CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13968/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3855/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura in calce al ri- corso, elettivamente domiciliatipresso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 45 –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]: tributi– litisconsorzio ne- cessario - studi di settore – motiva- zione rafforzata N.3855/17 R.G. Est. F. D’Aquino AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Porto- ghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Cam- pania, n. 6256/51/16, depositata in data 1° luglio 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 24 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività di lavorazione artistica del marmoe lavori in mosaico, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2008, con cui venivano accertati ricavi e riprese maggiori imposteoltre sanzioni, ciò in applicazione dello stru- mento di accertamento tramite studi di settore, essendosi ritenuti non congrui i ricavi dichiarati in relazione agli indici dello studio di settore UD04B. Parte contribuente ha contestato l’assenza di pregnanza indi- ziaria degli elementi indiziari addotti dall’Ufficio e ha dedotto l’esistenza di specifiche ragioni per le quali i ricavi dichiarati fossero distanti da quelli risultanti dall’applicazione dei parametri degli studi di settore. 2. La CTP di Caserta, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Campania, con la sentenza qui impugnata, previa declaratoria diirritualità del deposito di memorie d a parte della contri- buente, ne ha rigettato l’appello. La sentenza impugnata ha ritenuto, innanzitutto, correttamente integrato il contraddittorio nei confronti dei soci e ha ritenuto, nel merito, che gli elementi risultanti dall’applica- zione degli studi di settore sono idonei, una volta incardinato il N.3855/17 R.G. Est. F. D’Aquino contraddittorio con il contribuente, a sorreggere la legittimità di un ac- certamento. La sentenza impugnata ha, poi, ritenuto che le prove of- ferte da parte contribuente non sono decisive per ritenere giustificato lo scostamento reddituale dichiarato rispetto a quello accertato. 4. Propongono ricorso per cassazione la società contribuente e i singoli soci, affidato a cinque motivi; resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione ed errata applicazione degli artt. 32 e 57 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibili e irrituali le memorie illustrative nel corso del giudizio di appello. Osserva parte ricorrente che dette memorie, pur contenendo censure nuove, deducevano l’omessa incar- dinazione del contraddittorio a termini dell’art. 14 d. lgs. n. 546/1992, questione rilevabile di ufficio e , in ogni caso, contenevano deduzioni difensive già contenute nel ricorso introduttivo. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione ed errata applicazione degli artt. 14 e 59 d. lgs. n. 546/1992, nonché erroneità della sentenza per omessa rimessione della causa al primo giudice per omessa integra- zione del contraddittorio sin dal primo grado. Osserva parte ricorrente che nel caso di specie vengono in esame tre avvisi di accertamento, uno impugnato dalla società per IRAP e IVA, altro per IRPEF e addizio- nali, relativo al socio [OSCURATO:PERSONA] e altro ancora per IRPEF e ad- dizionali relativo all’altro socio [OSCURATO:PERSONA], accertamenti la cui impu- gnazione non è stata trattata congiuntamente all’avviso relativo alla società contribuente. In particolare, il socio Schiavo avrebbe proposto ricorso avverso la medesima CTP di Caserta, impugnando la successiva cartella di pagamento sul presupposto che l’avviso di accertamento non sarebbe mai stato notificato. L’altro socio [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, invece, N.3855/17 R.G. Est. F. D’Aquino proposto impugnazione avverso il proprio avviso di accertamento da- vanti ad altro giudice di merito (CTP Napoli).Detto contraddittorio non sarebbe stato integrato in primo grado, per cui il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere la causa davanti al primo giudice. Deduce parte ricorrente che l’assunto secondo cui il contraddittorio sarebbe stato integrato in primo grado,non tiene conto del fatto che il ricorso proposto dal socio Russo sarebbe risultato ancora pendente davanti ad altro giudiceal momento della proposizione del ricorso in cassazione. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ, violazione ed errata applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d. lgs. n. 546/1992, omessa valuta- zione e pronuncia su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha motivato sulla mancata adeguata replica alle deduzioni difensive esposte in sede di contraddittorio endo- procedimentale. Osserva parte contribuente di avere censurato l’accer- tamento per il fatto che l’Ufficio , pur indica ndo di avere tenuto conto delle osservazioni dei contribuenti, non avrebbe motivato le ragioni per le quali le ha disattese, questione proposta in primo grado e riproposta in appellosu cui la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata. 4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione ed errata applicazione degli artt. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 3 l. 7 agosto 1990, n. 241, per carenza di motivazione dell’atto impositivo rispetto alle osservazioni mosse da parte contribuente in fase ammini- strativa, riproponendosi le medesime censure del superiore motivo. 