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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17166/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 11943-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11943/2021 Numero sezionale 885/2022 Numero di raccolta generale 17166/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 - controricorrenti - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 175/2020 del 9/10/2020, depositato il 10/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte di Appello di Perugia, depositato nel giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (unitamente ad altri 40 istanti, non ricorrenti in sede di legittimità), chiedevano ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo per l'eccessiva durata di un precedente procedimento, parimenti ex lege n. 89/2001, instauratosi nel settembre del 2005 e conclusosi nel dicembre 2011.

2. La corte perugina, in accoglimento della domanda, con decreto n. 1839/2018 condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di euro 1.548,00, oltre interessi e competenze di lite, liquidate in euro 458,00, più accessori e spese.

3. Con ordinanza n. 30889/2019 depositata il 26/11/2019, questa Corte di legittimità, in accoglimento del ricorso proposto dagli istanti, volto a censurare il mancato rispetto dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese di lite, cassava il decreto n. 1838/2018 della Corte di Appello di Perugia, rinviando la causa allo stesso giudice, in differente composizione, per la rideterminazione dei compensi ai difensori.

4. Con decreto n. 175/2020 del 9.10/10.11.2020 la Corte di Appello di Perugia, in sede di rinvio, rideterminava le spese di lite, distratte ex art. 93 c.p.c., condannando il Ministero della Giustizia al pagamento rispettivamente della somma di euro 576,00 per competenze, oltre accessori e esborsi per il giudizio Ric. 2021 n. 11943 sez.

S2 - ud. 26-04-2022 -2- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11943/2021 Numero sezionale 885/2022 Numero di raccolta generale 17166/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 originario; di euro 447,00 per competenze, oltre accessori ed esborsi per il pregresso giudizio avanti a questa Corte di legittimità; di euro 576,00 per competenze, oltre accessori ed esborsi per il giudizio in riassunzione.

5. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], chiedendone - sulla scorta di due motivi di ricorso - la cassazione, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.

6. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

7. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 2233 co. 2° c.c., nonché della liquidazione dei compensi in relazione al d.m. n. 55/2014 e al d.m. n. 37/2018.

Censurano il decreto nella parte in cui la liquidazione dei compensi per i due gradi di giudizio (quello originario, instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Perugia nel giugno 2012 e quello di riassunzione ex art. 392 c.p.c.) risulterebbe di gran lunga inferiore ai minimi tariffari stabiliti dalla tabella n. 12 allegata al d.m. 55/2014.

Parimenti, anche la liquidazione delle competenze professionali per il giudizio di Cassazione risulterebbe inferiore ai valori minimi previsti nella tabella n. 13 del su menzionato decreto.

Secondo il ricorrente, i compensi dovrebbero essere rideterminati, tenuto conto dello scaglione di riferimento, nella misura che segue: per il giudizio di legittimità, definito con l’ordinanza n. 30889/2019, in euro 892,50 (di cui euro 337,50 per la fase di studio della controversia; euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio; euro 185,00 per la fase istruttoria o dibattimentale); per le due fasi del procedimento Ric. 2021 n. 11943 sez.

S2 - ud. 26-04-2022 -3- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11943/2021 Numero sezionale 885/2022 Numero di raccolta generale 17166/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 presso la corte di appello di Perugia in euro 1.198,50 cadauno (di cui euro 255,00 per la fase di studio; euro 255,00 per la fase introduttiva; euro 283,50 per la fase istruttoria; euro 405,00 per la fase decisionale). 1.1.- Il motivo è parzialmente fondato.

Con l’ordinanza n. 30889/2019, con la quale è stato cassato il primo decreto della Corte di Appello di Perugia (n. 1839/2018), questa Corte, in continuità con i propri precedenti, statuendo nei giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ha precisato che il superamento dei valori “minimi” tabellari per la liquidazione del compenso al difensore, stabiliti in forza delle percentuali di riduzione, incontra il limite dell’art. 2233 comma 2° c.c., che preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

Di fronte alla liquidazione disposta dalla Corte di Appello di Perugia con il decreto n. 1839/2018 nella somma di euro 485,00, l’ordinanza di legittimità sopra menzionata indicava in euro 1.198,50 i valori “minimi” per la liquidazione del compenso professionale ai sensi della tabella 12 allegata al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e già operata la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell’affare ex art. 4 del D.M. 55/2014.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Perugia, con il decreto nuovamente impugnato, ha rideterminato il compenso per il primo giudizio ex L. 89/2001 da euro 485,00 a euro 576,00, discostandosi notevolmente da tali valori minimi senza adeguata motivazione, secondo quanto affermato in ricorso.

