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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 33934/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21408/2023 R.G. proposto da F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentatae difesa dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di BRESCIA n. 1320/2023depositata il 23/08/2023 ; R.g. n. 21408 del 2023; Ad. 25/11/2025; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/11/2025,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] V alle ; Ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. propose un’opposizione preventiva all’esecuzione, nelle forme dell’opposizione a precetto,nei confronti dell’esecuzione intrapresa o preannunciata nei suoi confronti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di un’ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ. del 1 - 3/06/2016, contenente anche condanna , ai sensi dell’art. 614 bis cod. proc. civ. , al pagamento della somma di euro 250,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo nello sgombero di un cantiere dai suoi materiali; l’ordinanza cautelare venne reclamata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e il reclamo venne rigettato dal Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, con ordinanza del 12/07/2016 e la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. propose ricorso per ottenere l’emanazione dei provvedimenti attuativi, sul quale si pronunciò il Tribunale di Mantova , in composizionemonocratica, con ordinanza del 22/12/2016; l’opposizione, nel contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA]., dopo l’espletamento della fase sommaria, che si concluse con ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione, venne dichiarata improcedibile dal Tribunale di Mantova con sentenza del 25/01/2021; la [OSCURATO:SOCIETA]. propose impugnazione avverso la sentenza di primo grado; la [OSCURATO:SOCIETA]. si difese in fase d’impugnazione in rito, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell’appello e il rigetto nel merito; la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 1320 del 23/08/2023, ha accolto il motivo di appello della [OSCURATO:SOCIETA]. sulla procedibilità della causa di opposizione, ma ha comunque rigettato nel merito l’opposizione all’esecuzione; avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a nove motivi; R.g. n. 21408 del 2023; Ad. 25/11/2025; estensore: C. Valle risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; entrambe le parti hanno depositato memoria nel termine di dieci giorni anteriori all’adunanza camerale suddetta, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione riservando il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni; Considerato che: il primo motivo di ricorso pone censura di violazione degli artt.474 e segg. cod. proc. civ.,in quanto l’originaria ordinanza cautelare del 1 -3/06/2016, emanata dal Tribunale di Mantova in favore della [OSCURATO:SOCIETA].,deve considerarsi caducata dalla successiva o rdinanza ex art. 669 duodecies cod. proc. civ. del 22 / 12 / 2016 e , quindi, l’esecuzione immobiliare aveva avuto inizio (e prosecuzione sino al termine) in mancanza di un titolo esecutivo o, comunque, in basead un titolo esecutivo che già da prima dell’intimazione del precetto era stato posto nel nulla; il primo motivo è inammissibile: l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice monocratico del Tribunale di Mantova non è riportata nel suo testodalla difesa della ricorrente; ove lo si potesse scrutinare nel merito , il motivo sarebbe infondato: a prescindere dai seri dubbi sulla stessa configurabilità di un’efficacia diretta del provvedimento in sede di attuazione cautelare su quello da attuare, dal controricorso risulta , nondimeno, che il giudice monocratico, con la detta ordinanza, resa in sede di attuazione dell ’ originario provvedimento cautelare di sgombero, si era limitato a dare atto che i materiali e gli attrezzi di lavoro erano statiasportati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e che quindi era «venuta meno gran parte della materia del contendere» e il giudice monocratico aveva impartito disposizioni con riferimento alla rimozione di un contatore ENEL, e ribad i to , per il resto, gli ordini, ivi compresa la condanna al pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell’art.

R.g. n. 21408 del 2023; Ad. 25/11/2025; estensore: C. Valle 614 bisdi cui all’ordinanza per cautela innominata, ai sensi dell ’ art.700 cod. proc. civ., del 1 -3/06/2016; il secondo motivo deduce violazione degli artt. 474 e segg. 614 bise 669 duodecies cod. proc. civ. poiché , a seguito del ricorso per l’attuazione del provvedimento cautelare innominato, era evident e l’esito insoddisfacente del medesimo , stante la decisone di cessazione della materia del contendereadottata dal Tribunale; il secondo motivo è infondato, per le stesse ragioni di cui al primo motivo: il testo del provvedimento reso dal Tribunale di Mantova ai sensi dell’art. duodecies cod. proc. civ. , in sede di attuazione della misura cautelare originaria,non può in alcun modo essere letto quale caducazione dell’ordinanza emanata ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ.e in ogni caso rimaneva ferma la condanna ai sensi dell ’ art. 614 biscod. proc. civ.; terzo motivo: violazione dell’art. 2909 cod. civ. , in quanto i l provvedimento ex art. 669 duodeciescod. proc. civ. del 22 / 12 / 2016 si era consolidato, diventando definitivo, sin da prima dell ’ inizio dell’esecuzione, perché le parti lo avevano accettato, anche col non impugnarlo o non reclamarlo nei termini e , quindi , esso era da vedersi alla stregua di un provvedimento definitivo, che già comandava e faceva stato tra le parti, prima che l’esecuzione iniziasse; il terzo motivo è infondato, per le stesse ragioni esposte con riferimento al primo e al secondo motivo: la [OSCURATO:SOCIETA]. non costruisce alcuna critica in diritto,ma semplicemente si contrappone in via apodittica a quelle che sono le risultanze di causa in punto di permanenza dell ’ efficacia della condanna ai sensi dell ’ art. 614 bis cod. proc. civ.,in alcun modo rimossa dall’ ordinanza resa in sede di attuazione dell’originario provvedimento cautelare innominato; quarto motivo: violazione dell’art. 615, secondo comma , cod. proc. civ., per esser s i nella sentenza i g iudici dell ’ appello adagiati esclusivamente sull’opinione espressa dal giudice dell’esecuzione R.g. n. 21408 del 2023; Ad. 25/11/2025; estensore: C. Valle con l’ordinanza del 6 - 7/ 0 7 / 2017 , affermando che dalla «documentazione in atti risultasse evidente l’inadempimento per alcuni mesi all’ordine giudiziale»da parte della [OSCURATO:SOCIETA].; il quarto motivo è del tutto carente di specificità e si pone in mera contrapposizione con le affermazioni decisorie della Corte d’appello di Brescia, senza,ancora una volta, costruire alcuna idonea critica in diritto, se non quella, meramente apodittica, di violazione dell ’ art.2909 cod. civ.; quinto motivo: omessa risposta, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., mancata ammissione dei mezzi istruttori, per non avere la Corte d’appello pronunciato su tutta la domanda e per non avere provveduto sulle istanze istruttorie della [OSCURATO:SOCIETA].; il quinto motivo è inammissibile, per avere la Corte d’appello reso pronuncia di merito sull’opposizione all’esecuzionealle pagg. 11, 12 e 13 della sentenza, dopo avere ritenuto la stessa procedibile, con motivazione ampiamente superiore al cd. minimo costituzionale, per come enucleato dalla giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Cass. Sez.

U del 7/04/2014 n. 8053; Cass. del 8/10/2014 n. 21257); in punto di mancata ammissione delle istanze istruttorie è sufficiente rilevare che le stesse non sono in alcun modo riportate nel ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., come pure che ivi difettano le doverose indicazioni sulla tempestività (oltretutto, contestata decisamente in controricorso) del loro dispiegamento davanti al giudice del merito; sesto motivo: nullità della sentenza per difetto di motivazione, violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 d isp. a tt. cod. proc. civ.ai sensi dell’art. art 360 , primo comma , n. 4 cod. proc. civ. per avere la sentenza d’appello riporta to la motivazione fornita dal giudice dell’esecuzione senza tenere conto che il dibattito processuale - nella fase di merito della causa - s ’ incentrava esclusivamente sul rispettoo mancato rispetto dell ’ ordine impartito R.g. n. 21408 del 2023; Ad. 25/11/2025; estensore: C. Valle con l’ordinanzaex art. 700 cod. proc. civ. ai fini dell ’ applicabilità o meno al caso di specie della sanzione ex art. 614 biscod. proc. civ.; il motivo è infondato, per le stesse ragioni di cui al quinto motivo, relative all ’ esistenza di una motivazione ampia, logica e coerente resa dalla Corte territoriale alle pagg. 11, 12 e 13 della sentenza, ove sono riportati ampi stralci dell’ordinanza cautelare del 1 - 3/06/2016 e la Corte esprime il proprio convincimento sulla perdurante e piena efficacia del detto titolo esecutivo, ritenendolo idoneo a fondare l’esecuzione immobiliare in danno della [OSCURATO:SOCIETA].; settimo motivo: violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. per avere la Corte d ’ appello giudicato omettendo di considerare le prove in suo possesso e comunque acquisite agli atti; il motivo è inammissibile,poiché la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.(Cass. n. 13395 del 29/05/2018 Rv. 649038 - 01; Cass. n. 15107 del 17/06/2013 Rv. 626907 - 01) , mentre , nella specie , il motivo si incentra sull’omessa considerazionedi fatti istruttori ; ottavo motivo: omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell ’ art. 360 , primo comma,n. 5 cod. proc. civ., omessa risposta, violazione dell ’ art. 112 cod. proc. civ., il motivo si incentra sull’omesso esame dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e delle istanze di prova testimoniale; R.g. n. 21408 del 2023; Ad. 25/11/2025; estensore: C. Valle il motivo è inammissibile, in quanto si appunta non su un omesso esame di un fatto, bensì di un provvedimento giurisdizionale, l’ordinanza di attuazione del dicembre 2016, che, viceversa, è stato correttamente ritenuto, da parte dei giudici del merito, inidoneo a scalfire l’efficacia quale titolo esecutivo dell’originaria ordinanza per cautela innominatadel 1 - 3/06/2016 e con riferimento alle istanze istruttorie il motivo è inammissibile, giusta quanto motivato in relazione al quinto motivo; nono motivo: omesso esame del fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, primo comma , n. 5 cod. proc. civ. , consistente nell’ottemperanza all’ordinanza cautelare innominata; il motivo è inammissibile per le stesse ragioni per le quali lo sono i precedenti motivi, ossia poiché i giudici di merito hanno escluso che dall’ordinanza del dicembre 2016 resa sul ricorso per l’attuazione sia derivata la perdita di efficacia del titolo esecutivo; in conclusione, i motivi, alcuni privi financo di idonea intestazione, nel senso che non è identificato il parametro in forza del quale è chiesta la cassazione della sentenza d’appello, sono prettamente fattuali e lamentano una violazione dell’onere della provae l ’ omissione di esame di fatti decisivi , ma non sono leggibili nel senso della proposizione di idonee e conducenti censure in diritto; inoltre, i vizi che con essi la difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. si propone di veicolare sono in gran parte analoghi a quell i di cui all’ordinanza di questa Corte del 9/04/2024, n. 9439 , che ha esaminato la questione dell ’ intangibilità del titolo esecutivo , costituito dall’ordinanza cautelare del Tribunale di Mantova del 1 - 3/06/2016; mentre, q uantomeno con riferimento ai vizi formali del precetto, già Cass . 2 8/10/2020 , n. 2375 6 , h a dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi avverso i capi della sentenza che la [OSCURATO:SOCIETA]. a veva ritenuto a vesser o deciso questioni qualificabili ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.; R.g. n. 21408 del 2023; Ad. 25/11/2025; estensore: C. Valle in estrema sintesi, un’ordinanza ai sensi dell’art. 669-duodecies cod. proc. civ. non “caduca” affatto il titolo costituito dall’ordinanza da attuare, rilevando solo ai fini della attuazione di quella, né possiede alcuna efficacia di giudicato, questa essendo incompatibile con qualsiasi provvedimento cautelare di attuazione, sulle condizioni di fatto in quella sede riscontrate; inoltre, se è vero che la peculiare struttura della misura di coercizione di cui all’art. 614-biscod. proc. civ. impone al creditore l’allegazione e la prova del fatto costitutivo, la circostanza che, nella specie, si tratta di ritardo ristabilisce in capo all’opponente, di cui il creditore allega l’inadempimento, l’onere di provare invece, per andare esente dalle conseguenze, la ritualità della sua ottemperanza al comando sanzionato con quella misura; il ricorso è, pertanto,rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate in favore della controricorrente, come da dispositivo; la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, R.g. n. 21408 del 2023; Ad. 25/11/2025; estensore: C. Valle da parte dellaricorrente e in favore del co mp e te nte Uff i cio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21408/2023 R.G. proposto da F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentatae difesa dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di BRESCIA n. 1320/2023depositata il 23/08/2023 ; R.g. n. 21408 del 2023; Ad. 25/11/2025; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/11/2025,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] V alle ; Ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. propose un’opposizione preventiva all’esecuzione, nelle forme dell’opposizione a precetto,nei confronti dell’esecuzione intrapresa o preannunciata nei suoi confronti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di un’ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ. del 1 - 3/06/2016, contenente anche condanna , ai sensi dell’art. 614 bis cod. proc. civ. , al pagamento della somma di euro 250,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo nello sgombero di un cantiere dai suoi materiali; l’ordinanza cautelare venne reclamata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e il reclamo venne rigettato dal Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, con ordinanza del 12/07/2016 e la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. propose ricorso per ottenere l’emanazione dei provvedimenti attuativi, sul quale si pronunciò il Tribunale di Mantova , in composizionemonocratica, con ordinanza del 22/12/2016; l’opposizione, nel contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA]., dopo l’espletamento della fase sommaria, che si concluse con ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione, venne dichiarata improcedibile dal Tribunale di Mantova con sentenza del 25/01/2021; la [OSCURATO:SOCIETA]. propose impugnazione avverso la sentenza di primo grado; la [OSCURATO:SOCIETA]. si difese in fase d’impugnazione in rito, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell’appello e il rigetto nel merito; la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 1320 del 23/08/2023, ha accolto il motivo di appello della [OSCURATO:SOCIETA]. sulla procedibilità della causa di opposizione, ma ha comunque rigettato nel merito l’opposizione all’esecuzione; avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a nove motivi; R.g. n. 21408 del 2023; Ad. 25/11/2025; estensore: C. Valle risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; entrambe le parti hanno depositato memoria nel termine di dieci giorni anteriori all’adunanza camerale suddetta, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione riservando il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni; Considerato che: il primo motivo di ricorso pone censura di violazione degli artt.474 e segg. cod. proc. civ.,in quanto l’originaria ordinanza cautelare del 1 -3/06/2016, emanata dal Tribunale di Mantova in favore della [OSCURATO:SOCIETA].,deve considerarsi caducata dalla successiva o rdinanza ex art. 669 duodecies cod. proc. civ. del 22 / 12 / 2016 e , quindi, l’esecuzione immobiliare aveva avuto inizio (e prosecuzione sino al termine) in mancanza di un titolo esecutivo o, comunque, in basead un titolo esecutivo che già da prima dell’intimazione del precetto era stato posto nel nulla; il primo motivo è inammissibile: l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice monocratico del Tribunale di Mantova non è riportata nel suo testodalla difesa della ricorrente; ove lo si potesse scrutinare nel merito , il motivo sarebbe infondato: a prescindere dai seri dubbi sulla stessa configurabilità di un’efficacia diretta del provvedimento in sede di attuazione cautelare su quello da attuare, dal controricorso risulta , nondimeno, che il giudice monocratico, con la detta ordinanza, resa in sede di attuazione dell ’ originario provvedimento cautelare di sgombero, si era limitato a dare atto che i materiali e gli attrezzi di lavoro erano statiasportati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e che quindi era «venuta meno gran parte della materia del contendere» e il giudice monocratico aveva impartito disposizioni con riferimento alla rimozione di un contatore ENEL, e ribad i to , per il resto, gli ordini, ivi compresa la condanna al pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell’art. R.g. n. 21408 del 2023; Ad. 25/11/2025; estensore: C. Valle 614 bisdi cui all’ordinanza per cautela innominata, ai sensi dell ’ art.700 cod. proc. civ., del 1 -3/06/2016; il secondo motivo deduce violazione degli artt. 474 e segg. 614 bise 669 duodecies cod. proc. civ. poiché , a seguito del ricorso per l’attuazione del provvedimento cautelare innominato, era evident e l’esito insoddisfacente del medesimo , stante la decisone di cessazione della materia del contendereadottata dal Tribunale; il secondo motivo è infondato, per le stesse ragioni di cui al primo motivo: il testo del provvedimento reso dal Tribunale di Mantova ai sensi dell’art. duodecies cod. proc. civ. , in sede di attuazione della misura cautelare originaria,non può in alcun modo essere letto quale caducazione dell’ordinanza emanata ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ.e in ogni caso rimaneva ferma la condanna ai sensi dell ’ art. 614 biscod. proc. civ.; terzo motivo: violazione dell’art. 2909 cod. civ. , in quanto i l provvedimento ex art. 669 duodeciescod. proc. civ. del 22 / 12 / 2016 si era consolidato, diventando definitivo, sin da prima dell ’ inizio dell’esecuzione, perché le parti lo avevano accettato, anche col non impugnarlo o non reclamarlo nei termini e , quindi , esso era da vedersi alla stregua di un provvedimento definitivo, che già comandava e faceva stato tra le parti, prima che l’esecuzione iniziasse; il terzo motivo è infondato, per le stesse ragioni esposte con riferimento al primo e al secondo motivo: la [OSCURATO:SOCIETA]. non costruisce alcuna critica in diritto,ma semplicemente si contrappone in via apodittica a quelle che sono le risultanze di causa in punto di permanenza dell ’ efficacia della condanna ai sensi dell ’ art. 614 bis cod. proc. civ.,in alcun modo rimossa dall’ ordinanza resa in sede di attuazione dell’originario provvedimento cautelare innominato; quarto motivo: violazione dell’art. 615, secondo comma , cod. proc. civ., per esser s i nella sentenza i g iudici dell ’ appello adagiati esclusivamente sull’opinione espressa dal giudice dell’esecuzione R.g. n. 21408 del 2023; Ad. 25/11/2025; estensore: C. Valle con l’ordinanza del 6 - 7/ 0 7 / 2017 , affermando che dalla «documentazione in atti risultasse evidente l’inadempimento per alcuni mesi all’ordine giudiziale»da parte della [OSCURATO:SOCIETA].; il quarto motivo è del tutto carente di specificità e si pone in mera contrapposizione con le affermazioni decisorie della Corte d’appello di Brescia, senza,ancora una volta, costruire alcuna idonea critica in diritto, se non quella, meramente apodittica, di violazione dell ’ art.2909 cod. civ.; quinto motivo: omessa risposta, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., mancata ammissione dei mezzi istruttori, per non avere la Corte d’appello pronunciato su tutta la domanda e per non avere provveduto sulle istanze istruttorie della [OSCURATO:SOCIETA].; il quinto motivo è inammissibile, per avere la Corte d’appello reso pronuncia di merito sull’opposizione all’esecuzionealle pagg. 11, 12 e 13 della sentenza, dopo avere ritenuto la stessa procedibile, con motivazione ampiamente superiore al cd. minimo costituzionale, per come enucleato dalla giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Cass. Sez. U del 7/04/2014 n. 8053; Cass. del 8/10/2014 n. 21257); in punto di mancata ammissione delle istanze istruttorie è sufficiente rilevare che le stesse non sono in alcun modo riportate nel ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., come pure che ivi difettano le doverose indicazioni sulla tempestività (oltretutto, contestata decisamente in controricorso) del loro dispiegamento davanti al giudice del merito; sesto motivo: nullità della sentenza per difetto di motivazione, violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 d isp. a tt. cod. proc. civ.ai sensi dell’art. art 360 , primo comma , n. 4 cod. proc. civ. per avere la sentenza d’appello riporta to la motivazione fornita dal giudice dell’esecuzione senza tenere conto che il dibattito processuale - nella fase di merito della causa - s ’ incentrava esclusivamente sul rispettoo mancato rispetto dell ’ ordine impartito R.g. n. 21408 del 2023; Ad. 25/11/2025; estensore: C. Valle con l’ordinanzaex art. 700 cod. proc. civ. ai fini dell ’ applicabilità o meno al caso di specie della sanzione ex art. 614 biscod. proc. civ.; il motivo è infondato, per le stesse ragioni di cui al quinto motivo, relative all ’ esistenza di una motivazione ampia, logica e coerente resa dalla Corte territoriale alle pagg. 11, 12 e 13 della sentenza, ove sono riportati ampi stralci dell’ordinanza cautelare del 1 - 3/06/2016 e la Corte esprime il proprio convincimento sulla perdurante e piena efficacia del detto titolo esecutivo, ritenendolo idoneo a fondare l’esecuzione immobiliare in danno della [OSCURATO:SOCIETA].; settimo motivo: violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. per avere la Corte d ’ appello giudicato omettendo di considerare le prove in suo possesso e comunque acquisite agli atti; il motivo è inammissibile,poiché la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.(Cass. n. 13395 del 29/05/2018 Rv. 649038 - 01; Cass. n. 15107 del 17/06/2013 Rv. 626907 - 01) , mentre , nella specie , il motivo si incentra sull’omessa considerazionedi fatti istruttori ; ottavo motivo: omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell ’ art. 360 , primo comma,n. 5 cod. proc. civ., omessa risposta, violazione dell ’ art. 112 cod. proc. civ., il motivo si incentra sull’omesso esame dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e delle istanze di prova testimoniale; R.g. n. 21408 del 2023; Ad. 25/11/2025; estensore: C. Valle il motivo è inammissibile, in quanto si appunta non su un omesso esame di un fatto, bensì di un provvedimento giurisdizionale, l’ordinanza di attuazione del dicembre 2016, che, viceversa, è stato correttamente ritenuto, da parte dei giudici del merito, inidoneo a scalfire l’efficacia quale titolo esecutivo dell’originaria ordinanza per cautela innominatadel 1 - 3/06/2016 e con riferimento alle istanze istruttorie il motivo è inammissibile, giusta quanto motivato in relazione al quinto motivo; nono motivo: omesso esame del fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, primo comma , n. 5 cod. proc. civ. , consistente nell’ottemperanza all’ordinanza cautelare innominata; il motivo è inammissibile per le stesse ragioni per le quali lo sono i precedenti motivi, ossia poiché i giudici di merito hanno escluso che dall’ordinanza del dicembre 2016 resa sul ricorso per l’attuazione sia derivata la perdita di efficacia del titolo esecutivo; in conclusione, i motivi, alcuni privi financo di idonea intestazione, nel senso che non è identificato il parametro in forza del quale è chiesta la cassazione della sentenza d’appello, sono prettamente fattuali e lamentano una violazione dell’onere della provae l ’ omissione di esame di fatti decisivi , ma non sono leggibili nel senso della proposizione di idonee e conducenti censure in diritto; inoltre, i vizi che con essi la difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. si propone di veicolare sono in gran parte analoghi a quell i di cui all’ordinanza di questa Corte del 9/04/2024, n. 9439 , che ha esaminato la questione dell ’ intangibilità del titolo esecutivo , costituito dall’ordinanza cautelare del Tribunale di Mantova del 1 - 3/06/2016; mentre, q uantomeno con riferimento ai vizi formali del precetto, già Cass . 2 8/10/2020 , n. 2375 6 , h a dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi avverso i capi della sentenza che la [OSCURATO:SOCIETA]. a veva ritenuto a vesser o deciso questioni qualificabili ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.; R.g. n. 21408 del 2023; Ad. 25/11/2025; estensore: C. Valle in estrema sintesi, un’ordinanza ai sensi dell’art. 669-duodecies cod. proc. civ. non “caduca” affatto il titolo costituito dall’ordinanza da attuare, rilevando solo ai fini della attuazione di quella, né possiede alcuna efficacia di giudicato, questa essendo incompatibile con qualsiasi provvedimento cautelare di attuazione, sulle condizioni di fatto in quella sede riscontrate; inoltre, se è vero che la peculiare struttura della misura di coercizione di cui all’art. 614-biscod. proc. civ. impone al creditore l’allegazione e la prova del fatto costitutivo, la circostanza che, nella specie, si tratta di ritardo ristabilisce in capo all’opponente, di cui il creditore allega l’inadempimento, l’onere di provare invece, per andare esente dalle conseguenze, la ritualità della sua ottemperanza al comando sanzionato con quella misura; il ricorso è, pertanto,rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate in favore della controricorrente, come da dispositivo; la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, R.g. n. 21408 del 2023; Ad. 25/11/2025; estensore: C. Valle da parte dellaricorrente e in favore del co mp e te nte Uff i cio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per
Sentenza Cassazione n. 33934/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris