CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42593/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale commesso nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito alla concreta offènsività del fatto ed al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., nonché eccependo l'inconfigurabilità del reato in quanto la fallita doveva essere ricondotta alla nozione di piccolo imprenditore, come tale esentata dalla tenuta dei libri 3. Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondate sono le doglianze relative all'offensività in concreto del fatto posto che quello di bancarotta semplice è reato di pericolo presunto a tutela dell'attività di accertamento assegnata agli organi fallimentari per la ricostruzione del patrimonio del fallito, funzione comunque compromessa o resa più difficoltosa dall'omessa o incompleta tenuta dei libri contabili obbligatori. Inedita è invece l'obiezione relativa alla qualificazione della fallita ai sensi dell'art. 2083 c.c., questione non già proposta al giudice dell'appello e che non può essere dedotta per la prima volta in questa sede richiedendo accertamenti di fatto di competenza del giudice di merito e comunque prospettata in maniera generica ed assertiva. Generico (come peraltro già il motivo di appello articolato sul punto) e versato in fatto è anche l'ultimo motivo di ricorso, posto che la sentenza ha anzitutto rilevato come la mancanza delle scritture contabili abbia impedito al curatore di ricostruire non solo il volume d'affari della fallita, ma altresì il suo patrimonio, argomentazione con la quale il ricorrente non si è confrontato, limitandosi a valutazioni di merito sulla asserita particolare tenuità del fatto. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Cos