1.2. - Il motivo sul punto merita accoglimento.

La condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei difensori di parte, nel giudizio conclusosi con il decreto n. 1839/2018, della Ric. 2021 n. 11943 sez.

S2 - ud. 26-04-2022 -4- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11943/2021 Numero sezionale 885/2022 Numero di raccolta generale 17166/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 somma di euro 576,00 per competenze professionali, si pone in violazione delle norme indicate dai ricorrenti nel motivo di ricorso, finendo per liquidare un importo non consono al decoro della professione e all’impegno richiesto ai difensori.

1.3. – Diversa appare la situazione per la liquidazione del compenso relativo al giudizio di Cassazione e a quello di riassunzione (operata dalla Corte distrettuale rispettivamente in euro 447,00 e euro 576,00, oltre accessori), in ordine alla quale il ricorrente si duole del mancato rispetto dei parametri minimi contenuti nelle tabelle n. 13 e n. 12 del D.M. n. 55 del 2014, indicando i corretti importi da determinare a titolo di compenso professionale rispettivamente in euro 892,50 e euro 1.198,50.

Erra infatti il ricorrente nell’indicare il relativo scaglione di valore da assumere per la determinazione del compenso in quello da “1.100,00 euro a 5.200,00 euro”, in forza della somma originariamente liquidata a titolo di equa riparazione per ciascun istante.

Come statuito da precedenti di questa Corte, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del "disputatum"; peraltro, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il "disputatum" posto all'esame del giudice di appello (Sez. 2, Sent. n. 4520 del 2022; Sez. 3, Sent. n. 27871 del 2017; Sez. 3, Sent. n. 536 del 2011).

Nel caso de quo, essendo Ric. 2021 n. 11943 sez.

S2 - ud. 26-04-2022 -5- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11943/2021 Numero sezionale 885/2022 Numero di raccolta generale 17166/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 stato riconosciuto un importo per compensi pari a euro 485,00, poi rideterminato in euro 576,00, e fissandosi il valore del giudizio di cassazione e di rinvio in quest’ultima somma, lo scaglione applicabile è quello di entità inferiore (“fino a 1.100 euro”).

Di conseguenza, le liquidazioni delle spese legali operate per il giudizio pregresso avanti questa Corte e per il giudizio in riassunzione appaiono congrue e rispettose dei valori tabellari, anche oltre la loro soglia minima.

2. - Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano il difetto di motivazione e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, punto 2 del d.m. 55/2014 (come modificato dal d.m. 37/2018), per non avere la Corte di Appello di Perugia, nel decreto impugnato, riconosciuto l’aumento del compenso per assistenza di più parti aventi l’identica posizione processuale, senza fornire alcuna motivazione in proposito. 2.1.- Il motivo è infondato.

Privo di pregio è il rilievo che il decreto impugnato non motiverebbe affatto, neppure in maniera succinta, le ragioni per le quali non sia stato operato l’aumento in oggetto, in asserita violazione dell’obbligo di motivare l’eventuale diniego dell’aumento affidato al potere discrezionale del giudice dall’art. 4, comma 2°, del D.M. n. 55/2014.

Le argomentazioni impiegate della Corte di Appello di Perugia (“la speciale semplicità dell’affare ordinariamente introdotta mediante la compilazione di formulari, la speditezza del rito camerale, il non particolare pregio dell’attività prestata”) appaiono infatti idonee a giustificare il diniego dell’aumento per la liquidazione per assistenza prestata a più parti aventi la medesima posizione processuale.

La circostanza che le stesse ragioni non siano state esplicitamente riferite alla specifica domanda di parte relativa Ric. 2021 n. 11943 sez.

S2 - ud. 26-04-2022 -6- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11943/2021 Numero sezionale 885/2022 Numero di raccolta generale 17166/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 alla maggiorazione per pluralità di parti ma all’intero valore della controversia non integra il motivo di censura prospettato dai ricorrenti, che deducono il vizio di difetto di motivazione, non sussumendolo peraltro in uno dei motivi di ricorso per cassazione previsti dall’art. 360 c.p.c.

Nonostante che la riformulazione dell’art. 360 comma 1°, n. 5 c.p.c. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito, con modifiche, dalla l. n. 134 del 2012, non renda più deducibile con il ricorso per cassazione, quale vizio di legittimità, il difetto di sufficienza della motivazione, i provvedimenti giudiziari – e, pertanto, anche quello in esame, come peraltro indicato nell’ordinanza di legittimità di rinvio - non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dell'articolo 111 comma 6° Cost. e nel processo civile dall'art. 132 comma 2°, n. 4 c.p.c.

Soccorre però al riguardo l'insegnamento di questa Corte secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (cfr. Cass., ord., 13.8.2018, n. 20718; Cass., ord., 6.12.2017, n. 29191) e comunque nel caso in cui il giudice fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (Cass., ord., 13 ottobre 2017, n. 24155), come è accaduto per il decreto impugnato.

3. Conseguono da tali ragioni l'accoglimento del primo motivo, il rigetto del secondo motivo e la cassazione del decreto della Corte di Appello di Perugia n. 175/2020 nel punto della liquidazione del compenso ai difensori di parte del procedimento concluso con decreto dello stesso giudice n. 1839/2018.

Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2°, c.p.c., nel senso che il Ministero della Giustizia deve essere condannato al Ric. 2021 n. 11943 sez.

S2 - ud. 26-04-2022 -7- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11943/2021 Numero sezionale 885/2022 Numero di raccolta generale 17166/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 pagamento, in favore dei difensori dei ricorrenti dichiaratasi antistatari, per la fase del procedimento definito dalla Corte di Appello di Perugia con decreto n. 1839/2018, della somma di euro 255,00 per la fase di studio, euro 255,00 per quella introduttiva, euro 283,50 per quella di trattazione, euro 405,00 per quella decisoria, per un totale di euro 1.198,50, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

4. – In ragione del pur parziale accoglimento del ricorso, anche le spese legali del giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza e possono liquidarsi al minimo come in dispositivo, sempre con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate; P.Q.M. accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, respinge il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida le spese per la fase di merito in favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari, dell’importo complessivo di euro 1.198,50, oltre al 15% per spese generali di studio e agli accessori di legge.

Liquida le spese del presente giudizio in euro 400,00, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge, oltre a euro 200,00 per esborsi.

Spese di lite anche in questo caso distratte.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 26 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11943 sez.

