CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 37086/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misura cautelare reale, ha confermato il decreto del Pubblico ministero di convalida di sequestro probatorio eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria, operato nei confronti della ricorrente in quanto indagata per il reato di truffa in concorso, per avere ricevuto sulla propria carta Postepay somme carpite alla persona offesa con artifici e raggiri. Il sequestro aveva avuto ad oggetto la carta Postepay intestata alla ricorrente, considerata corpo del reato o, comunque, cosa ad esso pertinente. kyfr 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere il Tribunale rilevato la nullità del decreto genetico in quanto privo di motivazione sulla ragione per la quale il bene sequestrato fosse pertinente al reato e la sua ablazione necessaria per l'accertamento dei fatti. Il Tribunale avrebbe ricavato la legittimità del sequestro non dal decreto ma dagli atti processuali, attraverso una procedura non consentita. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Il sequestro probatorio adottato nel caso in esame, oltre a richiamare gli atti di indagine, fa espresso riferimento al reato di truffa, rispetto al quale il bene in sequestro risulta di immediata riferibilità, essendo confluiti sulla carta in sequestro i proventi del delitto, sicché l'onere motivazionale del provvedimento genetico deve ritenersi assolto, come pure quello inerente alle finalità probatorie dell'ablazione, anche qui di immediata evidenza, stante la diretta utilizzazione del bene in sequestro ai fini della commissione del reato e la possibilità di compiere, attraverso il suo sequestro e l'esame dei movimenti effettuati con il mezzo di pagamento, tutte le necessarie indagini. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.