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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18613/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] TURTUI2; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 24 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Cosenza, pronunciata in data 9 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in punto di responsabilità per la mancanza degli elementi costitutivi del reato, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231), le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 2 sulla condotta decettiva posta in essere precedentemente alla conclusione del contratto e sul dolo iniziale desunto dal complessivo comportamento, anche successivo, logicamente indicativo della finalità ingannatoria); considerato che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito (si veda pag. 6, ove la Corte territoriale ha escluso la sussistenza della causa di non punibilità invocata, anche in ragione della non particolare tenuità dell'offesa per l'intensità del dolo e la non esiguità del danno cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] TURTUI2; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 24 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Cosenza, pronunciata in data 9 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in punto di responsabilità per la mancanza degli elementi costitutivi del reato, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231), le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 2 sulla condotta decettiva posta in essere precedentemente alla conclusione del contratto e sul dolo iniziale desunto dal complessivo comportamento, anche successivo, logicamente indicativo della finalità ingannatoria); considerato che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito (si veda pag. 6, ove la Corte territoriale ha escluso la sussistenza della causa di non punibilità invocata, anche in ragione della non particolare tenuità dell'offesa per l'intensità del dolo e la non esiguità del danno cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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