S2 - ud. 26-04-2022 -8- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 11943-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11943/2021 Numero sezionale 885/2022 Numero di raccolta generale 17166/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 - controricorrenti - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 175/2020 del 9/10/2020, depositato il 10/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte di Appello di Perugia, depositato nel giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (unitamente ad altri 40 istanti, non ricorrenti in sede di legittimità), chiedevano ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo per l'eccessiva durata di un precedente procedimento, parimenti ex lege n. 89/2001, instauratosi nel settembre del 2005 e conclusosi nel dicembre 2011. 2. La corte perugina, in accoglimento della domanda, con decreto n. 1839/2018 condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di euro 1.548,00, oltre interessi e competenze di lite, liquidate in euro 458,00, più accessori e spese. 3. Con ordinanza n. 30889/2019 depositata il 26/11/2019, questa Corte di legittimità, in accoglimento del ricorso proposto dagli istanti, volto a censurare il mancato rispetto dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese di lite, cassava il decreto n. 1838/2018 della Corte di Appello di Perugia, rinviando la causa allo stesso giudice, in differente composizione, per la rideterminazione dei compensi ai difensori. 4. Con decreto n. 175/2020 del 9.10/10.11.2020 la Corte di Appello di Perugia, in sede di rinvio, rideterminava le spese di lite, distratte ex art. 93 c.p.c., condannando il Ministero della Giustizia al pagamento rispettivamente della somma di euro 576,00 per competenze, oltre accessori e esborsi per il giudizio Ric. 2021 n. 11943 sez. S2 - ud. 26-04-2022 -2- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11943/2021 Numero sezionale 885/2022 Numero di raccolta generale 17166/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 originario; di euro 447,00 per competenze, oltre accessori ed esborsi per il pregresso giudizio avanti a questa Corte di legittimità; di euro 576,00 per competenze, oltre accessori ed esborsi per il giudizio in riassunzione. 5. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], chiedendone - sulla scorta di due motivi di ricorso - la cassazione, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari. 6. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. 7. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 2233 co. 2° c.c., nonché della liquidazione dei compensi in relazione al d.m. n. 55/2014 e al d.m. n. 37/2018. Censurano il decreto nella parte in cui la liquidazione dei compensi per i due gradi di giudizio (quello originario, instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Perugia nel giugno 2012 e quello di riassunzione ex art. 392 c.p.c.) risulterebbe di gran lunga inferiore ai minimi tariffari stabiliti dalla tabella n. 12 allegata al d.m. 55/2014. Parimenti, anche la liquidazione delle competenze professionali per il giudizio di Cassazione risulterebbe inferiore ai valori minimi previsti nella tabella n. 13 del su menzionato decreto. Secondo il ricorrente, i compensi dovrebbero essere rideterminati, tenuto conto dello scaglione di riferimento, nella misura che segue: per il giudizio di legittimità, definito con l’ordinanza n. 30889/2019, in euro 892,50 (di cui euro 337,50 per la fase di studio della controversia; euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio; euro 185,00 per la fase istruttoria o dibattimentale); per le due fasi del procedimento Ric. 2021 n. 11943 sez. S2 - ud. 26-04-2022 -3- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11943/2021 Numero sezionale 885/2022 Numero di raccolta generale 17166/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 presso la corte di appello di Perugia in euro 1.198,50 cadauno (di cui euro 255,00 per la fase di studio; euro 255,00 per la fase introduttiva; euro 283,50 per la fase istruttoria; euro 405,00 per la fase decisionale). 1.1.- Il motivo è parzialmente fondato. Con l’ordinanza n. 30889/2019, con la quale è stato cassato il primo decreto della Corte di Appello di Perugia (n. 1839/2018), questa Corte, in continuità con i propri precedenti, statuendo nei giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ha precisato che il superamento dei valori “minimi” tabellari per la liquidazione del compenso al difensore, stabiliti in forza delle percentuali di riduzione, incontra il limite dell’art. 2233 comma 2° c.c., che preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. Di fronte alla liquidazione disposta dalla Corte di Appello di Perugia con il decreto n. 1839/2018 nella somma di euro 485,00, l’ordinanza di legittimità sopra menzionata indicava in euro 1.198,50 i valori “minimi” per la liquidazione del compenso professionale ai sensi della tabella 12 allegata al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e già operata la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell’affare ex art. 4 del D.M. 55/2014. Nel caso di specie, la Corte di Appello di Perugia, con il decreto nuovamente impugnato, ha rideterminato il compenso per il primo giudizio ex L. 89/2001 da euro 485,00 a euro 576,00, discostandosi notevolmente da tali valori minimi senza adeguata motivazione, secondo quanto affermato in ricorso. 1.2. - Il motivo sul punto merita accoglimento. La condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei difensori di parte, nel giudizio conclusosi con il decreto n. 1839/2018, della Ric. 2021 n. 11943 sez. S2 - ud. 26-04-2022 -4- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11943/2021 Numero sezionale 885/2022 Numero di raccolta generale 17166/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 somma di euro 576,00 per competenze professionali, si pone in violazione delle norme indicate dai ricorrenti nel motivo di ricorso, finendo per liquidare un importo non consono al decoro della professione e all’impegno richiesto ai difensori. 1.3. – Diversa appare la situazione per la liquidazione del compenso relativo al giudizio di Cassazione e a quello di riassunzione (operata dalla Corte distrettuale rispettivamente in euro 447,00 e euro 576,00, oltre accessori), in ordine alla quale il ricorrente si duole del mancato rispetto dei parametri minimi contenuti nelle tabelle n. 13 e n. 12 del D.M. n. 55 del 2014, indicando i corretti importi da determinare a titolo di compenso professionale rispettivamente in euro 892,50 e euro 1.198,50. Erra infatti il ricorrente nell’indicare il relativo scaglione di valore da assumere per la determinazione del compenso in quello da “1.100,00 euro a 5.200,00 euro”, in forza della somma originariamente liquidata a titolo di equa riparazione per ciascun istante. Come statuito da precedenti di questa Corte, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del "disputatum"; peraltro, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il "disputatum" posto all'esame del giudice di appello (Sez. 2, Sent. n. 4520 del 2022; Sez. 3, Sent. n. 27871 del 2017; Sez. 3, Sent. n. 536 del 2011). Nel caso de quo, essendo Ric. 2021 n. 11943 sez. S2 - ud. 26-04-2022 -5- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11943/2021 Numero sezionale 885/2022 Numero di raccolta generale 17166/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 stato riconosciuto un importo per compensi pari a euro 485,00, poi rideterminato in euro 576,00, e fissandosi il valore del giudizio di cassazione e di rinvio in quest’ultima somma, lo scaglione applicabile è quello di entità inferiore (“fino a 1.100 euro”). Di conseguenza, le liquidazioni delle spese legali operate per il giudizio pregresso avanti questa Corte e per il giudizio in riassunzione appaiono congrue e rispettose dei valori tabellari, anche oltre la loro soglia minima. 2. - Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano il difetto di motivazione e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, punto 2 del d.m. 55/2014 (come modificato dal d.m. 37/2018), per non avere la Corte di Appello di Perugia, nel decreto impugnato, riconosciuto l’aumento del compenso per assistenza di più parti aventi l’identica posizione processuale, senza fornire alcuna motivazione in proposito. 2.1.- Il motivo è infondato. Privo di pregio è il rilievo che il decreto impugnato non motiverebbe affatto, neppure in maniera succinta, le ragioni per le quali non sia stato operato l’aumento in oggetto, in asserita violazione dell’obbligo di motivare l’eventuale diniego dell’aumento affidato al potere discrezionale del giudice dall’art. 4, comma 2°, del D.M. n. 55/2014. Le argomentazioni impiegate della Corte di Appello di Perugia (“la speciale semplicità dell’affare ordinariamente introdotta mediante la compilazione di formulari, la speditezza del rito camerale, il non particolare pregio dell’attività prestata”) appaiono infatti idonee a giustificare il diniego dell’aumento per la liquidazione per assistenza prestata a più parti aventi la medesima posizione processuale. La circostanza che le stesse ragioni non siano state esplicitamente riferite alla specifica domanda di parte relativa Ric. 2021 n. 11943 sez. S2 - ud. 26-04-2022 -6- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11943/2021 Numero sezionale 885/2022 Numero di raccolta generale 17166/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 alla maggiorazione per pluralità di parti ma all’intero valore della controversia non integra il motivo di censura prospettato dai ricorrenti, che deducono il vizio di difetto di motivazione, non sussumendolo peraltro in uno dei motivi di ricorso per cassazione previsti dall’art. 360 c.p.c. Nonostante che la riformulazione dell’art. 360 comma 1°, n. 5 c.p.c. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito, con modifiche, dalla l. n. 134 del 2012, non renda più deducibile con il ricorso per cassazione, quale vizio di legittimità, il difetto di sufficienza della motivazione, i provvedimenti giudiziari – e, pertanto, anche quello in esame, come peraltro indicato nell’ordinanza di legittimità di rinvio - non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dell'articolo 111 comma 6° Cost. e nel processo civile dall'art. 132 comma 2°, n. 4 c.p.c. Soccorre però al riguardo l'insegnamento di questa Corte secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (cfr. Cass., ord., 13.8.2018, n. 20718; Cass., ord., 6.12.2017, n. 29191) e comunque nel caso in cui il giudice fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (Cass., ord., 13 ottobre 2017, n. 24155), come è accaduto per il decreto impugnato. 3. Conseguono da tali ragioni l'accoglimento del primo motivo, il rigetto del secondo motivo e la cassazione del decreto della Corte di Appello di Perugia n. 175/2020 nel punto della liquidazione del compenso ai difensori di parte del procedimento concluso con decreto dello stesso giudice n. 1839/2018. Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2°, c.p.c., nel senso che il Ministero della Giustizia deve essere condannato al Ric. 2021 n. 11943 sez. S2 - ud. 26-04-2022 -7- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11943/2021 Numero sezionale 885/2022 Numero di raccolta generale 17166/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 pagamento, in favore dei difensori dei ricorrenti dichiaratasi antistatari, per la fase del procedimento definito dalla Corte di Appello di Perugia con decreto n. 1839/2018, della somma di euro 255,00 per la fase di studio, euro 255,00 per quella introduttiva, euro 283,50 per quella di trattazione, euro 405,00 per quella decisoria, per un totale di euro 1.198,50, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. 4. – In ragione del pur parziale accoglimento del ricorso, anche le spese legali del giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza e possono liquidarsi al minimo come in dispositivo, sempre con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate; P.Q.M. accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, respinge il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida le spese per la fase di merito in favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari, dell’importo complessivo di euro 1.198,50, oltre al 15% per spese generali di studio e agli accessori di legge. Liquida le spese del presente giudizio in euro 400,00, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge, oltre a euro 200,00 per esborsi. Spese di lite anche in questo caso distratte. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 26 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11943 sez. S2 - ud. 26-04-2022 -8- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B
Decreto Cassazione n. 17166/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris