Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 16374/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Asti in composizione monocratica, ritenuta l'ipotesi della lieve entità e riconosciute le attenuanti generiche, condannava Mirko GRIMALDI alla pena di 800,00 euro di ammenda per aver portato, senza giustificato motivo, in luogo pubblico, un coltello a serramanico con congegno a scatto, della lunghezza complessiva di circa 33 cm, di cui 16 cm di lama (art. 4

I. n. 110/75: fatto accertato in Alba il 24 aprile 2019).

Il coltello era stato rinvenuto a bordo dell'autovettura Audi di proprietà dell'imputato all'interno di un vano portaoggetti sottostante il volante.

In sede di esame dibattimentale, GRIMALDI aveva dichiarato di aver utilizzato il coltello, la sera prima del controllo subito dai Carabinieri, per raccogliere ortaggi in funzione del suo lavoro di cuoco presso un ristorante.

Il Tribunale non reputava credibili le giustificazioni, peraltro tardive (in quanto non rese nell'immediatezza), addotte dall'imputato: a) perché nessuna traccia (di terra o altro) del dedotto utilizzo venne trovata sulla lama, considerato che l'arma fu subito riposta in auto; b) perché il GRIMALDI, insieme agli altri due giovani fermati, si stava recando al lavoro al momento del controllo, mentre il coltello si trovava da tutt'altra parte, ancora custodito all'interno della sua vettura; c) perché il teste TUPPUTI, collega del GRIMALDI, pur avendo confermato che questi utilizzasse il coltello come strumento di lavoro, non aveva riferito di aver assistito alle operazioni che l'imputato avrebbe compiuto nell'orto la sera prima del controllo; d) perché il GRIMALDI non aveva fornito agli operanti alcuna giustificazione nell'immediatezza.

Escludeva il giudicante la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., per l'intrinseca pericolosità del coltello, derivante sia dalle dimensioni non minime che dal meccanismo di apertura a scatto.

2. Ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato e alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

Il giudice di merito avrebbe male interpretato la giustificazione fornita dal GRIMALDI, poiché l'esigenza dal medesimo rappresentata era risultata corrispondente a regole comportamentali lecite legate alla sua professione di cuoco, al luogo del ritrovamento e al normale funzionamento dell'oggetto.

La difesa del ricorrente si duole, inoltre, della mancata applicazione della causa di non punibilità invocata in subordine, di cui il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare i presupposti, poiché si trattava di un coltello ad una lama e detenuto, al momento del controllo dei Carabinieri, nel vano portaoggetti della vettura dell'imputato, parcheggiata nelle vicinanze dell'abitazione e chiusa a chiave.

È stata, in seguito, depositata memoria illustrativa sulla piattaforma TEAMS in data 7 dicembre 2021.3.

Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Osservato, in via preliminare, che il porto di un coltello a scatto (c.d.

"molletta") integra la fattispecie autonoma di reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., trattandosi di arma "bianca" propria di cui è vietato il porto in modo assoluto (Sez. 1, n. 45548 del 23/9/2015, Marchesi, Rv. 265278) e che la errata qualificazione giuridica del fatto operata nel caso di specie non è, comunque, più emendabile, in assenza di ricorso del Pubblico ministero, si rileva che, quanto all'affermazione di responsabilità, le deduzioni sviluppate dalla difesa si risolvono in una mera controlettura delle evidenze processuali, a fronte di un ordito motivazionale scevro da vizi logici e/o giuridici.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla negata applicazione della causa di non punibilità, correttamente giustificata dalle peculiari caratteristiche connotanti il coltello in questione, tra le quali il meccanismo a scatto.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo indicare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Asti in composizione monocratica, ritenuta l'ipotesi della lieve entità e riconosciute le attenuanti generiche, condannava Mirko GRIMALDI alla pena di 800,00 euro di ammenda per aver portato, senza giustificato motivo, in luogo pubblico, un coltello a serramanico con congegno a scatto, della lunghezza complessiva di circa 33 cm, di cui 16 cm di lama (art. 4 I. n. 110/75: fatto accertato in Alba il 24 aprile 2019). Il coltello era stato rinvenuto a bordo dell'autovettura Audi di proprietà dell'imputato all'interno di un vano portaoggetti sottostante il volante. In sede di esame dibattimentale, GRIMALDI aveva dichiarato di aver utilizzato il coltello, la sera prima del controllo subito dai Carabinieri, per raccogliere ortaggi in funzione del suo lavoro di cuoco presso un ristorante. Il Tribunale non reputava credibili le giustificazioni, peraltro tardive (in quanto non rese nell'immediatezza), addotte dall'imputato: a) perché nessuna traccia (di terra o altro) del dedotto utilizzo venne trovata sulla lama, considerato che l'arma fu subito riposta in auto; b) perché il GRIMALDI, insieme agli altri due giovani fermati, si stava recando al lavoro al momento del controllo, mentre il coltello si trovava da tutt'altra parte, ancora custodito all'interno della sua vettura; c) perché il teste TUPPUTI, collega del GRIMALDI, pur avendo confermato che questi utilizzasse il coltello come strumento di lavoro, non aveva riferito di aver assistito alle operazioni che l'imputato avrebbe compiuto nell'orto la sera prima del controllo; d) perché il GRIMALDI non aveva fornito agli operanti alcuna giustificazione nell'immediatezza. Escludeva il giudicante la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., per l'intrinseca pericolosità del coltello, derivante sia dalle dimensioni non minime che dal meccanismo di apertura a scatto. 2. Ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato e alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Il giudice di merito avrebbe male interpretato la giustificazione fornita dal GRIMALDI, poiché l'esigenza dal medesimo rappresentata era risultata corrispondente a regole comportamentali lecite legate alla sua professione di cuoco, al luogo del ritrovamento e al normale funzionamento dell'oggetto. La difesa del ricorrente si duole, inoltre, della mancata applicazione della causa di non punibilità invocata in subordine, di cui il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare i presupposti, poiché si trattava di un coltello ad una lama e detenuto, al momento del controllo dei Carabinieri, nel vano portaoggetti della vettura dell'imputato, parcheggiata nelle vicinanze dell'abitazione e chiusa a chiave. È stata, in seguito, depositata memoria illustrativa sulla piattaforma TEAMS in data 7 dicembre 2021.3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile. Osservato, in via preliminare, che il porto di un coltello a scatto (c.d. "molletta") integra la fattispecie autonoma di reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., trattandosi di arma "bianca" propria di cui è vietato il porto in modo assoluto (Sez. 1, n. 45548 del 23/9/2015, Marchesi, Rv. 265278) e che la errata qualificazione giuridica del fatto operata nel caso di specie non è, comunque, più emendabile, in assenza di ricorso del Pubblico ministero, si rileva che, quanto all'affermazione di responsabilità, le deduzioni sviluppate dalla difesa si risolvono in una mera controlettura delle evidenze processuali, a fronte di un ordito motivazionale scevro da vizi logici e/o giuridici. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla negata applicazione della causa di non punibilità, correttamente giustificata dalle peculiari caratteristiche connotanti il coltello in questione, tra le quali il meccanismo a scatto. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo indicare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16374/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris