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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 34377/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 045HE7E) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della corte di Appello di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 21/2/2024, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare l'ineseguibilità della sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Roma in data 20/11/2014.

2. Il condannato ha proposto istanza rilevando che la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti era nulla in quanto nel corso del processo si sarebbe verificata una grave violazione del suo diritto di difesa costituita dal fatto che il proprio difensore aveva rinunciato al mandato difensivo e che l'imputato, senza avere alcuna conoscenza di quanto accaduto e accadeva, era stato difeso da un avvocato nominato d'ufficio che, peraltro, non si era presentato ed era stato anche sostituito più volte ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 3.

Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza evidenziando che sulla medesima questione, sollevata con i motivi aggiunti di appello, si era già pronunciato, disattendendola, il giudice della cognizione e che pure il ricorso sul punto era stato dichiarato inammissibile.

4. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 178, cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 97, 107, comma 1, e 179 cod. proc. pen., 28 disp. att. cod. proc. pen. e 24 cost.

In un unico articolato motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuto il giudice dell'esecuzione sarebbe errata in quanto la questione posta nel corso del giudizio di appello era diversa da quella attuale nella quale non si censura l'omessa comunicazione della nomina del difensore d'ufficio quanto, piuttosto, il vulnus derivato al diritto di difesa dalla mancata ed effettiva partecipazione di un difensore ritualmente nominato, ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., al giudizio.

5. In data 20 maggio 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In un unico articolato motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 178, cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 97, 107, comma 1, e 179 cod. proc. pen., 28 disp. att. cod. proc. pen. e 24 cost.La doglianza è manifestamente infondata.

2.1. Per individuare le questioni che possono essere prospettate in esecuzione circa la validità del titolo esecutivo si deve fare riferimento all'art. 670 cod. proc. pen.

Dalla lettura e dalla collocazione della norma nell'ambito del libro X del codice di procedura penale vigente, cioè dopo ilcorpo di disposizioni che Aii,t(g.at4e. / disciplinano le impugnazioni, risulta evidente che l'ir3littnte di esecuzione, che pure è uno strumento di tutela e condivide con tali mezzi la funzione di contestare la decisione giudiziale, non appartiene alla categoria delle impugnazioni (per una più approfondita analisi Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 -01).In una corretta prospettiva sistematica, infatti, la giurisdizione esecutiva, che presuppone l'irrevocabilità del provvedimento, considerate le esigenze di certezza del diritto e di stabilità delle situazioni giuridiche sottese alla nozione di giudicato, riguarda esclusivamente la mancanza del titolo o la sua non esecutività e non può estendersi alla verifica della correttezza e validità della decisione cui è addivenuto il giudice della cognizione.

L'indicente di esecuzione, anche sul punto, d'altro canto risponde alla «finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione» (Corte cost., sentenza n. 45 del 10/02/1997) e, dunque, non può avere a oggetto questioni attinenti la fondatezza del giudizio di responsabilità sul fatto di reato, la misura della pena irrogata o gli eventuali vizi procedurali (comprese le eventuali nullità anche assolute) verificatisi prima del passaggio in giudicato del provvedimento cui dare attuazione (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01).

Dovendo e potendo queste essere diversamente denunciate solo con i mezzi d'impugnazione, siano essi ordinari, esperibili sino alla conclusione del processo di cognizione, ovvero straordinari, quelli cioè attivabili dopo l'irrevocabilità del provvedimento conclusivo del giudizio nei casi previsti dalla legge con l'effetto, se fondati ed accolti, di determinare la riapertura del processo nella fase cognitiva (così in termini inequivoci Corte cost., ord. n. 14 del 2000; n. 413 del 1999 e n. 294 del 1995; ord. n. 28 del 1969 per cui «la problematica dell'errore di fatto, in iudicando o in procedendo, in cui sia incorso il giudice della cognizione in una sentenza divenuta irrevocabile, è estranea alla competenza del giudice dell'esecuzione»; nel senso dell'abnormità di provvedimenti emessi in violazione di tale limite cfr. Sez. 1, n. 58524 del 11/12/2018, Improta, Rv. 274661 - 01; Sez. 1, n. 41604 del 13/10/2009, Zanetti, Rv. 245062 - 01; Sez. 6, n. 1785 del 07/04/2000, Miola, Rv. 217224; sez. 5, n. 2862 del 09/01/1998, Zagami, Rv. 209942- 01).

2.2. Sotto tale profilo la mancanza del titolo esecutivo, intesa in senso materiale o giuridico, e la non esecutività dello stesso possono essere dedotte con l'incidente di esecuzione solo si riferiscono a patologie ulteriori e diverse da quelle che si sono eventualmente verificate nel corso del giudizio di cognizione che, come detto, non possono essere più dedotte una volta che la sentenza è divenuta irrevocabile (Sez. 1, n. 46923 del 21/10/2022, Papucci, Rv. 283783 - 01).

La "inesistenza" del titolo, oltre ai casi di mancanza in senso oggettivo naturalistico, ad esempio, è stata ravvisata allorché ratto, per difetto di alcuni elementi strutturali che devono contraddistinguerlo, si pone totalmente fuori dal sistema, tanto da non essere a esso riferibile, nel senso che è assolutamente inidoneo a produrre un qualsiasi effetto sia nell'ambito che al di fuori del processo e, in quanto tale, non è suscettibile di essere ricondotto ad alcuna delle categorie di vizi che determinano l'invalidità degli atti secondo la disciplina del codice di rito.

Quale forma di patologia radicale, d'altro canto, l'inesistenza supera persino lo sbarramento del giudicato e il principio di tassatività, proprio delle nullità, e può, pertanto, essere rilevata in qualsiasi momento attraverso un'azione di accertamento, che compete al giudice dell'esecuzione (Sez. 6, n. 3683 del 2000, Rizzo ed altro, Rv. 215844 cit. in Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01).

La non esecutività del titolo, invece, si riferisce al mancato perfezionamento degli adempimenti richiesti per la validità dello stesso titolo ovvero alle altre possibili questioni che possono sorgere sul punto, sempre che queste non trovino origine in una presunta, anche se effettiva, violazione di norme processuali avvenuta nel corso del giudizio ormai definito in quanto con l'irrevocabilità si è formato il giudicato in ordine a ogni questione relativa allo svolgimento del processo e alla validità della sentenza.

2.3. Diversa, d'altro canto, risulta la situazione regolata dall'art. 629 bis cod. proc. pen. che, pure prescindendo dalla regolarità formale dello svolgimento del processo e dell'esistenza o meno di violazioni processuali, non ha a oggetto la validità del titolo esecutivo ma, piuttosto, si riferisce alla specifica e straordinaria ipotesi costituita dal processo celebrato nei confronti del soggetto dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420 bis cod. proc. pen. 2.4.

Nel caso di specie la difesa, come anche ribadito nell'atto di ricorso, ha fondato la richiesta di dichiarare l'ineseguibilità del titolo esecutivo sulla presunta violazione del diritto di difesa che si sarebbe verificata nel corso del giudizio.

Secondo la difesa, infatti, il titolo non sarebbe valido perché, a seguito della rinuncia al mandato inviata dal difensore di fiducia, all'imputato non è stata inviata formale comunicazione della nomina del difensore d'ufficio, effettuata ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. solo in data 5/11/2013.

A ben vedere la questione posta dalla difesa è relativa a una violazione che avrebbe determinato la nullità della sentenza e si riferisce quindi alla validità della pronuncia di merito e non riguarda l'esistenza ovvero la validità e l'efficacia del titolo esecutivo.

Sotto tale profilo la conclusione cui è pervenuto il giudice dell'esecuzione, al di là della specifica ragione del rigetto indicata nel provvedimento impugnato, che erroneamente si fonda sulla presunta preclusione che si sarebbe formata in virtù del fatto che la medesima questione era stata sollevata e decisa nel giudizio, è corretta.

Alla luce dei principi in precedenza indicati, infatti, la nullità ora eccepita quale conseguenza della violazione del diritto di difesa (cfr. anche il "titoletto" dell'incidente di esecuzione proposto) avvenuta nel processo di cognizione, non f comporta alcuna invalidità del titolo esecutivo e non può pertanto essere dedotta nelle forme dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., ciò anche a prescindere dal fatto se questa sia stata o meno rilevata o decisa nel corso del processo.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 045HE7E) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della corte di Appello di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 21/2/2024, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare l'ineseguibilità della sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Roma in data 20/11/2014. 2. Il condannato ha proposto istanza rilevando che la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti era nulla in quanto nel corso del processo si sarebbe verificata una grave violazione del suo diritto di difesa costituita dal fatto che il proprio difensore aveva rinunciato al mandato difensivo e che l'imputato, senza avere alcuna conoscenza di quanto accaduto e accadeva, era stato difeso da un avvocato nominato d'ufficio che, peraltro, non si era presentato ed era stato anche sostituito più volte ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 3. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza evidenziando che sulla medesima questione, sollevata con i motivi aggiunti di appello, si era già pronunciato, disattendendola, il giudice della cognizione e che pure il ricorso sul punto era stato dichiarato inammissibile. 4. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 178, cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 97, 107, comma 1, e 179 cod. proc. pen., 28 disp. att. cod. proc. pen. e 24 cost. In un unico articolato motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuto il giudice dell'esecuzione sarebbe errata in quanto la questione posta nel corso del giudizio di appello era diversa da quella attuale nella quale non si censura l'omessa comunicazione della nomina del difensore d'ufficio quanto, piuttosto, il vulnus derivato al diritto di difesa dalla mancata ed effettiva partecipazione di un difensore ritualmente nominato, ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., al giudizio. 5. In data 20 maggio 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In un unico articolato motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 178, cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 97, 107, comma 1, e 179 cod. proc. pen., 28 disp. att. cod. proc. pen. e 24 cost.La doglianza è manifestamente infondata. 2.1. Per individuare le questioni che possono essere prospettate in esecuzione circa la validità del titolo esecutivo si deve fare riferimento all'art. 670 cod. proc. pen. Dalla lettura e dalla collocazione della norma nell'ambito del libro X del codice di procedura penale vigente, cioè dopo ilcorpo di disposizioni che Aii,t(g.at4e. / disciplinano le impugnazioni, risulta evidente che l'ir3littnte di esecuzione, che pure è uno strumento di tutela e condivide con tali mezzi la funzione di contestare la decisione giudiziale, non appartiene alla categoria delle impugnazioni (per una più approfondita analisi Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 -01).In una corretta prospettiva sistematica, infatti, la giurisdizione esecutiva, che presuppone l'irrevocabilità del provvedimento, considerate le esigenze di certezza del diritto e di stabilità delle situazioni giuridiche sottese alla nozione di giudicato, riguarda esclusivamente la mancanza del titolo o la sua non esecutività e non può estendersi alla verifica della correttezza e validità della decisione cui è addivenuto il giudice della cognizione. L'indicente di esecuzione, anche sul punto, d'altro canto risponde alla «finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione» (Corte cost., sentenza n. 45 del 10/02/1997) e, dunque, non può avere a oggetto questioni attinenti la fondatezza del giudizio di responsabilità sul fatto di reato, la misura della pena irrogata o gli eventuali vizi procedurali (comprese le eventuali nullità anche assolute) verificatisi prima del passaggio in giudicato del provvedimento cui dare attuazione (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). Dovendo e potendo queste essere diversamente denunciate solo con i mezzi d'impugnazione, siano essi ordinari, esperibili sino alla conclusione del processo di cognizione, ovvero straordinari, quelli cioè attivabili dopo l'irrevocabilità del provvedimento conclusivo del giudizio nei casi previsti dalla legge con l'effetto, se fondati ed accolti, di determinare la riapertura del processo nella fase cognitiva (così in termini inequivoci Corte cost., ord. n. 14 del 2000; n. 413 del 1999 e n. 294 del 1995; ord. n. 28 del 1969 per cui «la problematica dell'errore di fatto, in iudicando o in procedendo, in cui sia incorso il giudice della cognizione in una sentenza divenuta irrevocabile, è estranea alla competenza del giudice dell'esecuzione»; nel senso dell'abnormità di provvedimenti emessi in violazione di tale limite cfr. Sez. 1, n. 58524 del 11/12/2018, Improta, Rv. 274661 - 01; Sez. 1, n. 41604 del 13/10/2009, Zanetti, Rv. 245062 - 01; Sez. 6, n. 1785 del 07/04/2000, Miola, Rv. 217224; sez. 5, n. 2862 del 09/01/1998, Zagami, Rv. 209942- 01). 2.2. Sotto tale profilo la mancanza del titolo esecutivo, intesa in senso materiale o giuridico, e la non esecutività dello stesso possono essere dedotte con l'incidente di esecuzione solo si riferiscono a patologie ulteriori e diverse da quelle che si sono eventualmente verificate nel corso del giudizio di cognizione che, come detto, non possono essere più dedotte una volta che la sentenza è divenuta irrevocabile (Sez. 1, n. 46923 del 21/10/2022, Papucci, Rv. 283783 - 01). La "inesistenza" del titolo, oltre ai casi di mancanza in senso oggettivo naturalistico, ad esempio, è stata ravvisata allorché ratto, per difetto di alcuni elementi strutturali che devono contraddistinguerlo, si pone totalmente fuori dal sistema, tanto da non essere a esso riferibile, nel senso che è assolutamente inidoneo a produrre un qualsiasi effetto sia nell'ambito che al di fuori del processo e, in quanto tale, non è suscettibile di essere ricondotto ad alcuna delle categorie di vizi che determinano l'invalidità degli atti secondo la disciplina del codice di rito. Quale forma di patologia radicale, d'altro canto, l'inesistenza supera persino lo sbarramento del giudicato e il principio di tassatività, proprio delle nullità, e può, pertanto, essere rilevata in qualsiasi momento attraverso un'azione di accertamento, che compete al giudice dell'esecuzione (Sez. 6, n. 3683 del 2000, Rizzo ed altro, Rv. 215844 cit. in Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). La non esecutività del titolo, invece, si riferisce al mancato perfezionamento degli adempimenti richiesti per la validità dello stesso titolo ovvero alle altre possibili questioni che possono sorgere sul punto, sempre che queste non trovino origine in una presunta, anche se effettiva, violazione di norme processuali avvenuta nel corso del giudizio ormai definito in quanto con l'irrevocabilità si è formato il giudicato in ordine a ogni questione relativa allo svolgimento del processo e alla validità della sentenza. 2.3. Diversa, d'altro canto, risulta la situazione regolata dall'art. 629 bis cod. proc. pen. che, pure prescindendo dalla regolarità formale dello svolgimento del processo e dell'esistenza o meno di violazioni processuali, non ha a oggetto la validità del titolo esecutivo ma, piuttosto, si riferisce alla specifica e straordinaria ipotesi costituita dal processo celebrato nei confronti del soggetto dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420 bis cod. proc. pen. 2.4. Nel caso di specie la difesa, come anche ribadito nell'atto di ricorso, ha fondato la richiesta di dichiarare l'ineseguibilità del titolo esecutivo sulla presunta violazione del diritto di difesa che si sarebbe verificata nel corso del giudizio. Secondo la difesa, infatti, il titolo non sarebbe valido perché, a seguito della rinuncia al mandato inviata dal difensore di fiducia, all'imputato non è stata inviata formale comunicazione della nomina del difensore d'ufficio, effettuata ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. solo in data 5/11/2013. A ben vedere la questione posta dalla difesa è relativa a una violazione che avrebbe determinato la nullità della sentenza e si riferisce quindi alla validità della pronuncia di merito e non riguarda l'esistenza ovvero la validità e l'efficacia del titolo esecutivo. Sotto tale profilo la conclusione cui è pervenuto il giudice dell'esecuzione, al di là della specifica ragione del rigetto indicata nel provvedimento impugnato, che erroneamente si fonda sulla presunta preclusione che si sarebbe formata in virtù del fatto che la medesima questione era stata sollevata e decisa nel giudizio, è corretta. Alla luce dei principi in precedenza indicati, infatti, la nullità ora eccepita quale conseguenza della violazione del diritto di difesa (cfr. anche il "titoletto" dell'incidente di esecuzione proposto) avvenuta nel processo di cognizione, non f comporta alcuna invalidità del titolo esecutivo e non può pertanto essere dedotta nelle forme dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., ciò anche a prescindere dal fatto se questa sia stata o meno rilevata o decisa nel corso del processo. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
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