CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14255/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– resistente –AGENZIA DELLE ENTRATE-[OSCURATO:PERSONA],– intimata –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n.4268/2018, depositata il 07/05/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 36251/2018Numero sezionale 3435/2026Numero di raccolta generale 14255/2026Data pubblicazione 14/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla C.t.p. di Napoli l‘avvisodi intimazione, notificatogli il 26 novembre 2015, per il pagamentodella somma di euro 85.028,27, assumendo la mancata notifica deglicartelle di pagamento.La C.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso in relazione all’avviso diaccertamento, per il quale non rinveniva la prova della notifica, e aduna sola delle tre cartelle che riteneva invalidamente notificata.L’Agenzia delle entrate spiegava appello, sostenendo la regolarenotifica sia dell’avviso di accertamento che della cartella, e la C.t.r.accoglieva parzialmente il gravame «limitatamente all’attoimpoesattivo» per il quale rilevava che risultava «regolarmentenotificato al fratello del contribuente che aveva «preso in consegnal’atto notificato».Avverso la sentenza di secondo grado, di cui all’epigrafe, ilcontribuente propone ricorso per cassazione sia nei confrontidell’Agenzia delle entrate, che ha depositato «nota di costituzione», aisoli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione, orale dando attodi non aver depositato tempestivo controricorso, sia nei confrontidell'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] la quale, invece, è rimastaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 102 e 331c.p.c. e degli artt. 1, 49, 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 edassume la nullità della sentenza stante l’omessa integrazione delcontraddittorio in sede di appello nei confronti dell’Agenzia delleentrate-[OSCURATO:PERSONA].2. Il motivo è infondato.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 36251/2018Numero sezionale 3435/2026Numero di raccolta generale 14255/2026Data pubblicazione 14/05/20262.1. Le Sezioni Unite della Corte hanno stabilito che il dispostodell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno ladistinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalleregole processual-civilistiche, cosicché, in base agli artt. 331 e 332c.p.c. nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare ilcontraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado,il cui interesse alla partecipazione all'appello sia venuto meno (Cass.Sez. U. n. 11676/2024, Cass. n. 2651/2026).2.2. Lart. 39 d.lgs. n. 112 del 1999 prevede che «il concessionario,nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente laregolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'entecreditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze dellalite». In ragione di tale disposizione, ferma restando la legittimazionepassiva, per così dire «naturale» dell’ente impositore, quale titolare deldiritto di credito controverso, sussiste, altresì, una generalelegittimazione passiva dell’esattore quale soggetto incaricato dellariscossione delle somme della cui debenza si controverte. Ne consegueche se l’azione del contribuente è svolta direttamente nei confrontidell’ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione delgiudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa; se la medesimaazione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuolerispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, devechiamare in causa l’ente titolare del diritto di credito. In ogni caso,l’aver il contribuente individuato nell’uno o nell’altro il legittimatopassivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione nondetermina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare lachiamata in causa dell’ente creditore nell’ipotesi di azione svoltaavverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo,senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione delcontraddittorio.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 36251/2018Numero sezionale 3435/2026Numero di raccolta generale 14255/2026Data pubblicazione 14/05/2026Questa Corte ha già chiarito che l’enunciato principio esclude che ilgiudice debba ordinare ex officio l’integrazione del contraddittorio, inquanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispeciedi litisconsorzio necessario, anche in ragione dell’estraneità delcontribuente al rapporto di responsabilità tra l’esattore e l’enteimpositore (Cass. n. 3973/2026 Cass. n. 30792/2024).3. Il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso vanno trattaticongiuntamente in quanto i medesimi hanno tutti ad oggetto laquestione controversa della regolare notifica dell’avviso diaccertamento in rapporto al luogo dove la medesima è avvenuta.3.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistentenella consegna dell’avviso di accertamento al fratello del destinatariopresso un indirizzo diverso da quello di residenza.In particolare, assume che la C.t.r. non ha tenuto conto del fattoche l’avviso di accertamento era stato notificato in data 18 ottobre2013, non presso l’indirizzo in via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, ove risiedevadal 9 giugno 2000, bensì in Corso Italia n. 25, ove l’atto era statoconsegnato a mani del fratello, sicché non poteva configurarsi lapresunzione di convivenza.3.2. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 329 c.p.c., dell’art. 5d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2909 c.c. per violazione del giudicatointerno.Osserva che la C.t.p., con riferimento ad una delle tre cartelleimpugnate, aveva rilevato la nullità della notifica avvenuta conmodalità analoghe a quelle seguite per l’avviso di accertamento(ovvero mediante consegna al fratello ma presso indirizzo – questavolta via Circumvallazione 1 – diverso da quello di residenza); che laCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 36251/2018Numero sezionale 3435/2026Numero di raccolta generale 14255/2026Data pubblicazione 14/05/2026C.t.p. aveva ritenuto inapplicabile, in tale condizione, la presunzione diconvivenza; che l’ente di riscossione non aveva impugnato talestatuizione sulla quale era sceso il giudicato; che la C.t.r., pertanto,avrebbe dovuto prendere atto di tale giudicato anche con riferimentoalla notifica dell’avviso di accertamento avvenuta con modalitàanaloghe.3.3. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132c.p.c., dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 2909 c.c. per assenzaassoluta di motivazione.Assume che la C.t.r. non ha spiegato le ragioni per le quali abbiada un lato confermato l’illegittimità della notifica della cartella, nonritenendo applicabile la presunzione di convivenza in ipotesi diconsegna dell'atto in luogo diverso dalla residenza e/o domicilio fiscaledel contribuente, e, dall'altro, dichiarato la legittimità dell’identicaprocedura seguita per la notificazione dell'avviso di accertamento.4. Il terzo motivo, il cui esame è preliminare prospettando laformazione del giudicato interno sulla questione controversa, èinfondato.4.1. In primo luogo, è lo stesso ricorrente a riferire che l’Agenziadelle entrate – legittimata, come detto a proposito del primo motivo,ad interloquire su tutti gli atti prodromici all’intimazione di pagamento– ha impugnato la sentenza di primo grado in relazione sia alla cartelladi pagamento che all’avviso di accertamento che la C.t.p. aveva ritenutiinvalidamente notificati con consegna al fratello del contribuente,sicché nessun giudicato poteva ritenersi formato sulla questione.Deve, altresì, escludersi che si sia formato il giudicato a seguitodella statuizione di secondo grado che ha confermato la (sola)legittimità della cartella. La statuizione passata in giudicato ha adoggetto un diverso atto, ovvero la cartella e non l’avviso diCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 36251/2018Numero sezionale 3435/2026Numero di raccolta generale 14255/2026Data pubblicazione 14/05/2026accertamento del quale si discute in questa sede. La notifica dellacartella, per altro, è avvenuta presso un indirizzo diverso, ancorchésempre in mani del fratello del destinatario, rispetto a quello al qualeè avvenuta la notifica dell’avviso di accertamento, sicché non puòritenersi nemmeno coperta dal giudicato la circostanza (il cuiaccertamento, per di più, è pure estraneo alla sentenza impugnata)della insussistenza del presupposto di fatto della convivenza pressol’indirizzo al quale è stato consegnato detto ultimo.5. Il quarto motivo, anch’esso preliminare prospettando error inprocedendo, è ugualmente infondato.5.1. La C.t.r. ha ritenuto che la notifica dell’avviso di accertamentofosse stata validamente notificata a mani del fratello del contribuente,il quale lo aveva preso in consegna, e che l’unica contestazione che ilcontribuente avrebbe potuto muovere legittimamente era che ilconsegnatario non facesse parte della propria sfera personale ofamiliare.La C.t.r., pertanto, ha ritenuto valida la notifica in ragione del solofatto della qualifica del consegnatario non dando alcun rilievo al luogodella consegna. Pertanto, per un verso la ratio decidendi – aprescindere dalla sua correttezza in diritto – è esposta in termini chiari,ancorché concisi; per altro verso, non può nemmeno prospettarsi unacontraddittorietà della motivazione rispetto alla decisione assunta inmerito alla cartella atteso che rispetto a quest’ultima la C.t.r. nulla hamotivato, sicché la ricostruzione di una opposta ratio decidendi è fruttodi mera congettura.6. E’ fondato, invece, il secondo motivo.6.1. Per principio consolidato, qualora la notifica sia avvenuta amani di un familiare convivente con il destinatario, deve presumersiche l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogniindagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelliCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 36251/2018Numero sezionale 3435/2026Numero di raccolta generale 14255/2026Data pubblicazione 14/05/2026indicati dall'art. 139 c.p.c.; il problema dell'identificazione del luogoove è stata eseguita la notificazione rimane, infatti, assorbito dalladichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con laconseguenza che assume rilevanza esclusiva la prova della nonconvivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire (cfr. Cass. n.22607/2009).Deve rammentarsi, infatti, che ai fini della validità dellanotificazione, la convivenza (ed anche la parentela) tra destinatariodell'atto e consegnatario (che si sia dichiarato tale) non possonopresumersi dall'attestazione dell'agente postale, che fa fede solo delledichiarazioni a lui rese, non anche dell'intrinseca veridicità del relativocontenuto. Di conseguenza si è anche precisato che il destinatario, ilquale abbia prodotto a confutazione di tale veridicità un certificatostorico di residenza, non è tenuto ad un'ulteriore, impossibile, provadel fatto negativo circa l'assenza di ogni relazione di parentela econvivenza con il consegnatario dell'atto (Cass. n. 4095/2014)6.2. A sostegno della insussistenza del presupposto dellaconvivenza il contribuente aveva allegato che la propria residenza eraaltrove rispetto al luogo dove era avvenuta la consegna al fratelloL’esame di tale circostanza, tuttavia, è stato del tutto omesso dallaC.t.r. sebbene la medesima fosse decisiva in quanto volta a provarel’insussistenza del rapporto di convivenza.7. Con il quinto motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.,dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 4d.lgs. n.261 del 1999 c.c. per omessa pronuncia in ordine allacontestata illegittimità della procedura notificatoria dell’avviso diaccertamento atteso che l’invio della comunicazione di avvenutaconsegna era avvenuta avvalendosi del servizio offerto da posteprivate.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 36251/2018Numero sezionale 3435/2026Numero di raccolta generale 14255/2026Data pubblicazione 14/05/20268. Il motivo è fondato.8.1. Il ricorrente ha allegato di aver contestato sia con lecontrodeduzioni di primo grado (a seguito della produzione delladocumentazione a riprova della regolarità della notifica degli attiprodromici) sia con quelle di secondo grado (a seguito dell’appellodell’Amministrazione) che la notifica era irregolare anche per unulteriore profilo, ovvero l’invio della comunicazione di avvenuta notificaservendosi di un servizio di posta privata. Sul punto, tuttavia, la C.t.r.ha omesso qualsiasi pronuncia.9. Ne consegue, in accoglimento del secondo e del quinto motivodi ricorso, rigettato il primo ed il terzo ed inammissibile il quarto, lacassazione della sentenza impugnata, limitatamente ai motivi accolti,con rinvio al Giudice del di secondo grado, in diversa composizione, ilquale provvederà a nuovo esame con riferimento alla notificadell’avviso di accertamento e si pronuncerà anche sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il quinto motivo di ricorso, disattesigli ulteriori, cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motiviaccolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alregolamento delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 22 aprile 2026.Il PresidenteValentino LenociCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8