CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07985/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 10403-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], Società con socio unico, soggetta all'attivitàdi direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del2026 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa163 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 970/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 17/03/2025 R.G.N. 1973/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/01/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10403/2025Numero di raccolta generale 7985/20261. La Corte d’appello di Napoli ha respinto il reclamo di ElDioat a pubblicazione 31/03/2026Riccardi, confermando la sentenza di primo grado che, al paridell’ordinanza pronunciata all’esito della fase sommaria, avevarigettato l’impugnativa del licenziamento per giusta causaintimatogli da [OSCURATO:SOCIETA] il 7.1.2020 in relazione airregolarità commesse nella attestazione delle presenze inservizio, nel periodo da gennaio a ottobre 2019.La Corte territoriale ha premesso che al Riccardi, con letteradel 27.11.2019, era stato contestato l’allontanamento nonautorizzato dalla sede di lavoro e, segnatamente, che lo stessoin numerose occasioni tra gennaio e ottobre 2019 era entrato euscito dalla sede aziendale senza effettuare le dovutetimbrature tramite il badge marcatempo ovvero aveva inseritomanualmente sull’applicativo aziendale gli orari di ingresso euscita in contrasto con i dati rilevati dal sistema di controllo degliaccessi delle sedi di lavoro.La sentenza impugnata ha giudicato inammissibile la domanda,svolta per la prima volta col reclamo, di illegittimità dellicenziamento a causa della illegittima registrazione dei datiraccolti nel tempo dal datore di lavoro in violazione del divietodi controllo a distanza, in quanto nuova e basata su elementifattuali mai prima prospettati.Ha ricondotto la fattispecie oggetto di causa, concernente larilevazione delle presenze tramite strumenti di accessoall’azienda (cd. tornelli), sotto la previsione del secondo commadell’art. 4 St. Lav., nel testo in vigore dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], chesubordina l’utilizzo dei dati raccolti alla condizione che il datoreabbia fornito un’adeguata informazione nel rispetto dellanormativa sulla privacy, di cui al d.lgs. 196 del 2003; ha ritenutosoddisfatta la citata condizione, comprovata la commissionedegli addebiti, di reiterato allontanamento fraudolentNou medroe rle gistro generale 10403/2025Numero sezionale 163/2026dipendente dal posto di lavoro in orario di serviNzuimoe,r o dei r accolta generale 7985/2026proporzionata la sanzione espulsiva applicata. Data pubblicazione 31/03/20262. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito concontroricorso, illustrato da memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 345, comma 1, c.p.c. per avere la Corte d’appellodichiarato inammissibile la prima censura del primo motivo direclamo sul presupposto che, con la stessa, il lavoratore avesseintrodotto una domanda nuova in appello. Il ricorrente sostieneche, al contrario, l’eccezione di inutilizzabilità a fini disciplinaridei dati raccolti nel tempo dal datore di lavoro (attraversol’acquisizione a ritroso dei dati sui passaggi ai tornelli aziendali)si basasse sui medesimi fatti già dedotti nei precedenti gradi digiudizio.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art.4 St. lav., dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 18, comma 4, St. lav. peravere la Corte di merito escluso che il controllo attuatosia subordinato alle finalità indicate dal primo comma e,specificamente, all’esigenza di tutela del patrimonio aziendale;inoltre, per non essersi avveduta che il controllo a distanza dellavoratore tramite strumenti di rilevazione delle presenze èlegittimo ove avvenga in modo indiretto, preterintenzionale eaccidentale mentre è vietato ove si atteggi come conNturmoerlolo re gistro generale 10403/2025Numero sezionale 163/2026diretto sul quantum della prestazione lavorativa, esegNuuimtoer o idni r accolta generale 7985/2026modo intenzionale ed ex ante. Data pubblicazione 31/03/2026Il ricorrente argomenta, sotto altro profilo, la violazione dell’art.4, comma 3, St. lav., per avere la Corte di merito consideratoassolto l’obbligo di adeguata informazione attraverso latrasmissione della Policy n. 164 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicatasulla rete informatica aziendale tramite invio massivo di una e-mail alle ore 17.00 del 20.12.2018 avente ad oggetto il“Controllo accessi alle sedi aziendali”.3. Il secondo motivo di ricorso, che si esamina in via prioritariaper il suo rilievo assorbente, non è fondato.3.1. Occorre riportare il testo dell’art. 4, St. lav., nella versioneapplicabile ratione temporis a seguito delle modifiche apportatedal d.lgs. n. 151 del 2015, che prevede: «1. Gli impiantiaudiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche lapossibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratoripossono essere impiegati esclusivamente per esigenzeorganizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per latutela del patrimonio aziendale e possono essere installatiprevio accordo collettivo stipulato dalla rappresentanzasindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. […]In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui alprimo periodo possono essere installati previa autorizzazionedella sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, inalternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocatenegli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sedecentrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti dicui al terzo periodo sono definitivi.Numero registro generale 10403/20252. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumentiN umero sezionale 163/2026Numero di raccolta generale 7985/2026utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa Deat a pubblicazione 31/03/2026agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sonoutilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizioneche sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalitàd'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nelrispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196».3.2. Come emerge dal chiaro tenore letterale della disposizione,gli strumenti di lavoro e quelli di registrazione degli accessi edelle presenze non rientrano nel raggio di previsione del primocomma dell’art. 4 e la possibilità di utilizzo “a tutti i fini”, quindianche ai fini disciplinari, dei dati e delle informazioni raccoltea due condizioni: la prima è che sia data al lavoratore «adeguatainformazione delle modalità d'uso degli strumenti e dieffettuazione dei controlli”, la seconda condizione attiene alrispetto «di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196».3.3. In riferimento al primo comma dell’art. 4, questa Corte haoperato una distinzione tra i controlli a difesa del patrimonioaziendale, che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi didipendenti) nello svolgimento della loro prestazione di lavoroche li pone a contatto con tale patrimonio, controlli chedovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delleprevisioni dell'art. 4 novellato in tutti i suoi aspetti, e i “controllidifensivi” in senso stretto, diretti ad accertare specificamentecondotte illecite ascrivibili - in base a concreti indizi - a singolidipendenti, anche se verificatesi durante la prestazione dilavoro; questi ultimi controlli, anche se effettuati con strumentitecnologici, non avendo ad oggetto la normale attivitNàu medroe rle gistro generale 10403/2025Numero sezionale 163/2026lavoratore, si situano all'esterno del perimetro applNicumaetriov doi r accolta generale 7985/2026dell'art. 4 (Cass. n. 25732 del 2021 cit., punti 31 e 32; Cass. nDa.t a pubblicazione 31/03/202618168 del 2023, p. 7). Poiché non ha ad oggetto una attività –in senso tecnico – del lavoratore, il controllo difensivo in sensostretto deve essere mirato ed attuato ex post, ossia a seguitodel comportamento illecito di uno o più lavoratori del cuiavvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto,perché solo a partire da quel momento il datore può provvederealla raccolta di informazioni utilizzabili (così Cass. n. 25732 del2021 cit., punti 40 e 44).I controlli difensivi in senso stretto sono quindi consideratilegittimi solo ove ricorra il "fondato sospetto" del datore dilavoro circa comportamenti illeciti di uno o più lavoratori epurché il controllo riguardi dati acquisiti successivamenteall'insorgere del sospetto, dovendosi assicurare un correttobilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beniaziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispettoalle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza dellavoratore (v. Cass. n. 25731 del 2021; Cass. n. 25732 del2021; Cass. n. 34092 del 2021; Cass. n. 18168 del 2023).3.4. Nella fattispecie oggetto di causa, la Corte di merito hacorrettamente ricondotto la rilevazione delle presenze, tramitegli strumenti di accesso all’azienda, alla disciplina dettata dalsecondo comma del citato art. 4, che prescinde sia daipresupposti richiesti dal primo comma e sia dagli ulteriorielementi individuati dalla giurisprudenza come necessari alegittimare i cd. controlli difensivi in senso stretto. Da ciòdiscende l’infondatezza del primo profilo di censura chepretende, in contrasto con la previsione di legge e conl’elaborazione giurisprudenziale, di subordinare la legittimitàdella registrazione delle presenze alla finalità di tutelNau medroe rle gistro generale 10403/2025Numero sezionale 163/2026patrimonio aziendale, contemplata dal primo comma, oppNuumreero adi ir accolta generale 7985/2026requisiti dei controlli difensivi in senso stretto, ed esattamentDeat a pubblicazione 31/03/2026all’esistenza di un fondato sospetto di condotte illecite, con illimite di utilizzabilità dei soli dati acquisiti successivamenteall’insorgere del sospetto medesimo.Non è pertinente il precedente di legittimità richiamato dalricorrente (Cass. n. 10822 del 2025) che concerne l’utilizzo diimmagini registrate dagli impianti audiovisivi.È vero che attraverso i dati raccolti tramite gli strumenti diregistrazione degli accessi e delle presenze si attua un controllosul quantum della prestazione lavorativa, ma tale forma dicontrollo non coincide e non è equiparabile a quella disciplinatadal primo comma ed attuata attraverso “strumenti dai qualiderivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività deilavoratori”, vale a dire controlli occulti sull’esecuzione dellaprestazione di lavoro.Inoltre, ove pure l’analisi dei dati risultanti dagli strumenti diregistrazione degli accessi e delle presenze sia sollecitata da unsospetto di illecito addebitabile al dipendente, si tratta di datilegittimamente raccolti ai sensi dell’art. 4, secondo comma, edutilizzabili “a tutti i fini” in presenza delle condizioni dettate dalterzo comma, collocandosi tale analisi su un piano diverso daquello dei controlli difensivi che, anche se effettuati construmenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attivitàdel lavoratore, si situano all'esterno del perimetro applicativodell'art. 4 cit.4. Una volta sussunta la fattispecie per cui è causa sotto laprevisione dell’art. 4, comma 2, la sentenza d’appello haproceduto a verificare il rispetto delle condizioni poste dal terzocomma ai fini dell’utilizzo, anche a scopi disciplinari, dei dati edelle informazioni raccolte ed ha ritenuto soddisfatte entrNaummebroe re gistro generale 10403/2025Numero sezionale 163/2026le condizioni. Su quest’ultimo aspetto si incentra il seNcumoenrod doi r accolta generale 7985/2026profilo di censura che risulta parimenti infondato. Data pubblicazione 31/03/20264.1. La Corte d’appello ha esaminato il contenuto della Policy n.164 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che, al punto 7 dedicato ai “principigenerali” prevede: “Al fine di garantire la sicurezza delpersonale, dei beni materiali ed immateriali dell’[OSCURATO:PERSONA] e disalvaguardare l’immagine aziendale, l’accesso alle sediaziendali, sia civile che industriali, deve essere regolato secondoi seguenti principi:- Tutte le persone, siano essi dipendenti, personale delleimprese fornitrici o visitatori esterni, nonché tutti i mezzi emateriali che hanno accesso alle infrastrutture civili edindustriali aziendali, devono essere preventivamente identificatied autorizzati. Ogni ingresso e uscita dalle sedi deve essereregistrato si appositi registri o sistemi informatici;- ………… OMISSIS …………….- i lettori di badge posizionati sui tornelli di accesso sonofinalizzati a rilevare e trasmettere le informazioni sui transiti aisistemi di controllo accessi ed anche ai sistemi per la rilevazionedell’orario di lavoro.Al fine di assicurare la sicurezza delle sedi e del patrimonioaziendale, possono essere effettuati controlli da partedell’Azienda al fine di verificare l’applicazione dei principiespressi nella presente policy in conformità a quanto previstodalla vigente normativa relativa alla protezione dei datipersonali ([OSCURATO:PERSONA] 2016/679 – GDPR)”;- al successivo punto 9.1. dedicato all’ “Accesso alle sedi civili”per i [OSCURATO:PERSONA], è stabilito che “Ai fini dell’informativa aidipendenti ai sensi dell’art. 4, comma 3, legge n. 300/1970 esue successive modifiche ed integrazioni, si evidenzia che iNumero registro generale 10403/2025lettori di badge delle sedi ove sono attivi sistemi integrati diN umero sezionale 163/2026Numero di raccolta generale 7985/2026controllo accessi, anche ove sia utilizzato lo smartphoneDa,t a pubblicazione 31/03/2026trasmettono le informazioni sui transiti ai sistemi diregistrazione degli accessi e ai sistemi di rilevazione dellapresenza. Anche nelle sedi in cui siano presenti sistemi distintidi identificazione per l’accesso e per la registrazione dellapresenza le informazioni acquisite sui transiti in entrata e inuscita e quelle di rilevazione della presenza sono utilizzate pertutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto dilavoro”.4.2. La Corte territoriale ha poi accertato che la Policy è stataportata a conoscenza di tutti i lavoratori tramite pubblicazionesulla rete informatica aziendale, tramite invio massivo alle17:00 del giorno 20 dicembre 2018 di una e-mail avente adoggetto il “Controllo accesso alle sedi aziendali” che informavadella avvenuta pubblicazione sulla rete intranet aziendale dellaPolicy in questione e che conteneva il link tramite il quale ognidestinatario poteva visualizzare in formato pdf il documentostesso. Ha inoltre appurato che nel prospetto paga del mese difebbraio 2019 di ogni dipendente era stata inserita una notainformativa della pubblicazione sulla rete intranet aziendaledella citata Policy contenente le linee guida per il controlloaccessi alle sedi aziendali.4.3. La valutazione eseguita dai giudici di appello sullaadeguatezza, in ordine al profilo contenutistico, dellainformazione attuata con la Policy aziendale e sulla idoneità deimodi di comunicazione della stessa ai dipendenti, appareassolutamente coerente al dato normativo e alle esigenze ditutela della riservatezza di cui all'art. 8 della Convenzioneeuropea dei diritti dell'uomo, come interpretato dallagiurisprudenza della Corte europea (v. in particolare sentenzadi Grande Camera del 17 ottobre 2019, nel caso Lòpez RiNbumaeldroa re gistro generale 10403/2025Numero sezionale 163/2026e altri c. Spagna; v. anche Cass. n. 15892 del 2007, cit.;N uCmaerso sdi. r accolta generale 7985/2026n. 4375 del 2010, cit.; Cass. n. 16622 del 2012, cit.; Cass. nDa.t a pubblicazione 31/03/20269904 del 2016; Cass. n. 18302 del 2016; n. 26682 del 2017), ein alcun modo inficiata dalle critiche sollevate dall’attualericorrente; queste si incentrano sul rilievo, peraltrogenericamente formulato, secondo cui il legislatore impone aldatore di “tenere un comportamento attivo nei confronti dellavoratore” e di spiegare in modo dettagliato da quali strumentipresenti in azienda derivi la possibilità di controllo dellaprestazione lavorativa, ma detti requisiti sono stati esaminatidai giudici di merito e ritemuti, in base ai dati probatori raccolti,entrambi soddisfatti.5. Il rigetto del secondo motivo di ricorso porta a ritenereassorbito il primo motivo avente rilievo processuale, atteso chela Corte d’appello, dopo aver dichiarato inammissibile, perchénuova, la deduzione sulla inutilizzabilità a fini disciplinari delleregistrazioni degli accessi, ha comunque affrontato la questionee giudicato infondata nel merito la prospettazionedell’appellante.6. Le ragioni esposte conducono al rigetto del ricorso.7. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.8. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00Numero registro generale 10403/2025per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre speseN umero sezionale 163/2026Numero di raccolta generale 7985/2026forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Data pubblicazione 31/03/2026Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 14 gennaio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]