Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 24752/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso 4056-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocato 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1599 [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA] O SANTO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta no e difendono; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 905/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 04/08/2015 R.G.N. 178/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

R.G.4056/2016 [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'appello di Palermo, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda di Santo (o Santi) [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il ricalcolo secondo il "sistema misto" della pensione in totalizzazione (parte gestione separata commercianti e parte gestione INPDAP) in godimento dal settembre 2010, che l'INPS aveva liquidato allo stesso interamente secondo il meno favorevole sistema contributivo.

La Corte territoriale ha ritenuto che la pensione andasse calcolata col sistema misto, sulla base dell'applicazione dell'art. 4 d.lgs. n. 42 del 2006 e, soprattutto della circolare INPS n. 69 del 2006, che aveva introdotto il sistema delle cd. finestre, in base al quale, se al momento della domanda di pensione in totalizzazione l'assicurato ha maturato in una delle gestioni a carico degli enti previdenziali pubblici i requisiti minimi richiesti per un'autonoma pensione, tale quota va calcolata con il sistema retributivo.

Nel caso in esame la Corte di merito ha accertato che l'appellante aveva diritto alla pensione di vecchiaia a far data dall'I. settembre 2010, avendo maturato sia il requisito anagrafico sia l'anzianità contributiva per ottenere autonoma pensione nella gestione commercianti, a cui aveva versato i contributi dal 1980 al 2004, e che, pertanto, aveva diritto alla riliquidazione del trattamento secondo il cd. sistema misto (in quota parte col calcolo retributivo e in quota parte col calcolo contributivo), atteso che il calcolo per l'intero col meno vantaggioso sistema contributivo avrebbe penalizzato le sue aspettative.

La cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo di ricorso.

Santo (o Santi) [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerate.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte contenenti la richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l'INPS denuncia "Violazione degli articoli 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42 e 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 247"; si duole che la Corte d'appello abbia calcolato la quota di pensione per totalizzazione, riferita al segmento di contribuzione versata alla gestione commercianti, col sistema retributivo e non con l'unico sistema ammesso dalla legge, ossia il sistema contributivo; sostiene che all'i settembre 2010 l'odierno appellato non aveva maturato il diritto a percepire la pensione autonoma a carico della gestione commercianti e che, pertanto, era corretta la liquidazione della pensione in totalizzazione operata dall'Istituto interamente secondo il sistema contributivo; a tal fine sostiene che la disciplina delle cd. finestre, introdotta dalla Circolare INPS n.69 del 2006, costituisce un'ipotesi derogatoria eccezionale, a norma della quale la pretesa del pensionato non troverebbe conforto, non avendo egli, alla data della domanda di totalizzazione, ancora maturato il requisito anagrafico per godere della pensione autonoma nella gestione commercianti.

Il motivo è fondato.

Per espressa disposizione dell'art. 1 del d.lgs. n. 42 del 2006 il titolare di differenti posizioni assicurative presso diverse gestioni pensionistiche ha facoltà, senza alcun onere finanziario a suo carico, di sommare i singoli periodi e di utilizzarli nel suo insieme al fine di raggiungere i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla pensione.

Agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, che non siano già titolari di pensione autonoma presso una delle predette gestioni, la legge riconosce la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire un'unica pensione; la stessa norma ricomprende tra i fondi per i quali è possibile ottenere la totalizzazione, anche la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Per l'esercizio dell'indicata facoltà è necessario che i soggetti richiedenti non siano già titolari di pensione, riconosciuta da uno dei fondi per i quali è ammessa la totalizzazione; è richiesto, inoltre, che l'interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva totale pari, almeno, a venti anni; è, altresì, necessario che per ciascuna posizione assicurativa da totalizzare si siano già realizzati gli eventuali ulteriori presupposti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

La domanda di pensionamento mediante totalizzazione va presentata dal lavoratore al fondo presso il quale l'assicurato è stato da ultimo iscritto; tale gestione promuove il procedimento, verificando presso le singole gestioni l'esistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento del diritto alla pensione con totalizzazione e, accertatane la sussistenza mediante richiesta a ciascun fondo per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati.

La pensione calcolata col meccanismo di totalizzazione, che determina il trattamento pro quota della prestazione in rapporto ai rispettivi periodi d'iscrizione maturati, va calcolata esclusivamente col sistema contributivo (art. 4 d.lgs. n. 42 del 2006) (Cass. n. 18616 del 2021).

La liquidazione della pensione in regime di totalizzazione va effettuata, perciò, in modo unitario, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2006, applicando il sistema contributivo, salva la verifica della ricorrenza di un'eccezione di tale regola, rappresentata dal regime della cd. finestra, introdotta in prima applicazione dalla Circolare INPS n. 69 del 2006 e, successivamente, disciplinata dall'art.1, co.5 della L. n. 247 del 2007.

Detto regime introduce una deroga al sistema di liquidazione unitaria della pensione per totalizzazione secondo il sistema contributivo, in favore del sistema misto, ma soltanto in presenza di determinate condizioni: a) che il lavoratore sia risultato iscritto anteriormente al 1996 ad una delle gestioni previdenziali; b) che in tale gestione abbia raggiunto i requisiti minimi per il conseguimento del diritto ad un'autonoma pensione di vecchiaia.

Nel caso in esame occorre verificare che la sentenza impugnata abbia correttamente ascritto a tale fattispecie derogatoria la domanda di totalizzazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], e che questi avesse realmente diritto, in presenza dei requisiti di legge, al calcolo di una quota di pensione in totalizzazione col sistema retributivo e, in definitiva, all'applicazione del più favorevole sistema misto, anziché alla liquidazione unitaria del trattamento pensionistico secondo il sistema contributivo.

Ai fini della risoluzione della controversia, la normativa in tema di totalizzazione va coordinata con la disciplina dei requisiti richiesti dalla gestione commercianti ai fini del conseguimento della pensione; in proposito, l'art. 1, co.5 della L. n. 247 del 2007, stabilisce che "...coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro (...) il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio dell'anno successivo".Si dà il fatto che l'odierno controricorrente abbia raggiunto il sessantacinquesimo anno di età solo nel secondo semestre dell'anno (aprile 2010), e che pertanto, alla stregua della norma sopra richiamata, il diritto alla pensione (autonoma) sarebbe giunto a maturazione solo dall'i gennaio dell'anno successivo. [OSCURATO:PERSONA] non aveva, pertanto, ancora maturato il diritto a pensione autonoma nella gestione commercianti che gli avrebbe garantito la liquidazione col sistema misto - reso possibile dall'applicazione del regime derogatorio in melius a carico di chi, alla data della domanda di totalizzazione, era già in possesso di tutti i requisiti per ottenere una pensione autonoma nella gestione.

Erroneamente la Corte d'appello ha motivato che la scadenza indicata dalla legge non si applicherebbe a chi ha maturato il possesso dei requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, poiché l'indicatore temporale "...non introduce un nuovo requisito per l'accesso al diritto al calcolo per il sistema misto, ma costituisce solo un sistema di scaglionamento del pagamento che non incide sulla legge ratione temporis applicabile per il criterio di calcolo".

Tale affermazione non appare sostenibile alla luce della normativa vigente, e dell'orientamento di legittimità consolidato, alla cui stregua, per intercettare il beneficio normativo della cd. finestra ai sensi della

I. n. 247 del 2007, il richiedente, per maturare la pensione autonoma nella gestione commercianti oltre a possedere il requisito contributivo minimo (20 anni), alla data della domanda di totalizzazione avrebbe dovuto altresì possedere - già nel primo trimestre dell'anno - anche il requisito anagrafico; non è questo il caso del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha conseguito il requisito anagrafico che gli avrebbe dato titolo ad ottenere il calcolo della quota di pensione autonoma maturata nella gestione commercianti col sistema retributivo soltanto nel secondo trimestre (aprile 2010), non essendo ciò sufficiente ad assicurargli il più favorevole sistema di calcolo misto sul trattamento pensionistico complessivo.

Sia pure per un breve scarto temporale, prevale in definitiva, nella fattispecie in esame, la regola generale secondo cui la pensione ottenuta per totalizzazione dei periodi contributivi va calcolata unitariamente, ed esclusivamente con il sistema contributivo, secondo quanto correttamente operato dall'istituto odierno ricorrente.

Pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.In considerazione dell'esito del giudizio, la Corte dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 4056-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocato 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1599 [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA] O SANTO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta no e difendono; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 905/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 04/08/2015 R.G.N. 178/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G.4056/2016 [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'appello di Palermo, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda di Santo (o Santi) [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il ricalcolo secondo il "sistema misto" della pensione in totalizzazione (parte gestione separata commercianti e parte gestione INPDAP) in godimento dal settembre 2010, che l'INPS aveva liquidato allo stesso interamente secondo il meno favorevole sistema contributivo. La Corte territoriale ha ritenuto che la pensione andasse calcolata col sistema misto, sulla base dell'applicazione dell'art. 4 d.lgs. n. 42 del 2006 e, soprattutto della circolare INPS n. 69 del 2006, che aveva introdotto il sistema delle cd. finestre, in base al quale, se al momento della domanda di pensione in totalizzazione l'assicurato ha maturato in una delle gestioni a carico degli enti previdenziali pubblici i requisiti minimi richiesti per un'autonoma pensione, tale quota va calcolata con il sistema retributivo. Nel caso in esame la Corte di merito ha accertato che l'appellante aveva diritto alla pensione di vecchiaia a far data dall'I. settembre 2010, avendo maturato sia il requisito anagrafico sia l'anzianità contributiva per ottenere autonoma pensione nella gestione commercianti, a cui aveva versato i contributi dal 1980 al 2004, e che, pertanto, aveva diritto alla riliquidazione del trattamento secondo il cd. sistema misto (in quota parte col calcolo retributivo e in quota parte col calcolo contributivo), atteso che il calcolo per l'intero col meno vantaggioso sistema contributivo avrebbe penalizzato le sue aspettative. La cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo di ricorso. Santo (o Santi) [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerate. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte contenenti la richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l'INPS denuncia "Violazione degli articoli 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42 e 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 247"; si duole che la Corte d'appello abbia calcolato la quota di pensione per totalizzazione, riferita al segmento di contribuzione versata alla gestione commercianti, col sistema retributivo e non con l'unico sistema ammesso dalla legge, ossia il sistema contributivo; sostiene che all'i settembre 2010 l'odierno appellato non aveva maturato il diritto a percepire la pensione autonoma a carico della gestione commercianti e che, pertanto, era corretta la liquidazione della pensione in totalizzazione operata dall'Istituto interamente secondo il sistema contributivo; a tal fine sostiene che la disciplina delle cd. finestre, introdotta dalla Circolare INPS n.69 del 2006, costituisce un'ipotesi derogatoria eccezionale, a norma della quale la pretesa del pensionato non troverebbe conforto, non avendo egli, alla data della domanda di totalizzazione, ancora maturato il requisito anagrafico per godere della pensione autonoma nella gestione commercianti. Il motivo è fondato. Per espressa disposizione dell'art. 1 del d.lgs. n. 42 del 2006 il titolare di differenti posizioni assicurative presso diverse gestioni pensionistiche ha facoltà, senza alcun onere finanziario a suo carico, di sommare i singoli periodi e di utilizzarli nel suo insieme al fine di raggiungere i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla pensione. Agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, che non siano già titolari di pensione autonoma presso una delle predette gestioni, la legge riconosce la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire un'unica pensione; la stessa norma ricomprende tra i fondi per i quali è possibile ottenere la totalizzazione, anche la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Per l'esercizio dell'indicata facoltà è necessario che i soggetti richiedenti non siano già titolari di pensione, riconosciuta da uno dei fondi per i quali è ammessa la totalizzazione; è richiesto, inoltre, che l'interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva totale pari, almeno, a venti anni; è, altresì, necessario che per ciascuna posizione assicurativa da totalizzare si siano già realizzati gli eventuali ulteriori presupposti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. La domanda di pensionamento mediante totalizzazione va presentata dal lavoratore al fondo presso il quale l'assicurato è stato da ultimo iscritto; tale gestione promuove il procedimento, verificando presso le singole gestioni l'esistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento del diritto alla pensione con totalizzazione e, accertatane la sussistenza mediante richiesta a ciascun fondo per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati. La pensione calcolata col meccanismo di totalizzazione, che determina il trattamento pro quota della prestazione in rapporto ai rispettivi periodi d'iscrizione maturati, va calcolata esclusivamente col sistema contributivo (art. 4 d.lgs. n. 42 del 2006) (Cass. n. 18616 del 2021). La liquidazione della pensione in regime di totalizzazione va effettuata, perciò, in modo unitario, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2006, applicando il sistema contributivo, salva la verifica della ricorrenza di un'eccezione di tale regola, rappresentata dal regime della cd. finestra, introdotta in prima applicazione dalla Circolare INPS n. 69 del 2006 e, successivamente, disciplinata dall'art.1, co.5 della L. n. 247 del 2007. Detto regime introduce una deroga al sistema di liquidazione unitaria della pensione per totalizzazione secondo il sistema contributivo, in favore del sistema misto, ma soltanto in presenza di determinate condizioni: a) che il lavoratore sia risultato iscritto anteriormente al 1996 ad una delle gestioni previdenziali; b) che in tale gestione abbia raggiunto i requisiti minimi per il conseguimento del diritto ad un'autonoma pensione di vecchiaia. Nel caso in esame occorre verificare che la sentenza impugnata abbia correttamente ascritto a tale fattispecie derogatoria la domanda di totalizzazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], e che questi avesse realmente diritto, in presenza dei requisiti di legge, al calcolo di una quota di pensione in totalizzazione col sistema retributivo e, in definitiva, all'applicazione del più favorevole sistema misto, anziché alla liquidazione unitaria del trattamento pensionistico secondo il sistema contributivo. Ai fini della risoluzione della controversia, la normativa in tema di totalizzazione va coordinata con la disciplina dei requisiti richiesti dalla gestione commercianti ai fini del conseguimento della pensione; in proposito, l'art. 1, co.5 della L. n. 247 del 2007, stabilisce che "...coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro (...) il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio dell'anno successivo".Si dà il fatto che l'odierno controricorrente abbia raggiunto il sessantacinquesimo anno di età solo nel secondo semestre dell'anno (aprile 2010), e che pertanto, alla stregua della norma sopra richiamata, il diritto alla pensione (autonoma) sarebbe giunto a maturazione solo dall'i gennaio dell'anno successivo. [OSCURATO:PERSONA] non aveva, pertanto, ancora maturato il diritto a pensione autonoma nella gestione commercianti che gli avrebbe garantito la liquidazione col sistema misto - reso possibile dall'applicazione del regime derogatorio in melius a carico di chi, alla data della domanda di totalizzazione, era già in possesso di tutti i requisiti per ottenere una pensione autonoma nella gestione. Erroneamente la Corte d'appello ha motivato che la scadenza indicata dalla legge non si applicherebbe a chi ha maturato il possesso dei requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, poiché l'indicatore temporale "...non introduce un nuovo requisito per l'accesso al diritto al calcolo per il sistema misto, ma costituisce solo un sistema di scaglionamento del pagamento che non incide sulla legge ratione temporis applicabile per il criterio di calcolo". Tale affermazione non appare sostenibile alla luce della normativa vigente, e dell'orientamento di legittimità consolidato, alla cui stregua, per intercettare il beneficio normativo della cd. finestra ai sensi della I. n. 247 del 2007, il richiedente, per maturare la pensione autonoma nella gestione commercianti oltre a possedere il requisito contributivo minimo (20 anni), alla data della domanda di totalizzazione avrebbe dovuto altresì possedere - già nel primo trimestre dell'anno - anche il requisito anagrafico; non è questo il caso del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha conseguito il requisito anagrafico che gli avrebbe dato titolo ad ottenere il calcolo della quota di pensione autonoma maturata nella gestione commercianti col sistema retributivo soltanto nel secondo trimestre (aprile 2010), non essendo ciò sufficiente ad assicurargli il più favorevole sistema di calcolo misto sul trattamento pensionistico complessivo. Sia pure per un breve scarto temporale, prevale in definitiva, nella fattispecie in esame, la regola generale secondo cui la pensione ottenuta per totalizzazione dei periodi contributivi va calcolata unitariamente, ed esclusivamente con il sistema contributivo, secondo quanto correttamente operato dall'istituto odierno ricorrente. Pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.In considerazione dell'esito del giudizio, la Corte dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito a
Sentenza Cassazione n. 24752/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris