi pagamenti, in ragione della particolarità del sistema con le marche,operativo all’epoca dei fatti. Ciò posto, sotto il primo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare (sentenze Cass.n. 16192 del 18/08/2004; Cass. 27 febbraio 2001, n. 2852; 4 aprile 2001, n. 5035) che emerge dalla norma che il datore di lavoro deve eseguire i versamenti contributivi acquistando le marche ed apponendole sulla tessera individuale, documento che fornisce la prova dell'adempimento, prova che, tuttavia, in caso di distruzione o di smarrimento, può essere data con qualsiasi altro mezzo, anzi è sufficiente fornire meri "elementi di prova", senza che occorra neppure comprovare di aver perduto il documento senza colpa (la disposizione speciale, richiamando le presunzioni semplici ed in linea con la natura di quietanza del documento in questione, esclude che debba farsi applicazione dell'art. 2724, n. 3, c.c.). Non si può pertanto distinguere e contrapporre la prova della distruzione o dello smarrimento e quella dell'assolvimento della contribuzione come fa l'Inps, atteso che l'articolo 47 cit. non contiene questa distinzione e consente al lavoratore di provare con "gli elementi che possa avere" sia la distruzione o lo smarrimento della tessera, sia l'assolvimento della contribuzione, senza richiedere pure che venga sempre indefettibilmente dedotta e dimostrata preliminarmente la forza maggiore della distruzione o dello smarrimento, che di fatto potrebbe anche non essere intervenuta. In secondo luogo, la prova del pagamento dei contributi può ben essere data attraverso presunzioni, atteso che il testo della norma espressamente abilita alla prova presuntiva anche del "valore delle marche che erano apposte sulla tessera" (così Cass. 14761 del 2017). In tale contesto, va poi ricordato (con Sez. L, Sentenza n. 2852 del 27/02/2001, Rv. 544239 - 01) che, secondo la disciplina di cui all'art. 47 R.D. n. 1422 del 1924, il datore di lavoro assolve l'obbligo delle assicurazioni sociali quando, dopo aver acquistato le marche assicurative e versato i relativi contributi, abbia anche applicato le marche stesse sulla tessera assicurativa individuale, documento che fornisce la prova dell'adempimento; tale prova, peraltro, in caso di distruzione o smarrimento, può essere data con qualsiasi altro mezzo, essendo a tal fine sufficiente fornire meri elementi di prova, senza che occorra comprovare di avere perduto il documento senza colpa (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuto adempimento sulla base dell'acquisto delle marche assicurative risultante dai previsti modelli e, sotto il profilo dell'imputazione soggettiva, dal fatto che la ditta aveva un unico dipendente, sicché era da escludere - anche in considerazione dell'esito di una visita ispettiva che aveva accertato la regolarità dei versamenti - un uso indebito delle marche acquistate). Nella specie, la prova del pagamento dei contributi e dell’imputazione soggettiva dei contributi è soddisfatta dall’accertamento compiuto dalla corte territoriale, pur sulla base di presunzioni. La Corte invero ha valorizzato l’acquisto delle marche da parte del datore per la posizione di impiegato, unitamente alla circostanza che la lavoratrice era la sola impiegata e, dall’altro lato, ha attributo rilevanza alla certificazione di regolarità contributiva emessa dall’INPS in passato per l’azienda in questione. Ne consegue il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello