CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 39483/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/06/1989 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata gTh [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Firenze, ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 56-624 e 625 n. 2 cod. pen. commesso in Firenze il 20 ottobre 2014 per la particolare tenuità del fatto. 2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli artt. 178 comma 1 lettt. C) e 180 cod. proc. pen, in relazione all'art. 23 bis DI 137/2020 convertito con modificazioni nella legge 176/2020. La difesa lamenta che la Corte di Appello aveva pronunciato la sentenza all'udienza del 7 febbraio 2022 in camera di Consiglio, "senza l'intervento del PG e dei difensori", erroneamente affermando che nessuno aveva concluso per la difesa, quando invece il difensore di Popirlan, lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, aveva regolarmente depositato le proprie conclusioni nell'interesse del suo assistito con atto scritto trasmesso alla Cancelleria della Corte di Appello di Firenze per via telematica in data 4 febbraio 2022, come previsto dall'art. 23 bis sopra citato. La Corte, dunque, aveva deciso senza prendere in considerazioni le conclusioni scritte depositate dalla difesa dell'imputato appellante e si era pertanto verificata una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. c) e 180 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto inosservanza della legge con riferimento all'art. 604 comma 5 bis cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza di primo e di secondo grado in quanto l'imputato nei gradi di giudizio era stato dichiarato assente, dopo che la notifica del decreto di citazione a giudizio era stata effettuata presso il difensore di ufficio in ragione della elezione di domicilio in atti, avendo i giudici omesso di verificare se vi fosse stata una effettiva instaurazione del rapporto processuale fra il legale domiciliatario e l'imputato tale da far ritenere che quest'ultimo avesse avuto conoscenza del procedimento ovvero si fosse sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo, assorbente rispetto al primo. 2. Popirlan era stato sorpreso a rubare all'interno di un supermercato in data 20 ottobre 2014 e le forze dell'ordine, immeditatamente allertate, lo avevano identificato. Con lo stesso verbale di identificazione la polizia giudiziaria, in assenza di nomina fiduciaria, aveva nominato il difensore di ufficio e Popirlan aveva dichiarato di eleggere domicilio ex art. 161 cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio nominato dalla polizia giudiziaria. 3. Le notifiche del processo di primo grado, così come quelle del grado di appello, erano state effettuate presso il difensore di ufficio domiciliatario. Alla prima udienza nel processo di primo grado il giudice aveva dichiarato l'assenza dell'imputato: nel verbale in atti non vi è una ordinanza vera e propria in merito alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, ma solo la dichiarazione di assenza. 4. Si tratta dunque di verificare se la dichiarazione di assenza nel caso in esame fosse stata formulata dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'art.420 bis cod. proc. pen. 4.1 Sul tema è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv.279420 secondo cui "affini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d' ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa". Nella motivazione della sentenza si è chiarito che la norma di cui all'art. 420 bis comma 2 cod. proc. pen. (secondo la quale il giudice procede in assenza dell'imputato che nel corso del processo abbia dichiaro o eletto domicilio, nominato un difensore di fiducia, ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare, ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notifica dell'avviso dell'udienza ovvero risulti con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento ovvero si è sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo) ha introdotto dei semplici indici di conoscenza che devono essere interpretati secondo la loro funzione di individuare situazioni che, per le concrete modalità con cui si sono realizzate, pur in assenza di una notifica a mani proprie, consentono di ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento. Alla verifica in ordine alla regolarità della notifica, nel caso in cui quest'ultima non avvenga a mani dell'interessato, il giudice deve, quindi, accompagnare una verifica concreta in ordine alla effettiva conoscenza da parte dell'imputato del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza ed in tale opera di verifica concreta le situazioni indicate nell'art. 420 bis cod. prc. pen sono meri indici, da valutare in concreto e in termini di effettività. In tale senso le Sezioni Unite hanno, dunque, precisato che l'elezione di domicilio deve essere seria e reale, ovvero sottendere un rapporto fra il soggetto e la persona presso la quale devono essere inviati gli atti e che la verifica in ordine alla effettività deve essere operata dal giudice. 4.2 Anche la successiva giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio per cui ai fini della dichiarazione di assenza sono richiesti la regolarità formale della notifica e l'accertamento dell'ulteriore requisito inerente la effettiva conoscenza del processo, intesa quale conoscenza della vocatio in iudicium (Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283264 ). Si è quindi affermato che è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento. Si è tal fine sostenuto che la non iscrivibilità automatica dell'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio nel novero di cui all'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. si ripercuote sul regime delle notificazioni, legittimando, in assenza di altri indicatori di conoscenza del procedimento o di volontaria sottrazione al medesimo, la celebrazione del processo solo previa notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio. La notifica presso il difensore di ufficio domiciliatario, non potendo ritenersi l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio indice di conoscenza del procedimento ex art. 420 bis comma 2 cod. proc. pen., deve ritenersi diversa da quella prescritta, dovendo in tali casi il giudice pretendere la notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio. L'onere della inidoneità informativa della notifica effettuata con modalità diverse da quelle atte a garantire una effettiva conoscenza non può ricadere sul difensore, posto che le Sezioni Unite Isamil hanno affermato che il dovere di accertamento grava sul giudice(Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281315 ).5. Nel caso in esame il giudice di primo grado (e quello di secondo grado), a fronte della notifica della citazione a giudizio effettuata presso il difensore di ufficio domiciliatario, in assenza di indici di effettività della conoscenza della data del processo, ovvero in ordine alla effettiva sussistenza di un rapporto fra domiciliatario e imputato, non ha disposto la notifica a mani proprie. In mancanza di dati che depongano per l'esistenza di contatti tra imputato e difensore o, comunque, di indicatori di consapevolezza in capo all'imputato circa l'esistenza del procedimento, l'adozione di un modello notificatorio che non è passato attraverso la consegna a mani proprie dell'imputato del decreto di citazione a giudizio, come prescritto dall'art. 420 quater cod. proc. pen., deve ritenersi inidoneo a determinare la conoscenza dell'atto. La nullità determinatasi deve essere qualificata come assoluta e rilevabile e deducibile in qualsiasi stato e grado del procedimento. 6. Ne consegue l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado ai sensi dell'art.623, co l, lett. b) cod. proc. pen. con trasmissione degli atti al giudice di primo grado. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia per il giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 14 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] rstensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] aria C