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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2024

Cassazione n. 34508/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06V37NT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. È oggetto di ricorso l'ordinanza resa in data 8 marzo 2024 dal Tribunale di Bologna, che, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del medesimo Tribunale, con cui era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui agli art. 624 bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen. perché, in concorso con altri, al fine di profitto si introduceva all'interno di un'abitazione, impossessandosi di un orologio di marca Rolex, sottraendolo al legittimo proprietario, per poi darsi alla fuga a bordo di un'automobile.

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad unico motivo, variamente articolato, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275, e 275 bis, cod. proc. pen., per avere il Tribunale disatteso la richiesta relativa all'applicazione di una più proporzionata misura non custodiale -o, in subordine, degli arresti domiciliari- con motivazioni del tutto incongrue rispetto a quanto dedotto con l'istanza di riesame.

In particolare, l'impugnata ordinanza sarebbe stata adottata in violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) del codice di rito, che esplicitamente esige di basare il giudizio di concreta e attuale pericolosità su "specifiche modalità" e "circostanze" del fatto che, nell'impugnato provvedimento, sarebbero state, invece, soltanto presuntivamente affermate.

In primo luogo, il Tribunale si è soffermato sul tema della gravità indiziaria, che non era stato devoluto, enfatizzando immotivatamente la richiesta di scuse, formulata dal ricorrente, e interpretandole come implicita ammissione di un coinvolgimento dello stesso.

In secondo luogo, il Tribunale ha desunto, del pari immotivatamente, la pericolosità dell'Hilla dal ritrovamento, presso un B&B frequentato anche dai presunti concorrenti, di beni, che i giudici del riesame hanno reputato essere verosimilmente provento di altri furti commessi con analoghe modalità.

La difesa sottolinea che il fatto oggetto d'imputazione provvisoria è un unico episodio di furto, occorso il 15 febbraio 2024; malgrado ciò, il Tribunale ha ravvisato indici di disvalore e pericolosità del ricorrente sull'esclusiva base delle scuse profferte dall'Hilla e dal fatto della comune frequentazione dei presunti concorrenti del citato B&B.

La presenza - meramente occasionale -del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] presso quella struttura ricettiva è stata, dunque, illogicamente ritenuta quale elemento indiziante di un coinvolgimento dello stesso in altri furti compiuti da connazionali privi di stabile radicamento e dimoranti all'estero.

La prognosi di sfavore sarebbe stata pronunciata sulla sola base della cittadinanza straniera dell'indagato, peraltro incensurato; la mancata prova dello svolgimento di attività lavorativa stabile e certa, stigmatizzata dal Tribunale, non può considerarsi decisiva ai fini del giudizio sulle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.

In definitiva, il giudizio circa l'inidoneità di misure non custodiali obbligatorie di grado meno afflittivo soffre di apoditticità laddove il Tribunale osserva che, anche se dette misure venissero rispettate, esse non precluderebbero di fatto la realizzazione di altri delitti analoghi a quello oggetto del presente procedimento.

Quanto alla valutazione della inidoneità della misura degli arresti domiciliari, la difesa ne contesta la stravaganza, dato il riferimento del Tribunale alla mancanza di autodisciplina del ricorrente; le altre considerazioni dei giudici del Riesame sul punto (relative alla mancanza di dati certi circa la residenza effettiva della persona che si è prestata a ospitare l'Hilla) sono del tutto inconferenti e non idonee a fornire ragioni del diniego delle richieste del ricorrente.

Infine, viene criticato il richiamo -meramente formale- all'art. 275, comma 2 bis del codice di rito in relazione alla fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen. 3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. L'articolato motivo di ricorso è, nel suo complesso, infondato.

Va ribadito, in via di premessa, che, anche quando si discuta della proporzione della misura cautelare applicata, vale il principio in forza del quale il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (v., a proposito della contestazione dei gravi indizi o della sussistenza delle esigenze cautelari, ma con l'applicazione di principi generali relativi ai limiti del sindacato di legittimità: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01).

Ora, infondatamente il ricorrente critica la ricostruzione, da parte dell'ordinanza impugnata, dei gravi indizi di colpevolezza.

Ciò sia in ragione del carattere interamente devolutivo del riesame (v., ad es., Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 0), sia perché le modalità del fatto forniscono una base obiettiva di apprezzamento dell'esistenza e della consistenza delle esigenze cautelari.

In questa cornice di riferimento, l'ordinanza impugnata, nel sottolineare l'inadeguatezza della misura domiciliare (e, a maggior ragione, di misure meno afflittive) a contenere il pericolo di fuga e quello di reiterazione, ha razionalmente valorizzato, oltre alle non dissipate incertezze sulla condizione abitativa della persona che avrebbe offerto la disponibilità ad ospitare il ricorrente, l'assenza di riferimenti certi sul territorio nazionale nonché, l'elevata capacità criminale e la professionalità dimostrate attraverso un'azione delittuosa concertata con altri soggetti.

Siffatti rilievi non valgono, all'evidenza, 'ad attribuire all'indagato fatti diversi da quello contestato, ma solo a disvelare l'esistenza di contatti con soggetti coinvolti in altri furti e significativi della pericolosità specifica del primo.

2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06V37NT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso l'ordinanza resa in data 8 marzo 2024 dal Tribunale di Bologna, che, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del medesimo Tribunale, con cui era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui agli art. 624 bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen. perché, in concorso con altri, al fine di profitto si introduceva all'interno di un'abitazione, impossessandosi di un orologio di marca Rolex, sottraendolo al legittimo proprietario, per poi darsi alla fuga a bordo di un'automobile. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad unico motivo, variamente articolato, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275, e 275 bis, cod. proc. pen., per avere il Tribunale disatteso la richiesta relativa all'applicazione di una più proporzionata misura non custodiale -o, in subordine, degli arresti domiciliari- con motivazioni del tutto incongrue rispetto a quanto dedotto con l'istanza di riesame. In particolare, l'impugnata ordinanza sarebbe stata adottata in violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) del codice di rito, che esplicitamente esige di basare il giudizio di concreta e attuale pericolosità su "specifiche modalità" e "circostanze" del fatto che, nell'impugnato provvedimento, sarebbero state, invece, soltanto presuntivamente affermate. In primo luogo, il Tribunale si è soffermato sul tema della gravità indiziaria, che non era stato devoluto, enfatizzando immotivatamente la richiesta di scuse, formulata dal ricorrente, e interpretandole come implicita ammissione di un coinvolgimento dello stesso. In secondo luogo, il Tribunale ha desunto, del pari immotivatamente, la pericolosità dell'Hilla dal ritrovamento, presso un B&B frequentato anche dai presunti concorrenti, di beni, che i giudici del riesame hanno reputato essere verosimilmente provento di altri furti commessi con analoghe modalità. La difesa sottolinea che il fatto oggetto d'imputazione provvisoria è un unico episodio di furto, occorso il 15 febbraio 2024; malgrado ciò, il Tribunale ha ravvisato indici di disvalore e pericolosità del ricorrente sull'esclusiva base delle scuse profferte dall'Hilla e dal fatto della comune frequentazione dei presunti concorrenti del citato B&B. La presenza - meramente occasionale -del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] presso quella struttura ricettiva è stata, dunque, illogicamente ritenuta quale elemento indiziante di un coinvolgimento dello stesso in altri furti compiuti da connazionali privi di stabile radicamento e dimoranti all'estero. La prognosi di sfavore sarebbe stata pronunciata sulla sola base della cittadinanza straniera dell'indagato, peraltro incensurato; la mancata prova dello svolgimento di attività lavorativa stabile e certa, stigmatizzata dal Tribunale, non può considerarsi decisiva ai fini del giudizio sulle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. In definitiva, il giudizio circa l'inidoneità di misure non custodiali obbligatorie di grado meno afflittivo soffre di apoditticità laddove il Tribunale osserva che, anche se dette misure venissero rispettate, esse non precluderebbero di fatto la realizzazione di altri delitti analoghi a quello oggetto del presente procedimento. Quanto alla valutazione della inidoneità della misura degli arresti domiciliari, la difesa ne contesta la stravaganza, dato il riferimento del Tribunale alla mancanza di autodisciplina del ricorrente; le altre considerazioni dei giudici del Riesame sul punto (relative alla mancanza di dati certi circa la residenza effettiva della persona che si è prestata a ospitare l'Hilla) sono del tutto inconferenti e non idonee a fornire ragioni del diniego delle richieste del ricorrente. Infine, viene criticato il richiamo -meramente formale- all'art. 275, comma 2 bis del codice di rito in relazione alla fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. L'articolato motivo di ricorso è, nel suo complesso, infondato. Va ribadito, in via di premessa, che, anche quando si discuta della proporzione della misura cautelare applicata, vale il principio in forza del quale il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (v., a proposito della contestazione dei gravi indizi o della sussistenza delle esigenze cautelari, ma con l'applicazione di principi generali relativi ai limiti del sindacato di legittimità: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). Ora, infondatamente il ricorrente critica la ricostruzione, da parte dell'ordinanza impugnata, dei gravi indizi di colpevolezza. Ciò sia in ragione del carattere interamente devolutivo del riesame (v., ad es., Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 0), sia perché le modalità del fatto forniscono una base obiettiva di apprezzamento dell'esistenza e della consistenza delle esigenze cautelari. In questa cornice di riferimento, l'ordinanza impugnata, nel sottolineare l'inadeguatezza della misura domiciliare (e, a maggior ragione, di misure meno afflittive) a contenere il pericolo di fuga e quello di reiterazione, ha razionalmente valorizzato, oltre alle non dissipate incertezze sulla condizione abitativa della persona che avrebbe offerto la disponibilità ad ospitare il ricorrente, l'assenza di riferimenti certi sul territorio nazionale nonché, l'elevata capacità criminale e la professionalità dimostrate attraverso un'azione delittuosa concertata con altri soggetti. Siffatti rilievi non valgono, all'evidenza, 'ad attribuire all'indagato fatti diversi da quello contestato, ma solo a disvelare l'esistenza di contatti con soggetti coinvolti in altri furti e significativi della pericolosità specifica del primo. 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gl
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