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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:T:2010:453
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62005TJ0024_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T‑24/05, [OSCURATO:PERSONA], Inc., precedentemente [OSCURATO:PERSONA]., con sede in Danville, Virginia ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]., Inc., con sede in Wilson, Carolina del Nord ([OSCURATO:PERSONA]), Trans-[OSCURATO:PERSONA].

Ltd , con sede in Vaduz (Liechtenstein), rappresentate inizialmente dagli avv.ti M. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e A. Emch, successivamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA], ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata dai sigg.

F. Castillo de la Torre e É. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio – Spagna), IL TRIBUNALE (Quarta Sezione), composto dal sig.

O. Czúcz, presidente, dalla sig.ra

I. Labucka e dal sig.

K. O’Higgins (relatore), giudici, cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 giugno 2009, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti

1. Ricorrenti e procedimento amministrativo

1. [OSCURATO:PERSONA], SA (in prosieguo: la «WWTE») è una delle quattro imprese di prima trasformazione di tabacco greggio in Spagna (in prosieguo: i «trasformatori» o i «trasformatori spagnoli»).

2. Gli altri tre trasformatori spagnoli sono i seguenti: la Compañia española de tabaco en rama, SA (in prosieguo: la «Cetarsa»), l’[OSCURATO:PERSONA], SA, e la [OSCURATO:PERSONA], SL (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).

3. Tra il 1995 e il 5 maggio 1998 due terzi del capitale della WWTE erano di proprietà della Trans-[OSCURATO:PERSONA].

Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), un’affiliata al 100% della [OSCURATO:PERSONA]., Inc. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), essa stessa affiliata al 100% della multinazionale americana [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «SCC»).

Il rimanente terzo era detenuto dal presidente della WWTE e da due membri della sua famiglia.

4. Il 5 maggio 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato la propria partecipazione nel capitale della WWTE all’86,94%, mentre il resto delle azioni era detenuto in proprio dalla WWTE (9,73%) e da una persona fisica (3,33%).

Nell’ottobre 1998 la WWTE ha acquistato le azioni di quest’ultima persona e la SCC ha acquistato una partecipazione diretta nel capitale della WWTE in misura pari allo 0,04%.

Nel maggio del 1999 la [OSCURATO:PERSONA] e la SCC hanno portato la loro partecipazione nel capitale della WWTE rispettivamente all’89,64% e allo 0,05%, mentre il resto del capitale era detenuto in azioni proprie dalla WWTE.

5. La SCC, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono le ricorrenti nella presente causa. Qui di seguito si farà riferimento al gruppo di società al quale esse appartengono con l’espressione «gruppo [OSCURATO:PERSONA]».

6. Il 3 e il 4 ottobre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, essendo in possesso di informazioni in base alle quali i trasformatori ed i produttori spagnoli di tabacco greggio avrebbero commesso violazioni dell’art. 81 CE, ha effettuato accertamenti ai sensi dell’art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), presso i locali di tre di detti trasformatori, ossia la Cetarsa, l’[OSCURATO:PERSONA] e la WWTE, nonché presso l’[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de Tabaco (in prosieguo: l’«Anetab»).

7. Il 3 ottobre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì proceduto ad accertamenti presso la sede della Maison des métiers du tabac (Associazione degli operatori del tabacco) e della Fédération européenne des transformateurs de tabac (Federazione europea dei trasformatori di tabacco) nonché, il 5 ottobre 2001, della Federación nacional de cultivadores de tabaco (Federazione nazionale dei coltivatori di tabacco) (in prosieguo: la «FNCT»).

8. Nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2002 i trasformatori e l’Anetab hanno fornito talune informazioni alla [OSCURATO:PERSONA].

Successivamente quest’ultima ha inviato loro, nonché alla FNCT, varie richieste di informazioni in base all’art. 11 del regolamento n. 17. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì chiesto informazioni al Ministero spagnolo dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione riguardo alla normativa spagnola sui prodotti agricoli.

9. L’11 dicembre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento all’origine della causa in esame ed ha adottato una comunicazione degli addebiti che ha trasmesso a 20 imprese o associazioni, tra cui i trasformatori spagnoli, l’Anetab, la FNCT, le ricorrenti e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] è una società italiana la cui attività principale è quella della prima trasformazione di tabacco greggio in Italia e della commercializzazione di tabacco trasformato.

Essa appartiene allo stesso gruppo di società della [OSCURATO:PERSONA], ossia quello al cui vertice è posta la società americana [OSCURATO:PERSONA].

10. Le imprese e le associazioni di cui trattasi hanno avuto accesso al fascicolo istruttorio della [OSCURATO:PERSONA], sotto forma di copia su CD-ROM inviata loro, ed hanno trasmesso osservazioni scritte in risposta agli addebiti mossi da quest’ultima.

11. Il 29 marzo 2004 si è tenuta un’audizione.

12. Dopo aver sentito il Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti e alla luce della relazione finale del consigliere auditore, il 20 ottobre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio – Spagna) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è stata pubblicata una sintesi sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19 aprile 2007 (GU L 102, pag. 14).

2. Decisione impugnata

13. La decisione impugnata si riferisce a due intese orizzontali stipulate e messe in atto sul mercato spagnolo del tabacco greggio.

14. La prima intesa, che coinvolgeva i trasformatori e la [OSCURATO:SOCIETA], riguardava la fissazione annua, nel periodo 1996‑2001, del prezzo medio (massimo) di consegna delle singole varietà di tabacco greggio, senza distinzione tra le qualità, nonché la ripartizione dei quantitativi delle singole varietà di tabacco greggio che i trasformatori potevano individualmente acquistare dai produttori (v., in particolare, punti 74-76 e 276 della decisione impugnata).

Dal 1999 al 2001 i trasformatori e la [OSCURATO:SOCIETA] avevano parimenti concordato forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole qualità di tabacco greggio figuranti nelle tabelle allegate ai «contratti di coltivazione», nonché «condizioni complementari», ossia il prezzo minimo medio per produttore e il prezzo minimo medio per associazione di produttori (v., in particolare, punti 77-83 e 276 della decisione impugnata).

15. Qui di seguito si farà riferimento all’intesa descritta al precedente punto 14 con i termini «cartello dei trasformatori».

16. La seconda intesa individuata nella decisione impugnata coinvolgeva i tre sindacati agricoli spagnoli, ossia l’[OSCURATO:PERSONA] agraria de jóvenes agricultores (in prosieguo: l’«ASAJA»), l’Unión de pequeños agricultores (in prosieguo: l’«UPA») e la Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos (in prosieguo: la «COAG»), nonché la [OSCURATO:PERSONA] de cooperativas agrarias de [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «CCAE»).

Tale intesa aveva come obiettivo la fissazione annua, nel periodo 1996-2001, delle forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole varietà di tabacco greggio figuranti nelle tabelle allegate ai «contratti di coltivazione» nonché le «condizioni complementari» (v., in particolare, punti 77-83 e 277 della decisione impugnata).

17. Qui di seguito si farà riferimento all’intesa descritta al precedente punto 16 con i termini «cartello dei rappresentanti dei produttori».

18. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che ciascuna di queste intese configuri un’infrazione unica e continuata all’art. 81, n. 1, CE (v., in particolare, punti 275‑277 della decisione impugnata).

19. All’art. 1 di tale decisione essa imputa la responsabilità del cartello dei trasformatori ai trasformatori spagnoli, alla [OSCURATO:SOCIETA], alla [OSCURATO:PERSONA]. – società madre del gruppo al quale appartiene l’[OSCURATO:PERSONA] – e alle ricorrenti e quella del cartello dei rappresentanti dei produttori all’ASAJA, all’UPA, alla COAG e alla CCAE (in prosieguo, considerate congiuntamente: i «rappresentanti dei produttori»).

20. All’art. 2 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ingiunge a tali imprese e ai rappresentanti dei produttori di porre immediatamente fine alle violazioni di cui all’art. 1, qualora non vi abbiano già provveduto, e di astenersi in avvenire da qualsiasi pratica restrittiva che abbia oggetto o effetto identico o equivalente.

21. All’art. 3 della decisione impugnata sono inflitte le seguenti ammende:

– [OSCURATO:SOCIETA]: EUR 11 880 000;

– Cetarsa: EUR 3 631 500;

– WWTE: EUR 1 822 500;

– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 2 592 000;

– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 108 000;

– ASAJA: EUR 1 000;

– UPA: EUR 1 000;

– COAG: EUR 1 000;

– CCAE: EUR 1 000.

22. Dall’art. 3 della decisione impugnata risulta altresì che le ricorrenti sono responsabili in solido del pagamento dell’ammenda inflitta alla WWTE e la [OSCURATO:PERSONA] del pagamento di quella inflitta all’[OSCURATO:PERSONA].

3. Destinatari della decisione impugnata

23. Il punto 2.4 della decisione impugnata è dedicato alla questione dei destinatari (punti 357‑400 della decisione impugnata).

24. Anzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] vi afferma che è dimostrato che i trasformatori spagnoli e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno partecipato direttamente al cartello dei trasformatori e l’ASAJA, l’UPA, la COAG e la CCAE al cartello dei rappresentanti dei produttori e che, pertanto, ciascuna di dette imprese o associazioni «è tenuta ad assumersi la responsabilità dell’infrazione e di conseguenza è destinataria della [decisione impugnata]» (punti 357 e 358 della decisione impugnata).

Ai punti 359-369 di tale decisione essa valuta, in particolare, il ruolo della [OSCURATO:SOCIETA] nel cartello dei trasformatori.

25. Poi, la [OSCURATO:PERSONA] esamina la questione dell’imputabilità del comportamento illecito di un’affiliata alla sua società madre rilevando che, nel caso di specie, essa si pone in tre casi, nello specifico quelli dell’[OSCURATO:PERSONA], della WWTE e della [OSCURATO:PERSONA] (punti 370‑400 della decisione impugnata).

26. A tale proposito, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta i principi a suo avviso applicabili in materia (punti 371‑374 della decisione impugnata).

27. In particolare, essa afferma quanto segue: – per determinare se una società madre debba essere considerata responsabile del comportamento illecito della sua affiliata, è necessario provare che quest’ultima «non decide in modo autonomo quale deve essere il suo comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele dalla società madre» (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 619, punti 132 e 133); – secondo una giurisprudenza costante, se la società madre detiene l’intero capitale della controllata, si può legittimamente presumere che essa eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima (sentenze della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG-Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punto 50, e 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑9925, punto 29; sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑931, punti 961 e 984); – tale tesi può essere ulteriormente corroborata da «fattori specifici inerenti ai casi individuali»; – per quanto concerne le affiliate che non sono controllate al 100%, secondo la Corte una società madre può influire sulla politica della propria affiliata se essa, allorché viene commessa l’infrazione, ne detiene la maggior parte del capitale (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 136), oppure se è «costantemente» informata delle pratiche dell’affiliata e ne determina direttamente il comportamento (sentenza AEG‑Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 52); – per costante giurisprudenza, la nozione di impresa, inserita nel contesto del diritto della concorrenza, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica dal punto di vista dell’oggetto dell’accordo di cui trattasi, anche se, sotto il profilo giuridico, questa unità economica è costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1487, punto 66, che rinvia alla sentenza della Corte 12 luglio 1984, causa 170/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2999, punto 11).

28. In secondo luogo, prima di procedere ad un esame più dettagliato del caso dell’[OSCURATO:PERSONA] nonché di quello della WWTE, al punto 375 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] afferma quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] fattispecie tre dei quattro trasformatori spagnoli di tabacco greggio sono imprese controllate (al 100% o al 90%) da multinazionali americane.

Esistono altri elementi concreti che confermano la presunzione secondo la quale il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] e di WWTE deve essere imputato alle loro rispettive società madri.

In questi casi, le due società - la società madre e l’affiliata - devono essere considerate responsabili in solido delle infrazioni accertate nella [decisione impugnata]».

29. Al punto 376 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge quanto segue: «[Per contro], in seguito all’invio della comunicazione degli addebiti e all’audizione delle parti, è risultato evidente che le prove contenute nel fascicolo non potrebbero giustificare una conclusione analoga nei confronti della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] (...) e di [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA].

Inc.] in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].

Infatti, a prescindere dal nesso tra le società madri e le loro affiliate, non vi è alcuna indicazione nel fascicolo di una partecipazione materiale di [OSCURATO:PERSONA] (...) e di [OSCURATO:PERSONA] nei fatti che sono esaminati nella [decisione impugnata].

Pertanto non sarebbe appropriato indirizzare loro una decisione nel caso di specie.

La stessa conclusione si applica a fortiori a [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA] BV] dal momento che la sua partecipazione del 100% in [OSCURATO:PERSONA] era puramente finanziaria».

30. Ai punti 377-386 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] esamina il caso dell’[OSCURATO:PERSONA].

Essa in particolare rileva che, dal secondo semestre del 1997, tale società è interamente controllata dalla [OSCURATO:PERSONA] tramite l’[OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), sua affiliata al 100%.

Essa ne deduce che può legittimamente presumersi che, per lo meno a partire da tale momento, la [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato un’influenza determinante sul comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che altri elementi del suo fascicolo – che essa espone ai punti 379 e 380 della decisione impugnata – confermano tale presunzione.

Inoltre, essa respinge talune affermazioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti e segnatamente quella secondo cui essa avrebbe violato il divieto di discriminazione, ritenendola responsabile del comportamento illecito della sua affiliata, laddove essa, in particolare, non ha ritenuto la società madre della Cetarsa, vale a dire la Sociedad estatal de participaciones industriales (in prosieguo: la «Sepi»), responsabile del comportamento illecito della sua affiliata. [OSCURATO:PERSONA] giustifica tale disparità di trattamento con il fatto che, contrariamente a quanto avrebbe affermato la [OSCURATO:PERSONA], «il [suo] fascicolo (...) non contiene alcuna comunicazione diretta tra Cetarsa e Sepi relativa all’oggetto del caso di specie», che «l’interesse di Sepi in Cetarsa sembra essere eminentemente finanziario, analogamente al legame tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]», che «Cetarsa (a differenza di [OSCURATO:PERSONA]) concentra in sé tutta l’attività di trasformazione del tabacco del gruppo Sepi e, anche per tale motivo, sembra che sia gestita come un’impresa distinta» e, infine, che «la proprietà di Cetarsa non è interamente detenuta da Sepi» (punto 384 della decisione impugnata).

31. Dagli elementi illustrati al precedente punto 30 la [OSCURATO:PERSONA] evince che la [OSCURATO:PERSONA] «deve essere considerata responsabile congiuntamente con [OSCURATO:PERSONA] del comportamento di quest’ultima, come stabilito dalla [decisione impugnata] per il periodo dalla seconda metà del 1997 fino al 10 agosto 2001» (punto 386 della decisione impugnata).

32. Ai punti 387-400 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] esamina il caso della WWTE.

33. Essa ritiene che si debbano distinguere due periodi: un primo periodo compreso tra il 1995 e il maggio 1998 e un secondo periodo compreso tra quest’ultima data e quella della decisione impugnata.

34. Per quanto attiene al primo periodo, ai punti 388-390 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA], anzitutto, espone i seguenti rilievi: – due terzi del capitale della WWTE erano detenuti dalla SCC attraverso la [OSCURATO:PERSONA], che era un’affiliata della [OSCURATO:PERSONA]; – il resto del capitale della WWTE era detenuto da tre persone fisiche, ossia il presidente della WWTE e due membri della sua famiglia; – per le decisioni dell’assemblea generale degli azionisti della WWTE era necessario il voto favorevole degli azionisti rappresentanti almeno il 75% del capitale; – il consiglio di amministrazione della WWTE era composto da quattro membri designati dall’assemblea generale; – due di tali membri – tra cui il presidente della WWTE, che disponeva di un voto preponderante – rappresentavano gli azionisti minoritari; – degli altri due membri, uno era il sig.

V., vice presidente della SCC responsabile delle attività del gruppo in Europa; – le decisioni del consiglio di amministrazione della WWTE erano adottate a maggioranza semplice.

35. Al punto 391 della decisione impugnata, in base agli elementi che precedono la [OSCURATO:PERSONA] conclude che, nel corso del primo periodo, la WWTE era controllata congiuntamente dalla SCC (attraverso la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]) e dal presidente della WWTE assieme alla sua famiglia.

36. Poi, allo stesso punto essa espone una serie di elementi contenuti nel suo fascicolo che dimostrerebbero che, durante lo stesso periodo, la SCC «o le sue affiliate» hanno esercitato un’influenza effettiva sul comportamento della WWTE in Spagna.

37. Infine, al punto 392 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che, alla luce dei suddetti elementi, «si deve (...) concludere che tra il 1996 e il maggio 1998, SCC, pur controllando (attraverso le sue affiliate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) soltanto due terzi del capitale di WWTE, tuttavia aveva istituito determinati meccanismi che, considerati congiuntamente, le permettevano di essere al corrente delle attività della sua affiliata in Spagna e quindi di controllarne effettivamente la politica commerciale».

38. Per quanto riguarda il secondo periodo, ai punti 393-398 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] enuncia una serie di elementi che dimostrerebbero che, dal maggio 1998, la SCC, direttamente o tramite la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], ha avuto il controllo esclusivo sulla WWTE ed ha esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale di quest’ultima.

Tali elementi sono i seguenti: – nel maggio 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato la sua partecipazione nel capitale della WWTE all’86,94%, mentre il resto del capitale era detenuto in proprio dalla WWTE (9,73%) e da una persona fisica (3,33%); – nell’ottobre 1998 la WWTE ha acquistato le azioni di quest’ultima persona e la SCC ha acquistato una partecipazione diretta dello 0,04% nella WWTE; – nel maggio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] e la SCC hanno rispettivamente aumentato la loro partecipazione nel capitale della WWTE all’89,64% e allo 0,05%; – le regole di voto nell’assemblea generale della WWTE non sono mutate e, pertanto, dal maggio 1998 la SCC controlla l’adozione delle decisioni in seno a tale assemblea generale; – i due membri del consiglio di amministrazione della WWTE rappresentanti gli azionisti di minoranza hanno dato le dimissioni e sono stati sostituiti da due nuovi membri designati dall’assemblea generale; – a partire dal maggio 1998 le decisioni del consiglio di amministrazione della WWTE sono adottate con il voto favorevole di tre dei suoi quattro membri; – a partire dal 1998 il sig.

V. ha un ruolo nella conclusione dei contratti di coltivazione stipulati dalla WWTE con le associazioni dei produttori; – il «manuale delle procedure e dei sistemi di controllo interno» della WWTE del 2000 (in prosieguo: il «manuale della WWTE») recita quanto segue: «Il presidente, assieme al direttore incaricato degli Acquisti, è direttamente responsabile del processo di contrattazione (…) previa autorizzazione della casa madre, che ogni anno, a marzo, approva il bilancio per la campagna commerciale».

39. Al punto 399 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] afferma che «[g]li argomenti svolti da SCC nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti non giustificano una conclusione diversa a questo riguardo».

In particolare, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], «l’esistenza di un management locale che gestiva attivamente l’affiliata spagnola [non esclude che] SCC esercitasse un’influenza decisiva su quest’ultima».

40. Alla luce di tali diversi elementi, al punto 400 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] conclude che, perlomeno a partire dal 1996, «SCC o le sue affiliate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]» hanno esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale della WWTE e che devono pertanto essere considerate corresponsabili delle pratiche addebitate a quest’ultima ed essere indicate tra i destinatari della decisione impugnata.

Procedimento e conclusioni delle parti

41. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 21 gennaio 2005 le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

42. Lo stesso giorno la WWTE ha presentato un ricorso diretto alla riduzione dell’ammenda inflittale con la decisione impugnata (causa T‑37/05).

43. Il 22 gennaio 2005 l’[OSCURATO:PERSONA] ha del pari proposto un ricorso diretto alla riduzione dell’ammenda inflittale con la decisione impugnata (causa T‑38/05).

44. Il 28 gennaio 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione impugnata o, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflittale con tale decisione (causa T‑41/05).

45. Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 1° agosto 2005, le ricorrenti hanno chiesto di riunire la presente causa con le cause T‑37/05, T‑38/05 e T‑41/05.

46. Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 7 settembre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al Tribunale di essere dell’avviso che la riunione delle quattro cause non avrebbe consentito di migliorare sensibilmente l’efficacia del procedimento e che rimetteva ad esso la decisione circa l’opportunità di accogliere o meno l’istanza di riunione.

47. Il Tribunale non ha accolto detta istanza di riunione.

48. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del suo regolamento di procedura, ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a depositare un documento e a rispondere a taluni quesiti. [OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato a tali richieste entro il termine impartito.

49. Le parti hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 17 giugno 2009.

50. Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata nella parte che le riguarda; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

51. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare le ricorrenti alle spese. In diritto

52. A sostegno del proprio ricorso le ricorrenti deducono due motivi.

Il primo motivo si articola in due parti.

La prima parte è relativa alla violazione dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

La seconda parte, dedotta in subordine, è relativa all’insufficienza della motivazione.

Il secondo motivo si fonda sulla violazione del principio di parità di trattamento.

Essendo strettamente connessi, tali due motivi devono essere esaminati congiuntamente.

1. Argomenti delle parti

53. [OSCURATO:PERSONA] prima parte del primo motivo le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 considerandole responsabili dell’infrazione commessa dalla WWTE.

54. Esse affermano che, in ossequio alla giurisprudenza e alla prassi in materia di decisioni della [OSCURATO:PERSONA], affinché un’impresa possa essere considerata responsabile di un’infrazione commessa da un’altra devono essere soddisfatte cumulativamente due condizioni: non solo è necessario che la prima impresa sia in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della seconda, ma occorre altresì che essa abbia fatto effettivamente uso di tale influenza.

55. Per quanto riguarda la prima condizione le ricorrenti fanno valere che, durante il periodo precedente al maggio 1998, la [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale della WWTE e non disponeva di un potere direttivo nei confronti di quest’ultima, al punto da privarla di qualunque autonomia reale nella determinazione della propria linea d’azione nel mercato.

Esse ritengono pertanto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia imputato erroneamente alla [OSCURATO:PERSONA] e, per estensione, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla SCC l’infrazione commessa dalla WWTE durante tale periodo.

56. A sostegno delle proprie affermazioni le ricorrenti fanno valere in particolare il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e la SCC detenevano soltanto una partecipazione indiretta nella WWTE, che la WWTE era controllata congiuntamente dalla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e dal presidente della WWTE e dalla sua famiglia, dall’altro, e che gli «elementi del fascicolo» cui fa riferimento la [OSCURATO:PERSONA] al punto 391 della decisione impugnata non provano che esse fossero in grado di esercitare un’influenza determinante sulla WWTE.

57. Le ricorrenti ritengono che la nozione di «controllo comune» di cui al regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), non corrisponda al potere di esercitare un’influenza determinante.

A tale riguardo, da un lato, esse asseriscono che tale regolamento non può essere applicato in via analogica alla fattispecie in esame.

Dall’altro, esse affermano che, anche supponendo che si possano rinvenire delle indicazioni in tale regolamento, esse riguarderebbero la nozione di «controllo esclusivo» e non quella di «controllo comune», che sarebbe adeguata per definire il «potere di esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale dell’affiliata».

58. Per quanto riguarda il periodo successivo al maggio 1998, le ricorrenti riconoscono di essere state in grado di esercitare un’influenza determinante sulla WWTE.

59. Quanto alla seconda condizione, in primo luogo le ricorrenti fanno valere che, perché essa sia soddisfatta, occorre che la società madre abbia dato alla sua affiliata istruzioni dirette di commettere l’infrazione o che abbia direttamente partecipato ad essa.

A sostegno di tale affermazione esse invocano in particolare la constatazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 376 della decisione impugnata, secondo cui «a prescindere dal nesso tra le società madri e le loro affiliate, non vi è alcuna indicazione nel fascicolo di una partecipazione materiale di [OSCURATO:PERSONA] (...) e di [OSCURATO:PERSONA] nei fatti che sono esaminati nella [decisione impugnata]».

60. Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] sia in errore quando afferma che è sufficiente provare che l’affiliata non disponga di autonomia totale nella determinazione della sua linea d’azione nel mercato – senza accertare un collegamento specifico con il comportamento illecito – affinché sia dimostrato l’esercizio effettivo di un’influenza determinante.

Da un lato, esse sono dell’avviso che la posizione in tal modo difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] non sia suffragata dalla giurisprudenza da essa fatta valere.

Dall’altro, esse affermano che detta influenza deve avere ad oggetto «la politica commerciale relativa all’infrazione».

Orbene, nel caso di specie l’infrazione sarebbe stata commessa nel mercato dell’acquisto di tabacco greggio, ossia in un mercato nel quale la WWTE godrebbe di totale autonomia e che non ricadrebbe nella sua «politica commerciale o delle vendite».

Nello stesso senso, le ricorrenti criticano il fatto che gli elementi di prova sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA] riguardino solo il finanziamento e le vendite di tabacco e non gli acquisti di tabacco greggio.

61. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, nel caso di un gruppo di società integrato verticalmente, la responsabilità del comportamento illecito di un’affiliata non può essere automaticamente imputata alla società posta al vertice del gruppo.

Una simile responsabilità potrà attribuirsi solo ad una società madre che abbia fornito istruzioni all’affiliata coinvolta o che abbia indirizzato in modo sostanziale il comportamento di questa.

62. In terzo luogo, le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] ha l’onere di provare che esse hanno dato istruzioni alla WWTE.

Esse sostengono che non può presumersi che una società, ove detenga il 100% del capitale di un’altra società, eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale di quest’ultima.

Esse rilevano in particolare che, nelle cause all’origine delle sentenze AEG‑Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], citata nel precedente punto 27, il giudice comunitario non si è limitato ad avvalersi di una siffatta presunzione, ma ha altresì esaminato in maniera approfondita la questione della partecipazione della società madre all’infrazione.

63. In ogni caso, secondo le ricorrenti la [OSCURATO:PERSONA] non ha addotto la summenzionata presunzione né nella comunicazione degli addebiti né nella decisione impugnata.

Essa non può conseguentemente farvi riferimento per la prima volta nel controricorso.

Le ricorrenti aggiungono che, ai punti 18 e 376 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, anche nell’ipotesi di detenzione del 100% del capitale dell’affiliata, spettava ad essa fornire gli elementi di prova supplementari per poter considerare la società madre di tale affiliata responsabile del comportamento di questa.

64. Inoltre, le ricorrenti insistono sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] deve produrre la prova dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante per quanto riguarda ciascuna di esse.

In tale contesto, esse sostengono in particolare che la [OSCURATO:PERSONA] non può affermare che il sig.

V. «[abbia] svolto funzioni a livello di direzione del gruppo», ai sensi del punto 37 della sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑31/99, ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1881).

Esse rilevano che il sig.

V. non è mai stato un dirigente designato dalla SCC – di modo che egli non può essere assimilato ai «dirigenti di più alto livello» cui si riferisce detta sentenza – e che questi non era neppure il responsabile di tutte le attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in una regione o paese dato o l’incaricato, in seno a tale gruppo, della direzione commerciale a livello mondiale di tutte le imprese attive nel settore considerato.

Le ricorrenti precisano che il sig.

V. aveva un ruolo di rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «SCTL») in Europa, ma che i suoi poteri derivavano dalla sua qualità di membro del consiglio di amministrazione delle affiliate locali – tra cui la WWTE – e non da un mandato conferitogli dalla SCC.

Le funzioni del sig.

V. si sarebbero limitate al coordinamento della vendita di tabacco trasformato per mezzo della rete di vendite internazionali del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

65. In quarto luogo, le ricorrenti fanno riferimento al periodo precedente al maggio 1998.

Esse affermano che la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto elementi di prova sufficienti a dimostrare che, durante tale periodo, una qualsiasi di esse avesse dato istruzioni alla WWTE di adottare un comportamento anticoncorrenziale.

In particolare, gli elementi menzionati al punto 391 della decisione impugnata non sarebbero sufficientemente probanti a questo scopo.

66. Per quanto riguarda quest’ultimo profilo, innanzitutto, le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] non produce alcun elemento di prova né adduce alcun argomento per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA].

Esse rilevano in particolare che quest’ultima è un’impresa senza attività propria, la cui partecipazione nella WWTE è di natura puramente finanziaria.

67. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il sig.

V. lavorava per la SCTL e non per la SCC.

Esse aggiungono che l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il sig.

V. assumeva la responsabilità generale delle attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in Europa e agiva in quanto rappresentante della SCC, è assai generica e, conseguentemente, priva di ogni fondamento.

In ogni caso, tali circostanze non dimostrerebbero che la [OSCURATO:PERSONA] abbia dato alla WWTE istruzioni dirette di adottare un comportamento anticoncorrenziale.

68. In terzo luogo, le ricorrenti affermano che la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il sig.

V. «doveva fungere da tramite tra WWTE e le sue società madri» (punto 391 della decisione impugnata) è del pari assai generica e, pertanto, priva di ogni fondamento.

Esse affermano in particolare che la [OSCURATO:PERSONA] non dimostra che tale «funzione di tramite» includesse il fatto di dare istruzioni alla WWTE.

69. In quarto luogo, le ricorrenti asseriscono che il processo verbale della riunione del consiglio di amministrazione della WWTE del 25 e del 26 marzo 1996, citato al punto 391 della decisione impugnata, fa riferimento soltanto alla [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, gli argomenti che ne trae la [OSCURATO:PERSONA] non possono riguardare la SCC e la [OSCURATO:PERSONA].

La [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che tale processo verbale non dimostra che essa abbia dato istruzioni alla WWTE di adottare un comportamento anticoncorrenziale.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] verrebbe consultata e dovrebbe fornire la propria autorizzazione unicamente in ordine a questioni estranee all’acquisto di tabacco greggio, vale a dire segnatamente la vendita di tabacco trasformato, e alle spese straordinarie.

70. In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sostenuto che essa fosse interessata da uno qualsiasi dei telefax menzionati al punto 391 della decisione impugnata.

La SCC sostiene che tali telefax sono stati inviati al dipendente di una società collegata alla [OSCURATO:PERSONA], e non alla stessa.

La menzione del nome «[OSCURATO:PERSONA] UK» in taluni dei telefax in parola sarebbe un errore commesso dal mittente, posto che la SCC non disporrebbe di alcun rappresentante nel [OSCURATO:PERSONA].

Sarebbe altresì erronea la menzione del sig.

V. quale vice presidente della SCC contenuta nelle relazioni annuali della SCC.

Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], essa rileva che nei telefax di cui trattasi si afferma unicamente che è possibile che il sig.

V. sia stato informato della condotta della WWTE e ritiene che non se ne possa dedurre che la stessa abbia dato istruzioni a quest’ultima di adottare una condotta anticoncorrenziale.

71. In quinto luogo, le ricorrenti fanno riferimento al periodo successivo al maggio 1998.

Esse sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che, nel corso di tale periodo, una qualsiasi di esse avesse dato istruzioni alla WWTE di adottare una condotta anticoncorrenziale.

72. A tale riguardo, innanzitutto, esse adducono che i rilievi contenuti nei punti 396 e 398 della decisione impugnata si riferiscono unicamente alla [OSCURATO:PERSONA].

73. In secondo luogo, le ricorrenti criticano le constatazioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 398 e alla nota a fondo pagina n. 313 della decisione impugnata.

Esse ritengono, anzitutto, che i «contratti spagnoli di approvvigionamento a lungo termine», ai quali viene fatto riferimento in tale nota a fondo pagina, non presentino alcun rapporto con le infrazioni in causa e che non si possa dunque farvi ricorso per dimostrare che una di esse abbia dato istruzioni alla WWTE di adottare una condotta anticoncorrenziale.

Poi, le stesse affermano che la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe neppure trarre un argomento dal manuale della WWTE.

A questo proposito, da un lato, esse sostengono che tale manuale non prova sufficientemente che la [OSCURATO:PERSONA] abbia dato istruzioni alla WWTE di commettere una violazione delle norme in materia di concorrenza.

Dall’altro, esse dichiarano che detto manuale «prevede che la [OSCURATO:PERSONA] dia la propria autorizzazione prima dell’inizio del processo di contrattazione», il che significa, in pratica, che essa «autorizza le quantità di tabacco da acquistare in Spagna».

Esse precisano che l’autorizzazione viene data nell’ambito dell’approvazione del bilancio annuale e che non costituisce un’autorizzazione ad acquistare ad un prezzo determinato o a fissare il prezzo secondo un metodo o una formula prestabiliti.

Entro il limite delle spese autorizzate dalla [OSCURATO:PERSONA], la WWTE «[attuerebbe] in modo totalmente autonomo una politica di acquisti indipendente».

Esse aggiungono che il manuale è del 2000 e, quindi, non può farsi ricorso ad esso per dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato un’influenza determinante sulla WWTE a partire dal maggio 1998.

74. In sesto luogo, le ricorrenti ritengono di aver dimostrato in modo giuridicamente valido che, quando è stata commessa la violazione dell’art. 81, n. 1, CE, la WWTE agiva in maniera autonoma nel mercato e non in base a loro istruzioni.

75. A tale proposito, in primo luogo, esse rilevano che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta che la WWTE disponga di una propria dirigenza locale.

76. In secondo luogo, esse fanno valere il fatto che la WWTE possedeva un proprio patrimonio e un personale proprio.

77. In terzo luogo, esse ripetono che la [OSCURATO:PERSONA] partecipava alla commercializzazione ed alla vendita di tabacco trasformato, mentre la WWTE era unica responsabile degli acquisti di tabacco greggio.

78. In quarto luogo, le ricorrenti affermano che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha una struttura decentralizzata e che «il mercato spagnolo del tabacco rappresenta una parte del tutto insignificante delle attività generali del gruppo».

79. In quinto luogo, nella replica le ricorrenti rilevano che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva solo di cespiti finanziari, non esercitava attività e non aveva dipendenti.

Esse affermano che la [OSCURATO:PERSONA] acquistava tabacco trasformato dalla WWTE solo «in modo formale», «al fine di registrare un utile nella contabilità della WWTE», e che la [OSCURATO:PERSONA] non era affatto interessata dalla strategia di acquisto di quest’ultima, che rientrava essenzialmente nella responsabilità esclusiva del presidente della WWTE.

80. Da tutte le considerazioni che precedono le ricorrenti concludono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha provato in modo sufficiente che una qualunque di esse avesse dato istruzioni alla WWTE di adottare una condotta anticoncorrenziale. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto operato un’applicazione errata dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.

81. [OSCURATO:PERSONA] seconda parte del primo motivo, dedotta in subordine, le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 253 CE, in quanto ha fornito una motivazione insufficiente a sostegno della propria valutazione secondo cui esse devono essere considerate responsabili in solido del comportamento della WWTE.

82. Per quanto riguarda il secondo motivo, in primo luogo, le ricorrenti dichiarano che la [OSCURATO:PERSONA] si è avvalsa di due criteri diversi per concludere che la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA].

Inc. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la Sepi non erano responsabili del comportamento illecito delle loro rispettive affiliate.

Infatti, essa avrebbe verificato se il suo fascicolo contenesse, da un lato, «indicazion[i] (...) di una partecipazione materiale di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nei fatti che sono esaminati nella [decisione impugnata]» (punto 376 della decisione impugnata) e, dall’altro, «comunicazion[i] dirett[e] tra Cetarsa e Sepi relativ[e] all’oggetto del caso di specie» (punto 384 della decisione impugnata).

83. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito la prova né di una qualsivoglia partecipazione materiale della SCC, della [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione commessa dalla WWTE, né della minima comunicazione diretta tra una delle prime e la seconda relativa all’oggetto del caso di specie.

84. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì riservato un trattamento più favorevole all’[OSCURATO:PERSONA] rispetto alla [OSCURATO:PERSONA].

Esse lamentano il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], a differenza dell’[OSCURATO:PERSONA], sia stata fatta figurare tra i destinatari della decisione impugnata e sia stata considerata responsabile della condotta illecita della sua affiliata, sebbene la sua partecipazione in questa sia puramente finanziaria e la [OSCURATO:PERSONA] non abbia fornito la prova della sua partecipazione materiale ai fatti addebitati alla WWTE.

85. Le ricorrenti ritengono che la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia indicato nella propria risposta alla comunicazione degli addebiti che la sua partecipazione nella WWTE era puramente finanziaria sia irrilevante.

Esse sottolineano che la [OSCURATO:PERSONA] ha l’onere di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] potesse essere dichiarata responsabile.

Esse sono dell’avviso, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] non possa validamente sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] fosse l’acquirente principale della WWTE dal 1996 al 1999.

Infatti, da un lato, gli acquisti sarebbero stati effettuati esclusivamente per ragioni fiscali e, in pratica, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ricevuto alcuna fornitura di tabacco.

Dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fatto valere tale argomento nella decisione impugnata.

86. In terzo luogo, le ricorrenti sottolineano che esse non invocano a proprio vantaggio un atto illecito commesso in favore di un terzo.

Più precisamente, esse negano di sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia illegittimamente omesso di considerare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della Sepi o dell’[OSCURATO:PERSONA], ovvero di indirizzare a queste la decisione impugnata.

Esse sostengono che, se la [OSCURATO:PERSONA], fondandosi su un determinato criterio, ritiene che un’impresa non debba essere destinataria della decisione impugnata, la stessa deve applicare il medesimo criterio in modo non discriminatorio a tutte le altre imprese coinvolte.

87. Per quanto riguarda il primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che esso debba essere respinto.

88. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] condivide il giudizio delle ricorrenti secondo cui, perché una società madre possa essere considerata responsabile del comportamento tenuto da una delle sue affiliate, occorre, da un lato, che essa abbia la possibilità di esercitare un’influenza determinante sul comportamento commerciale di tale affiliata e, dall’altro, che essa abbia effettivamente esercitato detta influenza.

89. Quanto alla prima di queste condizioni, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che essa è stata definita in modo assai preciso dal legislatore nel regolamento n. 139/2004.

In particolare, essa rinvia all’art. 3, nn. 2 e 3, di tale regolamento.

Inoltre, la stessa respinge l’affermazione delle ricorrenti secondo cui un’influenza è «determinante» solo quando è «esclusiva» (v. precedente punto 57).

90. Per quanto attiene alla seconda condizione di cui al precedente punto 88, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la posizione delle ricorrenti, secondo cui in base ad essa è necessario che la società madre abbia dato istruzioni alla sua affiliata di violare l’art. 81 CE o abbia direttamente partecipato all’infrazione.

Essa afferma che, nel definire tale condizione, la giurisprudenza fa costantemente riferimento alla mancanza di autonomia dell’affiliata nella determinazione della sua linea d’azione nel mercato, senza stabilire un nesso specifico con la condotta illecita.

91. [OSCURATO:PERSONA] adduce che, tra gli elementi di prova idonei a dimostrare l’esercizio effettivo di un controllo sulla politica dell’affiliata, figura il fatto che la società madre sia rappresentata nel consiglio di amministrazione di detta affiliata.

Essa aggiunge che un’affiliata è meno in grado di essere autonoma quando opera nello stesso mercato della sua società madre o in un mercato strettamente connesso.

A prescindere da tali elementi generali, taluni elementi specifici potrebbero contribuire a dimostrare che la società madre partecipa alla politica commerciale della sua affiliata o che essa ha introdotto meccanismi che le consentano di supervisionare le attività di questa.

92. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la giurisprudenza ha ammesso che, quando un’affiliata è di proprietà della sua società madre al 100%, si presume che quest’ultima abbia esercitato il proprio potere di influenzare il comportamento della sua affiliata.

La società madre potrebbe invertire questa presunzione fornendo elementi di prova tali da dimostrare che in realtà l’affiliata ha una condotta autonoma nel mercato.

93. [OSCURATO:PERSONA] precisa che la presunzione di cui sopra si applica tanto nel caso in cui la società madre detenga direttamente una partecipazione del 100% nell’affiliata, quanto nel caso in cui essa detenga solo indirettamente tale partecipazione.

94. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] esamina il periodo precedente al maggio 1998.

95. A tal proposito, in primo luogo, essa fa valere che, ai punti 388, 390 e 391 della decisione impugnata, ha provato in modo giuridicamente valido che le ricorrenti avevano la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulla WWTE nel corso di tale periodo.

96. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, al punto 391, la decisione impugnata fa riferimento a molteplici elementi che dimostrano come le società controllanti la WWTE avessero istituito meccanismi idonei a consentir loro di esercitare in modo effettivo un’influenza determinante sul comportamento commerciale di quest’ultima.

Essa precisa in tale contesto che il fatto che un’influenza determinante sia stata realmente esercitata costituisce il miglior criterio obiettivo per stabilire se una società madre fosse in grado di esercitare una simile influenza.

97. Per quanto concerne detti elementi, la [OSCURATO:PERSONA] anzitutto insiste sul ruolo e sulle responsabilità del sig.

V. in seno al gruppo [OSCURATO:PERSONA].

In particolare essa ritiene che le ricorrenti non possano far valere il fatto che il sig.

V. non fosse dipendente della SCC, della [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA] o che non occupasse il posto di «corporate officer» (dirigente) in una di tali società.

Ciò che rileverebbe è unicamente la questione se questi «[abbia] svolto funzioni a livello di direzione del gruppo» (sentenza ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 64 supra, punto 37).

98. [OSCURATO:PERSONA] rinvia poi al processo verbale della riunione del consiglio di amministrazione della WWTE del 25 e del 26 marzo 1996.

99. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la corrispondenza menzionata al punto 391 della decisione impugnata dimostra che il presidente della WWTE ha tenuto al corrente il sig.

V. non solo delle attività di acquisto di tabacco di detta società, ma anche degli accordi sui prezzi e sui quantitativi conclusi con gli altri trasformatori.

100. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il fatto che, all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sia la sola società a detenere una partecipazione diretta nella WWTE non preclude che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA] esercitino un’influenza determinante su quest’ultima.

Essa sostiene che vari elementi dimostrano l’esistenza di un legame tra la WWTE e le ricorrenti.

A questo proposito essa rileva, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva designato due dei quattro membri del consiglio di amministrazione della WWTE ed era la principale cliente di quest’ultima dal 1996 al 1999, che la [OSCURATO:PERSONA] è attiva nel settore della trasformazione e della commercializzazione del tabacco ed è il principale cliente della WWTE dal 2000, e che il vice presidente della SCC responsabile delle attività nel settore del tabacco in Europa è membro del consiglio di amministrazione della WWTE.

Essa afferma che nel predetto gruppo ciascuna società ha un ruolo determinato: la WWTE acquista il tabacco greggio in Spagna e lo trasforma; la sua produzione viene poi acquistata direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]; queste ultime commercializzano quindi detta produzione mediante la rete di vendita della SCC, la quale coordina le attività delle diverse società operative del gruppo.

101. Da tutto quanto precede la [OSCURATO:PERSONA] conclude che essa non ha commesso alcun errore di diritto ritenendo che, durante il periodo precedente al mese di maggio 1998, la WWTE formasse un’unità economica con il gruppo [OSCURATO:PERSONA] e che le ricorrenti dovessero essere dichiarate corresponsabili del pagamento dell’ammenda.

102. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] esamina il periodo successivo al maggio 1998.

103. A tale riguardo, in primo luogo, essa rileva che le ricorrenti non contestano che in questo periodo fossero in grado di esercitare un’influenza determinante sulla WWTE.

104. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] dispone, dal maggio 1998, del controllo esclusivo sulla WWTE e detiene, dall’ottobre 1998, la totalità del capitale di quest’ultima.

Essa pertanto ritiene di aver potuto legittimamente presumere che le ricorrenti esercitassero un’influenza determinante sulla politica commerciale della loro affiliata.

105. [OSCURATO:PERSONA] respinge l’affermazione delle ricorrenti, secondo cui nella decisione impugnata essa non si è avvalsa di tale presunzione per considerarle responsabili del comportamento illecito della WWTE.

In particolare, essa respinge l’interpretazione che esse operano del punto 376 della decisione impugnata (v. precedente punto 59), affermando che da questo punto nonché dal punto 18 della decisione impugnata risulta che «il motivo per cui [essa] non ha indirizzato [tale decisione] all’[OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] risiedeva nelle loro osservazioni fornite in risposta alla comunicazione degli addebiti e durante l’audizione, che erano sufficienti per confutare ogni presunzione di esercizio effettivo di un controllo fondato sulla loro partecipazione nel capitale delle proprie affiliate».

Essa precisa di non aver potuto basarsi sulla predetta presunzione nel caso della [OSCURATO:PERSONA], dal momento che le società che la controllavano, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], possedevano soltanto il 90% del suo capitale.

