CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2025
Cassazione n. 27317/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d'appello di Torino; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Alessandria, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, ulteriormente argomentando con memoria del 23 giugno 2025; - che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione per aver ritenuto responsabile la ricorrente nonostante la presenza di un ragionevole dubbio e per non aver correttamente valutato l’attendibilità della persona offesa alla luce del complessivo quadro istruttorio acquisito, è indeducibile in sede di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, postulando l’esercizio di un’attività estranea al sindacato di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso è indeducibile (nella parte in cui censura per la prima volta in questa sede l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7) ed è manifestamente infondato, quanto alla qualificazione dei fatti in termini di tentativo (essendo la sorveglianza della persona offesa intervenuta dopo che il reato era già giunto a consumazione, con il pieno impossessamento della res sottratta) e quanto alla sussistenza della destrezza (avendo i giudici di merito descritto la particolare abilità utilizzata dalla ricorrente, concretamente risultata idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res"); - che il terzo e il quarto motivo, sollevati con la memoria del 23 giugno 2025, sono indeducibili, in quanto introducono censure non tempestivamente formalizzate entro i termini dell’impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294); - che l’inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare l’invocata prescrizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09