CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 11805/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 23/11/2021, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Livorno, in data 02/12/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 81, comma secondo, 635, comma secondo n. 1, 612, comma primo, secondo in relazione all'art. :339 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura l'inosservanza della legge processuale in relazione alla dichiarata inammissibilità dell'appello ex alt. 591 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni palesemente in contrasto con il dato normativo di cui all'art. 581 cod. proc. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821), considerato che l'atto di appello, depositato nei termini, aveva ad oggetto una sentenza del tutto differente e che i motivi nuovi non presentavano l'imprescindibile vincolo di connessione con quelli originari; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il ,Consigliere Estensore Il Presidente