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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00649/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTAl di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale per l'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di BOLOGNA, SEZIONE DISTRETTUALE per il RIESAME, con ordinanza del 4/7/2022 ha confermato l'ordinanza con la quale il TRIBUNALE di FERRARA il 15/6/2022, ha respinto l'istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a diverse ipotesi di reato di cui agli artt.648 e 624 bis cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'applicabilità della misura cautelare con gli arresti domiciliari "ordinari" ai sensi dell'art. 284 cod. proc. pen., eventualmente nelle forme di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen. 2.

In data 21 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all'applicabilità della misura cautelare con gli arresti domiciliari "ordinari" ai sensi dell'art. 284 cod. proc. pen., eventualmente nelle forme di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen. rielevando che il Tribunale, pure a fronte di una istanza di sostituzione della misura in atto con gli arresti domiciliari sia ai sensi dell'art. 89 D.P.R. 309/1990 che ai sensi degli artt. 299 e 284 cod. proc. pen., abbia motivato esclusivamente in ordine alla prima richiesta senza in alcun modo evidenziare le ragioni per le quali non sarebbe "praticabile" la misura degli arresti domiciliari definiti come "ordinari", anche eventualmente disposti con le forme di controllo previste dall'art. 275 bis. cod. proc. pen.

La doglianza è fondata.

Il Tribunale del riesame, infatti, che pure ha emesso un provvedimento articolato in ordine alla richiesta principale di sostituire la misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89 D.P.R. 309/1990, ha omesso di motivare quanto alla possibilità di disporre gli arresti domiciliari c.d.

"ordinari", anche eventualmente con le forme di controllo di cui alla'rt. 275 bis cod. proc. pen., censura che era stata espressamente dedotta con l'atto di appello Ragione questa per la quale l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTAl di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale per l'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di BOLOGNA, SEZIONE DISTRETTUALE per il RIESAME, con ordinanza del 4/7/2022 ha confermato l'ordinanza con la quale il TRIBUNALE di FERRARA il 15/6/2022, ha respinto l'istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a diverse ipotesi di reato di cui agli artt.648 e 624 bis cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'applicabilità della misura cautelare con gli arresti domiciliari "ordinari" ai sensi dell'art. 284 cod. proc. pen., eventualmente nelle forme di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen. 2. In data 21 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all'applicabilità della misura cautelare con gli arresti domiciliari "ordinari" ai sensi dell'art. 284 cod. proc. pen., eventualmente nelle forme di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen. rielevando che il Tribunale, pure a fronte di una istanza di sostituzione della misura in atto con gli arresti domiciliari sia ai sensi dell'art. 89 D.P.R. 309/1990 che ai sensi degli artt. 299 e 284 cod. proc. pen., abbia motivato esclusivamente in ordine alla prima richiesta senza in alcun modo evidenziare le ragioni per le quali non sarebbe "praticabile" la misura degli arresti domiciliari definiti come "ordinari", anche eventualmente disposti con le forme di controllo previste dall'art. 275 bis. cod. proc. pen. La doglianza è fondata. Il Tribunale del riesame, infatti, che pure ha emesso un provvedimento articolato in ordine alla richiesta principale di sostituire la misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89 D.P.R. 309/1990, ha omesso di motivare quanto alla possibilità di disporre gli arresti domiciliari c.d. "ordinari", anche eventualmente con le forme di controllo di cui alla'rt. 275 bis cod. proc. pen., censura che era stata espressamente dedotta con l'atto di appello Ragione questa per la quale l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc
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