CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 marzo 2025
Cassazione n. 06498/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]sul ricorso iscritto al n. 18782/2022 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl - ricorrente - Nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - controricorrente- Avverso la sentenza della CTR Lombardia n. 209/5/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico della parte ricorrente che vi ha dato causa. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 2.500,00 oltre spese prenotate a debito. Roma, il 2 marzo 2025 Cons. Al