CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9577-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 119, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 2883 COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4170/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/07/2014 R.G.N. 1641/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 9577/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma in accoglimento della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], infermiera generica, ha accertato l'esistenza del diritto della stessa ad essere assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società successivamente fallita, a decorrere dal luglio 2002. Conseguentemente ha condannato la curatela del fallimento al pagamento delle retribuzioni maturate con tale decorrenza oltre agli accessori dovuti per legge. 2. Il giudice di secondo grado ha accertato che la società convenuta, alla quale era stata affittata l'azienda dalla curatela della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali impegnandosi a mantenere i livelli occupazionali secondo una tempistica dettagliatamente specificata che prevedeva le riassunzioni del personale, licenziato dalla curatela del fallimento nel marzo del 2002, entro la fine del mese di giugno dello stesso anno. 2.1. Tanto premesso ha escluso che la convenuta avesse dato prova dell'esistenza di una impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] ed anche della impossibilità di reimpiegare la lavoratrice. 2.2. Ha osservato che nell'accordo di cessione intercorso con la Curatela della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., all'art. 13 bis, era previsto che nel caso di cessazione del contratto di affitto per qualunque causa e di restituzione dell'azienda al fallimento, non si applicassero gli artt. 2555 e seg. cod.civ. e 2112 cod.civ. e che i rapporti di lavoro instaurati o proseguiti non si sarebbero trasferiti alla curatela restando nella scelta dell'affittuario la decisione di mantenerli in vita oppure di recedere dagli stessi. 2.3. Esclusa quindi la possibilità di una retrocessione, la Corte territoriale ha dato atto del fatto che la società convenuta non era mai receduta dal rapporto costituitosi in virtù dell'obbligo, assunto in sede di affitto dell'azienda, di proseguire l'attività con il personale già in servizio presso la locatrice al momento della dichiarazione di fallimento secondo le modalità e le tempistiche definite con l'accordo sottoscritto con i sindacati, accordo che era rimasto inadempiuto nonostante il nuovo r.g. n. 9577/2015 accreditamento da parte della ASL delle strutture a decorrere dal 24.2.2002. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. affidato a due motivi ai quali ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ.. [OSCURATO:PERSONA] 4. I motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo viene dedotto sia l'omesso e contraddittorio esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc.civ., con riguardo alla documentazione contenuta nel fascicolo di parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di primo grado, che la violazione e falsa applicazione dell'art. 1256 cod. civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc.civ.. Deduce la ricorrente che la Corte di merito non avrebbe compiutamente considerato che la sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 30 aprile 2002 - con la quale era stato definito un risalente contenzioso iniziato nel 1986, avente ad oggetto le convenzioni tra la ex USL 16 e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:PERSONA]) - aveva accertato che la convenzione delle USL con istituti privati, quale appunto era il [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto, e non lo era stata, essere autorizzata dalla Regione Campania. Per l'effetto la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si era trovata nella impossibilità di svolgere l'attività sanitaria presso l'azienda ceduta in affitto, essendo venute meno tutte le convenzioni a suo tempo stipulate, e dunque era divenuta impossibile la riassunzione dei lavoratori e la relativa obbligazione si era estinta. Erroneamente la Corte di merito aveva trascurato di considerare il contenuto della pronuncia ritenendo, con motivazione contraddittoria, non provata l'impossibilità sopravvenuta dell'obbligazione in violazione dell'art. 1256 cod.civ.. Sottolinea che la decadenza dalla convenzione con la USL costituiva un evento sopravvenuto idoneo a determinare la cessazione dell'attività sanitaria e la conseguente impossibilità, per la società, di adempiere all'obbligazione di assumere il personale. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 2112 e 2697 cod. civ. in relazione all'art. 1158 cod.civ.. Osserva la ricorrente, in linea subordinata rispetto al mancato accoglimento del r.g. n. 9577/2015 primo motivo di ricorso, che era onere della lavoratrice dimostrare l'esistenza delle condizioni necessarie per procedere alla sua assunzione e che era privo di fondamento logico giuridico il richiamo operato alla cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di affitto cui la società non aveva mai fatto riferimento avendo ancorato l'insussistenza dell'obbligo di assunzione al venire meno delle finalità perseguite. 5. Le censure non possono essere accolte. 5.1. Non è infatti ravvisabile nella sentenza l'omesso esame di fatto decisivo (individuato nella decisione adottata dal Consiglio di Stato) denunciato nel primo motivo di ricorso atteso che la Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, ha preso in esame gli esiti di quel giudizio e tuttavia ha escluso che questi potessero, di per sé, giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione. 5.2. Quanto al contenuto di quella sentenza ed ai suoi riflessi ai fini della valutazione della sopravvenuta impossibilità per la società di svolgere la prestazione in convenzione va rilevato che la Corte di merito ha accertato in fatto che la società non aveva offerto la prova dei tempi e dei modi in cui, in concreto, le erano state revocate le concessioni. Inoltre, il giudice di appello aveva accertato che non era stato provato se ed in che modo dal mese di luglio del 2012 era stata compromessa l'attività ed operatività del [OSCURATO:PERSONA]. Osserva al riguardo il Collegio che tale specifico e decisivo passaggio motivazionale non è stato specificatamente aggredito dalla censura articolata dal Fallimento ricorrente. Viene data per scontata una revoca a tale data ed una immediata interruzione dell'attività ma si tratta di circostanze che, al contrario, la Corte di merito ha ritenuto che non fossero state provate da chi, eccependo la sopravvenuta impossibilità dell'attività e la conseguente impossibilità di mantenere in piedi il rapporto di lavoro, aveva invece l'onere di allegarne e dimostrarne i presupposti. 5.3. Quanto al secondo motivo di ricorso - con il quale lo si è ricordato è stata denunciata la violazione degli artt. 2112 e 2697 cod. civ. in relazione all'art. 1158 cod.civ. sostenendosi che era onere della lavoratrice dimostrare l'esistenza delle condizioni necessarie per procedere alla sua assunzione - è sufficiente rilevare che, come risulta r.g. n. 9577/2015 dalla sentenza impugnata, questa aveva dato la prova del suo diritto all'assunzione allegando e dimostrando quali ne fossero i presupposti convenzionali. Conseguentemente, correttamente la Corte di merito ha ritenuto che fosse onere del Fallimento dimostrare che erano sopravvenute circostanze di fatto che tale assunzione non consentivano e la sentenza impugnata all'esito della ricostruzione fattuale a lei demandata ha escluso che tale prova fosse stata in concreto offerta. 6. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso nell' Adunanza camerale del 30 settembre 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] A