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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17326/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

Lette le argomentate conclusioni scritte trasmesse -a mezzo p.e.c.- dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. 18-25056/2022 [OSCURATO:PERSONA] Si procede, nella duplice conformità dell'accertamento di responsabilità, per ipotesi di riciclaggio di parti di veicolo di provenienza delittuosa.

1. Con il primo motivo di ricorso (carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione) la difesa ha denunziato in maniera promiscua e non specifica la ricorrenza dei tre vizi di motivazione indicati alla lett. e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen..

1.1. Difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc.

Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518).

Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata.

Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l'onere, sanzionato a pena di a-specificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità (Sez.

U., n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027).

1.2. In ogni caso, il primo motivo deduce il travisamento della prova dichiarativa (il teste Lattanzi non avrebbe affatto affermato di aver provveduto alla rimozione dei segni identificativi dell'automezzo in occasione della verniciatura del mezzo su incarico dell'imputato), ma non allega al ricorso il verbale di escussione dibattimentale del teste, tantomeno indica la collocazione dello stesso all'interno del fascicolo contenente gli atti trasmessi a questa Corte.

L'omissione produce inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza del ricorso.

Ad ogni buon conto, il vizio denunziato attiene a profili dell'accertamento in fatto, che la doppia pronuncia conforme di merito ha avuto cura di argomentare, traendo spunto dalle circostanze di fatto evincibili dal compendio delle prove utilizzabili ai fini del decidere.

Nessun vizio di 18-25056/2022 motivazione è dato pertanto evincersi, nei sensi indicati dal ricorso dalla lettura del testo della sentenza impugnata.

Così è per la identificazione del soggetto (imputato) che alienò l'autocarro alla persona cui fu poi sequestrato e sul quale furono svolti gli accertamenti.

La Corte di merito (in conformità di giudizio con il Tribunale collegiale) ha sul punto argomentato valorizzando dati non contestati con il motivo di ricorso, quali la qualità di rappresentante legale della società alienante e la sottoscrizione autografa (mai disconosciuta) sull'atto di cessione del veicolo, il che vale a ritenere più che logica la motivazione che ha stimato inequivoca la identificazione del soggetto alienante.

Così pure è per la escussione dei testi Bernardi, che svolse una parte degli accertamenti tecnici irripetibili sul veicolo sequestrato ed Isoli, titolare della ditta costruttrice del veicolo; costoro hanno riferito della difformità tra i numeri di identificazione del mezzo rinvenuti all'atto del sequestro e quelli che erano apposti sul veicolo prodotto ed oggetto di furto.

Tali dati sono stati apprezzati, nella doppia conformità del giudizio di merito, in maniera del tutto logica e congrua rispetto a quanto descritto in motivazione, l'alternativa "lettura" dell'apporto narrativo che la difesa intende valorizzare non è accompagnato né dalla allegazione/indicazione dell'atto asseritamente travisato, né tanto meno dalla allegazione dei documenti che si assumono male interpretati nella lettura dei dati riportati.

2. Con il secondo motivo, ripreso e sviluppato nel testo delle conclusioni scritte trasmesse in replica a quelle del Procuratore generale, il ricorrente deduce, ancora in forma promiscua, i tre vizi di motivazione deducibili nella sede di legittimità, lamentando -in particolare- la ricorrenza dei detti vizi di motivazione per il rigetto della richiesta rinnovazione della istruzione dibattimentale in appello e la ritenuta (dalla Corte di merito) legittimità della revoca della ordinanza che ammetteva (ax art. 507 cod. proc. pen.) il teste D'Orazio, che aveva svolto parte degli accertamenti sui dati identificativi del veicolo.

Sul punto la motivazione della Corte, che replica ed amplia quella del giudice di primo grado, fonderebbe sull'erroneo convincimento che la rinnovazione della prova dichiarativa fosse superflua atteso che, sull'accordo delle parti, era stato acquisito il verbale (riportato in annotazione di p.g.) delle operazioni compiute.

Il travisamento è denunziato dal ricorrente anche quanto alla cronologia, oltre che al contenuto, dell'accordo per l'acquisizione al processo dell'atto di polizia giudiziaria, che ad avviso del ricorrente avrebbe preceduto e non seguito la revoca della ordinanza ammissiva della prova dichiarativa ritenuta indispensabile.

Anche in questo caso, il motivo di ricorso difetta di autosufficienza, lamentando il travisamento della prova e della tempistica della sua ammissione, senza accompagnare la deduzione con la allegazione dei verbali dibattimentali e della annotazione di polizia giudiziaria acquisita in atti.

Il che non consente alla Corte di apprezzare il vizio dedotto.