Per quanto riguarda la [OSCURATO:SOCIETA], che, per parte sua, era controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] adduce che queste ultime sono riuscite a confutare la presunzione in discorso, e che le ricorrenti non hanno mai sostenuto che il suo fascicolo contenesse elementi tali da dimostrare l’esercizio di un’influenza determinante ad opera delle suddette società controllanti sul comportamento di detta affiliata.

106. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, ai punti 395-398 della decisione impugnata, essa menziona elementi supplementari che avvalorano la sua conclusione secondo cui le ricorrenti esercitavano effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale della WWTE.

107. [OSCURATO:PERSONA] si fonda in particolare su taluni passaggi di un memorandum del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA] al sig.

V., relativo ai «contratti spagnoli di approvvigionamento a lungo termine» (punto 396 e nota a fondo pagina n. 313 della decisione impugnata).

108. Un altro elemento fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] è il fatto, citato al punto 398 e alla nota in calce n. 314 della decisione impugnata, che il bilancio annuale della WWTE viene approvato dal suo consiglio di amministrazione «fatte salve le modifiche proposte dalla società madre».

109. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia alle constatazioni relative al manuale della WWTE da essa operate al punto 398 della decisione impugnata.

Essa rileva in particolare che le ricorrenti ammettono che la [OSCURATO:PERSONA] doveva approvare il bilancio per l’acquisto del tabacco prima dell’avvio da parte del presidente della WWTE di qualsivoglia negoziato contrattuale.

110. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il suo fascicolo contiene altri numerosi esempi che dimostrano come le ricorrenti esercitassero un’influenza determinante sulla WWTE.

111. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli elementi fatti valere dalle ricorrenti, come quelli richiamati ai precedenti punti 75-79, non dimostrino in modo giuridicamente valido che la WWTE agisse autonomamente nel mercato.

112. Per quanto concerne il secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] nega di aver violato il principio di parità di trattamento.

113. In via preliminare essa rammenta che, secondo la giurisprudenza, il rispetto del principio della parità di trattamento deve essere conciliato con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può invocare a proprio vantaggio un illecito commesso in favore di altri.

Essa ritiene che, pertanto, anche qualora dovesse risultare che la decisione impugnata non è stata indirizzata a talune imprese, quantunque esse si trovassero in una situazione analoga a quella delle ricorrenti, questa circostanza sarebbe irrilevante ai fini della valutazione della responsabilità di queste ultime.

114. Poi, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] adduce che la situazione delle ricorrenti differisce da quella della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della Sepi e, pertanto, non può porsi la questione di una violazione del principio di parità di trattamento nel caso di specie.

In particolare, rinviando ai punti 18, 375, 376, 384 e 385 della decisione impugnata, essa afferma che non disponeva di elementi sufficienti per concludere che la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la Cetarsa non agissero in modo autonomo sul piano commerciale rispetto alle loro rispettive società madri.

115. Per quanto riguarda, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver inizialmente indirizzato la comunicazione degli addebiti non solo a queste società, ma anche alle loro due società madri. [OSCURATO:PERSONA] loro risposta alla comunicazione degli addebiti nonché durante l’audizione, tuttavia, dette società madri avrebbero presentato argomenti «dettagliati e convincenti» che l’avrebbero indotta a ritenere che esse non costituissero un’unità economica con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].

116. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il passaggio del punto 376 della decisione impugnata fatto valere dalle ricorrenti (v. precedenti punti 59 e 82) deve essere letto «nel contesto del punto 18 e di [tale] decisione nel suo complesso».

Essa insiste sul fatto che in nessuna parte della decisione impugnata essa afferma che, perché una società madre possa essere considerata responsabile dell’infrazione commessa dalla sua affiliata, occorra dimostrare la «partecipazione materiale» di detta società madre all’infrazione.

Là dove evoca, al punto 376 della decisione impugnata, l’assenza di «partecipazione materiale (...) nei fatti che sono esaminati nella presente decisione», essa si riferirebbe all’«assenza di fatti materiali comprovanti l’esercizio di un’influenza determinante».

Viceversa, sussisterebbero simili fatti materiali nel caso delle ricorrenti.

117. Per quanto riguarda più precisamente la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] adduce che, al punto 376 della decisione impugnata, essa intendeva solo affermare che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano avanzato argomenti tali da dimostrare l’autonomia commerciale della loro affiliata ed avevano quindi «confutato la presunzione».

Essa afferma che «è possibile che il testo [di tale punto] non sia soddisfacente», ma ritiene che esso non possa avere indotto le ricorrenti a credere che essa avrebbe potuto considerare la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] responsabili del comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] solo qualora avesse fornito la prova della loro partecipazione diretta all’infrazione.

118. Invitata dal Tribunale, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento (v. precedente punto 48), a fornire precisazioni sugli argomenti «dettagliati e convincenti» menzionati al precedente punto 115, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia ammesso che, contrariamente a quanto indicato nelle sue memorie, non è il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] siano state in grado, nel corso del procedimento amministrativo, di confutare la presunzione derivante dalla detenzione della totalità delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA] ad averla indotta a non considerarle responsabili della condotta illecita di questa.

Essa ha affermato che, attualmente, esiste un’abbondante giurisprudenza a suffragio della sua tesi secondo cui la detenzione della totalità del capitale dell’affiliata è sufficiente, «da sola e di per sé stessa», a consentire di presumere che la società madre eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento dell’affiliata.

Tuttavia, all’epoca dell’adozione della decisione impugnata, essa avrebbe seguito la politica di «fare un ricorso prudente a detta presunzione e, per quanto possibile, corroborare le proprie constatazioni relative alla responsabilità delle società controllanti su una duplice base: ricorrere alla presunzione per le affiliate al 100% e contrastare i tentativi di confutare la presunzione dimostrando specificamente l’esercizio effettivo di un’influenza determinante per mezzo di prove supplementari».

Essa ha aggiunto che, non disponendo nel suo fascicolo di alcun elemento specifico atto a dimostrare l’esercizio effettivo di una simile influenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sul comportamento commerciale della [OSCURATO:SOCIETA], essa ha deciso di non considerare le prime responsabili dell’infrazione commessa dalla seconda. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato di essere stata ancor meno incline a fondarsi sulla predetta presunzione nel caso della [OSCURATO:SOCIETA], dal momento che quest’ultima non era attiva nel mercato dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio in Spagna.

119. Per quanto riguarda, dall’altro lato, la Cetarsa, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che questa società appartiene alla Sepi, una società holding di Stato che partecipa alla privatizzazione in corso in Spagna delle società industriali sovvenzionate dallo Stato, posta sotto l’autorità del Ministro dell’Economia e delle Finanze spagnolo.

Essa sostiene che non disponeva nel suo fascicolo di alcun elemento indicativo del fatto che la Cetarsa non determinasse il proprio comportamento commerciale in maniera totalmente autonoma, ricordando a questo proposito i rilievi effettuati al punto 384 della decisione impugnata (v. precedente punto 30).

Essa aggiunge che quest’ultimo punto non può essere inteso nel senso che in esso si affermi che la ragione per cui la Sepi non è stata considerata responsabile del comportamento della Cetarsa è l’assenza di prove di comunicazioni dirette tra tali due società. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, in quest’ultimo punto, essa risponde agli argomenti specifici addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo ed incentra quindi la propria attenzione sulle differenze tra quest’ultima società e la Sepi.

120. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] si trovava in una situazione diversa da quella dell’[OSCURATO:PERSONA].

121. Essa afferma di aver ritenuto, nella decisione impugnata, che nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti l’[OSCURATO:PERSONA] avesse provato che, in considerazione della natura puramente finanziaria della propria partecipazione nell’[OSCURATO:PERSONA], non era in grado di esercitare la benché minima influenza determinante su quest’ultima.

Invece, nella propria risposta alla comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe presentato alcun argomento in tal senso. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, in ogni caso, dal 1996 al 1999 la [OSCURATO:PERSONA] era il principale cliente della WWTE e si trovava perciò in una situazione diversa da quella dell’[OSCURATO:PERSONA].

2. Giudizio del Tribunale Osservazioni preliminari sull’imputabilità del comportamento illecito di un’affiliata alla sua società madre

122. Si deve rammentare che il diritto comunitario della concorrenza riguarda le attività delle imprese (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑123, punto 59) e che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del detto soggetto e dalle sue modalità di finanziamento (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5425, punto 112).

123. La Corte ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica anche qualora, sotto il profilo giuridico, questa unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenze della Corte 14 dicembre 2006, causa C‑217/05, [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de Estaciones de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑11987, punto 40, e del Tribunale 15 settembre 2005, causa T‑325/01, DaimlerChrysler/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3319, punto 85).

124. Quando un simile ente economico contravviene alle regole della concorrenza, esso ha l’obbligo di rispondere di tale violazione secondo il principio della responsabilità personale (v., in tal senso, sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4125, punto 145; 16 novembre 2000, causa C‑279/98 P, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑9693, punto 78, e 11 dicembre 2007, causa C‑280/06, ETI e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑10893, punto 39).

125. La violazione del diritto comunitario della concorrenza deve essere imputata inequivocabilmente ad una persona giuridica passibile di un’ammenda.

Per l’applicazione e l’esecuzione delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di diritto della concorrenza, infatti, è necessario identificare quale destinatario un ente dotato di personalità giuridica (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 978).

126. Da giurisprudenza costante risulta che il comportamento di un’affiliata può essere imputato alla società madre in particolare qualora l’affiliata, nonostante abbia personalità giuridica distinta, non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma applichi sostanzialmente le istruzioni impartitele dalla società madre (sentenze della [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punti 132 e 133; 14 luglio 1972, causa 52/69, Geigy/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 787, punto 44, e 21 febbraio 1973, causa 6/72, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 215, punto 15), in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono questi due enti giuridici (v., per analogia, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 122 supra, punto 117, e ETI e a., punto 124 supra, punto 49).

127. Infatti, in una simile situazione la società madre e la sua affiliata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi della giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 122 e

123. Non è quindi una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE che permette alla [OSCURATO:PERSONA] di indirizzare alla società madre la decisione che impone ammende (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T‑112/05, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑5049, punto 58).

128. Dalla giurisprudenza risulta altresì che la [OSCURATO:PERSONA] non può limitarsi a constatare che la società madre è in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della sua affiliata, ma deve del pari verificare se detta influenza sia stata effettivamente esercitata (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 137, e AEG‑Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 50).

129. Nel caso particolare in cui una società madre detenga il 100% del capitale della sua affiliata, la quale abbia commesso una violazione delle norme comunitarie della concorrenza, da un lato, tale società madre può esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta affiliata (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punti 136 e 137) e, dall’altro, sussiste una presunzione semplice secondo cui la predetta società madre esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della sua affiliata (v., in tal senso, sentenza AEG‑Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 50, e sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punti 961 e 984).

130. Alla luce di tali circostanze, alla [OSCURATO:PERSONA] è sufficiente provare che la totalità del capitale di un’affiliata è detenuta dalla sua società madre per presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di detta affiliata. [OSCURATO:PERSONA] potrà conseguentemente considerare la società madre responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua affiliata, a meno che questa società madre, sulla quale incombe l’onere di invertire tale presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la sua affiliata tiene un comportamento autonomo nel mercato (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 29).

131. Sebbene sia vero che ai punti 28 e 29 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata nel precedente punto 27, la Corte abbia indicato, oltre alla detenzione del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali la non contestazione dell’influenza esercitata dalla società controllante sulla politica commerciale della sua controllata e la comune rappresentanza delle due società durante il procedimento amministrativo, ciò non toglie che dette circostanze siano state rilevate dalla Corte soltanto al fine di esporre tutti gli elementi sui quali il Tribunale aveva basato il suo ragionamento, e non già per subordinare l’applicazione della presunzione citata al precedente punto 129 al fatto che siano prodotti indizi supplementari relativi all’effettivo esercizio di un’influenza della società madre (sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑69/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2567, punto 57).

132. Da ultimo, occorre precisare che la presunzione fondata sulla detenzione della totalità del capitale è applicabile non solo alla fattispecie in cui esista una relazione diretta tra la società madre e la sua affiliata, ma anche al caso, come quello in esame, in cui detta relazione sia indiretta, tramite un’affiliata interposta.

Sui criteri utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata per imputare ad una società madre la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua affiliata

133. Dalla decisione impugnata risulta che, per imputare ad una società madre la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua affiliata e, quindi, farla figurare con essa tra i destinatari di tale decisione e dichiararla responsabile in solido del pagamento dell’ammenda inflitta alla predetta affiliata, la [OSCURATO:PERSONA] ha seguito il ragionamento illustrato qui di seguito.

134. [OSCURATO:PERSONA] si è mossa dalla premessa secondo cui una siffatta imputazione è possibile quando la società madre e la sua affiliata fanno parte di una stessa unità economica e, di conseguenza, costituiscono una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE (v. punto 374 della decisione impugnata).

135. L’elemento centrale su cui la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata per dimostrare che la società madre e la sua affiliata ricadono in tale fattispecie è l’assenza di autonomia di quest’ultima per quanto riguarda il suo comportamento nel mercato (v. punto 371 della decisione impugnata), dal momento che una simile assenza di autonomia è il corollario dell’esercizio di un’«influenza determinante» della società madre sul comportamento della sua affiliata (v. punti 18, 372, 373, 378, 380, 381, 383, 391, 392, 397, 399, 400, 422 e 441 della decisione impugnata).

136. A questo riguardo la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di non potersi limitare a constatare che la società madre avesse la possibilità di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della sua affiliata, ma che le incombesse l’onere di dimostrare che quest’influenza era stata effettivamente esercitata (v., in particolare, punti 18, 376, 384, 391, 392, 397, 399 e 400 della decisione impugnata).

137. Difatti, in particolare, dal punto 384 della decisione impugnata risulta che, se la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto non doversi imputare alla Sepi la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua affiliata Cetarsa, di cui essa peraltro deteneva circa l’80% del capitale, ciò è dipeso dal fatto che essa non disponeva nel suo fascicolo di alcun elemento in grado di dimostrare che quest’ultima non determinasse in maniera autonoma il proprio comportamento nel mercato.

Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti (v. precedente punto 82), il rilievo contenuto nel medesimo punto, secondo cui il fascicolo in questione non contiene «alcuna comunicazione diretta tra Cetarsa e Sepi relativa all’oggetto del caso di specie», non può essere interpretato nel senso che tale elemento abbia indotto, da solo, la [OSCURATO:PERSONA] a non considerare la Sepi responsabile.

Infatti, con tale rilievo la [OSCURATO:PERSONA] mirava innanzitutto a replicare ad un’affermazione, formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, secondo cui la stessa subiva un trattamento discriminatorio rispetto alla Sepi, dato che quest’ultima, benché – come la [OSCURATO:PERSONA] – si presumesse pienamente informata delle pratiche illecite in esame, non era stata considerata responsabile del comportamento illecito della sua affiliata.

Va inoltre aggiunto che, al punto 384 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] adduce tre considerazioni supplementari per distinguere la situazione della [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella della Sepi e giustificare la propria decisione di non considerare quest’ultima responsabile.

