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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07070/2024

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23244/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di rinuncia, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], , così elettivamente domiciliata -controricorrente e ricorrente incidentale - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 247 in [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], , così elettivamente domiciliato - controricorrente - avversola sentenza del Tribunale di Genova n. 1705 /20 2 2 , pubblicata in data4 luglio 20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] di via Sara 247 a [OSCURATO:PERSONA], utent e del servizio idrico integrato erogato nel Comune, conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proponendo domand a volt a ad ottenere la ripetizione delle somme versate, nell’ultimo decennio, a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazionedelle acque reflue.

La convenuta, contestando la domanda, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale unico soggetto eventualmente tenuto alla restituzione delle somme pretese dal Condominio, e chiedeva di essere manlevata nel caso di rigetto della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva.

La terza chiamata si costituiva in giudizio, negando ogni addebito. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Chiavari rigettava la domand a de l Condominio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e condannava la terza chiamata in causa al pagamento della somma richiesta dall’attore. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva appello e, all’esito della costituzionedel Condominio e della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che spiegava appello condizionato, il Tribunale di Genova, in riforma della sentenza impugnata, condannava [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore del Condominio la somma di euro 3.413,00, oltre iva ed interessi, e condannava I r en [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rimborsare quanto la Sap eratenuta a corrispondere al Condominio.

2. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha proposto ricorso incidentale, sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso e spiegato ricorso incidentale, sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] di via Sara 247 a [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

La ricorrenteprincipale, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Ragioni della decisione

1. L’intervenuta rinuncia esime il Collegio dallo scrutiniodei mezzi del ricorsoprincipale.

La rinuncia non risulta accettata,ma ciò non ne esclude la validità ed efficacia, posto che la rinuncia al ricorso non ha carattere accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140 ; Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660).

2. In tema di ricorso per cassazione, la rinuncia all'impugnazione principale non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale che va comunque esaminata (Cass., sez. 6- 1, 03/05/2022, n. 13888).

I motivi del ricorso incidentale sono così rubricati: - p rimo motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c. p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 2 del d.m. 30 settembre 2009, n.102; - s econdo motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006; - t erzo motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006; - q uarto motivo: omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8-sexies del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge n. 13 del 2009, e dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006; - q uinto motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006; - s e sto motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3),cod. proc. civ. dell’art. 2948 c od. civ.

I motivi del ricorso incidentale devono essere rigettati, in quanto la sentenza in questa sede impugnata non si discosta dai principi espressi da questa Corte con ordinanza n. 20361/2023, già confermata da successive pronunce (Cass., n. 25258/2023; Cass., n.25260/2023; Cass., n. 25261/2023), alle quale occorre dare continuità.

A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudiziorelativo al ricorso principale e deve essere rigettato il ricorso incidentale.

La ricorrente principale e la ricorrente incidentale va nno condannate, in solido,al rimborso delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del Condominio controricorrente, mentre nel rapporto tra le parti ricorrenti le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppiocon riguardo alla sola ricorrente principale , atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 - 2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione relativamente al ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale al rimborso, in solido, in favore del Condominio controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bisdello s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23244/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di rinuncia, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], , così elettivamente domiciliata -controricorrente e ricorrente incidentale - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 247 in [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], , così elettivamente domiciliato - controricorrente - avversola sentenza del Tribunale di Genova n. 1705 /20 2 2 , pubblicata in data4 luglio 20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] di via Sara 247 a [OSCURATO:PERSONA], utent e del servizio idrico integrato erogato nel Comune, conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proponendo domand a volt a ad ottenere la ripetizione delle somme versate, nell’ultimo decennio, a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazionedelle acque reflue. La convenuta, contestando la domanda, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale unico soggetto eventualmente tenuto alla restituzione delle somme pretese dal Condominio, e chiedeva di essere manlevata nel caso di rigetto della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva. La terza chiamata si costituiva in giudizio, negando ogni addebito. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Chiavari rigettava la domand a de l Condominio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e condannava la terza chiamata in causa al pagamento della somma richiesta dall’attore. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva appello e, all’esito della costituzionedel Condominio e della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che spiegava appello condizionato, il Tribunale di Genova, in riforma della sentenza impugnata, condannava [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore del Condominio la somma di euro 3.413,00, oltre iva ed interessi, e condannava I r en [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rimborsare quanto la Sap eratenuta a corrispondere al Condominio. 2. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha proposto ricorso incidentale, sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso e spiegato ricorso incidentale, sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] di via Sara 247 a [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. La ricorrenteprincipale, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Ragioni della decisione 1. L’intervenuta rinuncia esime il Collegio dallo scrutiniodei mezzi del ricorsoprincipale. La rinuncia non risulta accettata,ma ciò non ne esclude la validità ed efficacia, posto che la rinuncia al ricorso non ha carattere accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140 ; Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660). 2. In tema di ricorso per cassazione, la rinuncia all'impugnazione principale non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale che va comunque esaminata (Cass., sez. 6- 1, 03/05/2022, n. 13888). I motivi del ricorso incidentale sono così rubricati: - p rimo motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c. p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 2 del d.m. 30 settembre 2009, n.102; - s econdo motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006; - t erzo motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006; - q uarto motivo: omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8-sexies del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge n. 13 del 2009, e dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006; - q uinto motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006; - s e sto motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3),cod. proc. civ. dell’art. 2948 c od. civ. I motivi del ricorso incidentale devono essere rigettati, in quanto la sentenza in questa sede impugnata non si discosta dai principi espressi da questa Corte con ordinanza n. 20361/2023, già confermata da successive pronunce (Cass., n. 25258/2023; Cass., n.25260/2023; Cass., n. 25261/2023), alle quale occorre dare continuità. A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudiziorelativo al ricorso principale e deve essere rigettato il ricorso incidentale. La ricorrente principale e la ricorrente incidentale va nno condannate, in solido,al rimborso delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del Condominio controricorrente, mentre nel rapporto tra le parti ricorrenti le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppiocon riguardo alla sola ricorrente principale , atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 - 2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione relativamente al ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale al rimborso, in solido, in favore del Condominio controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bisdello s
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