In ogni caso, deve ancora una volta ribadirsi che la rinnovazione della istruzione dibattimentale in grado di appello, laddove riguardi un elemento preesistente e non sopravvenuto è affidata alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve apprezzarne l'assoluta rilevanza e decisività, secondo parametri di valutazione, che ove adeguatamente accompagnati da argomentazioni non manifestamente illogiche non son 18-25056/2022 censurabili nella sede di legittimità (Sez. 6, n. 8936 del 13/1/2015, ric.

Leoni, Rv. 262620; Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, ric.

G. Rv. 274230).

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla inosservanza di norme di carattere sostanziale e processuale, per avere la Corte di merito negato le circostanze attenuanti generiche dovute in ragione della condotta processuale dell'imputato, che peraltro non può subire le conseguenze della strategia processuale decisa dal proprio difensore.

La negazione delle circostanze generiche avrebbe inoltre condotto alla irrogazione di una sanzione irragionevolmente elevata.

3.1. Anche tale motivo è inammissibile: la Corte ha infatti tratto argomento per la negazione della richiesta qualificazione circostanziale attenuante dal numero e dalla rilevanza dei precedenti penali dell'imputato, oltre che dal complessivo contegno processuale assunto, secondo un apprezzamento discrezionale fondato sulla corretta analisi del dato processuale; inoltre la Corte ha, come appena ricordato, dato per scontata la autosufficienza, ai fini della negazione, dei precedenti penali che gravano la biografia criminale dell'imputato, senza che su tale valutazione sia caduta la scure censoria del ricorrente, il che rende inammissibile il motivo per difetto di specificità.

4. Quanto a dosimetria della sanzione irrogata, censurata con l'ultimo "embrionale" motivo di ricorso, la Corte ha fatto riferimento, nel terz'ultimo capoverso della motivazione, alla congruità della sanzione irrogata in riferimento alla concreta gravità del fatto, oltre che alla manifestata intensità del dolo, così attingendo al "serbatoio" di indicatori legali con il quale il legislatore ha inteso circoscrivere la discrezionalità sanzionatoria del giudice.

Anche tale motivo, peraltro non previamente dedotto alla Corte di merito con i motivi di gravame, se non quale effetto del richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, palesa infondatezza manifesta.

5. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 4..1.

La non particolare complessità delle questioni dedotte e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Motivazione semplificata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Lette le argomentate conclusioni scritte trasmesse -a mezzo p.e.c.- dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. 18-25056/2022 [OSCURATO:PERSONA] Si procede, nella duplice conformità dell'accertamento di responsabilità, per ipotesi di riciclaggio di parti di veicolo di provenienza delittuosa. 1. Con il primo motivo di ricorso (carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione) la difesa ha denunziato in maniera promiscua e non specifica la ricorrenza dei tre vizi di motivazione indicati alla lett. e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.. 1.1. Difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l'onere, sanzionato a pena di a-specificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027). 1.2. In ogni caso, il primo motivo deduce il travisamento della prova dichiarativa (il teste Lattanzi non avrebbe affatto affermato di aver provveduto alla rimozione dei segni identificativi dell'automezzo in occasione della verniciatura del mezzo su incarico dell'imputato), ma non allega al ricorso il verbale di escussione dibattimentale del teste, tantomeno indica la collocazione dello stesso all'interno del fascicolo contenente gli atti trasmessi a questa Corte. L'omissione produce inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza del ricorso. Ad ogni buon conto, il vizio denunziato attiene a profili dell'accertamento in fatto, che la doppia pronuncia conforme di merito ha avuto cura di argomentare, traendo spunto dalle circostanze di fatto evincibili dal compendio delle prove utilizzabili ai fini del decidere. Nessun vizio di 18-25056/2022 motivazione è dato pertanto evincersi, nei sensi indicati dal ricorso dalla lettura del testo della sentenza impugnata. Così è per la identificazione del soggetto (imputato) che alienò l'autocarro alla persona cui fu poi sequestrato e sul quale furono svolti gli accertamenti. La Corte di merito (in conformità di giudizio con il Tribunale collegiale) ha sul punto argomentato valorizzando dati non contestati con il motivo di ricorso, quali la qualità di rappresentante legale della società alienante e la sottoscrizione autografa (mai disconosciuta) sull'atto di cessione del veicolo, il che vale a ritenere più che logica la motivazione che ha stimato inequivoca la identificazione del soggetto alienante. Così pure è per la escussione dei testi Bernardi, che svolse una parte degli accertamenti tecnici irripetibili sul veicolo sequestrato ed Isoli, titolare della ditta costruttrice del veicolo; costoro hanno riferito della difformità tra i numeri di identificazione del mezzo rinvenuti all'atto del sequestro e quelli che erano apposti sul veicolo prodotto ed oggetto di furto. Tali dati sono stati apprezzati, nella doppia conformità del giudizio di merito, in maniera del tutto logica e congrua rispetto a quanto descritto in motivazione, l'alternativa "lettura" dell'apporto narrativo che la difesa intende valorizzare non è accompagnato né dalla allegazione/indicazione dell'atto asseritamente travisato, né tanto meno dalla allegazione dei documenti che si assumono male interpretati nella lettura dei dati riportati. 2. Con il secondo motivo, ripreso e sviluppato nel testo delle conclusioni scritte trasmesse in replica a quelle del Procuratore generale, il ricorrente deduce, ancora in forma promiscua, i tre vizi di motivazione deducibili nella sede di legittimità, lamentando -in particolare- la ricorrenza dei detti vizi di motivazione per il rigetto della richiesta rinnovazione della istruzione dibattimentale in appello e la ritenuta (dalla Corte di merito) legittimità della revoca della ordinanza che ammetteva (ax art. 507 cod. proc. pen.) il teste D'Orazio, che aveva svolto parte degli accertamenti sui dati identificativi del veicolo. Sul punto la motivazione della Corte, che replica ed amplia quella del giudice di primo grado, fonderebbe sull'erroneo convincimento che la rinnovazione della prova dichiarativa fosse superflua atteso che, sull'accordo delle parti, era stato acquisito il verbale (riportato in annotazione di p.g.) delle operazioni compiute. Il travisamento è denunziato dal ricorrente anche quanto alla cronologia, oltre che al contenuto, dell'accordo per l'acquisizione al processo dell'atto di polizia giudiziaria, che ad avviso del ricorrente avrebbe preceduto e non seguito la revoca della ordinanza ammissiva della prova dichiarativa ritenuta indispensabile. Anche in questo caso, il motivo di ricorso difetta di autosufficienza, lamentando il travisamento della prova e della tempistica della sua ammissione, senza accompagnare la deduzione con la allegazione dei verbali dibattimentali e della annotazione di polizia giudiziaria acquisita in atti. Il che non consente alla Corte di apprezzare il vizio dedotto. In ogni caso, deve ancora una volta ribadirsi che la rinnovazione della istruzione dibattimentale in grado di appello, laddove riguardi un elemento preesistente e non sopravvenuto è affidata alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve apprezzarne l'assoluta rilevanza e decisività, secondo parametri di valutazione, che ove adeguatamente accompagnati da argomentazioni non manifestamente illogiche non son 18-25056/2022 censurabili nella sede di legittimità (Sez. 6, n. 8936 del 13/1/2015, ric. Leoni, Rv. 262620; Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, ric. G. Rv. 274230). 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla inosservanza di norme di carattere sostanziale e processuale, per avere la Corte di merito negato le circostanze attenuanti generiche dovute in ragione della condotta processuale dell'imputato, che peraltro non può subire le conseguenze della strategia processuale decisa dal proprio difensore. La negazione delle circostanze generiche avrebbe inoltre condotto alla irrogazione di una sanzione irragionevolmente elevata. 3.1. Anche tale motivo è inammissibile: la Corte ha infatti tratto argomento per la negazione della richiesta qualificazione circostanziale attenuante dal numero e dalla rilevanza dei precedenti penali dell'imputato, oltre che dal complessivo contegno processuale assunto, secondo un apprezzamento discrezionale fondato sulla corretta analisi del dato processuale; inoltre la Corte ha, come appena ricordato, dato per scontata la autosufficienza, ai fini della negazione, dei precedenti penali che gravano la biografia criminale dell'imputato, senza che su tale valutazione sia caduta la scure censoria del ricorrente, il che rende inammissibile il motivo per difetto di specificità. 4. Quanto a dosimetria della sanzione irrogata, censurata con l'ultimo "embrionale" motivo di ricorso, la Corte ha fatto riferimento, nel terz'ultimo capoverso della motivazione, alla congruità della sanzione irrogata in riferimento alla concreta gravità del fatto, oltre che alla manifestata intensità del dolo, così attingendo al "serbatoio" di indicatori legali con il quale il legislatore ha inteso circoscrivere la discrezionalità sanzionatoria del giudice. Anche tale motivo, peraltro non previamente dedotto alla Corte di merito con i motivi di gravame, se non quale effetto del richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, palesa infondatezza manifesta. 5. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 4..1. La non particolare complessità delle questioni dedotte e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata.
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