CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03068/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Marsala, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione della pena detentiva di mesi otto di reclusione - irrogatagli con sentenza del Tribunale di Marsala del 14/7/2021, confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 27/9/2022, depositata il 24/10/2022 e non ulteriormente impugnata - con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o, in subordine, della detenzione domiciliare, rispettivamente disciplinate dagli artt. 55 e 56 I. n. 689 del 1981, come modificati dal d.lgs. n. 150, cit. Il Tribunale di Marsala ha assunto tale decisione d'inammissibilità, sul rilievo che non era stata prodotta la formale attestazione di irrevocabilità della decisione adottata in cognizione e che, in ogni caso, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, la sentenza di appello era stata già pubblicata, né pendeva il ricorso per cassazione, sicché la disciplina transitoria di cui al menzionato art. 95 sarebbe stata inapplicabile. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo. Con esso il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022. In particolare, deduce che il processo, alla data di entrata in vigore della novella legislativa, doveva considerarsi ancora formalmente pendente, non essendo spirato il termine per impugnare in cassazione la sentenza di secondo grado; ciò comportando, ai sensi della normativa transitoria, la salvezza dell'applicabilità delle pene sostitutive di nuovo conio. Non essendo tuttavia più possibile, in relazione allo stadio di avanzamento del giudizio, sollecitare la pronuncia del giudice di merito, sarebbe (stato) inevitabile interpretare estensivamente il citato art. 95 del d.lgs. n. 150, onde consentire l'intervento al riguardo del giudice dell'esecuzione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto, con requisitoria scritta inviata il 14 luglio 2023, la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, osservando che, anche aderendo all'opzione ermeneutica in esso prospettata, la richiesta al giudice dell'esecuzione sarebbe stata avanzata oltre il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già ripetutamente statuito (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, Catalano, 285229-01; Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228- 01; Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini, Rv. 285154-01) che, ai fini dell'operatività della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, per i processi in corso in tale stadio alla data di entrata in vigore del detto d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione. Risulta poi dagli atti che, nella specie, la richiesta di sostituzione della pena detentiva è stata proposta dal condannato in data 8 febbraio 2023 (e non, come erroneamente riportato nell'ordinanza impugnata, in data 14 febbraio 2023), a fronte di sentenza che il condannato sostiene — con affermazione che, ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, menzionato dal Procuratore generale requirente, spettava al giudice dell'esecuzione riscontrare, anche d'ufficio - essere divenuta irrevocabile 1'11 gennaio 2023. 2. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice che l'ha adottata per rinnovata valutazione alla stregua dei principi di diritto sopra esposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio