CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40612/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2023 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Teramo, in accoglimento dell'accordo delle parti, ha applicato all'imputato ex art. 444 cpp la pena concordata per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, poiché: - come segnalato dal giudice nel verbale di udienza, l'imputato registra (sotto i cognomi "Sacotelli" e "Saccottelli" due precedenti condanne a pena sospesa e non può ottenere il beneficio una terza volta; - le parti, al rilievo del giudice loro sottoposto, non hanno sollevato obiezioni, anzi il ricorrente, aderendovi, ha revocato la subordinazione della efficacia della richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. alla concessione della sospensione condizionale della pena; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il