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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15491/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persidna del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 luglio 2024, il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l'ordinanza del 5 luglio 2024, con cui il G.I.P. del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del reato di cui agli art. 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Napoli in data 2 luglio 2024.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale partenopeo, Zuzolo, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi esposti congiuntamente, con i quali la difesa contesta la valutazione sulla scelta della misura cautelare, premettendo che il ruolo ricoperto nella vicenda dall'indagato risulta strettamente connesso all'attività lavorativa svolta all'interno del carcere che gli ha consentito di introdurvi un quantitativo di hashish destinato evidentemente ai detenuti; dunque, proprio in ragione di tale funzione, ben poteva ritenersi adeguata la misura degli arresti domiciliari presidiata da strumenti di controllo a distanza, e ciò anche in considerazione della condizione di incensurato dell'indagato, della sua età prossima al pensionamento, oltre che della resipiscenza manifestata nel corso dell'interrogatorio da Zuzolo, essendosi manifestato l'atteggiamento collaborativo con la rivelazione dei nomi di due colleghi coinvolti nello stesso traffico illecito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

1. Dalla documentazione proveniente dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], risulta che, con sentenza resa il 2 dicembre 2024, il Tribunale di Napoli, nel condannare Zuzolo alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 10.000 di multa, ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, per cui è venuto meno l'interesse a ricorrere di Zuzolo, posto che le censure difensive avevano ad oggetto proprio la mancata applicazione, da parte del Tribunale del Riesame, della misura custodiale domestica in luogo di quella di massimo rigore.

2. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Zuzolo va dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persidna del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 luglio 2024, il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l'ordinanza del 5 luglio 2024, con cui il G.I.P. del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del reato di cui agli art. 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Napoli in data 2 luglio 2024. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale partenopeo, Zuzolo, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi esposti congiuntamente, con i quali la difesa contesta la valutazione sulla scelta della misura cautelare, premettendo che il ruolo ricoperto nella vicenda dall'indagato risulta strettamente connesso all'attività lavorativa svolta all'interno del carcere che gli ha consentito di introdurvi un quantitativo di hashish destinato evidentemente ai detenuti; dunque, proprio in ragione di tale funzione, ben poteva ritenersi adeguata la misura degli arresti domiciliari presidiata da strumenti di controllo a distanza, e ciò anche in considerazione della condizione di incensurato dell'indagato, della sua età prossima al pensionamento, oltre che della resipiscenza manifestata nel corso dell'interrogatorio da Zuzolo, essendosi manifestato l'atteggiamento collaborativo con la rivelazione dei nomi di due colleghi coinvolti nello stesso traffico illecito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 1. Dalla documentazione proveniente dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], risulta che, con sentenza resa il 2 dicembre 2024, il Tribunale di Napoli, nel condannare Zuzolo alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 10.000 di multa, ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, per cui è venuto meno l'interesse a ricorrere di Zuzolo, posto che le censure difensive avevano ad oggetto proprio la mancata applicazione, da parte del Tribunale del Riesame, della misura custodiale domestica in luogo di quella di massimo rigore. 2. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Zuzolo va dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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