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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 agosto 1987

Cassazione n. 29969/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 06/05/2022 del Tribunale del riesame di Lecce udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 maggio 2022 il Tribunale di Lecce, decidendo sulla richiesta di riesame, ha parzialmente accolto l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei suoi confronti limitatamente al capo 1 (relativo al reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, cod. pen.) delle imputazioni provvisorie, confermandola relativamente ai reati di cui agli artt. 61 n. 11 quater, 110, 582, 585, cod. pen. (capo 4), 74, commi 1,2,3 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 21) e 61 n. 11, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (capi 22, 23, e 28), reati aggravati tutti ai sensi dell'art. 416-bis.l. cod. pen. 2.

Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo con il primo motivo violazione delle norme processuali, per essere la misura cautelare divenuta inefficace per decorso dei termini previsti dell'art. 309, commi 5, 9 e 10, cod. proc. pen.

Secondo la prospettazione del ricorrente dalla comunicazione della Procura della Repubblica allegata al ricorso si evince che già il 15 aprile 2022 la Procura della Repubblica aveva depositato degli atti, poiché nella missiva di risposta inoltrata il 26/4/2022 è scritto «facendo seguito agli atti depositati in data 15.04.2022» e si osserva che gli atti trasmessi successivamente costituiscono elementi sopravvenuti, ma non posseggono la caratteristica di essere a favore della persona sottoposta alle indagini come richiesto dai commi 5 e 10 dell'art.309 cod. proc. pen. affinché tale attività valga a fare spostare in avanti il termine di cinque giorni per la loro trasmissione Su tale base ricostruttiva si assume che l'ordinanza impugnata sia stata emessa oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

Anche facendo decorrere dal 20 aprile 2022 il termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., questo scadrebbe il 25 aprile 2022; essendo il 24 aprile festivo (domenica) e quello successivo pure festivo (25 aprile), era prevista la presenza di un presidio per le urgenze presso l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari, e ciò consentirebbe la decorrenza del termine di 10 giorni previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. dal 25 aprile per evitare la perdita di efficacia della misura, prodottasi perché il provvedimento del Tribunale è stato emesso il 6 maggio 2022.

Con il secondo motivo si deduce che la motivazione adottata dal Tribunale per il riesame per escludere la mancanza di autonoma valutazione nella ordinanza cautelare, rispetto a quanto espresso dal Pubblico ministero nella richiesta di misura cautelare, è soltanto apparente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto basato su una interpretazione normativa che non trova conferma nel testo della disposizione invocata.

1.1. La comunicazione della Procura della Repubblica allegata al ricorso indica come atti trasmessi «casellario e carichi pendenti di [OSCURATO:PERSONA]» e poi «copia cartacea del sottofascicolo della misura cautelare di [OSCURATO:PERSONA] (contenente esecuzione misura, interrogatorio di garanzia e eventuali provvedimenti sulla misura cautelare)».

Dalla annotazione sulla comunicazione risulta che gli atti sono pervenuti al Tribunale del riesame il 26 aprile 2022.

Il ricorso, in via preliminare, non si confronta con il dato che la comunicazione fa riferimento anche all'interrogatorio di garanzia, che non risulta già presente negli atti trasmessi il 15/4/2022 relativi a procedimenti cautelari collegati, laddove, almeno in linea di principio, le dichiarazioni rese dall'indagato in occasione del cosiddetto interrogatorio di garanzia possono rientrare fra gli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato (Sez. 4, n. 12896 del 13/02/2019, Fusco, Rv. 275574; Sez. 3, n. 26725 del 04/03/2015 Cc. (dep. 25/06/2015, Felitti, Rv. 264182; Sez. 5, n. 51789 del 30/09/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 257932; Sez. 5, n. 6079 del 13/12/1999, dep. 2000, Garofalo, Rv. 215470; Sez. 6, n. 2257 del 16/06/1999, Buccoliero, Rv. 214514; Sez. 6, n. 3824 del 03/12/1998, dep. 1999, Gaggiola, Rv. 212431).

