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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 06050/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. 5-37018/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, come richiesto anche dal pubblico ministero con le conclusioni scritte depositate per la trattazione con rito cartolare, per l'assoluta genericità e manifesta infondatezza dei motivi.

1.1. Con il primo motivo la difesa deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in quanto riconosce la particolare tenuità del fatto di ricettazione (apparecchio cellulare) senza tener conto della possibile concorrenza anche della attenuante comune di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., in considerazione del danno patrimoniale provocato, di particolare tenuità in ragione del valore venale dell'apparecchio cellulare ricevuto ed utilizzato.

La Corte di merito ha infatti logicamente argomentato sul punto - in modo congruo ed immune da vizi logici - ritenendo non duplicabile la medesima valorizzazione "economica", ove questa abbia già orientato la decisione di qualificare il fatto come attenuato, ai sensi del capoverso (oggi quarto comma) dell'art. 648 cod. pen. (sul punto si segnalano Sez. 2, n. 2890, del 15/11/2019, Rv. 277963; Sez. 2, n. 49071, del 4/12/2012, Rv. 253906).

1.2. Il secondo motivo, con il quale la difesa prospetta l'avvenuta maturazione della prescrizione della ipotesi di ricettazione commessa il 2 ottobre 2007, è manifestamente infondato.

Per il ricorrente è stata ritenuta, ancorché stimata in giudizio di bilanciamento subvalente rispetto alla attenuante di cui al capoverso (oggi comma quarto) dell'art. 648, cod. pen., la recidiva qualificata di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. pen..

Orbene, le circostanze aggravanti producono, ove ritenute esistenti, quelli che autorevole dottrina ha definito come effetti di rilevanza edittale, destinati a determinarsi indipendentemente dal giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., cui il giudice deve procedere in caso di ritenuta sussistenza di circostanze di segno diverso.

E ciò vale, ovviamente, anche per la circostanza aggravante della recidiva, in tutti i casi in cui essa sia stata non soltanto ritenuta, ma anche non esclusa, atteso che, come noto, essa, ancorché astrattamente configurabile, può essere tendenzialmente esclusa dal giudice, che può ritenere di non fare luogo al relativo aumento quando il trattamento sanzionatorio del caso concreto possa connotarsi, per effetto di esso, come eccessivamente gravoso.

Ne consegue, pertanto, che anche nei casi in cui la recidiva non abbia concretamente inciso sulla pena irrogata, per essere stato il relativo aumento escluso discrezionalmente dal giudice, o per essere stata la stessa ritenuta equivalente o finanche subvalente rispetto alle attenuanti eventualmente riconosciute, nondimeno l'aggravante in questione continuerà a produrre gli effetti che essa è in grado di determinare sul versante processuale e sostanziale.

Ciò è tanto più vero in relazione al regime prescrizionale, considerato che l'art. 157, terzo comma, cod. pen., esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69, cod. pen., abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato, sicché deve, ai fini della prescrizione, tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti (Sez. 4, n. 38618, del 5/10/2021, Rv. 282057; Sez. 1, n. 36258, del 7/10/2020, Rv. 280059; Sez. 6, n. 50995 del 9/7/2019, Rv. 278058; Sez.

U., n. 20808, del 25/10/2018, 5-37018/2020 dep. 2019, Rv. 275319).

Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che la ritenuta sussistenza della recidiva, ancorché ritenuta nninusvalente nel giudizio di comparazione, ha comunque determinato, nel caso in esame, una differente modulazione del termine prescrizionale, che, per effetto dell'aggravante in questione, resta fissato (tenuto conto della rilevanza delle interruzioni, art. 161, comma secondo cod pen.) alla data del 22/12/2029 e che, dunque, non era ancora certamente spirato al momento della pronuncia della sentenza di appello, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso originario e dei motivi nuovi allegati alle conclusioni scritte trasmesse in data 2 febbraio 2022, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

3. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni proposte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. 5-37018/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, come richiesto anche dal pubblico ministero con le conclusioni scritte depositate per la trattazione con rito cartolare, per l'assoluta genericità e manifesta infondatezza dei motivi. 1.1. Con il primo motivo la difesa deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in quanto riconosce la particolare tenuità del fatto di ricettazione (apparecchio cellulare) senza tener conto della possibile concorrenza anche della attenuante comune di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., in considerazione del danno patrimoniale provocato, di particolare tenuità in ragione del valore venale dell'apparecchio cellulare ricevuto ed utilizzato. La Corte di merito ha infatti logicamente argomentato sul punto - in modo congruo ed immune da vizi logici - ritenendo non duplicabile la medesima valorizzazione "economica", ove questa abbia già orientato la decisione di qualificare il fatto come attenuato, ai sensi del capoverso (oggi quarto comma) dell'art. 648 cod. pen. (sul punto si segnalano Sez. 2, n. 2890, del 15/11/2019, Rv. 277963; Sez. 2, n. 49071, del 4/12/2012, Rv. 253906). 1.2. Il secondo motivo, con il quale la difesa prospetta l'avvenuta maturazione della prescrizione della ipotesi di ricettazione commessa il 2 ottobre 2007, è manifestamente infondato. Per il ricorrente è stata ritenuta, ancorché stimata in giudizio di bilanciamento subvalente rispetto alla attenuante di cui al capoverso (oggi comma quarto) dell'art. 648, cod. pen., la recidiva qualificata di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. pen.. Orbene, le circostanze aggravanti producono, ove ritenute esistenti, quelli che autorevole dottrina ha definito come effetti di rilevanza edittale, destinati a determinarsi indipendentemente dal giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., cui il giudice deve procedere in caso di ritenuta sussistenza di circostanze di segno diverso. E ciò vale, ovviamente, anche per la circostanza aggravante della recidiva, in tutti i casi in cui essa sia stata non soltanto ritenuta, ma anche non esclusa, atteso che, come noto, essa, ancorché astrattamente configurabile, può essere tendenzialmente esclusa dal giudice, che può ritenere di non fare luogo al relativo aumento quando il trattamento sanzionatorio del caso concreto possa connotarsi, per effetto di esso, come eccessivamente gravoso. Ne consegue, pertanto, che anche nei casi in cui la recidiva non abbia concretamente inciso sulla pena irrogata, per essere stato il relativo aumento escluso discrezionalmente dal giudice, o per essere stata la stessa ritenuta equivalente o finanche subvalente rispetto alle attenuanti eventualmente riconosciute, nondimeno l'aggravante in questione continuerà a produrre gli effetti che essa è in grado di determinare sul versante processuale e sostanziale. Ciò è tanto più vero in relazione al regime prescrizionale, considerato che l'art. 157, terzo comma, cod. pen., esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69, cod. pen., abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato, sicché deve, ai fini della prescrizione, tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti (Sez. 4, n. 38618, del 5/10/2021, Rv. 282057; Sez. 1, n. 36258, del 7/10/2020, Rv. 280059; Sez. 6, n. 50995 del 9/7/2019, Rv. 278058; Sez. U., n. 20808, del 25/10/2018, 5-37018/2020 dep. 2019, Rv. 275319). Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che la ritenuta sussistenza della recidiva, ancorché ritenuta nninusvalente nel giudizio di comparazione, ha comunque determinato, nel caso in esame, una differente modulazione del termine prescrizionale, che, per effetto dell'aggravante in questione, resta fissato (tenuto conto della rilevanza delle interruzioni, art. 161, comma secondo cod pen.) alla data del 22/12/2029 e che, dunque, non era ancora certamente spirato al momento della pronuncia della sentenza di appello, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso originario e dei motivi nuovi allegati alle conclusioni scritte trasmesse in data 2 febbraio 2022, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 3. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni proposte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 febbraio 2
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