138. Allo stesso modo, dal punto 18 della decisione impugnata risulta che il motivo per cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha considerato né la [OSCURATO:PERSONA], né la [OSCURATO:PERSONA], sua affiliata al 100%, responsabili del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA], affiliata al 90% di questa, è che essa non disponeva di prove sufficienti del fatto che le stesse società esercitassero effettivamente un’influenza determinante su quest’ultima.

139. [OSCURATO:PERSONA] ha inteso applicare i medesimi principi nel caso delle ricorrenti per il periodo precedente al maggio 1998.

Infatti, in un primo momento essa si è accinta a dimostrare che le ricorrenti esercitavano un controllo congiunto sulla WWTE assieme al presidente di questa ed a due suoi familiari, lasciando così intendere che esse fossero in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento di tale società (v. punti 388-391 della decisione impugnata).

In un secondo momento la [OSCURATO:PERSONA] si è adoprata per dimostrare che le ricorrenti esercitavano effettivamente una simile influenza sul comportamento della WWTE (v. punti 391, 392 e 400 della decisione impugnata).

140. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, nell’ipotesi particolare in cui la società madre detenga la totalità del capitale della sua affiliata, secondo la giurisprudenza può presumersi che la prima eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della seconda (v. punto 372 della decisione impugnata).

141. Tuttavia, nel caso in esame, per imputare alle società controllanti che si trovino in tale situazione la responsabilità dell’infrazione commessa della loro affiliata, la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di non limitarsi a ricorrere a detta presunzione, ma di fondarsi altresì su elementi di fatto idonei a dimostrare che le società madri interessate esercitassero effettivamente un’influenza determinante sulla loro affiliata e, pertanto, a corroborare la suddetta presunzione (v., in particolare, punti 372, 375, 376 e 378 della decisione impugnata).

142. Difatti, dal punto 18 della decisione impugnata risulta che, se la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto le società madri capogruppo e intermediaria della [OSCURATO:SOCIETA], e cioè la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], responsabili del comportamento illecito della loro affiliata nonostante la controllassero al 100%, ciò è dipeso dal fatto che essa non disponeva di prove sufficienti a dimostrare che queste esercitassero effettivamente un’influenza determinante su tale affiliata.

Il passaggio del punto 376 della decisione impugnata invocato dalle ricorrenti (v. precedenti punti 59 e 82) deve essere inteso nel medesimo senso.

È vero che tale passaggio è redatto in termini leggermente ambigui.

Tuttavia, letto parallelamente al punto 18 di tale decisione e ricollocato nel contesto di questa, esso non può essere interpretato nel senso che il motivo per cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto responsabili le predette due società controllanti – o una qualunque altra società madre – è l’assenza di una loro implicazione nell’infrazione.

143. Analogamente, dal punto 18 della decisione impugnata risulta altrettanto esplicitamente che il motivo per il quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha considerato la società madre intermediaria dell’[OSCURATO:PERSONA], e cioè l’[OSCURATO:PERSONA], responsabile del comportamento illecito della sua affiliata, benché la controllasse al 100%, è la mancanza di prove sufficienti relative all’esercizio effettivo da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] di un’influenza determinante sulla predetta affiliata, essendo la sua partecipazione in essa di natura puramente finanziaria (v. altresì punto 376 della decisione impugnata).

144. Viceversa, proprio il fatto che sussistessero simili prove per quanto concerne la [OSCURATO:PERSONA], società madre capogruppo dell’[OSCURATO:PERSONA], che si aggiungevano alla detenzione da parte della prima della totalità del capitale della seconda, è il motivo che ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] a imputare a tale società madre la responsabilità dell’infrazione (v., in particolare, punti 375 e 378-380 della decisione impugnata).

145. [OSCURATO:PERSONA] ha inteso seguire lo stesso approccio nel caso delle ricorrenti, per quanto riguarda il periodo compreso tra il maggio 1998 e la data di adozione della decisione impugnata.

Per dichiarare queste ultime responsabili del comportamento illecito della WWTE, quindi, essa non si è limitata a fondarsi sulla presunzione basata sul fatto che le stesse detenevano la totalità – o, per alcuni mesi soltanto, la quasi totalità – del capitale della WWTE (v. punti 375 e 393 della decisione impugnata), ma ha altresì tenuto conto di taluni elementi supplementari che dimostrerebbero che esse esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della stessa società (v. punti 375, 396 e 398 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che gli argomenti fatti valere dalla SCC nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti per tentare di dimostrare che la WWTE agiva in modo autonomo nel mercato non erano concludenti (v. punto 399 della decisione impugnata).

146. Va precisato che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato tale approccio non solo per le società madri capogruppo, ma anche per le società madri intermediarie, come dimostra – relativamente a queste ultime – il caso della [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].

147. Infine, si deve rilevare che, nella risposta a uno dei quesiti postile per iscritto dal Tribunale nonché in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che, nella decisione impugnata, nel caso delle affiliate controllate al 100% dalle loro società controllanti, essa aveva scelto di non limitarsi a fondarsi sulla presunzione di cui ai precedenti punti 129, 130 e 140 per imputare a queste ultime la responsabilità dell’infrazione commessa da dette affiliate, ma di tener parimenti conto di elementi supplementari atti a dimostrare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante.

Essa ha sostanzialmente giustificato tale approccio con il fatto che, considerato lo stato della giurisprudenza pertinente all’epoca dell’adozione della decisione impugnata, essa aveva ritenuto più prudente stabilire la responsabilità delle società controllanti su siffatta «duplice base».

Sulla seconda parte del primo motivo

148. Anzitutto occorre esaminare la seconda parte del primo motivo, nell’ambito della quale le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente motivato la propria decisione di imputar loro la responsabilità del comportamento anticoncorrenziale della WWTE.

149. In base a giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo.

L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo colpite direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni.

La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento della conformità della motivazione di un atto ai requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1719, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale 4 luglio 2006, causa T‑304/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1887, punto 58).

150. È altresì giurisprudenza costante che, allorché una decisione che applica l’art. 81 CE riguarda più destinatari e pone un problema di imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione (sentenze del Tribunale 28 aprile 1994, causa T‑38/92, AWS Benelux/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑211, punto 26, e 27 settembre 2006, causa T‑330/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3389, punto 93).

151. Nel caso di specie, dalla sintesi della parte della decisione impugnata relativa ai suoi destinatari di cui ai precedenti punti 25-40 nonché dalle constatazioni operate ai precedenti punti 133-146 risulta che, in detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una motivazione sufficiente delle ragioni per cui aveva deciso di imputare alle ricorrenti la responsabilità dell’infrazione commessa dalla WWTE.

Con riferimento alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto i principi che essa intendeva applicare per definire tali destinatari.

Per quanto concerne più specificamente le ricorrenti, essa ha distinto due periodi, il primo compreso tra il 1995 e il maggio 1998 e il secondo compreso tra quest’ultimo mese e la data di adozione della decisione impugnata.

Per quanto attiene al primo periodo la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver rilevato che all’epoca la WWTE era soggetta al controllo congiunto delle ricorrenti, da un lato, e del proprio presidente assieme a due membri della sua famiglia, dall’altro, ha ritenuto di disporre di elementi di fatto atti a dimostrare che le ricorrenti esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della WWTE ed ha illustrato tali elementi.

Per quanto riguarda il secondo periodo, anzitutto la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che all’epoca le ricorrenti detenevano (per qualche mese) la quasi totalità e poi la totalità del capitale della WWTE e, pertanto, il controllo esclusivo della stessa.

Essa ha quindi ritenuto dimostrato che le ricorrenti esercitassero effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale della WWTE, fondandosi a questo riguardo non solo sulla presunzione derivante dalla detenzione della totalità (o della quasi totalità) del capitale dell’affiliata, ma anche su taluni elementi supplementari che corroboravano detta presunzione.

Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che nessuno degli argomenti fatti valere dalla SCC nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti consentisse di pervenire a una diversa conclusione.

152. Pertanto, la seconda parte del primo motivo deve essere respinta. Sulla legittimità del metodo applicato nel caso di specie dalla [OSCURATO:PERSONA] e sul secondo motivo

153. Occorre valutare la legittimità, alla luce dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, del metodo applicato nel caso di specie dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare se si debba imputare ad una società madre la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua affiliata, come descritto ai precedenti punti 134-136, 140, 141 e 146.

154. A tale proposito è sufficiente rilevare che il suddetto metodo – a prescindere dalla questione se esso sia stato correttamente applicato nel caso delle ricorrenti, questione che sarà esaminata qui di seguito – è del tutto conforme ai principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza, come rammentati ai precedenti punti 122-132.

155. È vero che, nell’ipotesi particolare in cui una società madre detenga la totalità del capitale della sua affiliata che abbia commesso un’infrazione alle norme comunitarie della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA], a scopo di prudenza, non si è fondata esclusivamente sulla presunzione consacrata dalla giurisprudenza (v. precedenti punti 129 e 130) per dimostrare che la prima esercita effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale della seconda, ma ha altresì tenuto conto di altri elementi di fatto volti a confermare tale esercizio.

Tuttavia, così operando, la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto l’effetto di innalzare il livello di prova richiesto affinché la stessa ritenga dimostrato che sia soddisfatta la condizione relativa all’esercizio effettivo di un’influenza determinante, pur rispettando appieno la nozione fondamentale di unità economica che sottende tutta la giurisprudenza relativa all’imputabilità della responsabilità delle infrazioni alle persone giuridiche che costituiscono una stessa impresa.

156. Infine, va rilevato che, quando in una causa in cui sorge la questione di un’infrazione implicante più imprese diverse, nell’ambito del quadro delineato dalla giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] adotta un determinato metodo per stabilire se occorra ritenere responsabili tanto le affiliate che hanno materialmente commesso detta infrazione, quanto le loro società madri, essa a tal fine deve, salvo circostanze particolari, fondarsi sugli stessi criteri in relazione a tutte le predette imprese.

157. [OSCURATO:PERSONA] è, infatti, tenuta al rispetto del principio della parità di trattamento che, per giurisprudenza costante, richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera differenziata o situazioni diverse non siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4209, punto 28, e del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1129, punto 309).

158. È giocoforza rilevare che del resto la [OSCURATO:PERSONA] condivide questo punto di vista quando, al punto 384 della decisione impugnata, afferma che «il fatto che le specifiche circostanze, che possono indur[la] (...) a considerare una società madre responsabile del comportamento della sua affiliata, possano variare da un caso all’altro non costituisce in quanto tale una violazione del principio di non discriminazione purché i principi di responsabilità siano applicati in maniera coerente».

159. Dalle constatazioni effettuate ai precedenti punti 137-139 e 142-145 risulta che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato gli stessi principi a tutte le società controllanti coinvolte per determinare se si dovesse imputar loro la responsabilità dell’infrazione commessa dalle loro affiliate.

In particolare, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, non risulta che a questo proposito essa abbia trattato diversamente la loro situazione, da una parte, e quella della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della Sepi o dell’[OSCURATO:PERSONA], dall’altra.

160. Pertanto, il secondo motivo, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento, deve essere respinto. Sull’esistenza di un ente economico unico tra le ricorrenti e la WWTE

161. Resta da verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato in modo corretto a ciascuna delle ricorrenti i criteri illustrati ai precedenti punti 134-136, 140, 141 e 146 per concludere per l’esistenza di un ente economico unico tra queste e la WWTE e, quindi, considerarle responsabili in solido dell’infrazione nonché del pagamento dell’ammenda e farle figurare tra i destinatari della decisione impugnata.

Poi, se del caso, occorrerà verificare se le considerazioni fatte valere dalle ricorrenti, quali quelle descritte ai precedenti punti 74-79, corroborino la loro affermazione secondo cui la WWTE agiva in modo autonomo nel mercato durante il periodo di durata dell’infrazione.

162. Alla stregua della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, si devono distinguere due periodi, il primo compreso tra il 13 marzo 1996, data di inizio del cartello dei trasformatori, ed il 5 maggio 1998, e il secondo compreso tra quest’ultima data e quella d’adozione della decisione impugnata.

Sul periodo compreso tra il 13 marzo 1996 e il 5 maggio 1998

163. È pacifico tra le parti e risulta dal fascicolo – ed in particolare dagli elementi menzionati ai punti 388-390 della decisione impugnata, come richiamati al precedente punto 34 – che, nel periodo compreso tra il 13 marzo 1996 ed il 4 maggio 1998 incluso, la WWTE era controllata congiuntamente, da un lato, dalla SCC – mediante la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] – e, dall’altro, dal presidente della WWTE e da due membri della sua famiglia.

164. Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, una simile ipotesi non esclude affatto che la condizione relativa alla possibilità di esercitare un’influenza determinante sul comportamento dell’affiliata (v. precedente punto 128) possa essere soddisfatta.

In particolare, a tal fine non è necessario essere in presenza di una situazione di controllo esclusivo della società madre sull’affiliata.

165. Quando un’impresa è soggetta al controllo congiunto di due o più altre imprese o persone, queste ultime imprese o persone hanno per definizione la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulla prima impresa.

Ciò tuttavia non è sufficiente per imputar loro la responsabilità della violazione delle norme della concorrenza commessa dall’impresa di cui esse hanno il controllo congiunto, giacché tale imputazione esige altresì che sia soddisfatta la condizione relativa all’esercizio effettivo dell’influenza determinante (v. precedente punto 128).

In tale ipotesi le diverse imprese o persone che esercitano il controllo congiunto potrebbero essere considerate responsabili del comportamento illecito della loro affiliata, come illustrato dalla sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑314/01, Avebe/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3085), in cui quest’ultimo ha confermato la fondatezza di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di imputare a due società, che partecipavano ciascuna in misura pari al 50% in un’affiliata e che disponevano di un potere di direzione congiunto per quanto atteneva alla gestione commerciale di quest’ultima, la responsabilità del comportamento illecito di detta affiliata.

Qualora dovesse emergere che, in realtà, una sola delle imprese o persone che detengono il controllo congiunto esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della loro affiliata, o qualora dovessero giustificarlo altre circostanze particolari, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe considerare responsabile in solido dell’infrazione commessa da tale affiliata unicamente l’impresa o la persona in questione.

166. In ogni caso, come giustamente sottolinea la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, se nel caso di specie dovesse stabilirsi che, durante il periodo compreso tra il 13 marzo 1996 ed il 4 maggio 1998 incluso, le ricorrenti esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della WWTE, ciò implicherebbe necessariamente che esse fossero in grado di farlo.

167. La questione principale da risolvere, p ertanto, è se gli elementi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata dimostrino in modo giuridicamente valido che, durante il periodo considerato, le ricorrenti esercitavano effettivamente una siffatta influenza.

168. In proposito occorre anzitutto respingere l’argomento su cui le ricorrenti fondano gran parte del proprio ragionamento, relativo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato in modo sufficiente che esse avessero dato istruzioni alla WWTE di commettere l’infrazione o che esse fossero direttamente implicate in essa.