5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione ed errata applicazione degli artt. 39 e 42 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 1, comma 14-ter l. 27 dicembre 2006, n. 296, nonché violazione del principio della omessa contesta- zione ex art. 115 cod. proc. civ., per avere l’Ufficio fatto ricorso alla N.3855/17 R.G. Est. F. D’Aquino metodologia induttiva in carenza dei presupposti normativi, nonché per mancata prova della antieconomicità dell’attività imprenditoriale. Os- serva parte ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe dato risposta alle deduzioni dei contribuenti, con particolare riguardo alla eccezione di illegittimità della metodologia applicata dall’Ufficio e alla insufficienza dei dati parametrici addotti dall’Ufficio a sostegno dell’ac- certamento dei maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati, deducendo come l’attività non potesse considerarsi antieconomica in ragione delle circostanze addotte nel giudizio di merito, quali il luogo di esercizio dell’attività privo di adeguata viabilità, la forte concorrenza locale e il minor apporto del socio Russo dovuto a ragioni familiari; si osserva, inoltre, che sulle circostanze addotte da parte contribuente non vi sa- rebbe stata specifica contestazione da parte dell’Ufficio. 6. Va esaminato preliminarmente il secondo motivo, in quanto astrattamente idoneo a definire il giudizio. Il motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata dato atto che il giudice di primo grado ha integrato il contraddittorio nei confronti di entrambi i soci della so- cietà partecipata,Russo e Schiavo, entrambi poi appellanti nel giudizio di appello. La stessa documentazione allegata dal ricorrente contempla l’ordinanza di integrazione del contraddittorio (doc. 16) e la sentenza di primo grado (doc. 17), pronunciata nei confronti di tutti gli attuali ricorrenti. La sentenza impugnata ha fatto, pertanto, corretta applica- zione dei principi di questa Corte, secondo cui l’unitarietà dell’accerta- mento che sta alla base della rettifica dei redditi di una società di per- sone comporta l’obbligo del giudice del merito di integrare il contrad- dittorio nei confronti dei soci pretermessi, salva la possibilità della riu- nione successiva dei ricorsi (Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815). Per effetto dell’integrazione del contraddittorio tutti i contribuenti hanno potuto far valere, anche in grado di appello , le loro difese ; né, N.3855/17 R.G. Est. F. D’Aquino del resto, si sarebbe potuta attuare in primo grado la riunione tra cause pendenti tra diversiUffici giudiziari di merito. 7. Il primo motivo è infondato in relazione alla deduzione di omessa valutazione della questione della violazione del litisconsorzio necessa- rio, in quanto questione affrontata dal giudice di appello, indipenden- temente dall’esame della deduzione contenuta in memoria. 8. Il primo motivo è, invece, inammissibile in relazione all’omessa valutazione delle deduzioni contenute in memoria, asseritamente co- stituenti mero ampliamento delle originarie deduzioni difensive, in quanto il ricorrente non ha dedotto in quali termini l’esame della me- moria avrebbe condotto a un diverso esito del giudizio. Tali questioni – analiticamente oggetto di trascrizione da parte ricorrente (carenza di motivazione dell’atto impositivo, illegittimo ricorso alla metodologia di accertamento, infondatezza nel merito dell’accertamento) sono, difatti, state oggetto di esame nel giudizio di appello. Considerato che il giu- dice del merito, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della moti- vazione, non è tenuto a esaminare tutte le allegazioni di parte, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le ar- gomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 di- cembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), il ricorrente ha omessi di specificarese e in quali termini l’esame di tali questioni sarebbe stato decisivo ai fini della decisione delle questioni trattatenel giudizio di appello. 9. Il terzo e il quarto motivo, i quali possono essere esaminati con- giuntamente, sono infondati. Infondatoè, in primo luogo, il terzo mo- tivo, ricorrendo nel caso di specie non una omessa pronuncia, bensì un rigetto implicito, posto che il giudice di appello ha rigettato l’appello nel merito, ritenendo che parte contribuente non avrebbe fornito giustifi- cazione agli elementi addotti dall’Ufficio. N.3855/17 R.G. Est. F. D’Aquino 12. Quanto al quarto motivo, si osserva che il ricorrente – pur avendo omesso di trascrivere gli atti impositivi impugnati - li ha cor- rettamente allegati al ricorso (docc. 4, 5). Da tali documenti emerge come l’Ufficio abbia espressamente motivato in relazione alle osserva- zioni poste da parte contribuente, assolvendo così all’obbligo di moti- vazione rafforzata che ricorre in caso di accertamento condotto sugli studi di settore (Cass., Sez. V, 14 novembre 2018, n. 29323; Cass., Sez. V, 23 maggio 2018, n. 12702), in ossequio al principio secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un si- stema di presunzioni semplici, lacui gravità, precisione e concordanza non è ex legedeterminata dallo scostamento del reddito dichiarato ri- spetto agli standard in sé considerati ma nasce solo in esito al contrad- dittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accerta- mento, con il contribuente(ex multis, Cass., Sez. V, 18 agosto 2022, n. 24931). 14. Il quinto motivo è inammissibilein quanto costituisce revisione della valutazione delle prove operata dal giudice del merito.Nel qual caso, oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice del merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315), salvo l’esame in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di omesso esame di fatto decisivo (Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313;Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054). 15. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soc- combenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del con- tributo unificato. P. Q. M. N.3855/17 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in com- plessivi € 3.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussi- stono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito