Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2017

Cassazione n. 19924/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

RECUPEIRO C.U. art. 13 co.

I quatta DAI 115/02 ORDINANZA sul ricorso 11396-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA, Circ.ne CLODIA 5 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA, Via [OSCURATO:PERSONA] 41 - conntroricorrente- Avverso la sentenza n. 1513/2016 della CORTE d'APPELLO di ROMA, pubblicata il 7.3.2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 5445/2009, depositata il 10.3.2009, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], disponeva il trasferimento, in favore della medesima, ex art. 2932 c.c., della piena proprietà dell'immobile sito in Roma, Via dei Savorgnan n. 67, condizionatamente al pagamento ad opera dell'attrice in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di £ 20.000.000, pari a C 10.329,14 con condanna di quest'ultimo alle spese di lite.

Avverso detta sentenza proponeva appella [OSCURATO:PERSONA], cui resisteva [OSCURATO:PERSONA], che in via subordinata, chiedeva la condanna dell'appellante al pagamento della somma di £ 25.000.000, pari a 12.911,42, per tutti i lavori di ristrutturazione apportati dalla medesima all'immobile e accertati con la CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché la condanna dell'Adelini alla restituzione di C 5.164,57, quale acconto ricevuto.

Con sentenza n. 1513/2017, del 7.3.2017, la Corte d'Appello di Roma accoglieva parzialmente l'appello principale e rigettava la domanda proposta dalla Bahadar di trasferimento della proprietà in proprio favore dell'immobile in oggetto; in parziale accoglimento della domanda subordinata proposta dalla Bahadar la Corte distrettuale condannava l'Adelini a pagare alla controparte le citate somme di C 5.164,57 e di C 6.547,53, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; dichiarava compensate tra le parti le spese processuali dei due gradi di giudizio, ponendo a carico di entrambe le parti, ciascuna nella misura del 50%, le spese di CTU.

In particolare, la Corte d'Appello osservava che, dall'esame del contratto preliminare del 28.8.2001 e degli allegati, emergeva che l'Adelini si era impegnato a vendere all'appellata l'immobile per cui è causa per il prezzo di £ 50.000.000, di cui £ 10.000.000 versate contestualmente alla sottoscrizione del preliminare a titolo di caparra, £ 20.000.000 da versare entro il 30.9.2001 e £ 20.000.000 da versarsi avendo specificato che i lavori sarebbero stati appaltati dall'acquirente dopo l'atto di acquisto.

La promissaria acquirente, difformemente dal compromesso, aveva iniziato i lavori di ristrutturazione prima della stipula del definitivo, ma il Giudice di primo grado aveva già valutato ed escluso che ciò costituisse grave inadempimento.

Nella fattispecie, l'appellante, sostenendo che la Bahadar aveva eseguito soltanto i lavori di demolizione e rifacimento del solaio, omettendo di svolgere gli altri relativi al rifacimento del bagno, cucina, terrazzo, parapetti del piano superiore previsti nel contratto, aveva eccepito, sin dal primo grado, che non vi fosse la prova che i lavori fossero stati eseguiti in modo completo, circostanza contestata dall'appellata.

La Corte d'Appello riteneva raggiunta la prova che la Bahadar avesse eseguito parte dei lavori previsti nel capitolato allegato al contratto preliminare; mentre non riteneva raggiunta la prova del completamento dei lavori di ripristino e rifinitura al primo piano; in mancanza di tale prova e avendo l'attrice limitato l'offerta del residuo prezzo solo a £ 20.000.000, non poteva essere accolta la sua domanda principale di trasferimento, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in suo favore della piena proprietà.

L'appellante si era costituito nel giudizio di primo grado solo in prima udienza ed era incorso, quindi, nella decadenza da ogni domanda riconvenzionale, in specie di risoluzione per inadempimento o di accertamento di eventuale recesso.

Inoltre, le parti, nel prevedere con il preliminare il rilascio di cambiali ipotecarie a garanzia di prestazioni per materiale e manodopera per il ripristino, avevano altresì concordato che in caso di mancata esecuzione di alcuni lavori, da iniziarsi dopo la stipula del definitivo, sarebbero stati determinati gli importi corrispondenti dei lavori e spese accessorie e detratti dall'importo delle cambiali ipotecarie, sostanzialmente manifestando la volontà di conservazione del contratto anche in ipotesi di incompleta esecuzione dei lavori, predeterminando il conguaglio, per cui non era configurabile da parte della promissaria acquirente alcun grave inadempimento che giustificasse la risoluzione.

Pertanto, stante l'impossibilità di esecuzione del contratto preliminare, dovendosi ritenere venuto meno anche l'interesse del promittente venditore alla stipulai, ritenuta l'inefficacia del contratto preliminare, accoglieva la domanda proposta dall'appellata di condanna dell'Adelini alla restituzione dell'acconto ricevuto, nonché al pagamento dell'importo dei lavori di ristrutturazione eseguiti.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29.32 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. sul presupposto che non sarebbe stato provato l'adempimento della parte promittente acquirente, nonostante la prestazione della promissaria acquirente non era ancora esigibile e poiché l'attrice avrebbe limitato l'offerta del residuo prezzo solo a C 10.329,14 (£ 20.000.000)».

La ricorrente osserva che i lavori di ristrutturazione, garantiti dal rilascio di cambiali, costituiscono parte del prezzo pattuito, prestazione che avrebbe dovuto essere posta in essere dalla promissaria acquirente dopo la stipula del rogito.

AI momento dell'introduzione del presente giudizio, non essendo stato mai stipulato il definitivo, la promissaria venditrice non doveva adempiere ad alcuna prestazione se non al versamento della caparra di £ 10.000.000 [prestazione pacificamente eseguita]; né doveva provare l'esistenza di un'offerta formale relativamente alla propria prestazione, essendo la prestazione non ancora esigibile, come previsto dalla Suprema Corte (Cass. n. 10546 del 2015).

Pertanto, sull'attrice non incombeva l'onere di provare l'adempimento della propria prestazione, oltre il versamento della caparra, mentre per la parte residua della prestazione, ovvero il pagamento di £ 20.000.000 e l'eventuale differenza tra i lavori eseguiti e quelli pattuiti, doveva essere imposta dal Giudice come presupposto per l'emissione della sentenza avente gli stessi effetti del contratto non stipulato, essendo la domanda ex art. 2932 c.c. un'offerta formale dell'attore del proprio esatto adempimento (Cass. n. 14621 del 2012; Cass.n. 16881 del 2007).

Emergerebbe così l'errore della Corte d'Appello che, nella fattispecie, aveva negato l'emissione della sentenza ex art. 2932 c.c. sull'errato presupposto che la Bahadar non avrebbe eseguito i lavori come contrattualmente previsti e poiché la stessa avrebbe limitato l'offerta a sole £ 20.000.000 e non anche alla differenza del valore dei lavori eseguiti [circostanza peraltro non veritiera].

Aggiunge la ricorrente che se ci fosse stato un contratto definitivo la controparte, non solo avrebbe incassato la restante somma di £ 20.000.000, ma avrebbe potuto pretendere anche la differenza tra i lavori eseguiti e quelli concordati, essendo il preliminare chiaro sull'eventualità dell'inesatta esecuzione degli stessi.

1.1. - Il motivo è infondato.

1.2. - In primo luogo, esso è formulato quale violazione di norma di diritto, mentre nel corpo dello stesso, lungi dall'evidenziarsi una erronea ricognizione della fattispecie astratta, si disquisisce sulla diversa questione dell'onere della prova; né dalla ricorrente si censura l'iter logico posto nella motivazione, ma si propone solo un ragionamento alternativo a quello del Giudice di merito.

L'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa, palesemente mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 2018).

Non si prospetta la decisività dell'argomento, ovvero la spiegazione per la quale l'accoglimento di esso condurrebbe a una pronuncia di merito positiva in favore del deducente.

In ogni caso si censura l'apprezzamento in fatto del giudice di merito.

2. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1460 e 1455 c.c., applicati all'azione di cui all'art. 2932 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'Appello erroneamente affermato implicitamente la rilevanza dell'inadempimento della promittente acquirente».

La Corte territoriale - a dire della ricorrente - riteneva grave l'inadempimento della stessa al punto da negare la tutela di cui all'art. 2932 c.c., poiché la Bahadar non avrebbe provato il suo adempimento.

Nella fattispecie, la mancata esecuzione di parte dei lavori non costituiva inadempimento grave da poter giustificare il rifiuto dell'Adelini a stipulare l'atto definitivo.

Laddove la mancata esecuzione di parte dei lavori [circostanza asseritamente non veritiera secondo la ricorrente] non era il motivo originario su cui si fondava l'eccezione di inadempimento dell'Adelini, per il quale l'inadempimento era costituito dal fatto che la Bahadar aveva iniziato i lavori prima della stipula del definitivo.

Infatti, nella diffida stragiudiziale inviata dall'Adelini il 18.2.2002 non era menzionato l'inadempimento circa l'inesattezza dei lavori eseguiti, ma il mancato rispetto del termine ritenuto essenziale.

Peraltro, l'inadempimento di una delle parti non può essere mai considerato grave se non impedisce la realizzabilità dell'intento perseguito dalle parti con il contratto.

Nella fattispecie, l'intento delle parti era quello di vendere l'immobile sito al piano terreno, previo pagamento della somma pattuita e dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dello stesso e di quello sito al piano superiore, al tempo di proprietà dell'Adelini, così rafforzando l'intero stabile in stato di decozione.

2.1. - Il motivo è infondato.

2.2. - E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).

Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (Cass. n. 13533 del 2001; conf., ex plurimis, Cass. Sez. un. n. 13533 del 2001; Cass, n. 8615 del 2006; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 3587 del 2021).

Nel caso in esame, la Corte d'appello, a sostegno del rigetto della domanda, ha ritenuto che la odierna ricorrente avesse eseguito solo parte dei lavori concordati [v. pag. 6 della sentenza impugnata], poiché dalla CTU e dalle prove testimoniali non emergeva la prova del completamento delle opere al 1° piano [ripristino e rifinitura: v. pag. 6 della decisione di appello]; e questo apprezzamento non è censurabile in cassazione.

3. - Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., laddove la Corte d'Appello ritiene "non raggiunta la prova del completamento dei lavori", offrendo un iter /ogico argomentativo del tutto incompatibile con le evidenze probatorie esaminate».

Osserva che la sentenza impugnata non tiene conto di elementi processuali portati all'attenzione della Corte di merito, che invece dimostrano che tutti i lavori riscontrati dal CTU sono stati eseguiti.

In particolare, si rileva che la Corte non valutava le seguenti circostanze: (1) l'appellante deduce solo in appello la circostanza per cui la Bahadar non avrebbe adempiuto correttamente ai lavori dell'appartamento; (2) la Corte di merito non teneva conto della missiva del 18.2.2.002, in cui l'Adelini dichiarava di ritenere risolto il preliminare poiché era decorso il termine per la stipula del contratto definitivo, a suo dire essenziale; (3) la Corte non teneva conto del verbale redatto dal CTU in sede di operazioni peritali, da c:ui risultava che la Bahadar, presente personalmente, confermava che tutti i lavori constatati dal consulente, sia al piano terra che al piano primo, erano stati da lei eseguiti, mentre l'Adelini, presente anche lui personalmente, sottoscriveva il verbale, senza sollevare alcuna contestazione; (4) la Corte d'Appello non teneva conto del contenuto della CTU, nella quale preliminarmente si legge che la consulenza ha esaminato e valutato i lavori sia dell'appartamento al piano terreno che quelli al primo piano; (5) la Corte ometteva di valutare le risultanze delle prove testimoniali espletate, che hanno confermato che i lavori sono stati eseguiti dalla ricorrente anche per quanto riguarda l'immobile al piano superiore.

Le censure si concentrano su elementi risultanti dal testo della sentenza e decisivi per il giudizio.

Inoltre, la sentenza sarebbe illogica non riuscendosi a individuare l'iter logico giuridico per giungere alla decisione.

3.1. - Il motivo è infondato poiché le ricorrenti si propongono diverse interpretazioni delle prove in atti in modo alternativo a quello fornito dal Giudice di merito, ma senza indicare quale sarebbe il vizio addebitabile alla Corte d'Appello.3.2. - Comunque, la decisione impugnata risulta sorretta da una chiara logica, là dove rileva che la prova dell'esecuzione integrale dei lavori al piano superiore [quelli che effettivamente costituivano il prezzo della vendita], non è stata raggiunta.

3.3. - Infine - ed il rilievo appare risolutivo - il motivo si presenta altresì inammissibile poiché deduce un vizio di motivazione non più denunciabile (ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.) anche in ordine alla valutazione della prova, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito insuscettibile al vaglio di legittimità.

4. - Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la «Violazione/erronea applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'Appello omesso ogni statuizione in merito alla richiesta di risarcimento danni avanzata in via subordinata dalla Bahadar in entrambi i gradi di giudizio».

Nonostante l'espressa richiesta della Bahadar di condanna della controparte al risarcimento dei danni, la Corte d'Appello ometteva ogni pronuncia al riguardo.

Tale richiesta è legittima in quanto il resistente si è rifiutato di stipulare il contratto definitivo senza alcuna valida argomentazione, trattenendo peraltro le somme versate a titolo di caparra e beneficiando dei lavori effettuati dalla ricorrente sull'immobile di proprietà dell'Adelini.

4.1. - Il motivo è infondato.

4.2. - Nel caso in esame, il rigetto della domanda principale di esecuzione dell'obbligo di concludere il contratto ha comportato l'implicito rigetto della pretesa risarcitoria.

Quanto ai lavori eseguiti, la Corte ha condannato al pagamento.

Il vizio di omessa pronuncia, quindi, non sussiste.5. - Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va emessa la dichiarazione ex art. 13, c. 1-quater, d.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi C 3.200,00 di cui C 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.

Ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RECUPEIRO C.U. art. 13 co. I quatta DAI 115/02 ORDINANZA sul ricorso 11396-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA, Circ.ne CLODIA 5 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA, Via [OSCURATO:PERSONA] 41 - conntroricorrente- Avverso la sentenza n. 1513/2016 della CORTE d'APPELLO di ROMA, pubblicata il 7.3.2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 5445/2009, depositata il 10.3.2009, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], disponeva il trasferimento, in favore della medesima, ex art. 2932 c.c., della piena proprietà dell'immobile sito in Roma, Via dei Savorgnan n. 67, condizionatamente al pagamento ad opera dell'attrice in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di £ 20.000.000, pari a C 10.329,14 con condanna di quest'ultimo alle spese di lite. Avverso detta sentenza proponeva appella [OSCURATO:PERSONA], cui resisteva [OSCURATO:PERSONA], che in via subordinata, chiedeva la condanna dell'appellante al pagamento della somma di £ 25.000.000, pari a 12.911,42, per tutti i lavori di ristrutturazione apportati dalla medesima all'immobile e accertati con la CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché la condanna dell'Adelini alla restituzione di C 5.164,57, quale acconto ricevuto. Con sentenza n. 1513/2017, del 7.3.2017, la Corte d'Appello di Roma accoglieva parzialmente l'appello principale e rigettava la domanda proposta dalla Bahadar di trasferimento della proprietà in proprio favore dell'immobile in oggetto; in parziale accoglimento della domanda subordinata proposta dalla Bahadar la Corte distrettuale condannava l'Adelini a pagare alla controparte le citate somme di C 5.164,57 e di C 6.547,53, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; dichiarava compensate tra le parti le spese processuali dei due gradi di giudizio, ponendo a carico di entrambe le parti, ciascuna nella misura del 50%, le spese di CTU. In particolare, la Corte d'Appello osservava che, dall'esame del contratto preliminare del 28.8.2001 e degli allegati, emergeva che l'Adelini si era impegnato a vendere all'appellata l'immobile per cui è causa per il prezzo di £ 50.000.000, di cui £ 10.000.000 versate contestualmente alla sottoscrizione del preliminare a titolo di caparra, £ 20.000.000 da versare entro il 30.9.2001 e £ 20.000.000 da versarsi avendo specificato che i lavori sarebbero stati appaltati dall'acquirente dopo l'atto di acquisto. La promissaria acquirente, difformemente dal compromesso, aveva iniziato i lavori di ristrutturazione prima della stipula del definitivo, ma il Giudice di primo grado aveva già valutato ed escluso che ciò costituisse grave inadempimento. Nella fattispecie, l'appellante, sostenendo che la Bahadar aveva eseguito soltanto i lavori di demolizione e rifacimento del solaio, omettendo di svolgere gli altri relativi al rifacimento del bagno, cucina, terrazzo, parapetti del piano superiore previsti nel contratto, aveva eccepito, sin dal primo grado, che non vi fosse la prova che i lavori fossero stati eseguiti in modo completo, circostanza contestata dall'appellata. La Corte d'Appello riteneva raggiunta la prova che la Bahadar avesse eseguito parte dei lavori previsti nel capitolato allegato al contratto preliminare; mentre non riteneva raggiunta la prova del completamento dei lavori di ripristino e rifinitura al primo piano; in mancanza di tale prova e avendo l'attrice limitato l'offerta del residuo prezzo solo a £ 20.000.000, non poteva essere accolta la sua domanda principale di trasferimento, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in suo favore della piena proprietà. L'appellante si era costituito nel giudizio di primo grado solo in prima udienza ed era incorso, quindi, nella decadenza da ogni domanda riconvenzionale, in specie di risoluzione per inadempimento o di accertamento di eventuale recesso. Inoltre, le parti, nel prevedere con il preliminare il rilascio di cambiali ipotecarie a garanzia di prestazioni per materiale e manodopera per il ripristino, avevano altresì concordato che in caso di mancata esecuzione di alcuni lavori, da iniziarsi dopo la stipula del definitivo, sarebbero stati determinati gli importi corrispondenti dei lavori e spese accessorie e detratti dall'importo delle cambiali ipotecarie, sostanzialmente manifestando la volontà di conservazione del contratto anche in ipotesi di incompleta esecuzione dei lavori, predeterminando il conguaglio, per cui non era configurabile da parte della promissaria acquirente alcun grave inadempimento che giustificasse la risoluzione. Pertanto, stante l'impossibilità di esecuzione del contratto preliminare, dovendosi ritenere venuto meno anche l'interesse del promittente venditore alla stipulai, ritenuta l'inefficacia del contratto preliminare, accoglieva la domanda proposta dall'appellata di condanna dell'Adelini alla restituzione dell'acconto ricevuto, nonché al pagamento dell'importo dei lavori di ristrutturazione eseguiti. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29.32 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. sul presupposto che non sarebbe stato provato l'adempimento della parte promittente acquirente, nonostante la prestazione della promissaria acquirente non era ancora esigibile e poiché l'attrice avrebbe limitato l'offerta del residuo prezzo solo a C 10.329,14 (£ 20.000.000)». La ricorrente osserva che i lavori di ristrutturazione, garantiti dal rilascio di cambiali, costituiscono parte del prezzo pattuito, prestazione che avrebbe dovuto essere posta in essere dalla promissaria acquirente dopo la stipula del rogito. AI momento dell'introduzione del presente giudizio, non essendo stato mai stipulato il definitivo, la promissaria venditrice non doveva adempiere ad alcuna prestazione se non al versamento della caparra di £ 10.000.000 [prestazione pacificamente eseguita]; né doveva provare l'esistenza di un'offerta formale relativamente alla propria prestazione, essendo la prestazione non ancora esigibile, come previsto dalla Suprema Corte (Cass. n. 10546 del 2015). Pertanto, sull'attrice non incombeva l'onere di provare l'adempimento della propria prestazione, oltre il versamento della caparra, mentre per la parte residua della prestazione, ovvero il pagamento di £ 20.000.000 e l'eventuale differenza tra i lavori eseguiti e quelli pattuiti, doveva essere imposta dal Giudice come presupposto per l'emissione della sentenza avente gli stessi effetti del contratto non stipulato, essendo la domanda ex art. 2932 c.c. un'offerta formale dell'attore del proprio esatto adempimento (Cass. n. 14621 del 2012; Cass.n. 16881 del 2007). Emergerebbe così l'errore della Corte d'Appello che, nella fattispecie, aveva negato l'emissione della sentenza ex art. 2932 c.c. sull'errato presupposto che la Bahadar non avrebbe eseguito i lavori come contrattualmente previsti e poiché la stessa avrebbe limitato l'offerta a sole £ 20.000.000 e non anche alla differenza del valore dei lavori eseguiti [circostanza peraltro non veritiera]. Aggiunge la ricorrente che se ci fosse stato un contratto definitivo la controparte, non solo avrebbe incassato la restante somma di £ 20.000.000, ma avrebbe potuto pretendere anche la differenza tra i lavori eseguiti e quelli concordati, essendo il preliminare chiaro sull'eventualità dell'inesatta esecuzione degli stessi. 1.1. - Il motivo è infondato. 1.2. - In primo luogo, esso è formulato quale violazione di norma di diritto, mentre nel corpo dello stesso, lungi dall'evidenziarsi una erronea ricognizione della fattispecie astratta, si disquisisce sulla diversa questione dell'onere della prova; né dalla ricorrente si censura l'iter logico posto nella motivazione, ma si propone solo un ragionamento alternativo a quello del Giudice di merito. L'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa, palesemente mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 2018). Non si prospetta la decisività dell'argomento, ovvero la spiegazione per la quale l'accoglimento di esso condurrebbe a una pronuncia di merito positiva in favore del deducente. In ogni caso si censura l'apprezzamento in fatto del giudice di merito. 2. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1460 e 1455 c.c., applicati all'azione di cui all'art. 2932 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'Appello erroneamente affermato implicitamente la rilevanza dell'inadempimento della promittente acquirente». La Corte territoriale - a dire della ricorrente - riteneva grave l'inadempimento della stessa al punto da negare la tutela di cui all'art. 2932 c.c., poiché la Bahadar non avrebbe provato il suo adempimento. Nella fattispecie, la mancata esecuzione di parte dei lavori non costituiva inadempimento grave da poter giustificare il rifiuto dell'Adelini a stipulare l'atto definitivo. Laddove la mancata esecuzione di parte dei lavori [circostanza asseritamente non veritiera secondo la ricorrente] non era il motivo originario su cui si fondava l'eccezione di inadempimento dell'Adelini, per il quale l'inadempimento era costituito dal fatto che la Bahadar aveva iniziato i lavori prima della stipula del definitivo. Infatti, nella diffida stragiudiziale inviata dall'Adelini il 18.2.2002 non era menzionato l'inadempimento circa l'inesattezza dei lavori eseguiti, ma il mancato rispetto del termine ritenuto essenziale. Peraltro, l'inadempimento di una delle parti non può essere mai considerato grave se non impedisce la realizzabilità dell'intento perseguito dalle parti con il contratto. Nella fattispecie, l'intento delle parti era quello di vendere l'immobile sito al piano terreno, previo pagamento della somma pattuita e dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dello stesso e di quello sito al piano superiore, al tempo di proprietà dell'Adelini, così rafforzando l'intero stabile in stato di decozione. 2.1. - Il motivo è infondato. 2.2. - E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (Cass. n. 13533 del 2001; conf., ex plurimis, Cass. Sez. un. n. 13533 del 2001; Cass, n. 8615 del 2006; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 3587 del 2021). Nel caso in esame, la Corte d'appello, a sostegno del rigetto della domanda, ha ritenuto che la odierna ricorrente avesse eseguito solo parte dei lavori concordati [v. pag. 6 della sentenza impugnata], poiché dalla CTU e dalle prove testimoniali non emergeva la prova del completamento delle opere al 1° piano [ripristino e rifinitura: v. pag. 6 della decisione di appello]; e questo apprezzamento non è censurabile in cassazione. 3. - Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., laddove la Corte d'Appello ritiene "non raggiunta la prova del completamento dei lavori", offrendo un iter /ogico argomentativo del tutto incompatibile con le evidenze probatorie esaminate». Osserva che la sentenza impugnata non tiene conto di elementi processuali portati all'attenzione della Corte di merito, che invece dimostrano che tutti i lavori riscontrati dal CTU sono stati eseguiti. In particolare, si rileva che la Corte non valutava le seguenti circostanze: (1) l'appellante deduce solo in appello la circostanza per cui la Bahadar non avrebbe adempiuto correttamente ai lavori dell'appartamento; (2) la Corte di merito non teneva conto della missiva del 18.2.2.002, in cui l'Adelini dichiarava di ritenere risolto il preliminare poiché era decorso il termine per la stipula del contratto definitivo, a suo dire essenziale; (3) la Corte non teneva conto del verbale redatto dal CTU in sede di operazioni peritali, da c:ui risultava che la Bahadar, presente personalmente, confermava che tutti i lavori constatati dal consulente, sia al piano terra che al piano primo, erano stati da lei eseguiti, mentre l'Adelini, presente anche lui personalmente, sottoscriveva il verbale, senza sollevare alcuna contestazione; (4) la Corte d'Appello non teneva conto del contenuto della CTU, nella quale preliminarmente si legge che la consulenza ha esaminato e valutato i lavori sia dell'appartamento al piano terreno che quelli al primo piano; (5) la Corte ometteva di valutare le risultanze delle prove testimoniali espletate, che hanno confermato che i lavori sono stati eseguiti dalla ricorrente anche per quanto riguarda l'immobile al piano superiore. Le censure si concentrano su elementi risultanti dal testo della sentenza e decisivi per il giudizio. Inoltre, la sentenza sarebbe illogica non riuscendosi a individuare l'iter logico giuridico per giungere alla decisione. 3.1. - Il motivo è infondato poiché le ricorrenti si propongono diverse interpretazioni delle prove in atti in modo alternativo a quello fornito dal Giudice di merito, ma senza indicare quale sarebbe il vizio addebitabile alla Corte d'Appello.3.2. - Comunque, la decisione impugnata risulta sorretta da una chiara logica, là dove rileva che la prova dell'esecuzione integrale dei lavori al piano superiore [quelli che effettivamente costituivano il prezzo della vendita], non è stata raggiunta. 3.3. - Infine - ed il rilievo appare risolutivo - il motivo si presenta altresì inammissibile poiché deduce un vizio di motivazione non più denunciabile (ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.) anche in ordine alla valutazione della prova, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito insuscettibile al vaglio di legittimità. 4. - Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la «Violazione/erronea applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'Appello omesso ogni statuizione in merito alla richiesta di risarcimento danni avanzata in via subordinata dalla Bahadar in entrambi i gradi di giudizio». Nonostante l'espressa richiesta della Bahadar di condanna della controparte al risarcimento dei danni, la Corte d'Appello ometteva ogni pronuncia al riguardo. Tale richiesta è legittima in quanto il resistente si è rifiutato di stipulare il contratto definitivo senza alcuna valida argomentazione, trattenendo peraltro le somme versate a titolo di caparra e beneficiando dei lavori effettuati dalla ricorrente sull'immobile di proprietà dell'Adelini. 4.1. - Il motivo è infondato. 4.2. - Nel caso in esame, il rigetto della domanda principale di esecuzione dell'obbligo di concludere il contratto ha comportato l'implicito rigetto della pretesa risarcitoria. Quanto ai lavori eseguiti, la Corte ha condannato al pagamento. Il vizio di omessa pronuncia, quindi, non sussiste.5. - Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione ex art. 13, c. 1-quater, d.P.R. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi C 3.200,00 di cui C 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric
Sentenza Cassazione n. 19924/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris