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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30483/2024

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pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18094/2023 del ruolo generale, proposto DA la S OCIETÀ S PORTIVA R OMANA S. R .

L . ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] del Grappa, n. 4, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA] e dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e giusta provvedimento dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei [OSCURATO:PERSONA] e Confiscati alla [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Confiscati – [OSCURATO:PERSONA] e Confiscate - del 14 giugno 2023 (prot.40893), dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T13 H501 O).

I MU – ART .52 D .

LGS . 159/2011– [OSCURATO:PERSONA] - RICORRENTE – CONTRO R OMA C APITALE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco in carica pro tempore , dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina posta in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65L07 C352 T). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 6148/3/2022 della Corte di Giustizia tributaria di II grado del Lazio, depositata il 21 dicembre 2023.

U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 18 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

F [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento n. 32590, con cui [OSCURATO:PERSONA] liquidò la maggiore imposta IMU per l’anno di imposta 2013 relativamente a vari immobili posseduti dalla ricorrente, in ragione del parziale versamento della tassa da parte della società contribuente.

2. Con la sentenza impugnata la Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’ente territoriale contro la sentenza n. 7564/33/2021 della Commissione tributaria provinciale di Roma e rigettava l’impugnazione incidentale avanzata dalla società, assumendo, in relazione all’appello principale, che: -«[…] la relazione tecnica prodotta dalla contribuente e la relativa documentazione fotografica sono atti del tutto privi di qualsiasi valore fidefaciente, validi, tutt’al più, a formare meri principi di prova ma inidonei a fornire di per sé soli la piena prova dei fatti ivi indicati»; -«In ogni caso, è del tutto assente la prova che l’avvenuta distruzione dell’immobile fosse stata comunicata all’Agenzia del territorio ovvero al Comune di Roma o che, comunque, lo stesso ne fosse a conoscenza»; - «In assenza di prova di tale conoscenza da parte dell’Amministrazione, il fatto materiale della demolizione non può rilevare ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’imposta».

2.1. Con riferimento all’appello incidentale, il Giudice regionale riteneva «[…] non […] sostenibile l’equiparazione sostenuta dalla contribuente tra la dichiarazione di fine lavori (finalizzata a verificare il rispetto della normativa edilizio- urbanistica) e la dichiarazione IMU (finalizzata esclusivamente alla determinazione degli obblighi tributari).

Pertanto, correttamente la CTP ha ritenuto legittima l’irrogazione delle sanzioni da parte del Comune di Roma» (così nella sentenza impugnata).

3. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazione contro la predetta sentenza, notificandolo il 31 agosto 2023, formulando quattro motivi di impugnazione.

4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso depositato il 10 ottobre 2023.

R [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni.

1. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente ha eccepito la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51, comma 3-bis, 52, 57, 58 e 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d.

“Codice delle leggi antimafia”), per non essere stata rispettata dall’ente territoriale la procedura concorsuale di ammissione del credito prevista dalle citate diposizioni, da svolgersi innanzi al giudice delegato della procedura di prevenzione, limitandosi, invece, solo a notificare l’avviso di accertamento e senza presentare in detta procedura la relativa domanda di ammissione al passivo.

Tutto ciò, segnalando, in punto di fatto, che le palazzine G ed H del complesso sportivo sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5 erano state oggetto di sequestro in data 10 aprile 2012 ad opera del Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] e poi, il 26 maggio 2014, dal Tribunale di Roma che ordinava il sequestro dei beni intestati alla società, nominando gli amministratori giudiziari, mentre, in data 27 febbraio 2018, lo stesso Tribunale ordinava la confisca dei beni sequestrati, in termini poi confermati sia dalla Corte di appello di Roma il 13 novembre 2019, che dalla Corte di cassazione con pronuncia del 25 giugno 2020, con cui detti beni venivano definitivamente acquisiti al patrimonio dello Stato.

1.1. La censura non può essere accolta.

Dalla cronistoria delle vicende giudiziarie sviluppata dalla ricorrente risulta che il sequestro dei beni rilevante ai fini che interessano è quello di prevenzione di cui all’art. 20 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 158, adottato in data 26 maggio 2014 dal Tribunale di Roma, con nomina degli amministratori, come del resto sostenuto dalla stessa difesa della società già in sede di appello (v. controdeduzioni) nella parte in cui ha richiamato il disposto dell’art. 51 del citato decreto.

Da tale rilievo consegue, sul piano fattuale, che la pretesa fiscale (relativa all’anno 2013) concerne un periodo d’imposta anteriore all’adozione della predetta misura patrimoniale di prevenzione.

1.2. S occorre, allora, l’orientamento di questa Corte, secondo cui: -«[…] in tema di assoggettamento ad imposizione dei beni sottoposti a misura di prevenzione, la cognizione del giudice ordinario nel procedimento previsto dall'art. 57 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011 per l'accertamento e la soddisfazione in ambito concorsuale dei creditori anteriori, non esclude la cognizione del giudice tributario sulla legittimità formale e sostanziale dell'atto impositivo, i cui presupposti siano maturati in data anteriore all'adozione della misura di prevenzione» (così Cass., Sez.

T., 25 settembre 2023, n. 27515, che richiama Cass., Sez. 6/5, 3 febbraio 2022, n. 3356); - trovano applicazione analogica, in caso di soggezione a sequestro di prevenzione del patrimonio del contribuente, i principi già affermati da questa Corte in materia di legge fallimentare, in base ai quali la giurisdizione del tribunale fallimentare sull'accertamento dei crediti e sulla loro ammissione al passivo non può estendersi a questioni sulla debenza dei tributi (o di sanzioni tributarie) previsti dall'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sulle quali è attribuita una giurisdizione esclusiva alle commissioni tributarie (v.

Cass., Sez.

T., 25 settembre 2023, n. 27515 e le pronunce richiamate da Cass., Sez. 6/5, 3 febbraio 2022, n. 3356 cit.); - la procedura fallimentare non attrae nel suo ambito la definizione delle controversie in materia d'imposte, per cui resta devoluto in via esclusiva alla giurisdizione delle commissioni tributarie l'accertamento delle obbligazioni tributarie sorte in capo al fallito (v.

Cass., Sez.

T., 25 settembre 2023, n. 27515 cit. che richiama Cass., Sez.

V, 3 aprile 2006, n. 7791), con il conseguente onere del curatore, che intenda contestare la fondatezza o l'ammontare della pretesa, di rimettere la questione all'esame del giudice tributario in ragione delle vigenti disposizioni in tema di riparto di giurisdizione, ferma restando la successiva necessità per l’ente, che si sia precostituito, dinanzi al giudice tributario, un titolo idoneo, di insinuare detto credito al passivo, essendo tale procedura funzionale al (futuro ed eventuale) soddisfacimento dei crediti concorsuali, pure quelli di natura tributaria, essendo riservata alla cognizione del giudice fallimentare (anche sui crediti tributari) l'accertamento dell'idoneità del titolo ed alla collocazione della pretesa fiscale all'interno del passivo concorsuale (cfr. Cass., Sez.

T., 25 settembre 2023, n. 27215, cit. che richiama sul punto Cass., Sez. 5, 16 novembre 2020, n. 25897; Cass., Sez. 6-1, 21 dicembre 2015, n. 25689; Cass., Sez. 1, 9 ottobre 2017, n. 23576); -- «Da quanto esposto deriva che l'adozione di una misura di prevenzione non inibisce l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'ente impositore e, per conseguenza, non esonera l'amministratore giudiziario della società prevenuta dall'impugnazione dell'atto impositivo dinanzi al giudice tributario per contestare l'an e/o il quantum della pretesa fiscale, i cui presupposti siano insorti in epoca antecedente alla misura di prevenzione […]» (così Cass., Sez.- T. 25 settembre 2023, n. 27515 cit. che richiama Cass., Sez. 6/5, 3 febbraio 2022, n. 3356; nello stesso, amplius, Cass., Sez.

T., 18 gennaio 2024, n. 1898).

1.3. Alla luce di tali principi, dunque, correttamente la controversia in oggetto si è svolta innanzi al giudice tributario.

2. Con la seconda doglianza l’istante ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e 2697 c.c., avendo il Giudice regionale « […] fondato la propria errata decisione unicamente sul dato formalistico estrapolato dai dati catastali che, tuttavia, come dimostrato documentalmente con relazione tecnica dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA] fin dal primo grado di giudizio, è del tutto difforme dalla realtà dei fatti che testimonia come l’immobile censito al foglio 132 p.lla 664 sia (ndr. stato) demolito precedentemente all’anno oggetto di imposizione» (v. pagina n. 2 del ricorso).

3. Con la terza ragione di contestazione la contribuente ha denunciato, con riguardo al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

«per avere i giudici di secondo grado omesso di valutare gli elementi probatori ampiamente e documentalmente esposti dalla società contribuente fin dal primo grado di giudizio con la relazione tecnica dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA] con il quale si è dimostrato documentalmente che l’immobile censito al foglio 132 p.lla 664 era stato demolito precedentemente all’anno oggetto di imposizione» (v. pagina n. 3 del ricorso).

4. I predetti motivi vanno esaminati congiuntamente, siccome connessi, sia pure sotto diversa prospettiva e canoni censori (art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c.), sulla ragione di contestazione del dato fattuale dell’intervenuta demolizione del fabbricato iscritto al catasto al folio 132, p.lla 664 (negli anni 2012/2013, sebbene in termini formalmente sanciti solo nell’anno 2017), circostanza questa che non è stata riconosciuta dal Giudice regionale.

La società – come sopra esposto – assume, in sintesi, la violazione degli artt. 5, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (applicabile in tema di IMU ai sensi dell’art. 13, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201) e degli artt. 115 e 116 c.p.c. 2697 c.c. in tema di prova di detta circostanza.

4.1. Si tratta di censure che non possono essere accolte, alla luce di tali dirimenti considerazioni, che integrano, sul piano dei principi, la motivazione del Giudice regionale, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.

4.2. Intanto, va ricordato che questa Corte ha affermato che «In tema di imposta comunale sugli immobili, il provvedimento di attribuzione della rendita […] vincola non solo il contribuente ma anche l'ente impositore tenuto per legge ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, la quale costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per l'imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato (Cass. del 09/07/2010, n. 16215; Cass.del 19/04/2017, n. 9894)» (così Cass., Sez.

T., 16 maggio 2024, n. 13620).

4.3. È stato, inoltre, chiarito che: -«[…] la disposizione di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6 (cui rinvia il d.l. n. 201 del 2011, cit., art. 13, comma 3, quanto all’IMU), delinea un meccanismo di regolazione alla cui stregua non rileva, a fini impositivi (recte della determinazione della base imponibile), il fabbricato in corso di ristrutturazione perché viene presa in considerazione (solo) l’area sulla quale il fabbricato insiste, area che è considerata fabbricabile «anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2» dello stesso d.lgs. cit. (disposizione, quest’ultima, recante definizione di fabbricati e aree fabbricabili); così che l'area «ridiventa fabbricabile ab origine, fino a che la ristrutturazione dell'immobile non viene completata perché, venuta meno la tassabilità del fabbricato, viene tassata l'area come se il fabbricato non esistesse», e soggetta ad imposizione rimane «tutta l'area, anche se inedificabile secondo gli strumenti urbanistici ordinari» (così Cass., 9 maggio 2014, n. 10082; v., altresì, Cass., 28 dicembre 2016, n. 27096)»; -«[…] l’applicazione di detta disposizione necessariamente presuppone la realizzazione dell’intervento edilizio cui si correla il relativo criterio di determinazione della base imponibile - e, dunque, l’utilizzazione edificatoria, la demolizione del fabbricato e la esecuzione degli «interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457» (ora d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3) – così che la rideterminazione della base imponibile del tributo (secondo il valore dell'area) è destinata ad operare «fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato (v.

Cass., 7 giugno 2017, n. 14111)»; - «[…] gli elementi della fattispecie impositiva sono prestabiliti dalla legge secondo criteri di certezza e tassatività, e con riferimento unicamente al possesso di tre ben definite tipologie di beni immobili costituiti da fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, così che «nel caso di area edificata la base imponibile Ici è determinata dal valore del fabbricato …; … la base imponibile è invece costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, allorquando nell'anno di imposizione vi sia utilizzazione edificatoria in corso dell'area stessa, demolizione di fabbricato ovvero realizzazione di interventi di recupero ai sensi della L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e) (comma 6)», così che l'area di insistenza del fabbricato non è autonomamente tassabile quale area edificabile in quanto la fattispecie impositiva, così ricavata, «non rientra in nessuno dei presupposti Ici, trattandosi all'evidenza di area già edificata, e dunque non di area edificabile … diversamente ragionando, si verrebbe ad inammissibilmente introdurre nell'ordinamento - in via interpretativa - un nuovo ed ulteriore presupposto d'imposta, costituito appunto dall'area edificata» (cfr. Cass., 19 luglio 2017, n. 17815 cui adde Cass., 12 luglio 2021, n. 3282)» (così, Cass. Sez.

T., 2 febbraio 2024, n. 3094).

4.4. nella fattispecie, pertanto, non ricorrevano i presupposti di applicabilità della disposizione evocata dalla ricorrente (art. 5, comma 6, cit.), trattandosi di norma che, per l’appunto, non poteva operare, non essendo stata dalla contribuente nemmeno allegata la realizzazione di un intervento edilizio sull’area in questione, per cui correttamente la base imponibile IMU si è fondata sulla rendita catastale in atti.

5. Con la quarta censura la società ha lamentato la violazione dell’art. 14 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell’art. 20 del Regolamento IMU di [OSCURATO:PERSONA] «[…] per avere i giudici di secondo grado rigettato il motivo di appello incidentale della società contribuente relativo all’illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni in ragione dell’assenza di danno nei confronti dell’Ente impositore e in quanto la Società non era tenuta a presentare la dichiarazione ai fini Imu atteso che l’Agenzia del Territorio era già al corrente della nuova rendita catastale» (v. pagina n. 3 del ricorso).

5.1. La doglianza non ha pregio, dovendo sul punto osservarsi, in uno all’insuperabile genericità dell’argomento speso (non essendo stati indicati i lavori eseguiti, la loro natura, l’epoca e l’ultimazione degli stessi, i beni oggetto di tale intervento, né la dichiarazione presentata e la rendita proposta), che, in assenza del comprovato accoglimento da parte dell’Agenzia della rendita presentata e della sua messa in atti, detto valore non poteva essere considerato dall’ente impositore.

5.2. Va inoltre osservato che nessuna ragione di esonero dalla dichiarazione IMU può desumersi dalla dichiarazione di fine lavori, concernente – come correttamente considerato dal Giudice regionale – il diverso ambito della procedura urbanistico-edilizia, che non ha alcuna incidenza – da quel che risulta dalla suindicata generica deduzione – sulla doverosità della dichiarazione fiscale.

5.3. Va aggiunto, infine, che non può ricevere seguito, ai fini dell’eventuale operatività del cumulo giuridico, il riferimento all’applicazione della sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione ICI/IMU per gli anni di imposta 2009/2012, trattandosi di affermazione puramente incidentale e non meglio circostanziata, come tale inidonea alla formulazione della relativa valutazione da parte del Giudice regionale.

6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo.

7. Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18094/2023 del ruolo generale, proposto DA la S OCIETÀ S PORTIVA R OMANA S. R . L . ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] del Grappa, n. 4, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA] e dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e giusta provvedimento dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei [OSCURATO:PERSONA] e Confiscati alla [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Confiscati – [OSCURATO:PERSONA] e Confiscate - del 14 giugno 2023 (prot.40893), dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T13 H501 O). I MU – ART .52 D . LGS . 159/2011– [OSCURATO:PERSONA] - RICORRENTE – CONTRO R OMA C APITALE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco in carica pro tempore , dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina posta in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65L07 C352 T). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 6148/3/2022 della Corte di Giustizia tributaria di II grado del Lazio, depositata il 21 dicembre 2023. U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 18 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. F [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento n. 32590, con cui [OSCURATO:PERSONA] liquidò la maggiore imposta IMU per l’anno di imposta 2013 relativamente a vari immobili posseduti dalla ricorrente, in ragione del parziale versamento della tassa da parte della società contribuente. 2. Con la sentenza impugnata la Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’ente territoriale contro la sentenza n. 7564/33/2021 della Commissione tributaria provinciale di Roma e rigettava l’impugnazione incidentale avanzata dalla società, assumendo, in relazione all’appello principale, che: -«[…] la relazione tecnica prodotta dalla contribuente e la relativa documentazione fotografica sono atti del tutto privi di qualsiasi valore fidefaciente, validi, tutt’al più, a formare meri principi di prova ma inidonei a fornire di per sé soli la piena prova dei fatti ivi indicati»; -«In ogni caso, è del tutto assente la prova che l’avvenuta distruzione dell’immobile fosse stata comunicata all’Agenzia del territorio ovvero al Comune di Roma o che, comunque, lo stesso ne fosse a conoscenza»; - «In assenza di prova di tale conoscenza da parte dell’Amministrazione, il fatto materiale della demolizione non può rilevare ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’imposta». 2.1. Con riferimento all’appello incidentale, il Giudice regionale riteneva «[…] non […] sostenibile l’equiparazione sostenuta dalla contribuente tra la dichiarazione di fine lavori (finalizzata a verificare il rispetto della normativa edilizio- urbanistica) e la dichiarazione IMU (finalizzata esclusivamente alla determinazione degli obblighi tributari). Pertanto, correttamente la CTP ha ritenuto legittima l’irrogazione delle sanzioni da parte del Comune di Roma» (così nella sentenza impugnata). 3. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazione contro la predetta sentenza, notificandolo il 31 agosto 2023, formulando quattro motivi di impugnazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso depositato il 10 ottobre 2023. R [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni. 1. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente ha eccepito la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51, comma 3-bis, 52, 57, 58 e 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. “Codice delle leggi antimafia”), per non essere stata rispettata dall’ente territoriale la procedura concorsuale di ammissione del credito prevista dalle citate diposizioni, da svolgersi innanzi al giudice delegato della procedura di prevenzione, limitandosi, invece, solo a notificare l’avviso di accertamento e senza presentare in detta procedura la relativa domanda di ammissione al passivo. Tutto ciò, segnalando, in punto di fatto, che le palazzine G ed H del complesso sportivo sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5 erano state oggetto di sequestro in data 10 aprile 2012 ad opera del Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] e poi, il 26 maggio 2014, dal Tribunale di Roma che ordinava il sequestro dei beni intestati alla società, nominando gli amministratori giudiziari, mentre, in data 27 febbraio 2018, lo stesso Tribunale ordinava la confisca dei beni sequestrati, in termini poi confermati sia dalla Corte di appello di Roma il 13 novembre 2019, che dalla Corte di cassazione con pronuncia del 25 giugno 2020, con cui detti beni venivano definitivamente acquisiti al patrimonio dello Stato. 