CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 43449/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma, per quel che in questa sede rileva, ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma in punto di qualificazione giuridica del fatto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena in mesi dieci ed euro 2.000 di multa in ordine al delitto di illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente per complessivi grammi 8,52 di cocaina ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità. 3. Il ricorso è generico e reiterativo di censure già poste con i motivi di gravame ed ampiamente motivate, con logicità e completezza dalla Corte di appello che risponde rispetto all'opera di parcellizzata valenza assegnata agli elementi che hanno condotto a ritenere che la sostanza rinvenuta all'interno dell'auto fosse detenuta tra tutti i presenti nel mezzo e comunque destinata allo spaccio. Ricostruzione della vicenda che prendeva in esame anche la circostanza che il ricorrente, unitamente ad altro soggetto, si fosse recato, con ingente somma di denaro da altra regione a Roma; elementi che, in uno alla situazione osservata da parte degli investigatori, aveva fatto ritenere che la sostanza del tipo cocaina, suddivisa in cinque involucri, rinvenuta in auto insieme a sostanza da taglio e materiale idoneo al confezionamento, fosse riferibile indistintamente a tutti i presenti all'interno del mezzo. Motivazione espressa dalla Corte di merito che ha esaminato integralmente la vicenda anche sotto la lente dei motivi di gravame formulati da tutti gli appellanti, compreso il ricorrente, che, in quanto logica e completa, non può essere censurata in sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore