CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10613/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di APPELLO di BARInei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BARI) IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 3 giugno 2022, la Corte di Appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con istanza del 28 gennaio 2022, tra le seguenti sentenze: 1) sentenza della Corte di appello di Bari in data 16 febbraio 2021, irrevocabile 1'8 novembre 2021; 2) sentenza della Corte di appello di Bari in data 24 aprile 2019, irrevocabile il 26 febbraio 2021. 2. Avverso detta ordinanza, ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, deducendo violazione di legge conseguente all'incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione. Invero, la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari del 16 febbraio 2021, irrevocabile in data 8 novembre 2021, ha riformato solo quoad poenam la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bari in data 25 maggio 2020, il quale è, pertanto, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., il giudice competente a conoscere dell'esecuzione. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso in quanto la Corte di appello di Bari con la sentenza emessa in data 16 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., non ha modificato soltanto per quantità della pena la sentenza del giudice di prime cure, poiché la pena irrogata dal primo giudice è stata rideterminata previa riqualificazione giuridica del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. Osserva il Collegio che la decisione divenuta irrevocabile per ultima (all'atto della proposizione della domanda) è effettivamente quella emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 16 febbraio 2021, irrevocabile 1'8 novembre 2021, la quale però si è limitata ad operare una riduzione della pena irrogata al condannato senza introdurre alcuna modifica del regime sanzionatorio sostanziale applicato dal Tribunale di Bari. Ne discende, conformemente alle deduzioni della parte ricorrente, l'applicazione al caso di specie della disciplina dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., a norma del quale qualora sia stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, competente a conoscere della sua esecuzione è il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.Né vale ad innovare la competenza del giudice dell'esecuzione la circostanza che si tratti di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di esecuzione, nel caso di patteggiamento della pena in appello che abbia condotto ad una riforma della sentenza di primo grado esclusivamente quoad poenam, come nel caso di specie, la competenza in executivis spetta al giudice di primo grado, mentre spetta al giudice di appello quando, per effetto dell'accordo delle parti, siano state riconosciute circostanze attenuanti o escluse circostanze aggravanti ovvero sia stato modificato il giudizio di comparazione o sia stata applicata la continuazione tra più reati (Sez. 1, n. 18874 del 15/06/2020, Napulsi, Rv. 279189). Invero, la sentenza di appello in atti non contiene alcuna riqualificazione giuridica del fatto, o altre modifiche essenziali, ma una mera rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio. 2. Per queste ragioni, l'ordinanza della Corte di appello di Bari del 3/6/2022 deve essere annullata senza rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Bari, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GUP del Tribunale di Bari, per l'ulteriore corso. Così deciso il 31 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]