1.1. La censura non può essere accolta. Dalla cronistoria delle vicende giudiziarie sviluppata dalla ricorrente risulta che il sequestro dei beni rilevante ai fini che interessano è quello di prevenzione di cui all’art. 20 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 158, adottato in data 26 maggio 2014 dal Tribunale di Roma, con nomina degli amministratori, come del resto sostenuto dalla stessa difesa della società già in sede di appello (v. controdeduzioni) nella parte in cui ha richiamato il disposto dell’art. 51 del citato decreto. Da tale rilievo consegue, sul piano fattuale, che la pretesa fiscale (relativa all’anno 2013) concerne un periodo d’imposta anteriore all’adozione della predetta misura patrimoniale di prevenzione. 1.2. S occorre, allora, l’orientamento di questa Corte, secondo cui: -«[…] in tema di assoggettamento ad imposizione dei beni sottoposti a misura di prevenzione, la cognizione del giudice ordinario nel procedimento previsto dall'art. 57 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011 per l'accertamento e la soddisfazione in ambito concorsuale dei creditori anteriori, non esclude la cognizione del giudice tributario sulla legittimità formale e sostanziale dell'atto impositivo, i cui presupposti siano maturati in data anteriore all'adozione della misura di prevenzione» (così Cass., Sez. T., 25 settembre 2023, n. 27515, che richiama Cass., Sez. 6/5, 3 febbraio 2022, n. 3356); - trovano applicazione analogica, in caso di soggezione a sequestro di prevenzione del patrimonio del contribuente, i principi già affermati da questa Corte in materia di legge fallimentare, in base ai quali la giurisdizione del tribunale fallimentare sull'accertamento dei crediti e sulla loro ammissione al passivo non può estendersi a questioni sulla debenza dei tributi (o di sanzioni tributarie) previsti dall'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sulle quali è attribuita una giurisdizione esclusiva alle commissioni tributarie (v. Cass., Sez. T., 25 settembre 2023, n. 27515 e le pronunce richiamate da Cass., Sez. 6/5, 3 febbraio 2022, n. 3356 cit.); - la procedura fallimentare non attrae nel suo ambito la definizione delle controversie in materia d'imposte, per cui resta devoluto in via esclusiva alla giurisdizione delle commissioni tributarie l'accertamento delle obbligazioni tributarie sorte in capo al fallito (v. Cass., Sez. T., 25 settembre 2023, n. 27515 cit. che richiama Cass., Sez. V, 3 aprile 2006, n. 7791), con il conseguente onere del curatore, che intenda contestare la fondatezza o l'ammontare della pretesa, di rimettere la questione all'esame del giudice tributario in ragione delle vigenti disposizioni in tema di riparto di giurisdizione, ferma restando la successiva necessità per l’ente, che si sia precostituito, dinanzi al giudice tributario, un titolo idoneo, di insinuare detto credito al passivo, essendo tale procedura funzionale al (futuro ed eventuale) soddisfacimento dei crediti concorsuali, pure quelli di natura tributaria, essendo riservata alla cognizione del giudice fallimentare (anche sui crediti tributari) l'accertamento dell'idoneità del titolo ed alla collocazione della pretesa fiscale all'interno del passivo concorsuale (cfr. Cass., Sez. T., 25 settembre 2023, n. 27215, cit. che richiama sul punto Cass., Sez. 5, 16 novembre 2020, n. 25897; Cass., Sez. 6-1, 21 dicembre 2015, n. 25689; Cass., Sez. 1, 9 ottobre 2017, n. 23576); -- «Da quanto esposto deriva che l'adozione di una misura di prevenzione non inibisce l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'ente impositore e, per conseguenza, non esonera l'amministratore giudiziario della società prevenuta dall'impugnazione dell'atto impositivo dinanzi al giudice tributario per contestare l'an e/o il quantum della pretesa fiscale, i cui presupposti siano insorti in epoca antecedente alla misura di prevenzione […]» (così Cass., Sez.- T. 25 settembre 2023, n. 27515 cit. che richiama Cass., Sez. 6/5, 3 febbraio 2022, n. 3356; nello stesso, amplius, Cass., Sez. T., 18 gennaio 2024, n. 1898). 1.3. Alla luce di tali principi, dunque, correttamente la controversia in oggetto si è svolta innanzi al giudice tributario. 2. Con la seconda doglianza l’istante ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e 2697 c.c., avendo il Giudice regionale « […] fondato la propria errata decisione unicamente sul dato formalistico estrapolato dai dati catastali che, tuttavia, come dimostrato documentalmente con relazione tecnica dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA] fin dal primo grado di giudizio, è del tutto difforme dalla realtà dei fatti che testimonia come l’immobile censito al foglio 132 p.lla 664 sia (ndr. stato) demolito precedentemente all’anno oggetto di imposizione» (v. pagina n. 2 del ricorso). 3. Con la terza ragione di contestazione la contribuente ha denunciato, con riguardo al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. «per avere i giudici di secondo grado omesso di valutare gli elementi probatori ampiamente e documentalmente esposti dalla società contribuente fin dal primo grado di giudizio con la relazione tecnica dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA] con il quale si è dimostrato documentalmente che l’immobile censito al foglio 132 p.lla 664 era stato demolito precedentemente all’anno oggetto di imposizione» (v. pagina n. 3 del ricorso). 4. I predetti motivi vanno esaminati congiuntamente, siccome connessi, sia pure sotto diversa prospettiva e canoni censori (art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c.), sulla ragione di contestazione del dato fattuale dell’intervenuta demolizione del fabbricato iscritto al catasto al folio 132, p.lla 664 (negli anni 2012/2013, sebbene in termini formalmente sanciti solo nell’anno 2017), circostanza questa che non è stata riconosciuta dal Giudice regionale. La società – come sopra esposto – assume, in sintesi, la violazione degli artt. 5, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (applicabile in tema di IMU ai sensi dell’art. 13, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201) e degli artt. 115 e 116 c.p.c. 2697 c.c. in tema di prova di detta circostanza. 4.1. Si tratta di censure che non possono essere accolte, alla luce di tali dirimenti considerazioni, che integrano, sul piano dei principi, la motivazione del Giudice regionale, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. 4.2. Intanto, va ricordato che questa Corte ha affermato che «In tema di imposta comunale sugli immobili, il provvedimento di attribuzione della rendita […] vincola non solo il contribuente ma anche l'ente impositore tenuto per legge ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, la quale costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per l'imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato (Cass. del 09/07/2010, n. 16215; Cass.del 19/04/2017, n. 9894)» (così Cass., Sez. T., 16 maggio 2024, n. 13620). 4.3. È stato, inoltre, chiarito che: -«[…] la disposizione di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6 (cui rinvia il d.l. n. 201 del 2011, cit., art. 13, comma 3, quanto all’IMU), delinea un meccanismo di regolazione alla cui stregua non rileva, a fini impositivi (recte della determinazione della base imponibile), il fabbricato in corso di ristrutturazione perché viene presa in considerazione (solo) l’area sulla quale il fabbricato insiste, area che è considerata fabbricabile «anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2» dello stesso d.lgs. cit. (disposizione, quest’ultima, recante definizione di fabbricati e aree fabbricabili); così che l'area «ridiventa fabbricabile ab origine, fino a che la ristrutturazione dell'immobile non viene completata perché, venuta meno la tassabilità del fabbricato, viene tassata l'area come se il fabbricato non esistesse», e soggetta ad imposizione rimane «tutta l'area, anche se inedificabile secondo gli strumenti urbanistici ordinari» (così Cass., 9 maggio 2014, n. 10082; v., altresì, Cass., 28 dicembre 2016, n. 27096)»; -«[…] l’applicazione di detta disposizione necessariamente presuppone la realizzazione dell’intervento edilizio cui si correla il relativo criterio di determinazione della base imponibile - e, dunque, l’utilizzazione edificatoria, la demolizione del fabbricato e la esecuzione degli «interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457» (ora d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3) – così che la rideterminazione della base imponibile del tributo (secondo il valore dell'area) è destinata ad operare «fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato (v. Cass., 7 giugno 2017, n. 14111)»; - «[…] gli elementi della fattispecie impositiva sono prestabiliti dalla legge secondo criteri di certezza e tassatività, e con riferimento unicamente al possesso di tre ben definite tipologie di beni immobili costituiti da fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, così che «nel caso di area edificata la base imponibile Ici è determinata dal valore del fabbricato …; … la base imponibile è invece costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, allorquando nell'anno di imposizione vi sia utilizzazione edificatoria in corso dell'area stessa, demolizione di fabbricato ovvero realizzazione di interventi di recupero ai sensi della L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e) (comma 6)», così che l'area di insistenza del fabbricato non è autonomamente tassabile quale area edificabile in quanto la fattispecie impositiva, così ricavata, «non rientra in nessuno dei presupposti Ici, trattandosi all'evidenza di area già edificata, e dunque non di area edificabile … diversamente ragionando, si verrebbe ad inammissibilmente introdurre nell'ordinamento - in via interpretativa - un nuovo ed ulteriore presupposto d'imposta, costituito appunto dall'area edificata» (cfr. Cass., 19 luglio 2017, n. 17815 cui adde Cass., 12 luglio 2021, n. 3282)» (così, Cass. Sez. T., 2 febbraio 2024, n. 3094). 4.4. nella fattispecie, pertanto, non ricorrevano i presupposti di applicabilità della disposizione evocata dalla ricorrente (art. 5, comma 6, cit.), trattandosi di norma che, per l’appunto, non poteva operare, non essendo stata dalla contribuente nemmeno allegata la realizzazione di un intervento edilizio sull’area in questione, per cui correttamente la base imponibile IMU si è fondata sulla rendita catastale in atti. 5. Con la quarta censura la società ha lamentato la violazione dell’art. 14 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell’art. 20 del Regolamento IMU di [OSCURATO:PERSONA] «[…] per avere i giudici di secondo grado rigettato il motivo di appello incidentale della società contribuente relativo all’illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni in ragione dell’assenza di danno nei confronti dell’Ente impositore e in quanto la Società non era tenuta a presentare la dichiarazione ai fini Imu atteso che l’Agenzia del Territorio era già al corrente della nuova rendita catastale» (v. pagina n. 3 del ricorso). 5.1. La doglianza non ha pregio, dovendo sul punto osservarsi, in uno all’insuperabile genericità dell’argomento speso (non essendo stati indicati i lavori eseguiti, la loro natura, l’epoca e l’ultimazione degli stessi, i beni oggetto di tale intervento, né la dichiarazione presentata e la rendita proposta), che, in assenza del comprovato accoglimento da parte dell’Agenzia della rendita presentata e della sua messa in atti, detto valore non poteva essere considerato dall’ente impositore. 5.2. Va inoltre osservato che nessuna ragione di esonero dalla dichiarazione IMU può desumersi dalla dichiarazione di fine lavori, concernente – come correttamente considerato dal Giudice regionale – il diverso ambito della procedura urbanistico-edilizia, che non ha alcuna incidenza – da quel che risulta dalla suindicata generica deduzione – sulla doverosità della dichiarazione fiscale. 5.3. Va aggiunto, infine, che non può ricevere seguito, ai fini dell’eventuale operatività del cumulo giuridico, il riferimento all’applicazione della sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione ICI/IMU per gli anni di imposta 2009/2012, trattandosi di affermazione puramente incidentale e non meglio circostanziata, come tale inidonea alla formulazione della relativa valutazione da parte del Giudice regionale. 6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo. 7. Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] nell