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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 07986/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 11 aprile 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 612, comma 2, 648 cod. pen. e 23 della legge n. 110 del 1975.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo due motivi.

2.1. Con il primo denunzia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al ritenuto concorso tra il reato di ricettazione e quelli di detenzione dell'arma clandestina nonostante il reato presupposto sia stato individuato in quello di abrasione della matricola.

2.2. Con il secondo denunzia vizio della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Nel ritenere il concorso materiale tra il delitto di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

E' stato infatti chiarito, da una parte, che le due fattispecie sono tra loro diverse sul piano materiale e psicologico, pur quando il delitto presupposto della ricettazione sia quello di alterazione dell'arma medesima (Sez. 6, n. 45903 del 16/10/2013, Iengo, Rv. 257387) e, dall'atra, che il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (Sez. 1 n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868).

3. Il secondo motivo non è consentito ed è comunque manifestamente infondato.

La doglianza, in primo luogo, sollecita, un nuovo esercizio del potere discrezionale sulla dosimetria della pena attributo al giudice del merito che vi ha provveduto fornendo logica giustificazione della scelta commisurativa.

Ha, infatti, osservato, in sintonia coi criteri fissati all'art. 133 cod. pen., che la misura della pena non poteva assestarsi nel minino tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche dell'arma nonché della personalità dell'imputato e dei suoi precedenti penali.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, ed è, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

La Corte territoriale, al riguardo ha pertinentemente osservato che non sono stai acquisiti elementi favorevoli in grado di contrastare quelli negativi valorizzati per la dosimetria della pena.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 11 aprile 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 612, comma 2, 648 cod. pen. e 23 della legge n. 110 del 1975. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo denunzia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al ritenuto concorso tra il reato di ricettazione e quelli di detenzione dell'arma clandestina nonostante il reato presupposto sia stato individuato in quello di abrasione della matricola. 2.2. Con il secondo denunzia vizio della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Nel ritenere il concorso materiale tra il delitto di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità. E' stato infatti chiarito, da una parte, che le due fattispecie sono tra loro diverse sul piano materiale e psicologico, pur quando il delitto presupposto della ricettazione sia quello di alterazione dell'arma medesima (Sez. 6, n. 45903 del 16/10/2013, Iengo, Rv. 257387) e, dall'atra, che il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (Sez. 1 n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868). 3. Il secondo motivo non è consentito ed è comunque manifestamente infondato. La doglianza, in primo luogo, sollecita, un nuovo esercizio del potere discrezionale sulla dosimetria della pena attributo al giudice del merito che vi ha provveduto fornendo logica giustificazione della scelta commisurativa. Ha, infatti, osservato, in sintonia coi criteri fissati all'art. 133 cod. pen., che la misura della pena non poteva assestarsi nel minino tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche dell'arma nonché della personalità dell'imputato e dei suoi precedenti penali. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, ed è, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La Corte territoriale, al riguardo ha pertinentemente osservato che non sono stai acquisiti elementi favorevoli in grado di contrastare quelli negativi valorizzati per la dosimetria della pena. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere est
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