CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41349/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Roma il 13 settembre 2023 ha integralmente offermato, la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di wairaird il 1231 atftt 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 4 marzo 2023, in conseguenza condannandolo, operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia. 2. L'imputato si affida ad un unico motivo con il quale denuncia promiscuamente violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti generiche. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). La riferita doglianze risulta meramente reiterativa di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito, che hanno ritenuto, in sostanza, con motivazione stringata ma non manifestamente illogica, non sussistere elementi di meritevolezza per il riconoscimento delle attenuanti generiche, anche tenuto conto della inflizione di pena già piuttosto mite. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i