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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01205/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 489 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi; - che il primo motivo, che contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, deduce un vizio non consentito, in quanto dissimula, sotto l'egida formale del vizio argomentativo, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato, limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove sulla base di un alternativo modello di ragionamento (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sotto il profilo del vizio di motivazione, è del tutto generico, essendosi il ricorrente affidato a deduzioni indeterminate ed astratte, prive di reale confronto con le ragioni ostese dal giudice di appello a sostegno della mancata applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 489 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi; - che il primo motivo, che contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, deduce un vizio non consentito, in quanto dissimula, sotto l'egida formale del vizio argomentativo, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato, limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove sulla base di un alternativo modello di ragionamento (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sotto il profilo del vizio di motivazione, è del tutto generico, essendosi il ricorrente affidato a deduzioni indeterminate ed astratte, prive di reale confronto con le ragioni ostese dal giudice di appello a sostegno della mancata applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così
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