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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 01817/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10821/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ( già [OSCURATO:SOCIETA]) in persona del suo Amministratore unico, nonché legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Catanzaro, via Lucrezia della Valle n. 102, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale titolare della omonima Ditta individuale -intimato - avverso la sentenza n. 412/2017 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, seconda Sezione Civile, depositata il 3/07/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 14.11.2009 , la [OSCURATO:SOCIETA] propose appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro, n. 1401/08 depositata in data 29.09.2008, con la quale era stata accolta l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Si costituì [OSCURATO:PERSONA], eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello in quanto tardivo e, inoltre, perchè proposto avverso sentenza inappellabile.

Nel merito eccepì l’infondatezza del gravame e ne chiese il rigetto.

Secondo l’assunto della società appellata, l’appello era stato proposto oltre il termine lungo di un anno, cui all’art 327 c.p.c., ratione temporis applicabile.

Con sentenza del 3.03.2017 il Tribunale di Catanzaro dichiarò inammissibile l’appello.

La Corte rilevò che la sentenza di primo grado era stata pubblicata in data 29.09.2008 e che il termine decadenziale di un anno, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, dal 1° Agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla L. n. 742/1969, venisse a scadere il 13.11.2009.

Poichè l’atto di citazione in appello risultava essere stato notificato in data 14.11.2009 il gravame doveva essere dichiarato inammissibile per tardività.

Per la cassazione della sentenza d’Appello ricorre [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato . [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.327 c.p.c., nel testo anteriore alla riforma introdotta dalla L.69/2009 e dell’art.1 L.742/1969 nel testo anteriore alla modifica di cui all’art.16, comma 1, del D.L. 132/2014, convertito nella L.162/2014, per avere il Tribunale erroneamente dichiarato inammissibile l’appello perchè tardivamente proposto oltre il termine di un anno mentre, considerando 46 giorni di sospensione feriale, l'appello sarebbe tempestivo.

Il motivo è fondato.

La L.742/1969, ratione temporis applicabile, trattandosi di un provvedimento instaurato con atto di citazione del 14.11.2009, prevedeva la sospensione feriale dei termini processuali dall’1 agosto al 15 settembre, pari a 46 giorni.

Considerando la data di pubblicazione della sentenza di primo grado, il 29.09.2008 ed aggiungendo 46 giorni al termine annuale di impugnazione, il termine per la proposizione dell’appello da parte di [OSCURATO:SOCIETA] scadeva in data 14.11.2009 e non il 13.11.2009, come erroneamente sostenuto dal Tribunale.

Poichè dalla sentenza impugnata risultava che l’appello era stato consegnato per la notifica in data 14.11.2009, esso era tempestivo.

Il motivo di ricorso va pertanto accolto.

Vanno dichiarati assorbiti irestanti motivi perchè attinenti al merito.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Catanzaro in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti I restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Catanzaro in persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10821/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ( già [OSCURATO:SOCIETA]) in persona del suo Amministratore unico, nonché legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Catanzaro, via Lucrezia della Valle n. 102, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale titolare della omonima Ditta individuale -intimato - avverso la sentenza n. 412/2017 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, seconda Sezione Civile, depositata il 3/07/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 14.11.2009 , la [OSCURATO:SOCIETA] propose appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro, n. 1401/08 depositata in data 29.09.2008, con la quale era stata accolta l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Si costituì [OSCURATO:PERSONA], eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello in quanto tardivo e, inoltre, perchè proposto avverso sentenza inappellabile. Nel merito eccepì l’infondatezza del gravame e ne chiese il rigetto. Secondo l’assunto della società appellata, l’appello era stato proposto oltre il termine lungo di un anno, cui all’art 327 c.p.c., ratione temporis applicabile. Con sentenza del 3.03.2017 il Tribunale di Catanzaro dichiarò inammissibile l’appello. La Corte rilevò che la sentenza di primo grado era stata pubblicata in data 29.09.2008 e che il termine decadenziale di un anno, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, dal 1° Agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla L. n. 742/1969, venisse a scadere il 13.11.2009. Poichè l’atto di citazione in appello risultava essere stato notificato in data 14.11.2009 il gravame doveva essere dichiarato inammissibile per tardività. Per la cassazione della sentenza d’Appello ricorre [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato . [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.327 c.p.c., nel testo anteriore alla riforma introdotta dalla L.69/2009 e dell’art.1 L.742/1969 nel testo anteriore alla modifica di cui all’art.16, comma 1, del D.L. 132/2014, convertito nella L.162/2014, per avere il Tribunale erroneamente dichiarato inammissibile l’appello perchè tardivamente proposto oltre il termine di un anno mentre, considerando 46 giorni di sospensione feriale, l'appello sarebbe tempestivo. Il motivo è fondato. La L.742/1969, ratione temporis applicabile, trattandosi di un provvedimento instaurato con atto di citazione del 14.11.2009, prevedeva la sospensione feriale dei termini processuali dall’1 agosto al 15 settembre, pari a 46 giorni. Considerando la data di pubblicazione della sentenza di primo grado, il 29.09.2008 ed aggiungendo 46 giorni al termine annuale di impugnazione, il termine per la proposizione dell’appello da parte di [OSCURATO:SOCIETA] scadeva in data 14.11.2009 e non il 13.11.2009, come erroneamente sostenuto dal Tribunale. Poichè dalla sentenza impugnata risultava che l’appello era stato consegnato per la notifica in data 14.11.2009, esso era tempestivo. Il motivo di ricorso va pertanto accolto. Vanno dichiarati assorbiti irestanti motivi perchè attinenti al merito. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Catanzaro in persona di altro magistrato. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti I restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Catanzaro in persona di altro Magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
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