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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 29375/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5139/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.294, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 238/2013 depositata il 18/07/2013, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], viste le conclusioni della Procura Generale del 23 marzo 2021 e del 20 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] gestione impianti pubblicitari s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n.09720100067397170, avente ad oggetto l’imposta comunale di pubblicità relativa all’annualità 2006. 2.Nel giudizio di primo grado si sono costituiti sia il Comune di Roma sia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 3.Con sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 107/36/2011, il ricorso è stato accolto in primo grado, ritenendosi non provata l’avvenuta notifica degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata. 4.Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto due distinti appelli [OSCURATO:PERSONA] per il Comune di Roma ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 5.Le due impugnazioni non sono state riunite, nonostante la (riferita) formulazione della richiesta da parte dell’agente della riscossione (v. p. 4 del controricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), e si sono concluse con due distinte sentenze di rigetto (sentenze della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 238/9/2013 e n. 239/9/2013). 6.Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso per cassazione, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 238/9/2013, mentre non risulta essere stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 239/9/2013, di uguale contenuto, riferita alla medesima sentenza di primo grado (sentenza che, come allegato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a p. 5 del proprio controricorso, è passata in giudicato; cfr. anche la copia conforme della sentenza prodotta in data 5 giugno 2024, con attestazione della mancata proposizione di impugnazioni). 7.Nel presente giudizio si è costituita con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha chiesto accogliersi il ricorso, mentre è rimasta intimata la società contribuente. 8.La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto accogliersi il ricorso. 9.All’esito della pubblica udienza del 4 maggio 2021, la causa è stata rinviata per acquisizione documentale e quindi decisa all’adunanza camerale odierna previa produzione da parte della ricorrente,su invito della Corte, della sentenza n. 239/9/2013 cit. . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 2697 cod.civ., essendo stato rigettato l’appello nonostante l’ente impositore avesse assolto l’onere della prova a suo carico relativamente all’avvenuta notificazione degli atti prodromici; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., dell’art. 112 cod.proc.civ., in quanto la società contribuente non ha mai articolato l’eccezione di omessa notifica degli avvisi prodromici, su cui i giudici di merito si sono, dunque, pronunciati in assenza di domanda; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 1, comma 163, della legge n. 296 del 2006, posto che l’impugnazione, da parte della società contribuente, degli avvisi sottesi alla cartella di pagamento in esame, ne ha impedito la definitività; 4) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, essendo stato il ruolo tempestivamente formato in considerazione dell’avvenuta notifica degli avvisi di accertamento in data 3 e 9 gennaio 2008 – circostanza, peraltro, non contestata dalla società contribuente.

2. Il presente ricorso è inammissibile, essendo ogni decisione preclusa dalla formazione del giudicato sulla citata sentenza n. 239/9/13, che ha rigettato l’appello sulla medesima sentenza di primo grado all’esito di un giudizio a cui hanno partecipato tutte le parti del presente giudizio, e conseguentemente dalla formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 107/36/2011.

In proposito va ricordato che l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass., Sez.

L, 26 giugno 2018, n. 16847; v. anche Cass., Sez.

L, 3 aprile 2017, n. 8607, secondo cui ilgiudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti; pertanto il giudice al quale ne risulti l’esistenza non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suorilievo e alla sua valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo).

Deve, inoltre, evidenziarsi che, nel caso di specie, il giudicato si è formato successivamente alla sentenza impugnata, per cui non può operare alcuna preclusione in odine al suo rilievo.

D’altra parte, la sentenza n. 239 è di uguale contenuto della n. 238, ed in essa si dipana l’intero rapporto giuridico di imposta e non solo la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ( e relative spese di lite ), con conseguente individuazione in essa di un nucleo accertativo certamente comune, e quindi vincolante ex art. 2909 cc, rispetto a quello oggi dedotto.

3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in conseguenza del giudicato orami formatosi sulla sentenza n. 239/9/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, che ha rigettato l’appello sulla medesima sentenza di primo grado all’esito di un giudizio a cui hanno partecipato tutte le parti del presente giudizio, e, pertanto, in conseguenza della formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 107/36/2011.

Nulla per le spese, non essendosi costituita la originaria ricorrente [OSCURATO:PERSONA] impianti pubblicitari s.r.l., parte vittoriosa, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha aderito al ricorso di Roma capitale.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5139/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.294, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 238/2013 depositata il 18/07/2013, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], viste le conclusioni della Procura Generale del 23 marzo 2021 e del 20 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] gestione impianti pubblicitari s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n.09720100067397170, avente ad oggetto l’imposta comunale di pubblicità relativa all’annualità 2006. 2.Nel giudizio di primo grado si sono costituiti sia il Comune di Roma sia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 3.Con sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 107/36/2011, il ricorso è stato accolto in primo grado, ritenendosi non provata l’avvenuta notifica degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata. 4.Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto due distinti appelli [OSCURATO:PERSONA] per il Comune di Roma ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 5.Le due impugnazioni non sono state riunite, nonostante la (riferita) formulazione della richiesta da parte dell’agente della riscossione (v. p. 4 del controricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), e si sono concluse con due distinte sentenze di rigetto (sentenze della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 238/9/2013 e n. 239/9/2013). 6.Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso per cassazione, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 238/9/2013, mentre non risulta essere stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 239/9/2013, di uguale contenuto, riferita alla medesima sentenza di primo grado (sentenza che, come allegato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a p. 5 del proprio controricorso, è passata in giudicato; cfr. anche la copia conforme della sentenza prodotta in data 5 giugno 2024, con attestazione della mancata proposizione di impugnazioni). 7.Nel presente giudizio si è costituita con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha chiesto accogliersi il ricorso, mentre è rimasta intimata la società contribuente. 8.La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto accogliersi il ricorso. 9.All’esito della pubblica udienza del 4 maggio 2021, la causa è stata rinviata per acquisizione documentale e quindi decisa all’adunanza camerale odierna previa produzione da parte della ricorrente,su invito della Corte, della sentenza n. 239/9/2013 cit. . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 2697 cod.civ., essendo stato rigettato l’appello nonostante l’ente impositore avesse assolto l’onere della prova a suo carico relativamente all’avvenuta notificazione degli atti prodromici; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., dell’art. 112 cod.proc.civ., in quanto la società contribuente non ha mai articolato l’eccezione di omessa notifica degli avvisi prodromici, su cui i giudici di merito si sono, dunque, pronunciati in assenza di domanda; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 1, comma 163, della legge n. 296 del 2006, posto che l’impugnazione, da parte della società contribuente, degli avvisi sottesi alla cartella di pagamento in esame, ne ha impedito la definitività; 4) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, essendo stato il ruolo tempestivamente formato in considerazione dell’avvenuta notifica degli avvisi di accertamento in data 3 e 9 gennaio 2008 – circostanza, peraltro, non contestata dalla società contribuente. 2. Il presente ricorso è inammissibile, essendo ogni decisione preclusa dalla formazione del giudicato sulla citata sentenza n. 239/9/13, che ha rigettato l’appello sulla medesima sentenza di primo grado all’esito di un giudizio a cui hanno partecipato tutte le parti del presente giudizio, e conseguentemente dalla formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 107/36/2011. In proposito va ricordato che l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass., Sez. L, 26 giugno 2018, n. 16847; v. anche Cass., Sez. L, 3 aprile 2017, n. 8607, secondo cui ilgiudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti; pertanto il giudice al quale ne risulti l’esistenza non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suorilievo e alla sua valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo). Deve, inoltre, evidenziarsi che, nel caso di specie, il giudicato si è formato successivamente alla sentenza impugnata, per cui non può operare alcuna preclusione in odine al suo rilievo. D’altra parte, la sentenza n. 239 è di uguale contenuto della n. 238, ed in essa si dipana l’intero rapporto giuridico di imposta e non solo la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ( e relative spese di lite ), con conseguente individuazione in essa di un nucleo accertativo certamente comune, e quindi vincolante ex art. 2909 cc, rispetto a quello oggi dedotto. 3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in conseguenza del giudicato orami formatosi sulla sentenza n. 239/9/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, che ha rigettato l’appello sulla medesima sentenza di primo grado all’esito di un giudizio a cui hanno partecipato tutte le parti del presente giudizio, e, pertanto, in conseguenza della formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 107/36/2011. Nulla per le spese, non essendosi costituita la originaria ricorrente [OSCURATO:PERSONA] impianti pubblicitari s.r.l., parte vittoriosa, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha aderito al ricorso di Roma capitale. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
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