CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 29173/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA per regolamento di competenza d’ufficio, iscritto al n. 30013/2022 R.G., sollevato dall’ORDINANZA del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 22/09/2022, in relazione al processo instaurato da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -attori- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -convenuti- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 22 settembre 2022, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza, avendo considerato che la causa inizialmente proposta davanti al Tribunale di Roma, e rispetto alla quale quest’ultimo si è dichiarato incompetente per materia, rientra nella competenza per materia del medesimo Tribunale, trattandosi di domanda di utilizzo di un cortile comune secondo i criteri di cui all’art. 1118 c.c., previo accertamento che il diritto degli attori “all’utilizzo del cortile è proporzionato alla riconosciuta quota di 5/8”. Nessuna memoria è stata presentata dalle parti del processo a quo. [OSCURATO:PERSONA] La richiesta di regolamento è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall'art. 38 c.p.c., purché promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede” (così Cass. n. 27731/2019). Nel caso in esame il regolamento è stato sollevato quando la causa, come si legge nel verbale dell’udienza del 29 giugno 2022, era già stata assegnata “a sentenza con termine di giorni 90 per note” e quindi tardivamente. Non vi pronuncia sulle spese trattandosi di regolamento sollevato d’ufficio dal giudice (v. Cass. n. 1167/2007) ove, peraltro, le parti non hanno svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il regolamento d’ufficio e rimette le parti innanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] per la riassunzione del processo nel termine di legge. Così deciso in Roma, nella camera