CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11084/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen. (riformandola solo in termini di trattamento sanzionatorio); - che l'unico motivo di ricorso - che denuncia vizio di omessa motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, avendo la Corte indicato i criteri alla luce dei quali ha determinato il trattamento sanzionatorio (individuati nella mancanza di resipiscenza, nel valore della merce sottratta, nella pervicacia manifestata) in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800) e facendo corretta applicazione delle riduzioni operate in funzione della scelta del rito; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 11084-26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3107/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37791/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen. (riformandola solo in termini di trattamento sanzionatorio); - che l'unico motivo di ricorso - che denuncia vizio di omessa motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, avendo la Corte indicato i criteri alla luce dei quali ha determinato il trattamento sanzionatorio (individuati nella mancanza di resipiscenza, nel valore della merce sottratta, nella pervicacia manifestata) in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800) e facendo corretta applicazione delle riduzioni operate in funzione della scelta del rito; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente le [OSCURATO:PERSONA] resa Be monte DEPOSmvrA.[OSCURATO:PERSONA] 24 2026 2P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente le [OSCURATO:PERSONA] resa Be monte DEPOSmvrA.[OSCURATO:PERSONA] 24 2026 2