Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 24619/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22666-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e - Oggetto R.G.N. 22666/2019 Cron.

Rep.

Ud. 06/06/2023 CC avverso la sentenza n. 2028/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/01/2019 R.G.N. 851/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 2028/2018 aveva riformato la decisione con cui il tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato la nullità della clausola appositiva del termine per il primo contratto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistenti le ragioni giustificatrici dell’assunzione a termine.

La stessa corte, esaminando i successivi contratti (a termine) intercorsi tra le parti ( in tutto sei), aveva valutato che per il secondo (31.8-31.12.2007), la ragione giustificatrice (individuata “nell'incremento straordinario di voli cagionato dall'attività di continuità territoriale sulla Sardegna e su Trapani operata dalla compagnia [OSCURATO:PERSONA] le attività di cui sopra determinano un anomalo incremento dell'organico stabile e sono per loro natura non suscettibili di consolidamento”), fosse, oltre che contraddittoria anche non supportata da adeguata prova di causalità tra la assunzione e le ragioni espresse a tal riguardo.

La corte dichiarava pertanto la nullità del termine apposto al secondo contratto, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

Avverso detta decisione proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] spa con tre motivi, anche coltivati con successiva memoria, cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. .[OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 111 Cost., art. 132 c.p.c, art. 118 disp. att c.c. in relazione all'art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.

Con tale censura parte ricorrente lamenta l’omesso esame degli elementi attestanti le ragioni sottese alla clausola ritenuta nulla, giustificatrici dell’assunzione a termine e, conseguentemente, la carenza motivazionale sul punto.

Il motivo è inammissibilmente proposto poiché il vizio denunciato presuppone l’omesso esame di un fatto storico specifico, e non dell’intero materiale probatorio.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differenteconsiderazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n.18368/2013; Cass. n. 17761/2016) Ha anche specificato che “L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia” (Cass. n.23238/2017) La decisività del “fatto” omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poiche’ determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione ( non solo eventuale ma certa).

Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio (In fattispecie similare si veda Cass.n. 30686/2018).

Deve inoltre precisarsi che la corte di merito ha specificato ( pg 5 sentenza) le ragioni del proprio convincimento in ordine alla illegittima apposizione del termine al secondo contratto, ritenendo che la controricorrente non fosse stata utilizzata nelle attività indicate a sostegno della sua assunzione.

Il percorso logico giuridico seguito è dunque chiaro ed evincibile dalla motivazione redatta, con cio’ dovendosi rigettare la censura a riguardo posta. 2)- Con il secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 d. lgs n.368/01, dell’ art. 2697 c.c., artt.115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 co.1 n.3 c.p.c. 3)- Con la terza censura si denuncia l'omesso esame di fatto deciso per il giudizio in ordine alla legittimità della causale sottesa al contratto di lavoro in esame ( in relazione all'articolo 360 co 1n. 5 c.p.c.) I due motivi possono essere trattati congiuntamente.

Con il primo di essi la società lamenta la mancata valutazione delle dichiarazioni rese dai testi, pur regolarmente escussi dalla corte d’appello, oltre che la mancata considerazione di taluni documenti utili a provare le ragioni sottese all’assunzione temporanea.

La doglianza si appalesa inammissibile perché, pur richiamando la violazione di legge, in realtà è diretta a invocare una ri- valutazione del materiale probatorio.

E’ stato più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando,in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.n. 8758/017- 18721/2018).

Il motivo è inoltre inammissibilmente proposto anche perché il vizio richiamato avrebbe richiesto l’indicazione dello specifico fatto storico omesso, la cui valutazione sarebbe stata determinante ai fini di una differente decisione ( si richiamano i principi sopra indicati al punto1).

Alle stesse conclusioni di inammissibilità deve giungersi anche con riferimento alle ulteriori doglianze in quanto comunque prive di uno specifico riferimento ad un fatto storico eventualmente ignorato, determinativo di una differente valutazione.

In conclusione le censure poste mirano solo ad una differente valutazione di merito non consentita in questa sede di legittimità.

Il ricorso, per quanto sopra detto, deve essere complessivamente rigettato.

Le spese seguono il principio di soccombenza e siliquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22666-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e - Oggetto R.G.N. 22666/2019 Cron. Rep. Ud. 06/06/2023 CC avverso la sentenza n. 2028/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/01/2019 R.G.N. 851/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 2028/2018 aveva riformato la decisione con cui il tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato la nullità della clausola appositiva del termine per il primo contratto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistenti le ragioni giustificatrici dell’assunzione a termine. La stessa corte, esaminando i successivi contratti (a termine) intercorsi tra le parti ( in tutto sei), aveva valutato che per il secondo (31.8-31.12.2007), la ragione giustificatrice (individuata “nell'incremento straordinario di voli cagionato dall'attività di continuità territoriale sulla Sardegna e su Trapani operata dalla compagnia [OSCURATO:PERSONA] le attività di cui sopra determinano un anomalo incremento dell'organico stabile e sono per loro natura non suscettibili di consolidamento”), fosse, oltre che contraddittoria anche non supportata da adeguata prova di causalità tra la assunzione e le ragioni espresse a tal riguardo. La corte dichiarava pertanto la nullità del termine apposto al secondo contratto, confermando nel resto l’impugnata sentenza. Avverso detta decisione proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] spa con tre motivi, anche coltivati con successiva memoria, cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. .[OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 111 Cost., art. 132 c.p.c, art. 118 disp. att c.c. in relazione all'art. 360 co.1 n. 5 c.p.c. Con tale censura parte ricorrente lamenta l’omesso esame degli elementi attestanti le ragioni sottese alla clausola ritenuta nulla, giustificatrici dell’assunzione a termine e, conseguentemente, la carenza motivazionale sul punto. Il motivo è inammissibilmente proposto poiché il vizio denunciato presuppone l’omesso esame di un fatto storico specifico, e non dell’intero materiale probatorio. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differenteconsiderazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n.18368/2013; Cass. n. 17761/2016) Ha anche specificato che “L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia” (Cass. n.23238/2017) La decisività del “fatto” omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poiche’ determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione ( non solo eventuale ma certa). Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio (In fattispecie similare si veda Cass.n. 30686/2018). Deve inoltre precisarsi che la corte di merito ha specificato ( pg 5 sentenza) le ragioni del proprio convincimento in ordine alla illegittima apposizione del termine al secondo contratto, ritenendo che la controricorrente non fosse stata utilizzata nelle attività indicate a sostegno della sua assunzione. Il percorso logico giuridico seguito è dunque chiaro ed evincibile dalla motivazione redatta, con cio’ dovendosi rigettare la censura a riguardo posta. 2)- Con il secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 d. lgs n.368/01, dell’ art. 2697 c.c., artt.115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 co.1 n.3 c.p.c. 3)- Con la terza censura si denuncia l'omesso esame di fatto deciso per il giudizio in ordine alla legittimità della causale sottesa al contratto di lavoro in esame ( in relazione all'articolo 360 co 1n. 5 c.p.c.) I due motivi possono essere trattati congiuntamente. Con il primo di essi la società lamenta la mancata valutazione delle dichiarazioni rese dai testi, pur regolarmente escussi dalla corte d’appello, oltre che la mancata considerazione di taluni documenti utili a provare le ragioni sottese all’assunzione temporanea. La doglianza si appalesa inammissibile perché, pur richiamando la violazione di legge, in realtà è diretta a invocare una ri- valutazione del materiale probatorio. E’ stato più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando,in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.n. 8758/017- 18721/2018). Il motivo è inoltre inammissibilmente proposto anche perché il vizio richiamato avrebbe richiesto l’indicazione dello specifico fatto storico omesso, la cui valutazione sarebbe stata determinante ai fini di una differente decisione ( si richiamano i principi sopra indicati al punto1). Alle stesse conclusioni di inammissibilità deve giungersi anche con riferimento alle ulteriori doglianze in quanto comunque prive di uno specifico riferimento ad un fatto storico eventualmente ignorato, determinativo di una differente valutazione. In conclusione le censure poste mirano solo ad una differente valutazione di merito non consentita in questa sede di legittimità. Il ricorso, per quanto sopra detto, deve essere complessivamente rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza e siliquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo
Sentenza Cassazione n. 24619/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris