CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04854/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicata recidiva; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del 01/03/2021 del Tribunale di Brindisi di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di ricettazione di un'autovettura, danneggiamento aggravato (ex art. 61, n. 2, cod. pen.), resistenza a un pubblico ufficiale aggravata (ex art. 61, n. 2, cod. pen.) e danneggiamento seguito da incendio aggravato (sempre ex art. 61, n. 2, cod. pen.) - fatti accertati o commessi in Fasano il 15 settembre 2020 - confermando, altresì, l'applicazione all'imputato della contestata recidiva specifica, ex art. 99, secondo comma, n. 1), cod. pen. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Lecce, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico, articolato, motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 546 dello stesso codice e agli artt. 62-bis e 99 cod. pen., la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della contestata recidiva specifica. 2.1. Quanto al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce: da un lato, «senza alcun giudizio autonomo circa le deduzioni difensive nel ricorso in appello», avrebbe fondato tale diniego su un generico riferimento all'«intensità del dolo» e su un'anapodittica affermazione della «valenza del tutto neutra» della confessione resa dall'imputato; dall'altro lato, avrebbe trascurato di valutare, in senso favorevole alla concessione delle attenuanti generiche, «il complesso del comportamento extra-processuale e processuale del Loprete, che inizialmente sottrattosi all'arresto [...], si è successivamente costituito spontaneamente, in sede di interrogatorio di garanzia ha reso parziali dichiarazioni confessorie in ordine alla ricettazione, alla resistenza a P.U. ed al danneggiamento, per poi ammettere in separata sede anche l'incendio dell'autovettura in relazione al quale non vi era prova evidente della sua responsabilità», nonché «la mancanza di ulteriori carichi pendenti e la vetustà dei precedenti specifici dell'imputato». 2.1. Quanto all'applicazione della recidiva specifica, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Lecce avrebbe applicato tale aggravante con una motivazione anapodittica - quella che «i reati commessi non appaiono affatto scollegati ma piuttosto sintomatici di una opinabile scelta di vita» - e senza valutare adeguatamente «la personalità del Loprete e [...]i suoi precedenti penali specifici», osservando, a tale proposito, che essi «risalgono nel tempo agli anni tra il 1997 ed il 2001; nel 2018 ha commesso solo un reato di guida in stato di ebbrezza e non ha ulteriori carichi pendenti», sicché sarebbe «evidente» che i «precedenti penali specifici, per la loro vetustà, non sono stati determinanti per la commissione dei reati per cui si procede e come quindi non siano sintomatici di una scelta di vita e della maggiore capacità a delinquere dell'imputato». [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso non è fondato con riguardo al lamentato diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche mentre è fondato con riguardo alla lamentata applicazione della recidiva specifica. 2. Quanto al lamentato diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, si deve rammentare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Lecce ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi, attinenti alla gravità dei reati attribuiti all'imputato, delle modalità della loro esecuzione e della particolare intensità del dolo - quali emergevano, evidentemente, dall'operata ricostruzione dei fatti - così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quelli, dedotti dall'imputato, relativi al suo «comportamento extra-processuale e processuale» e alla «mancanza di ulteriori carichi pendenti e [al]la vetustà dei [suoi] precedenti specifici». Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 3. Quanto all'applicazione della recidiva (qui, specifica), si deve rammentare che la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01). Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01). Nel caso di specie, a fronte di quanto era stato dedotto dall'imputato nel proprio atto di appello circa il fatto che i suoi precedenti specifici erano molto risalenti nel tempo - essendo relativi a reati commessi tra il 1997 e il 2001, come effettivamente risulta dal certificato del casellario giudiziale - mentre l'unico precedente recente non era specifico perché era relativo al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool commesso nel 2018 (e, si deve aggiungere, in quanto attinente a una contravvenzione, non rilevava ai fini dell'applicazione della recidiva), la Corte d'appello di Lecce avrebbe dovuto fornire un'adeguata motivazione delle ragioni per le quali la predetta pregressa condotta criminosa, ancorché molto risalente nel tempo, si dovesse reputare indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che aveva influito, quale fattore criminogeno, per la commissione dei reati sub iudice. Tale obbligo motivazionale non può ritenersi essere stato assolto dalla Corte d'appello di Lecce, atteso che l'argomentazione spesa al riguardo dalla stessa Corte, secondo cui «i reati commessi non appaiono affatto scollegati ma piuttosto sintomatici di una opinabile scelta di vita», appare del tutto anapodittica, atteso che non chiarisce perché la pregressa condotta delittuosa del Loprete, ancorché così risalente nel tempo, fosse «non [...] scollegat[a]» da quella per la quale si stava procedendo e perché condotte delittuose così lontane tra loro nel tempo, intervallate da un periodo quasi ventennale nel corso del quale non risulta la commissione, da parte del Loprete, di ulteriori delitti, dovessero considerarsi «sintomatic[he] di una opinabile scelta di vita».4. Pertanto: la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio a un'altra sezione della Corte d'appello di Lecce, per un nuovo giudizio sulla recidiva; il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile nel resto. Si deve, infine, dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio sulla recidiva. Dichiara