Tale elemento di novità pertanto già esclude che, in via di fatto, sia fondato l'assunto che nulla di nuovo fosse pervenuto alla cognizione del Tribunale del riesame; va da sé che la circostanza che nel concreto tale atto non poteva assumere alcun significato ai fini dell'indagine, in quanto l'interessato si era rifiutato di rispondere non contraddice la mancanza di coincidenza tra atti già presenti ed atti sopraggiunti, su cui è fondata in via preliminare la tesi difensiva, atteso che si tratta di deduzione successiva all'esame degli atti non in possesso del Tribunale.

Peraltro, è bene rimarcare che il decorso del termine di cinque giorni utile a sospendere il termine per la fissazione della trattazione del ricorso va considerato necessario ai fini della definizione della procedura tutte le volte in cui non risulti in maniera univoca, ad esempio tramite una precedente dichiarazione del P.m., che non esistono ulteriori atti rilevanti ai fini della decisione, ipotesi di scuola, non realizzatasi nella specie.

All'atto il cui il Presidente del Tribunale formula la richiesta invero non è a conoscenza della presenza o meno di ulteriori atti, ignorando il contenuto del fascicolo del Pm., ed è vincolato sia a formulare la richiesta, che ad attendere il decorso del termine per procedere alla fissazione dell'udienza, proprio per essere certo di essere in possesso di tutti gli atti disponibili, funzionali alla tutela dell'interesse di libertà del richiedente.

Né la ricezione di copia dei medesimi atti già in possesso del Tribunale ad altro fine (nel concreto da escludere, proprio per effetto della non contestata produzione dell'interrogatorio) consente di ritenere, ora per allora, tardiva la fissazione dell'udienza ed inutiliter dato il termine di cinque giorni, per la natura obbligata della fase del procedimento delineata dall'art. 309 comma 5 cod. proc. pen. (cfr in tema di necessità di aggiornare le richieste al P.m. in ordine agli atti sopravvenuti, anche nel caso del giudizio di rinvio, per rapportare costantemente il portato valutativo allo stato delle indagini, Sez.

U, Sentenza n. 27104 del 16/07/2020, Rv. 279533 - imp Calella).

1.2. Esclusa quindi qualsiasi tardività nella decisione desumibile, secondo la difesa, dalla necessità di far risalire il termine iniziale di decorrenza al 20/4/2022, data del deposito dell'istanza di riesame, in ordine al rispetto del termine di dieci giorni per la decisione il Tribunale ha osservato che, scadendo il termine di cinque giorni per il deposito degli atti in giorno festivo (25 aprile), il decorso del successivo termine di dieci giorni iniziava il primo giorno feriale successivo, sicché l'ordinanza risulta tempestivamente emessa.

Se la scadenza in giorno festivo del termine di dieci giorni previsto per la richiesta di riesame delle misure cautelari ne comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo (Sez. 3, n. 46392 del 17/02/2017, Sestito, Rv. 27179; Sez. 3, n. 46738 del 28/10/2009, Troiano, Rv. 245405), ad analoga conclusione deve pervenirsi per il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti che, ove scadente di domenica, non può essere rispettato per l'evidente ragione della chiusura degli uffici giudiziari e, quindi, va prorogato al giorno seguente (Sez.

2. n. 32595 1'8/07/2021, Della Gatta, non mass.).

Risulta del tutto pacifico che le disposizioni in tema di riesame richiamino, quanto alla decorrenza del termine, la disciplina generale di cui all'art. 172 cod. proc. pen. che ne prevede lo slittamento al primo giorno non festivo, senza alcuna possibilità di valorizzare pretesi presidi presso uffici per le urgenze, che sono previsti per diverse incombenze di ufficio (convalida di arresto con fissazione del termine ad horas rispetto all'esecuzione della misura provvisoria), e non autorizzano una applicazione differente da quella dettata dalle disposizioni generali. (vedi sul punto della coincidenza tra decorso del termine ed orari di apertura al pubblico Sez.

U, n.30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202901).

Si è condivisibilmente spiegato (Sez. 2, n. 40777 del 19/07/2018, Calabrò, Rv.274682; Sez. 4, n. 6849, del 22/01/2004, Moscatiello, Rv.227919; Sez. 4, n.42963 del 04/10/2001, Monzeglio; Sez. 1, n. 7112 del 17/12/1997 - dep. 1998, n. 7112 Tarantino) come l'orario di servizio e di lavoro del personale degli uffici giudiziari (disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale) siano del tutto distinti da quello di apertura al pubblico degli uffici stessi, orari relativamente ai quali nessuna norma impone la coincidenza; l'orario di servizio e l'orario di lavoro non hanno alcuna rilevanza esterna e concernono il rapporto tra pubblica amministrazione e personale alle sue dipendenze, mentre l'orario di apertura al pubblico disciplina i tempi di accesso degli utenti all'ufficio giudiziario (in materia analoga, inerente al limite al decorso del termine fissato dall'apertura al pubblico degli uffici, ed all'assenza di effetti esterni derivanti dalla presenza di dipendenti in servizio, cfr. Sez. 6, Sentenza n. 8599 del 02/12/2021, dep.2022, imp.

Conforti, Rv. 283105 - 01).

Per mera esigenza di completezza si deve rilevare poi, in fatto, che nel ricorso, a sostegno della propria ricostruzione, si opera un riferimento alla presenza di presidio per le urgenze sussistente presso l'ufficio Gip, ufficio di cui non si prevede alcun intervento o ruolo nella fase di cui si discute, e conseguentemente la circostanza neppure in via meramente teorica potrebbe rilevare al fine di sostenere la praticabilità della tesi esposta.

1.3. Tempestivamente, quindi, la decisione risulta intervenuta il 6/5/2022, nel termine di dieci giorni dal termine iniziale del 26/4, previsto dalla legge, il che rende manifestamente infondata la relativa eccezione, in quanto basata su presupposti ricostruttivi smentiti sia dal testo delle norme invocate, che dalla loro costante applicazione.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità.

Il Tribunale del riesame ha correttamente puntualizzato che, affinché sussista il requisito dell'autonoma valutazione rispetto alla richiesta del Pubblico ministero, occorre che nel provvedimento cautelare siano esplicitati i criteri adottati per giustificare l'applicazione di una misura cautelare.

Con riferimento al caso al suo esame il Tribunale ha rilevato che il Giudice per le indagini preliminari «pur richiamando i presupposti di fatto indicati nella richiesta, per ogni indagato e per ogni singola contestazione ha vagliato criticamente il materiale indiziario offerto dalla polizia giudiziaria e dal P.M.» (p. 5).

In questa prospettiva il Tribunale ha considerato gli elementi utilizzati dal Giudice per riconoscere la partecipazione del ricorrente a una associazione per delinquere di stampo mafioso (p.

7. 7-12), di cui ha escluso la sussistenza, e per ravvisare i gravi indizi relativi alle lesioni aggravate con metodo mafioso (p. 13- 15), ed ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 (p.15-20).

Nel ricorso la contestazione sull'assenza dell'autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari risulta generica, perché si risolve nella pedissequa e letterale reiterazione delle generiche osservazioni svolte in sede di riesame, nel richiamo ad alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza in materia e nel vaglio critico di alcuni argomenti utilizzati nell'ordinanza cautelare, alcuni dei quali relativi alla parte già annullata dal Tribunale per il riesame.

In argomento va ribadito che il ricorrente che deduce la nullità dell'ordinanza cautelare per mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli specifici aspetti della motivazione in relazione ai quali tale omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario, di tale rilevanza da consentire di condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760) e di allegare non solo il provvedimento genetico, ma anche la richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell'eccezione in sede di legittimità (Sez. 3, n. 57524 del 17/04/2018, Gonzales, Rv. 274704), onere non adempiuto nel ricorso in verifica. 2.2 In definitiva sul punto, a fronte di una generica censura formulata in sede di riesame, compiutamente disattesa nel provvedimento impugnato con motivazione scevra da vizi logici, contenente specifico riferimento alla presenza nell'ordinanza di custodia cautelare di un'analisi completa ed autonoma, per singolo imputato ed imputazione, nel ricorso si ripropongono le medesime generiche censure, riportate, queste si, in maniera pedissequa e non autonoma rispetto a quanto allegato nell'istanza di riesame, con una modalità espressiva quindi priva, inesorabilmente, di qualsiasi confronto con quanto dedotto, in senso opposto, dal Tribunale del riesame.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

Lo stato detentivo dell'interessato impone che la Cancelleria provveda alle comunicazioni cdi cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 06/05/2022 del Tribunale del riesame di Lecce udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 maggio 2022 il Tribunale di Lecce, decidendo sulla richiesta di riesame, ha parzialmente accolto l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei suoi confronti limitatamente al capo 1 (relativo al reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, cod. pen.) delle imputazioni provvisorie, confermandola relativamente ai reati di cui agli artt. 61 n. 11 quater, 110, 582, 585, cod. pen. (capo 4), 74, commi 1,2,3 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 21) e 61 n. 11, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (capi 22, 23, e 28), reati aggravati tutti ai sensi dell'art. 416-bis.l. cod. pen. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo con il primo motivo violazione delle norme processuali, per essere la misura cautelare divenuta inefficace per decorso dei termini previsti dell'art. 309, commi 5, 9 e 10, cod. proc. pen. Secondo la prospettazione del ricorrente dalla comunicazione della Procura della Repubblica allegata al ricorso si evince che già il 15 aprile 2022 la Procura della Repubblica aveva depositato degli atti, poiché nella missiva di risposta inoltrata il 26/4/2022 è scritto «facendo seguito agli atti depositati in data 15.04.2022» e si osserva che gli atti trasmessi successivamente costituiscono elementi sopravvenuti, ma non posseggono la caratteristica di essere a favore della persona sottoposta alle indagini come richiesto dai commi 5 e 10 dell'art.309 cod. proc. pen. affinché tale attività valga a fare spostare in avanti il termine di cinque giorni per la loro trasmissione Su tale base ricostruttiva si assume che l'ordinanza impugnata sia stata emessa oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Anche facendo decorrere dal 20 aprile 2022 il termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., questo scadrebbe il 25 aprile 2022; essendo il 24 aprile festivo (domenica) e quello successivo pure festivo (25 aprile), era prevista la presenza di un presidio per le urgenze presso l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari, e ciò consentirebbe la decorrenza del termine di 10 giorni previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. dal 25 aprile per evitare la perdita di efficacia della misura, prodottasi perché il provvedimento del Tribunale è stato emesso il 6 maggio 2022. Con il secondo motivo si deduce che la motivazione adottata dal Tribunale per il riesame per escludere la mancanza di autonoma valutazione nella ordinanza cautelare, rispetto a quanto espresso dal Pubblico ministero nella richiesta di misura cautelare, è soltanto apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto basato su una interpretazione normativa che non trova conferma nel testo della disposizione invocata. 1.1. La comunicazione della Procura della Repubblica allegata al ricorso indica come atti trasmessi «casellario e carichi pendenti di [OSCURATO:PERSONA]» e poi «copia cartacea del sottofascicolo della misura cautelare di [OSCURATO:PERSONA] (contenente esecuzione misura, interrogatorio di garanzia e eventuali provvedimenti sulla misura cautelare)». Dalla annotazione sulla comunicazione risulta che gli atti sono pervenuti al Tribunale del riesame il 26 aprile 2022. Il ricorso, in via preliminare, non si confronta con il dato che la comunicazione fa riferimento anche all'interrogatorio di garanzia, che non risulta già presente negli atti trasmessi il 15/4/2022 relativi a procedimenti cautelari collegati, laddove, almeno in linea di principio, le dichiarazioni rese dall'indagato in occasione del cosiddetto interrogatorio di garanzia possono rientrare fra gli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato (Sez. 4, n. 12896 del 13/02/2019, Fusco, Rv. 275574; Sez. 3, n. 26725 del 04/03/2015 Cc. (dep. 25/06/2015, Felitti, Rv. 264182; Sez. 5, n. 51789 del 30/09/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 257932; Sez. 5, n. 6079 del 13/12/1999, dep. 2000, Garofalo, Rv. 215470; Sez. 6, n. 2257 del 16/06/1999, Buccoliero, Rv. 214514; Sez. 6, n. 3824 del 03/12/1998, dep. 1999, Gaggiola, Rv. 212431). Tale elemento di novità pertanto già esclude che, in via di fatto, sia fondato l'assunto che nulla di nuovo fosse pervenuto alla cognizione del Tribunale del riesame; va da sé che la circostanza che nel concreto tale atto non poteva assumere alcun significato ai fini dell'indagine, in quanto l'interessato si era rifiutato di rispondere non contraddice la mancanza di coincidenza tra atti già presenti ed atti sopraggiunti, su cui è fondata in via preliminare la tesi difensiva, atteso che si tratta di deduzione successiva all'esame degli atti non in possesso del Tribunale. Peraltro, è bene rimarcare che il decorso del termine di cinque giorni utile a sospendere il termine per la fissazione della trattazione del ricorso va considerato necessario ai fini della definizione della procedura tutte le volte in cui non risulti in maniera univoca, ad esempio tramite una precedente dichiarazione del P.m., che non esistono ulteriori atti rilevanti ai fini della decisione, ipotesi di scuola, non realizzatasi nella specie. All'atto il cui il Presidente del Tribunale formula la richiesta invero non è a conoscenza della presenza o meno di ulteriori atti, ignorando il contenuto del fascicolo del Pm., ed è vincolato sia a formulare la richiesta, che ad attendere il decorso del termine per procedere alla fissazione dell'udienza, proprio per essere certo di essere in possesso di tutti gli atti disponibili, funzionali alla tutela dell'interesse di libertà del richiedente. Né la ricezione di copia dei medesimi atti già in possesso del Tribunale ad altro fine (nel concreto da escludere, proprio per effetto della non contestata produzione dell'interrogatorio) consente di ritenere, ora per allora, tardiva la fissazione dell'udienza ed inutiliter dato il termine di cinque giorni, per la natura obbligata della fase del procedimento delineata dall'art. 309 comma 5 cod. proc. pen. (cfr in tema di necessità di aggiornare le richieste al P.m. in ordine agli atti sopravvenuti, anche nel caso del giudizio di rinvio, per rapportare costantemente il portato valutativo allo stato delle indagini, Sez. U, Sentenza n. 27104 del 16/07/2020, Rv. 279533 - imp Calella). 1.2. Esclusa quindi qualsiasi tardività nella decisione desumibile, secondo la difesa, dalla necessità di far risalire il termine iniziale di decorrenza al 20/4/2022, data del deposito dell'istanza di riesame, in ordine al rispetto del termine di dieci giorni per la decisione il Tribunale ha osservato che, scadendo il termine di cinque giorni per il deposito degli atti in giorno festivo (25 aprile), il decorso del successivo termine di dieci giorni iniziava il primo giorno feriale successivo, sicché l'ordinanza risulta tempestivamente emessa. Se la scadenza in giorno festivo del termine di dieci giorni previsto per la richiesta di riesame delle misure cautelari ne comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo (Sez. 3, n. 46392 del 17/02/2017, Sestito, Rv. 27179; Sez. 3, n. 46738 del 28/10/2009, Troiano, Rv. 245405), ad analoga conclusione deve pervenirsi per il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti che, ove scadente di domenica, non può essere rispettato per l'evidente ragione della chiusura degli uffici giudiziari e, quindi, va prorogato al giorno seguente (Sez. 2. n. 32595 1'8/07/2021, Della Gatta, non mass.). Risulta del tutto pacifico che le disposizioni in tema di riesame richiamino, quanto alla decorrenza del termine, la disciplina generale di cui all'art. 172 cod. proc. pen. che ne prevede lo slittamento al primo giorno non festivo, senza alcuna possibilità di valorizzare pretesi presidi presso uffici per le urgenze, che sono previsti per diverse incombenze di ufficio (convalida di arresto con fissazione del termine ad horas rispetto all'esecuzione della misura provvisoria), e non autorizzano una applicazione differente da quella dettata dalle disposizioni generali. (vedi sul punto della coincidenza tra decorso del termine ed orari di apertura al pubblico Sez. U, n.30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202901). Si è condivisibilmente spiegato (Sez. 2, n. 40777 del 19/07/2018, Calabrò, Rv.274682; Sez. 4, n. 6849, del 22/01/2004, Moscatiello, Rv.227919; Sez. 4, n.42963 del 04/10/2001, Monzeglio; Sez. 1, n. 7112 del 17/12/1997 - dep. 1998, n. 7112 Tarantino) come l'orario di servizio e di lavoro del personale degli uffici giudiziari (disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale) siano del tutto distinti da quello di apertura al pubblico degli uffici stessi, orari relativamente ai quali nessuna norma impone la coincidenza; l'orario di servizio e l'orario di lavoro non hanno alcuna rilevanza esterna e concernono il rapporto tra pubblica amministrazione e personale alle sue dipendenze, mentre l'orario di apertura al pubblico disciplina i tempi di accesso degli utenti all'ufficio giudiziario (in materia analoga, inerente al limite al decorso del termine fissato dall'apertura al pubblico degli uffici, ed all'assenza di effetti esterni derivanti dalla presenza di dipendenti in servizio, cfr. Sez. 6, Sentenza n. 8599 del 02/12/2021, dep.2022, imp. Conforti, Rv. 283105 - 01). Per mera esigenza di completezza si deve rilevare poi, in fatto, che nel ricorso, a sostegno della propria ricostruzione, si opera un riferimento alla presenza di presidio per le urgenze sussistente presso l'ufficio Gip, ufficio di cui non si prevede alcun intervento o ruolo nella fase di cui si discute, e conseguentemente la circostanza neppure in via meramente teorica potrebbe rilevare al fine di sostenere la praticabilità della tesi esposta. 1.3. Tempestivamente, quindi, la decisione risulta intervenuta il 6/5/2022, nel termine di dieci giorni dal termine iniziale del 26/4, previsto dalla legge, il che rende manifestamente infondata la relativa eccezione, in quanto basata su presupposti ricostruttivi smentiti sia dal testo delle norme invocate, che dalla loro costante applicazione. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. Il Tribunale del riesame ha correttamente puntualizzato che, affinché sussista il requisito dell'autonoma valutazione rispetto alla richiesta del Pubblico ministero, occorre che nel provvedimento cautelare siano esplicitati i criteri adottati per giustificare l'applicazione di una misura cautelare. Con riferimento al caso al suo esame il Tribunale ha rilevato che il Giudice per le indagini preliminari «pur richiamando i presupposti di fatto indicati nella richiesta, per ogni indagato e per ogni singola contestazione ha vagliato criticamente il materiale indiziario offerto dalla polizia giudiziaria e dal P.M.» (p. 5). In questa prospettiva il Tribunale ha considerato gli elementi utilizzati dal Giudice per riconoscere la partecipazione del ricorrente a una associazione per delinquere di stampo mafioso (p. 7. 7-12), di cui ha escluso la sussistenza, e per ravvisare i gravi indizi relativi alle lesioni aggravate con metodo mafioso (p. 13- 15), ed ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 (p.15-20). Nel ricorso la contestazione sull'assenza dell'autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari risulta generica, perché si risolve nella pedissequa e letterale reiterazione delle generiche osservazioni svolte in sede di riesame, nel richiamo ad alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza in materia e nel vaglio critico di alcuni argomenti utilizzati nell'ordinanza cautelare, alcuni dei quali relativi alla parte già annullata dal Tribunale per il riesame. In argomento va ribadito che il ricorrente che deduce la nullità dell'ordinanza cautelare per mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli specifici aspetti della motivazione in relazione ai quali tale omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario, di tale rilevanza da consentire di condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760) e di allegare non solo il provvedimento genetico, ma anche la richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell'eccezione in sede di legittimità (Sez. 3, n. 57524 del 17/04/2018, Gonzales, Rv. 274704), onere non adempiuto nel ricorso in verifica. 2.2 In definitiva sul punto, a fronte di una generica censura formulata in sede di riesame, compiutamente disattesa nel provvedimento impugnato con motivazione scevra da vizi logici, contenente specifico riferimento alla presenza nell'ordinanza di custodia cautelare di un'analisi completa ed autonoma, per singolo imputato ed imputazione, nel ricorso si ripropongono le medesime generiche censure, riportate, queste si, in maniera pedissequa e non autonoma rispetto a quanto allegato nell'istanza di riesame, con una modalità espressiva quindi priva, inesorabilmente, di qualsiasi confronto con quanto dedotto, in senso opposto, dal Tribunale del riesame. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. Lo stato detentivo dell'interessato impone che la Cancelleria provveda alle comunicazioni cdi cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
Sentenza Cassazione n. 29969/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris