CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09555/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando che la pena risulta congrua ai fatti e che le circostanze attenuanti generiche non possono riconoscersi, in relazione alla gravità del fatto e alla personalità del ricorrente (120 kg di hashish movimentati con professionalità), gravato da precedenti; inoltre, l'aumento per la continuazione di cui al capo B (art. 648 cod. pen.) è stato modesto, come rilevato dalla sentenza impugnata. Si tratta di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivate. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il