CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08526/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ichiara di voler ricevere comunicazioni alla mailavvlilianapintus@pec.it-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] SARDEGNA N. 508/2024 depositata il 03/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 992/2025Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 8526/2026Data pubblicazione 06/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] Antonio – che aveva perso il posto dilavoro a seguito di una procedura di licenziamento collettivo ed era statocollocato in mobilità – aveva chiesto il rimborso, ai sensi dell’art. 15,comma1, della legge n. 133 del 1999, della ritenuta ai fini dell’IRPEFsull’indennità di mobilità erogata in unica soluzione ex art. 7, comma5,della legge n. 223 del 1991 ed investita in [OSCURATO:SOCIETA] perazioni, cui, con gli altri colleghi, aveva contribuito a dar vita, divenendonesocio-lavoratore.2. L’Agenzia delle entrate opponeva diniego.3. Il contribuente lo impugnava, sostenendo che l’esenzione spettaanche nel caso di sottoscrizione di nuovo capitale di una societàcooperativa emesso successivamente alla sua costituzione.4. L’Agenzia si costituiva, opponendo che la somma percepita dalcontribuente non era integralmente esente, in quanto egli, pur essendosocio fondatore, non ha versato l’intera somma in sede di costituzione ma,in parte, per l’effetto non esente, soltanto in un momento successivo:talché l’Agenzia aderiva parzialmente alle richieste del contribuente, conriferimento alla quota versata al momento della costituzione come sociofondatore, insistendo per la legittimità del diniego con riferimento invecealla quota versata successivamente come socio sovventore.5. La CTP di Sassari accoglieva il ricorso.6. Proponeva appello l’Agenzia in relazione alla quota versatasuccessivamente come socio sovventore.7. La CGT2 della Sardegna l’accoglieva, con la sentenza in epigrafe,sulla base della seguente motivazione:“Il rimborso irpef con riferimento alle somme che il contribuente haversato in qualità di socio sovventore, ammesso con deliberadell’assemblea dei soci in data successiva alla costituzione della società,non è […] invece, rimborsabile in quanto si tratta di somme versate perNumero registro generale 992/2025Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 8526/2026Data pubblicazione 06/04/2026effettuare un aumento di capitale sociale in qualità non più di sociofondatore.Ai sensi della legge numero 133/1999 il trattamento fiscale e laconseguente esenzione irpef operano esclusivamente per le sommeversate e utilizzate per la costituzione ex novo di una cooperativa e non,genericamente e come sostenuto dal contribuente, […] per lapartecipazione a una attività imprenditoriale.Le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non sono estendibiliai casi non espressamente previsti […]”.8. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.Resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso. Il Consigliere delegatoformulava proposta di definizione anticipata del giudizio. Il contribuentedepositava istanza di decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia: “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e5 – Nullità della sentenza per motivazione apparente e/o assente –Violazione del minimo costituzionale della motivazione ex art. 111, co. 6,Cost.”.1.1. La motivazione della sentenza impugnata è apparente.1.2. Il motivo è manifestamente infondato.Come si evince dal consolidato orientamento di questa Suprema Corte,è ricorribile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante. Tale anomalia si esauriscenella mancanza assoluta sotto l’aspetto materiale e grafico, nella meraapparenza, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nellaperplessità ed obiettiva incomprensibilità o contraddittorietà; laddove èesclusa, invece, qualunque rilevanza della semplice insufficienza oinadeguatezza del percorso giustificativo (cfr. Cass. SS.UU. nn. 8053 e8054 del 2014).Numero registro generale 992/2025Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 8526/2026Data pubblicazione 06/04/2026Nella specie, emerge da una semplice lettura della sentenzaimpugnata che questa esibisce una motivazione effettiva sia dal punto divista grafico che contenutistico, nonché, per vero, centrata sul “themadecidendum”, logica e giuridicamente argomentata.2. Con il secondo motivo si denuncia: “Art. 360 [c.p.c.], comma 1, nn.1 e 5 –Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma5, della legge223/1991 e art. 15, comma1, della legge 133/1999”.2.1. La sentenza impugnata è illegittima per aver omesso didisposizioni di legge rubricate in conformità alla loro “ratio”, che consistenel favorire l’esercizio dell’attività d’impresa, in forma associata, da partedei lavoratori collocati in mobilità a seguito di licenziamento. Inoltre, “illegislatore ha posto l’accento sul fatto che il versamento della sommaottenuta avvenga a favore della società (ed in particolare nel capitale dellasocietà) di cui il lavoratore è socio, purché la somma sia imputata acapitale, essendo irrilevante che egli abbia la qualifica di ‘socio fondatore’oppure ‘socio sovventore’. Come noto, si tratta di due categorie di sociche, in quanto tali, hanno versato le proprie somme a titolo di capitalesociale nella società, senza alcuna distinzione sostanziale fra essi, se nonlimitatamente ad alcuni aspetti amministrativi”. Se per beneficiaredell’esenzione fosse necessario l’intera somma a titolo di capitale almomento della costituzione, “si arriverebbe all’ipotesi assurda, impossibileed irrealizzabile secondo la quale il lavoratore licenziato, in sede dicostituzione della società, debba versare, anticipandola, tutta la sommache percepirà dopo qualche mese a titolo di indennità di mobilità (per unimporto compreso fra i 20.000,00 ed i 30.000,00 euro). Come siapossibile pensare che il legislatore abbia preteso che un lavoratore - cheha perso il posto di lavoro - possa anticipare tale quantità di denaro è unmistero a cui non è possibile certo dare contenuto”. “Non esiste e nonemerge da nessuna parte il fatto che il legislatore, con la normativa inesame abbia voluto riconoscere l’esenzione fiscale dalla ritenuta IRPEFNumero registro generale 992/2025Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 8526/2026Data pubblicazione 06/04/2026soltanto nei casi di nuova costituzione di società cooperativa né il fatto cheabbia voluto distinguere fra le varie categorie di soci. L’unico presuppostoindefettibile che emerge dalla legge consiste nel fatto che la sommaottenuta a titolo di indennità di mobilità venga versata nel capitale dellasocietà, senza alcuna distinzione sulla qualifica del socio che, in quantotale, partecipa alla gestione della ‘sua’ società”.2.2. Il motivo – che non si sottrae a rilievi di inammissibilità in quanto,in difetto di precisione ed autosufficienza, non offre richiami documentali asupporto dell’assunto “che[,] al fine di poter chiedere ed ottenerel’anticipazione dell’indennità di mobilità e l’erogazione in unica soluzione,l’INPS richiedeva la prova che il soggetto richiedente fosse già socio dellacooperativa, così come si evinceva dall’apposito modulo (mod. DS 21/ANT- cod. SR24)”: modulo, peraltro, non “localizzato” né trascritto – èinfondato.Come già rilevato nella proposta di definizione anticipata, è corretta laduplice affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui itrattamenti di favore, in quanto derogatori rispetto all’ordinario,soggiacciono a stretta interpretazione, ragion per cui la non imponibilità aifini dell’IRPEF ex art. 15, comma 1, l. n. 133 del 1999 deve essere limitataalla sola quota di indennità di mobilità bensì reinvestita e, tuttavia, solo inuna cooperativa neocostituita.In tal senso depone il chiaro ed insuperabile tenore letterale dellanorma, secondo cui “l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5,della legge 23 luglio 1991, n. 223, è da considerarsi non imponibile ai finidell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella‘costituzione’ di società cooperative”.Infatti, le norme che, come l’art. 15, comma 1, l. n. 133 del 1999,riconoscono agevolazioni o benefici fiscali, sono astrette daun’interpretazione rigida ed anelastica, intrinsecamente legata al datoletterale; ne discende che, in relazione ad esse, non può ritenersiNumero registro generale 992/2025Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 8526/2026Data pubblicazione 06/04/2026ammessa alcuna operazione ermeneutica che, quantunque in un’ottica didichiarata interpretazione storico-adeguatrice e costituzionalmenteorientata, si spinga oltre il limite del significato scaturente dalla letteradella legge (Cass., Sez. U, n. 11373 del 2015; Id., n. 18574 del 2016).In sintesi: la non imponibilità ai fini dell’IRPEF ex art. 15, comma 1, l.n. 133 del 1999 è rigorosamente limitata alla sola quota di indennità dimobilità reinvestita solo dal socio fondatore in una cooperativaneocostituita, non anche dal socio sovventore in una cooperativa giàesistente a titolo di aumento del capitale.A fronte di ciò, la pur pregevole prospettazione della difesa delcontribuente – secondo cui la “ratio” del combinato disposto degli artt. 7,comma 5, l. n. 223 del 1991 e 15, comma 1, l. n. 133 del 1999“risied[erebbe] nella volontà di favorire, anche mediante il riconoscimentodi benefici fiscali, l’esercizio di attività d’impresa, in forma associata, dellavoratore che sia stato collocato in mobilità a seguito del suolicenziamento” – non trova riscontro nella “littera legis” che, proprio inforza dell’esigenza di stretta interpretazione innanzi prefigurata, deveessere rigidamente ossequiata.Più particolarmente – per discrezionale, e non affatto irragionevole (exart. 3 Cost.), scelta del legislatore – la posizione fiscale del singololavoratore in tanto è meritevole di un trattamento agevolativo in quanto, eper la sola parte in cui, egli partecipi all’attivazione (“i.e.” “costituzione”,come recita la norma) di una nuova iniziativa imprenditoriale su basepartecipata che, sostituendosi a quella precedente in crisi, ne assorba inlinea di continuità la forza-lavoro.Un tanto risulta avvalorato dall’esegesi fornita dalla giurisprudenzadella Sezione Lavoro di questa Suprema Corte, secondo la quale“l'anticipazione dell'indennità di mobilità, prevista dall'art. 7, commaquinto, della legge n. 223 del 1991 in favore dei lavoratori che ne faccianorichiesta per intraprendere una attività lavorativa autonoma, risponde allaNumero registro generale 992/2025Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 8526/2026Data pubblicazione 06/04/2026"ratio" di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attivitàautonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavorosubordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione disicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire aduno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato asopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolgein proprio” (Cass., Sez. L, n. 12746 del 2010): talché è evidente chel’anticipazione dell'indennità di mobilità, uscendo dall’alveo degli istituti diprotezione sociale, tra cui la stessa indennità di mobilità corrispostasottoforma di ratei mensili per il tempo prescritto, costituisce uncontributo finanziario all’avvio di una nuova attività d’impresa da parte dellavoratore in mobilità che se ne assume rischi e responsabilità (cfr. inquesti termini anche Cass., Sez. L, n. 20826 del 2014).Da quanto precede deriva che – nella logica dei “conditores” dell’art.15, comma 1, l. n. 133 del 1999 – la prospettiva individuale del lavoratore(bensì meritevole di tutela, ma in una dimensione non più socio-assistenziale, bensì incentivante dell’intrapresa di un’attivitàimprenditoriale) si compenetra – in una chiave economica di unitariorespiro – a quella imprenditoriale, dando vita ad un meccanismo di‘rigenerazione’ in senso partecipato del tessuto imprenditoriale; ne risultaun sistema armonico – siccome contemperante le diverse prospettivelavoristica e datoriale – di incentivazione fiscale della gestione della crisid’impresa mediante la responsabilizzazione della classe dei lavoratorinell’avvio di realtà governate da scopi mutualistici, in luogo di quelle,governate da scopi (e logiche) di mero profitto, la crisi delle quali hariverberato effetti pregiudizievoli anche sui livelli occupazionali: ciò,peraltro, sotto l’egida del “favor” per le cooperative espresso dall’art. 45Cost.3. In definitiva, il ricorso è da rigettarsi, con le statuizioniconsequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc.Numero registro generale 992/2025Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 8526/2026Data pubblicazione 06/04/2026civ. Pertanto, il contribuente deve essere condannato a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 2.100 (di cui euro 1.400 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 700 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito. Il medesimodeve essere altresì condannato a pagare la somma di euro 500 alla Cassadelle ammende. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le speseprocessuali che si liquidano in € 1.400,00, oltre spese prenotate adebito nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad € 700,00, aisensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 500,00 in favoredella cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc.civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 9 gennaio 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]