169. Difatti, come si è già affermato al precedente punto 127, non è un atto di istigazione a commettere l’illecito compiuto dalla società madre nei confronti della sua affiliata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE che permette alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare la decisione che impone ammende nei confronti della società madre.

Per i motivi descritti al precedente punto 142, tale constatazione non può essere inficiata dal passaggio del punto 376 della decisione impugnata invocato dalle ricorrenti (v. precedenti punti 59 e 82).

170. Si deve parimenti respingere l’argomento delle ricorrenti, secondo cui l’influenza determinante che una società madre deve esercitare, perché le venga imputata la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua affiliata, deve riguardare attività che rientrino nella politica commerciale stricto sensu di questa e, per di più, siano direttamente connesse a detta infrazione, nel caso specifico l’acquisto di tabacco greggio (v. precedenti punti 60, 69, 73 e 77).

171. Infatti, come si è già rilevato al precedente punto 126, per accertare se un’affiliata determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono l’affiliata alla società madre, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono dunque essere oggetto di un elenco tassativo.

172. Gli elementi su cui la [OSCURATO:PERSONA] si fonda nella decisione impugnata per concludere che, durante il periodo considerato, le ricorrenti esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della WWTE nel mercato sono enunciati al punto 391 di tale decisione e sono riconducibili a tre diverse categorie. – Sulle funzioni del sig.

V. nel gruppo [OSCURATO:PERSONA]

173. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere taluni elementi relativi alle funzioni del sig. V. nel gruppo [OSCURATO:PERSONA].

174. Si deve rilevare che, come le ricorrenti hanno indicato in risposta ad una richiesta di informazioni rivolta loro dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo e come esse hanno ribadito nelle loro memorie, il sig.

V. era, perlomeno dall’inizio del periodo di durata dell’infrazione, uno dei quattro membri del consiglio di amministrazione della WWTE. [OSCURATO:PERSONA] medesima risposta le ricorrenti hanno precisato che, in diversi momenti a partire dal 30 settembre 1989, il sig.

V. era stato anche membro del consiglio di amministrazione di altre quattro affiliate del gruppo [OSCURATO:PERSONA] stabilite in Italia e in Grecia.

Tali informazioni concordano perfettamente con l’affermazione delle ricorrenti, formulata nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti e reiterata nella replica, secondo cui il sig.

V. aveva un «ruolo di rappresentanza in Europa», che si concretizzava nella sua presenza nel consiglio di amministrazione di dette diverse affiliate e in base a cui egli era incaricato, in Europa, del «coordinamento delle vendite di tabacco trasformato mediante la rete di vendita internazionale della SCC».

175. Si deve rilevare altresì che le ricorrenti non contestano l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], contenuta nel punto 391 della decisione impugnata, secondo cui il sig.

V. aveva una «responsabilità generale per le attività del gruppo [[OSCURATO:PERSONA]] in Europa».

Esse si limitano ad affermare, da un lato, che la posizione del sig.

V. non è paragonabile a quella dei dirigenti a cui si riferisce il Tribunale nella sentenza ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata nel precedente punto 64, di modo che la [OSCURATO:PERSONA] non può fondarsi su tale sentenza, e, dall’altro, che la suddetta affermazione è assai generica e non dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] abbia dato istruzioni alla WWTE di adottare un comportamento anticoncorrenziale.

Si deve aggiungere che, nel ricorso, le ricorrenti stesse fanno riferimento al sig.

V. come «dirigente responsabile delle attività del gruppo in Europa».

176. Nelle loro memorie le ricorrenti non contestano neppure l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], anch’essa contenuta nel punto 391 della decisione impugnata, secondo cui il sig.

V. agiva in qualità di rappresentante della SCC e fungeva «da tramite tra WWTE e le sue società madri».

Esse si limitano nuovamente a sostenere che tale affermazione è assai generica e non dimostra che esse avessero dato istruzioni alla WWTE di adottare un comportamento anticoncorrenziale.

177. È vero che il sig.

V. non era dipendente di alcuna delle ricorrenti – ma della SCTL, un’affiliata al 100% della [OSCURATO:PERSONA] – e che non era menzionato nell’elenco dei «corporate directors» (membri del consiglio) o «corporate officers» (dirigenti) della SCC, comunicato da quest’ultima alla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo.

Ciò nondimeno, le funzioni e responsabilità da esso esercitate in seno al gruppo [OSCURATO:PERSONA] erano di livello molto elevato, in particolare in quanto esse riguardavano uno dei due principali settori di attività di tale gruppo su tutto il territorio europeo.

178. L’importanza del ruolo del sig.

V. nel gruppo [OSCURATO:PERSONA] è inoltre sottolineata dal fatto che, nelle relazioni annuali della SCC per gli anni 1999-2001, questi viene identificato come «vice presidente e direttore regionale – Europa» della divisione tabacco di tale società.

L’affermazione delle ricorrenti, secondo cui tale titolo in realtà non esisteva ed era stato assegnato al sig.

V. unicamente allo scopo di migliorarne l’immagine, è poco credibile.

179. Alla luce di tali diversi elementi poteva ragionevolmente ritenersi che il sig.

V. facesse parte della dirigenza del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] giustamente ha stimato che esistesse un collegamento diretto tra la società madre capogruppo di tale gruppo, nel caso specifico la SCC, e il sig.

V.

180. Tale circostanza, oltre al fatto che il sig.

V. era uno dei quattro membri del consiglio di amministrazione della WWTE, costituisce un forte indizio dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante della SCC sul comportamento della WWTE nel mercato. – Sul processo verbale della riunione del consiglio di amministrazione della WWTE del 25 e 26 marzo 1996

181. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] si fonda sul processo verbale della riunione del consiglio di amministrazione della WWTE del 25 e 26 marzo 1996, redatto sia in spagnolo che in inglese.

182. A tale proposito si deve rilevare che da taluni passaggi di questo processo verbale, contenuti al punto 2, intitolato «Procedura relativa alle riunioni del consiglio di amministrazione», risulta che, in occasione della riunione in questione, i due membri del consiglio di amministrazione della WWTE designati dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] hanno insistito sul fatto che tale società non potesse agire indipendentemente dalla [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, il sig.

V. ha rilevato che, benché dotata di «propria identità/entità», la WWTE era «anche un’affiliata della [OSCURATO:PERSONA]» e doveva, pertanto, «rispettare la cultura della [OSCURATO:PERSONA]».

IL sig.

C., dal canto suo, ha sottolineato che, «anche se tutti i membri del consiglio di amministrazione [della WWTE avevano] poteri e responsabilità, essi [non erano] liberi in ogni decisione e in numerose ipotesi [dovevano] consultare gli organi superiori della [OSCURATO:PERSONA]».

183. Da altri passaggi del processo verbale risulta che, per tutta una serie di questioni o di spese, la WWTE doveva consultare la [OSCURATO:PERSONA] od ottenere la sua autorizzazione preventiva.

184. Così, in primo luogo, al punto 3, dal titolo «Procedure di vendita», si afferma che «non potrà esportarsi alcuna quantità di tabacco senza che sia accompagnata da un modulo recante una doppia firma, il cui modello sarà disposto dopo la visita [del sig.

F., una delle persone invitate a partecipare alla riunione in discorso del consiglio di amministrazione della WWTE] a Godalming [sede delle attività della [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA]] questa settimana» e che «[t]ale modulo dovrà essere debitamente compilato dal [sig.

D., uno dei membri del consiglio di amministrazione della WWTE] dopo verifica di tutti i dati pertinenti presso il [sig.

A.] a Godalming».

185. In secondo luogo, per quanto riguarda il finanziamento a lungo termine si afferma quanto segue: «Per il momento siamo bloccati dato che non siamo in grado di ipotecare il patrimonio a seguito delle istruzioni della [OSCURATO:PERSONA]».

Viene altresì osservato che il sig.

F. si recherà a Godalming per analizzare tale questione in particolare con il sig.

M. Si deve precisare che, nel periodo di durata dell’infrazione, quest’ultimo era uno dei «corporate officers» e vice presidente della [OSCURATO:PERSONA], nonché suo tesoriere.

186. In terzo luogo, in una tabella contenuta al punto 10 del processo verbale, vi è l’elenco di una serie di progetti di investimento per i quali era necessaria l’«approvazione finale della [OSCURATO:PERSONA]».

Per quanto attiene al progetto più importante, nello specifico la costruzione di un nuovo magazzino, il sig.

V. e il sig.

M. hanno rilevato che «potrebbe risultare molto difficile far approvare questa spesa da parte della [OSCURATO:PERSONA] nel corso del prossimo esercizio».

Allo stesso punto 10 si fa riferimento al fatto che un investimento, relativo al trasferimento di «perni» da un luogo di esercizio ad un altro, «molto probabilmente dovrebbe essere approvato in tempi brevissimi dalla [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della necessità immediata di tale progetto».

187. Gli elementi richiamati ai precedenti punti 182-186 costituiscono forti indizi dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della [OSCURATO:PERSONA] sul comportamento della WWTE nel mercato.

L’affermazione delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] veniva consultata – e doveva dare la propria approvazione – soltanto in ordine a questioni estranee all’acquisto di tabacco greggio – vale a dire, segnatamente, la vendita di tabacco trasformato – è irrilevante per i motivi esposti ai precedenti punti 170 e

171. Per quanto concerne la loro affermazione, secondo cui la previa approvazione della [OSCURATO:PERSONA] era necessaria solo nel caso di spese straordinarie, questa è priva di fondamento in fatto, dal momento che la tabella di cui al punto 10 del processo verbale fa riferimento a progetti d’investimento i cui costi sono compresi tra USD 1 220 e USD 1 056 911, passando per importi poco elevati quali USD 4 800, USD 5 600 o USD 6 504.

188. La conclusione illustrata al precedente punto 187 è avvalorata da altre indicazioni contenute nel processo verbale di cui trattasi.

Infatti, da un lato, dal suo punto 4 risulta che il codice di condotta al quale era soggetto il personale della [OSCURATO:PERSONA] era destinato ad applicarsi anche al personale della WWTE, posto che, a seguito di talune obiezioni sollevate dal presidente della WWTE, si era deciso di tradurlo dall’inglese in spagnolo.

Dall’altro, dal punto 7 di tale processo verbale risulta che il consiglio di amministrazione della WWTE ha esaminato la situazione economica e commerciale della [OSCURATO:PERSONA].

189. Si deve altresì rilevare che il processo verbale in discorso fa riferimento al fatto che il consiglio di amministrazione della WWTE ha elaborato la strategia di acquisto di tabacco greggio per la raccolta dell’anno 1996 in Spagna.

In tale contesto viene espressamente fatta menzione della riunione del cartello dei trasformatori del 13 marzo 1996 a Madrid nei termini seguenti: «Alcuni giorni fa si è tenuta una riunione a Madrid con la partecipazione di tutte le imprese acquirenti per tentare di giungere a vari accordi aventi ad oggetto la strategia di conclusione dei contratti per la raccolta [del 1996].

In un’atmosfera molto tesa, gli unici accordi verbali conclusi sono stati:

1. prezzo minimo di 3 [ESP]/kg per il FCV [flue cured Virginia] [qualità di tabacco trattata ad aria calda; N.d.T.]

2. sono state rivelate le intenzioni di prezzo medio di ciascuna delle società Sfortunatamente non si è potuto ottenere alcun accordo sulla ripartizione del tabacco spagnolo tra le quattro imprese acquirenti».

190. È evidente quindi che i rappresentanti del gruppo [OSCURATO:PERSONA] che sedevano nel consiglio di amministrazione della WWTE erano tenuti al corrente delle pratiche del cartello dei trasformatori.

Oltretutto, come verrà illustrato più dettagliatamente ai seguenti punti 192 e 193, da altri elementi del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] risulta che il sig.

V. era, inoltre, personalmente informato, al di fuori delle riunioni del consiglio di amministrazione della WWTE, di taluni aspetti di tale cartello.

Tra le parti è pacifico che i suddetti rappresentanti non hanno mai manifestato la loro opposizione a tali pratiche e che la SCC – malgrado il rischio di conseguenze legali o di azioni per risarcimento danni da parte di terzi a cui essa si esponeva operando in tal modo – non ha adottato nei confronti della WWTE alcuna misura destinata ad impedire la prosecuzione della sua partecipazione all’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente dedurne che la SCC approvava tacitamente detta partecipazione, e ritenere siffatto modo di agire quale indizio supplementare dell’esercizio di un’influenza determinante sul comportamento della sua affiliata. – Sui telefax trasmessi dal presidente della WWTE al sig.

V.

191. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] adduce quattro telefax trasmessi dal sig. S., presidente della WWTE, al sig. V.

192. Nel primo di questi telefax, datato 28 ottobre 1996 e inviato alla [OSCURATO:PERSONA], all’attenzione del sig.

V., il sig.

S. informa quest’ultimo, in particolare, dell’esito degli acquisti di tabacco nel corso della campagna 1996 e dei prezzi medi pagati da ciascuno dei trasformatori spagnoli, fornendogli altresì dettagli su taluni aspetti del cartello dei trasformatori.

Nel secondo telefax, datato 6 ottobre 1997 e inviato alla «[OSCURATO:PERSONA] – UK» – indicazione da intendere verosimilmente come riferentesi alla [OSCURATO:PERSONA], la quale era attiva nel [OSCURATO:PERSONA] (v. precedente punto 184) ed era la società madre della società da cui dipendeva il sig.

V. (v. precedente punto 177) –, il sig.

S. fornisce informazioni dettagliate in relazione ad una riunione tenutasi tra la WWTE, la Cetarsa e l’[OSCURATO:PERSONA] alla fine del precedente mese di settembre e durante la quale tali società hanno convenuto uno scambio di informazioni sui prezzi e sui quantitativi di acquisto di tabacco greggio.

Con il terzo telefax, datato 8 ottobre 1997 e inviato alla «[OSCURATO:PERSONA] – UK», il sig.

S. trasmette al sig.

V. la copia di una lettera, da lui inviata lo stesso giorno al presidente della Cetarsa, in cui lamenta il fatto che quest’ultima non rispetta gli accordi sui prezzi conclusi dai trasformatori.

Infine, nel quarto telefax, datato 10 ottobre 1997 e inviato alla «[OSCURATO:PERSONA] – UK», il sig.

S. fornisce indicazioni sulle quantità di tabacco greggio acquistate dai trasformatori e sui prezzi pagati.

193. Per i motivi esposti al precedente punto 190, il fatto, oltretutto non contestato dalle ricorrenti, che il sig.

V. fosse tenuto personalmente al corrente dal presidente della WWTE di diversi aspetti del cartello dei trasformatori poteva legittimamente essere ritenuto un indizio supplementare dell’esercizio, da parte della SCC, di un’influenza determinante sul comportamento della WWTE. – Conclusioni per quanto riguarda il periodo compreso tra il 13 marzo 1996 e il 5 maggio 1998

194. Dalle considerazioni citate ai precedenti punti 173-193 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato in modo giuridicamente valido che, nel periodo compreso tra il 13 marzo 1996 ed il 4 maggio 1998 incluso, la SCC e la [OSCURATO:PERSONA] esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della WWTE.

195. Per contro, si deve necessariamente rilevare che, come giustamente sottolineano le ricorrenti, nessuno degli elementi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata consente di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] – che, secondo le ricorrenti, è una società che non svolge una propria attività e la cui partecipazione nella WWTE è di natura puramente finanziaria – esercitasse effettivamente, durante lo stesso periodo, un’influenza determinante sul comportamento della WWTE nel mercato.

Difatti, tali elementi riguardano esclusivamente la SCC e la [OSCURATO:PERSONA].

196. Per quanto riguarda la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] era il principale cliente della WWTE dal 1996 al 1999, il Tribunale non può tenerne conto, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] l’ha fatta valere per la prima volta solo nel controricorso, nel tentativo di attribuire alla [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità del comportamento illecito della sua affiliata.

Inoltre, dal processo verbale della riunione del consiglio di amministrazione della WWTE del 25 e 26 marzo 1996 risulta che acquisti di tabacco trasformato presso la WWTE erano attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] solo per ragioni puramente contabili e fiscali: «In passato, la [WWTE fatturava detti acquisti alla [OSCURATO:PERSONA]] al fine di registrare un utile nella contabilità della WWTE».

Materialmente non è stata effettuata alcuna fornitura di tabacco trasformato presso la [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, detta circostanza, sebbene possa essere indicativa del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse interessata dalla politica commerciale della WWTE, non è di per sé sufficiente a dimostrare che essa esercitasse effettivamente un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima.

197. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva legittimamente imputare alla [OSCURATO:PERSONA] il comportamento illecito della WWTE per il periodo compreso tra il 13 marzo 1996 e il 4 maggio 1998 incluso né, pertanto, considerarla responsabile in solido del pagamento dell’ammenda per lo stesso periodo.

Sul periodo compreso tra il 5 maggio 1998 e la data di adozione della decisione impugnata

198. In base agli elementi citati al punto 393 della decisione impugnata (v. i primi tre trattini del precedente punto 38), si può ritenere che le ricorrenti detenessero la quasi totalità del capitale della WWTE dal 5 maggio 1998 all’ottobre 1998 e la totalità di detto capitale a partire da quest’ultima data fino alla data di adozione della decisione impugnata.

199. A ciò si aggiunge il fatto che, dal 5 maggio 1998, le ricorrenti dispongono della maggioranza necessaria per l’adozione delle decisioni in seno all’assemblea generale della WWTE (punto 394 della decisione impugnata) e che il consiglio di amministrazione della WWTE comprende due nuovi membri, designati dall’assemblea generale della WWTE in sostituzione dei membri che rappresentavano i precedenti azionisti di minoranza.

200. Alla luce degli elementi esposti ai precedenti punti 198 e 199, è chiaro che dal 5 maggio 1998 le ricorrenti sono in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della WWTE.

Inoltre, le ricorrenti riconoscono espressamente tale stato di fatto nelle loro memorie.

201. Si deve pertanto verificare se, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 5 maggio 1998 e la data di adozione della decisione impugnata, la condizione relativa all’esercizio effettivo di un’influenza determinante fosse soddisfatta rispetto a ciascuna delle ricorrenti, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA].

202. A tale riguardo si deve rammentare che, dopo aver difeso una tesi diversa nei suoi scritti (v. precedente punto 105), la [OSCURATO:PERSONA], a seguito di un quesito postole per iscritto dal Tribunale, ha ammesso che nella decisione impugnata, per quanto riguarda le affiliate controllate al 100% dalle loro società madri, essa aveva scelto di non limitarsi a fondarsi sulla presunzione di cui ai precedenti punti 129, 130 e 140 per imputare a queste ultime la responsabilità dell’infrazione commessa da dette affiliate, ma di tener conto anche di elementi supplementari atti a dimostrare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante (v. precedenti punti 118 e 147).

Da vari punti della decisione impugnata risulta che nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso effettivamente seguire un approccio di questo genere (v. precedenti punti 141-145).

203. Occorre dunque accertare se gli elementi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata dimostrino in modo giuridicamente valido che, nel periodo considerato, le ricorrenti esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della WWTE.

Tali elementi sono enunciati ai punti 396 e 398 della decisione impugnata nonché nelle note a fondo pagina nn. 313 e 314 di tale decisione. – Sul ruolo avuto dal sig.

V. nella conclusione dei contratti di coltivazione

204. Il primo elemento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] è il fatto, menzionato al punto 396 della decisione impugnata, che, dal 1998, il sig.

V. «aveva un ruolo nella conclusione dei contratti di coltivazione stipulati da WWTE con le associazioni dei produttori».

La nota a fondo pagina n. 313 della decisione impugnata rinvia a questo riguardo ad un memorandum del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA] al sig.

V., relativo ai «contratti spagnoli di approvvigionamento a lungo termine» risalente agli inizi del 1998.

205. Si deve necessariamente rilevare che detto memorandum ha effettivamente l’obiettivo di autorizzare il sig.

V. – designato nella sua qualità di «manager regionale per l’Europa» – a «stipulare contratti di approvvigionamento con i produttori al fine di consegnare tabacco a [WWTE]».

Il medesimo documento fornisce indicazioni molto precise circa le condizioni alle quali il sig.

V. può concludere tali contratti e, in particolare, circa i volumi d’acquisto, i prezzi d’acquisto, i bonus di qualità e anticipi che possono essere concessi ai produttori nonché circa le «garanzie per gli anticipi» che possono essere pretese da questi ultimi.

206. Il summenzionato memorandum, a prescindere dal fatto che contraddice l’affermazione delle ricorrenti secondo cui il sig.

V. si occupava esclusivamente delle vendite di tabacco trasformato, dimostra chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] aveva un ruolo attivo nella politica di acquisto di tabacco greggio della WWTE e, quindi, esercitava effettivamente un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima nel mercato.

207. Tale memorandum consente altresì di provare che la SCC esercitava effettivamente siffatta influenza.

A tal riguardo, da un lato, va rilevato che esso doveva essere firmato dal sig.

H., presidente e presidente-direttore generale di tale società, e dal sig.

C., uno dei tre membri del suo comitato esecutivo.

Dall’altro, il sig.

V. – al quale era stato pertanto conferito il potere di concludere taluni contratti di forniture di tabacco greggio – in quel periodo era al contempo ancora membro del consiglio di amministrazione della WWTE e direttamente legato alla SCC, di cui era uno dei vicepresidenti (v. precedenti punti 174-179).

208. Tali constatazioni non possono essere inficiate dall’argomento delle ricorrenti secondo cui le infrazioni oggetto della decisione impugnata riguardavano esclusivamente i contratti di coltivazione di durata pari ad un anno, laddove i contratti a cui si riferisce il memorandum del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA] del 1998 avevano una durata di tre anni o più.

Infatti, ai fini dell’imputazione del comportamento illecito di un’affiliata alla sua società madre non è necessaria la prova che la società madre influenzi la politica della sua affiliata nel settore specifico oggetto della infrazione (v. precedenti punti 170 e 171).

209. Per gli stessi motivi esposti ai precedenti punti 168 e 169, è inconferente anche l’argomento delle ricorrenti secondo cui i contratti spagnoli di approvvigionamento a lungo termine non dimostrano che esse avessero dato istruzioni alla WWTE di commettere l’infrazione. – Sul manuale della WWTE

210. Il secondo elemento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] è il fatto, richiamato al punto 398 della decisione impugnata, che il manuale della WWTE prevede che «[i]l presidente, assieme al direttore incaricato degli Acquisti, è direttamente responsabile del processo di contrattazione (…) previa autorizzazione della casa madre, che ogni anno, a marzo, approva il bilancio per la campagna commerciale».

211. A questo riguardo è giocoforza rilevare che, secondo i chiarimenti forniti dalle stesse ricorrenti, in applicazione di tale disposizione spetta alla [OSCURATO:PERSONA] autorizzare, nell’ambito del procedimento di approvazione del bilancio annuale della WWTE e prima dell’avvio del processo di contrattazione, le quantità massime di tabacco greggio che possono essere acquistate da quest’ultima in Spagna (v. precedente punto 73).

In altri termini, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] approvare il bilancio per l’acquisto di tabacco greggio prima che il presidente della WWTE possa avviare il processo di contrattazione.

Tale circostanza conferma chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] esercitava effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della WWTE nel mercato.

212. Quanto all’argomento delle ricorrenti secondo cui il manuale della WWTE è privo di valore probatorio per quanto riguarda il periodo compreso tra il 5 maggio 1998 fino al 2000, essendo risalente solo a quest’ultimo anno, è sufficiente rilevare che detto manuale costituisce un elemento di prova che si aggiunge al memorandum del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA] al sig.

V. menzionato al precedente punto 204, il quale dimostra già un’assenza di autonomia commerciale della WWTE a partire dal 1998 (v. precedenti punti 206 e 207).

213. Da ultimo, quanto all’argomento delle ricorrenti secondo cui il manuale della WWTE non prova sufficientemente che la [OSCURATO:PERSONA] abbia dato istruzioni a quest’ultima di adottare un comportamento anticoncorrenziale, esso deve essere respinto per gli stessi motivi esposti ai precedenti punti 168 e

169. – Sul processo verbale della riunione del consiglio di amministrazione della WWTE del 20 gennaio 2000

214. Il terzo elemento su cui si è fondata la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata è il fatto, menzionato nella nota a fondo pagina n. 314 di questa, che dal processo verbale della riunione del consiglio di amministrazione della WWTE del 20 gennaio 2000 risulta che il programma di attività di questa società per l’anno fiscale 2001 è stato approvato «fatte salve le modifiche proposte dalla società madre» e cioè, secondo le indicazioni delle ricorrenti stesse, la [OSCURATO:PERSONA].

215. Tale elemento conferma che la [OSCURATO:PERSONA] esercitava effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della WWTE.

216. Si deve osservare che il processo verbale di cui al precedente punto 214 contiene altre indicazioni che dimostrano che la politica commerciale della WWTE era assoggettata ad un controllo da parte di talune delle sue società madri.

Infatti, vi si afferma che «il sig. [V.] [aveva] confermato che si sarebbe fatto carico dell’invio del piano di coltivazione a Wilson [ossia, il luogo in cui è situata la sede della SCC e della [OSCURATO:PERSONA]] e [aveva] buone speranze che esso sarebbe stato approvato a marzo». – Conclusioni per quanto riguarda il periodo compreso tra il 5 maggio 1998 e la data di adozione della decisione impugnata

217. Dagli elementi citati ai precedenti punti 204-216, unitamente al fatto che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA] detenevano prima la quasi totalità, poi la totalità del capitale della WWTE durante il periodo considerato, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato in modo giuridicamente valido che, durante tale periodo, le due prime società esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della terza.

218. Viceversa, si deve necessariamente rilevare che, come giustamente evidenziato dalle ricorrenti, nessuno degli elementi fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata consente di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] esercitasse effettivamente, durante il periodo compreso tra il 5 maggio 1998 e la data di adozione della decisione impugnata, siffatta influenza.

Al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] non può fondarsi sul solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] detenesse la totalità del capitale della WWTE, dato che la [OSCURATO:PERSONA] subirebbe in tal caso un trattamento discriminatorio rispetto all’[OSCURATO:PERSONA] (v. precedente punto 143) nonché rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] (v. precedente punto 142).

219. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva legittimamente imputare alla [OSCURATO:PERSONA] il comportamento illecito della WWTE per il periodo indicato al precedente punto 218 né poteva, pertanto, considerarla responsabile in solido del pagamento dell’ammenda per quanto riguarda lo stesso periodo.

Sugli argomenti fatti valere dalle ricorrenti per dimostrare che la WWTE agiva in modo autonomo nel mercato durante il periodo di durata dell’infrazione

220. Le ricorrenti sostengono che gli elementi esposti ai precedenti punti 75-79 dimostrano che, durante il periodo di durata dell’infrazione, la WWTE era «ampiamente» autonoma rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] e godeva di un’autonomia «pressoché totale» rispetto alla SCC e alla [OSCURATO:PERSONA].

221. Dal momento che si è dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerata responsabile del comportamento illecito della WWTE (v. precedenti punti 195-197, 218 e 219), non è ulteriormente necessario esaminare la presente questione per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA].

222. In primo luogo, va rilevato che il fatto che un’affiliata disponga di un proprio management locale e di propri mezzi non prova di per sé che essa definisca il proprio comportamento nel mercato in modo autonomo rispetto alle sue società madri.

Infatti, nel caso di specie, sebbene sia vero che la WWTE si trovasse in una simile situazione, essa doveva ciò nondimeno ottenere il parere o l’approvazione preventiva della [OSCURATO:PERSONA] per tutta una serie di questioni e di spese (v. precedenti punti 183-187), il suo presidente non poteva avviare il processo di conclusione dei contratti di acquisto di tabacco greggio prima che la [OSCURATO:PERSONA] avesse approvato il relativo bilancio (v. precedenti punti 210 e 211) e la SCC e la [OSCURATO:PERSONA] avevano un ruolo attivo nella sua strategia di acquisto di tabacco greggio (v. precedenti punti 204-207).

223. In secondo luogo, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui gli acquisti di tabacco greggio erano di esclusiva responsabilità della WWTE, occorre rilevare che, come le stesse ricorrenti riconoscono e come è stato illustrato ai precedenti punti 210 e 211, spettava alla [OSCURATO:PERSONA] approvare il bilancio per l’acquisto di tabacco greggio prima dell’avvio del processo di contrattazione.

È chiaro dunque che la WWTE non era autonoma in materia di acquisto di tabacco greggio.

In ogni caso, l’autonomia dell’affiliata non può valutarsi unicamente in riferimento allo specifico mercato nel quale è stata commessa l’infrazione.

224. In terzo luogo, per gli stessi motivi indicati ai precedenti punti 222 e 223, le ricorrenti non possono far valere utilmente il fatto che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] abbia una struttura decentralizzata.

Quanto alla loro affermazione secondo cui le attività della WWTE rappresentano solo una parte del tutto insignificante delle attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA], di per sé essa non prova che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA] abbiano lasciato alla WWTE il potere di definire autonomamente il proprio comportamento nel mercato.

225. Da quanto precede discende che gli elementi avanzati dalle ricorrenti non consentono di dimostrare che la WWTE agisse in modo autonomo nel mercato durante il periodo di durata dell’infrazione. Conclusioni

226. Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente imputato alla SCC e alla [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità dell’infrazione commessa dalla WWTE e, pertanto, le ha considerate responsabili in solido del pagamento dell’ammenda e le ha indicate tra i destinatari della decisione impugnata.

227. Viceversa, la [OSCURATO:PERSONA] non può legittimamente giungere alla stessa conclusione per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], e ciò per quanto riguarda tutto il periodo di durata dell’infrazione.

228. Si deve pertanto annullare la decisione impugnata nella parte in cui concerne la [OSCURATO:PERSONA].

229. Tale parziale annullamento è privo di conseguenze sull’importo dell’ammenda per il pagamento della quale la SCC e la [OSCURATO:PERSONA] restano responsabili in solido.

In particolare, contrariamente a quanto fanno valere le ricorrenti nella replica, tale annullamento è privo di effetti sul coefficiente moltiplicatore di 1,5, applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] all’importo di partenza dell’ammenda determinato per la WWTE al fine di assicurare che l’ammenda abbia un effetto sufficientemente dissuasivo (punto 423 della decisione impugnata), atteso che tale coefficiente è stato fissato tenendo conto del fatturato globale della SCC, che si trova al vertice dell’unità economica di cui fa parte la WWTE.

Contrariamente a quanto altresì sostenuto dalle ricorrenti nella replica, detto annullamento parziale è parimenti privo di effetti sull’aumento del 50% applicato, in base alla durata dell’infrazione, sull’importo di partenza dell’ammenda inflitta alla WWTE (punti 432 e 433 della decisione impugnata).

Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non possa essere considerata responsabile dell’infrazione, infatti, è del tutto ininfluente sulla durata di questa.

Sulle spese

230. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

In applicazione dell’art. 87, n. 3, primo comma, il Tribunale può ripartire le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

231. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie in esame, poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, in base ad una giusta valutazione delle circostanze della causa si decide che le ricorrenti sopporteranno due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], e che quest’ultima sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalle ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio – Spagna), è annullata nella parte in cui riguarda la Trans-[OSCURATO:PERSONA].

Ltd. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) L’[OSCURATO:PERSONA], Inc., la [OSCURATO:PERSONA]., Inc. e la Trans-[OSCURATO:PERSONA] sopporteranno due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, mentre quest’ultima sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalle ricorrenti.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62005TJ0024_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T‑24/05, [OSCURATO:PERSONA], Inc., precedentemente [OSCURATO:PERSONA]., con sede in Danville, Virginia ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]., Inc., con sede in Wilson, Carolina del Nord ([OSCURATO:PERSONA]), Trans-[OSCURATO:PERSONA]. Ltd , con sede in Vaduz (Liechtenstein), rappresentate inizialmente dagli avv.ti M. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e A. Emch, successivamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA], ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata dai sigg. F. Castillo de la Torre e É. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio – Spagna), IL TRIBUNALE (Quarta Sezione), composto dal sig. O. Czúcz, presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. K. O’Higgins (relatore), giudici, cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 giugno 2009, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti 1. Ricorrenti e procedimento amministrativo 1. [OSCURATO:PERSONA], SA (in prosieguo: la «WWTE») è una delle quattro imprese di prima trasformazione di tabacco greggio in Spagna (in prosieguo: i «trasformatori» o i «trasformatori spagnoli»). 2. Gli altri tre trasformatori spagnoli sono i seguenti: la Compañia española de tabaco en rama, SA (in prosieguo: la «Cetarsa»), l’[OSCURATO:PERSONA], SA, e la [OSCURATO:PERSONA], SL (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). 3. Tra il 1995 e il 5 maggio 1998 due terzi del capitale della WWTE erano di proprietà della Trans-[OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), un’affiliata al 100% della [OSCURATO:PERSONA]., Inc. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), essa stessa affiliata al 100% della multinazionale americana [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «SCC»). Il rimanente terzo era detenuto dal presidente della WWTE e da due membri della sua famiglia. 4. Il 5 maggio 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato la propria partecipazione nel capitale della WWTE all’86,94%, mentre il resto delle azioni era detenuto in proprio dalla WWTE (9,73%) e da una persona fisica (3,33%). Nell’ottobre 1998 la WWTE ha acquistato le azioni di quest’ultima persona e la SCC ha acquistato una partecipazione diretta nel capitale della WWTE in misura pari allo 0,04%. Nel maggio del 1999 la [OSCURATO:PERSONA] e la SCC hanno portato la loro partecipazione nel capitale della WWTE rispettivamente all’89,64% e allo 0,05%, mentre il resto del capitale era detenuto in azioni proprie dalla WWTE. 5. La SCC, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono le ricorrenti nella presente causa. Qui di seguito si farà riferimento al gruppo di società al quale esse appartengono con l’espressione «gruppo [OSCURATO:PERSONA]». 6. Il 3 e il 4 ottobre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, essendo in possesso di informazioni in base alle quali i trasformatori ed i produttori spagnoli di tabacco greggio avrebbero commesso violazioni dell’art. 81 CE, ha effettuato accertamenti ai sensi dell’art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), presso i locali di tre di detti trasformatori, ossia la Cetarsa, l’[OSCURATO:PERSONA] e la WWTE, nonché presso l’[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de Tabaco (in prosieguo: l’«Anetab»). 7. Il 3 ottobre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì proceduto ad accertamenti presso la sede della Maison des métiers du tabac (Associazione degli operatori del tabacco) e della Fédération européenne des transformateurs de tabac (Federazione europea dei trasformatori di tabacco) nonché, il 5 ottobre 2001, della Federación nacional de cultivadores de tabaco (Federazione nazionale dei coltivatori di tabacco) (in prosieguo: la «FNCT»). 8. Nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2002 i trasformatori e l’Anetab hanno fornito talune informazioni alla [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente quest’ultima ha inviato loro, nonché alla FNCT, varie richieste di informazioni in base all’art. 11 del regolamento n. 17. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì chiesto informazioni al Ministero spagnolo dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione riguardo alla normativa spagnola sui prodotti agricoli. 9. L’11 dicembre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento all’origine della causa in esame ed ha adottato una comunicazione degli addebiti che ha trasmesso a 20 imprese o associazioni, tra cui i trasformatori spagnoli, l’Anetab, la FNCT, le ricorrenti e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] è una società italiana la cui attività principale è quella della prima trasformazione di tabacco greggio in Italia e della commercializzazione di tabacco trasformato. Essa appartiene allo stesso gruppo di società della [OSCURATO:PERSONA], ossia quello al cui vertice è posta la società americana [OSCURATO:PERSONA]. 10. Le imprese e le associazioni di cui trattasi hanno avuto accesso al fascicolo istruttorio della [OSCURATO:PERSONA], sotto forma di copia su CD-ROM inviata loro, ed hanno trasmesso osservazioni scritte in risposta agli addebiti mossi da quest’ultima. 11. Il 29 marzo 2004 si è tenuta un’audizione. 12. Dopo aver sentito il Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti e alla luce della relazione finale del consigliere auditore, il 20 ottobre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio – Spagna) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è stata pubblicata una sintesi sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19 aprile 2007 (GU L 102, pag. 14). 2. Decisione impugnata 13. La decisione impugnata si riferisce a due intese orizzontali stipulate e messe in atto sul mercato spagnolo del tabacco greggio. 14. La prima intesa, che coinvolgeva i trasformatori e la [OSCURATO:SOCIETA], riguardava la fissazione annua, nel periodo 1996‑2001, del prezzo medio (massimo) di consegna delle singole varietà di tabacco greggio, senza distinzione tra le qualità, nonché la ripartizione dei quantitativi delle singole varietà di tabacco greggio che i trasformatori potevano individualmente acquistare dai produttori (v., in particolare, punti 74-76 e 276 della decisione impugnata). Dal 1999 al 2001 i trasformatori e la [OSCURATO:SOCIETA] avevano parimenti concordato forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole qualità di tabacco greggio figuranti nelle tabelle allegate ai «contratti di coltivazione», nonché «condizioni complementari», ossia il prezzo minimo medio per produttore e il prezzo minimo medio per associazione di produttori (v., in particolare, punti 77-83 e 276 della decisione impugnata). 15. Qui di seguito si farà riferimento all’intesa descritta al precedente punto 14 con i termini «cartello dei trasformatori». 16. La seconda intesa individuata nella decisione impugnata coinvolgeva i tre sindacati agricoli spagnoli, ossia l’[OSCURATO:PERSONA] agraria de jóvenes agricultores (in prosieguo: l’«ASAJA»), l’Unión de pequeños agricultores (in prosieguo: l’«UPA») e la Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos (in prosieguo: la «COAG»), nonché la [OSCURATO:PERSONA] de cooperativas agrarias de [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «CCAE»). Tale intesa aveva come obiettivo la fissazione annua, nel periodo 1996-2001, delle forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole varietà di tabacco greggio figuranti nelle tabelle allegate ai «contratti di coltivazione» nonché le «condizioni complementari» (v., in particolare, punti 77-83 e 277 della decisione impugnata). 17. Qui di seguito si farà riferimento all’intesa descritta al precedente punto 16 con i termini «cartello dei rappresentanti dei produttori». 18. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che ciascuna di queste intese configuri un’infrazione unica e continuata all’art. 81, n. 1, CE (v., in particolare, punti 275‑277 della decisione impugnata). 19. All’art. 1 di tale decisione essa imputa la responsabilità del cartello dei trasformatori ai trasformatori spagnoli, alla [OSCURATO:SOCIETA], alla [OSCURATO:PERSONA]. – società madre del gruppo al quale appartiene l’[OSCURATO:PERSONA] – e alle ricorrenti e quella del cartello dei rappresentanti dei produttori all’ASAJA, all’UPA, alla COAG e alla CCAE (in prosieguo, considerate congiuntamente: i «rappresentanti dei produttori»). 20. All’art. 2 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ingiunge a tali imprese e ai rappresentanti dei produttori di porre immediatamente fine alle violazioni di cui all’art. 1, qualora non vi abbiano già provveduto, e di astenersi in avvenire da qualsiasi pratica restrittiva che abbia oggetto o effetto identico o equivalente. 21. All’art. 3 della decisione impugnata sono inflitte le seguenti ammende: – [OSCURATO:SOCIETA]: EUR 11 880 000; – Cetarsa: EUR 3 631 500; – WWTE: EUR 1 822 500; – [OSCURATO:PERSONA]: EUR 2 592 000; – [OSCURATO:PERSONA]: EUR 108 000; – ASAJA: EUR 1 000; – UPA: EUR 1 000; – COAG: EUR 1 000; – CCAE: EUR 1 000. 22. Dall’art. 3 della decisione impugnata risulta altresì che le ricorrenti sono responsabili in solido del pagamento dell’ammenda inflitta alla WWTE e la [OSCURATO:PERSONA] del pagamento di quella inflitta all’[OSCURATO:PERSONA]. 3. Destinatari della decisione impugnata 23. Il punto 2.4 della decisione impugnata è dedicato alla questione dei destinatari (punti 357‑400 della decisione impugnata). 24. Anzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] vi afferma che è dimostrato che i trasformatori spagnoli e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno partecipato direttamente al cartello dei trasformatori e l’ASAJA, l’UPA, la COAG e la CCAE al cartello dei rappresentanti dei produttori e che, pertanto, ciascuna di dette imprese o associazioni «è tenuta ad assumersi la responsabilità dell’infrazione e di conseguenza è destinataria della [decisione impugnata]» (punti 357 e 358 della decisione impugnata). Ai punti 359-369 di tale decisione essa valuta, in particolare, il ruolo della [OSCURATO:SOCIETA] nel cartello dei trasformatori. 25. Poi, la [OSCURATO:PERSONA] esamina la questione dell’imputabilità del comportamento illecito di un’affiliata alla sua società madre rilevando che, nel caso di specie, essa si pone in tre casi, nello specifico quelli dell’[OSCURATO:PERSONA], della WWTE e della [OSCURATO:PERSONA] (punti 370‑400 della decisione impugnata). 26. A tale proposito, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta i principi a suo avviso applicabili in materia (punti 371‑374 della decisione impugnata). 27. In particolare, essa afferma quanto segue: – per determinare se una società madre debba essere considerata responsabile del comportamento illecito della sua affiliata, è necessario provare che quest’ultima «non decide in modo autonomo quale deve essere il suo comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele dalla società madre» (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 619, punti 132 e 133); – secondo una giurisprudenza costante, se la società madre detiene l’intero capitale della controllata, si può legittimamente presumere che essa eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima (sentenze della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG-Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punto 50, e 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9925, punto 29; sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑931, punti 961 e 984); – tale tesi può essere ulteriormente corroborata da «fattori specifici inerenti ai casi individuali»; – per quanto concerne le affiliate che non sono controllate al 100%, secondo la Corte una società madre può influire sulla politica della propria affiliata se essa, allorché viene commessa l’infrazione, ne detiene la maggior parte del capitale (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 136), oppure se è «costantemente» informata delle pratiche dell’affiliata e ne determina direttamente il comportamento (sentenza AEG‑Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 52); – per costante giurisprudenza, la nozione di impresa, inserita nel contesto del diritto della concorrenza, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica dal punto di vista dell’oggetto dell’accordo di cui trattasi, anche se, sotto il profilo giuridico, questa unità economica è costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1487, punto 66, che rinvia alla sentenza della Corte 12 luglio 1984, causa 170/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2999, punto 11). 28. In secondo luogo, prima di procedere ad un esame più dettagliato del caso dell’[OSCURATO:PERSONA] nonché di quello della WWTE, al punto 375 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] afferma quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] fattispecie tre dei quattro trasformatori spagnoli di tabacco greggio sono imprese controllate (al 100% o al 90%) da multinazionali americane. Esistono altri elementi concreti che confermano la presunzione secondo la quale il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] e di WWTE deve essere imputato alle loro rispettive società madri. In questi casi, le due società - la società madre e l’affiliata - devono essere considerate responsabili in solido delle infrazioni accertate nella [decisione impugnata]». 29. Al punto 376 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge quanto segue: «[Per contro], in seguito all’invio della comunicazione degli addebiti e all’audizione delle parti, è risultato evidente che le prove contenute nel fascicolo non potrebbero giustificare una conclusione analoga nei confronti della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] (...) e di [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]. Inc.] in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Infatti, a prescindere dal nesso tra le società madri e le loro affiliate, non vi è alcuna indicazione nel fascicolo di una partecipazione materiale di [OSCURATO:PERSONA] (...) e di [OSCURATO:PERSONA] nei fatti che sono esaminati nella [decisione impugnata]. Pertanto non sarebbe appropriato indirizzare loro una decisione nel caso di specie. La stessa conclusione si applica a fortiori a [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA] BV] dal momento che la sua partecipazione del 100% in [OSCURATO:PERSONA] era puramente finanziaria». 30. Ai punti 377-386 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] esamina il caso dell’[OSCURATO:PERSONA]. Essa in particolare rileva che, dal secondo semestre del 1997, tale società è interamente controllata dalla [OSCURATO:PERSONA] tramite l’[OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), sua affiliata al 100%. Essa ne deduce che può legittimamente presumersi che, per lo meno a partire da tale momento, la [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato un’influenza determinante sul comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che altri elementi del suo fascicolo – che essa espone ai punti 379 e 380 della decisione impugnata – confermano tale presunzione. Inoltre, essa respinge talune affermazioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti e segnatamente quella secondo cui essa avrebbe violato il divieto di discriminazione, ritenendola responsabile del comportamento illecito della sua affiliata, laddove essa, in particolare, non ha ritenuto la società madre della Cetarsa, vale a dire la Sociedad estatal de participaciones industriales (in prosieguo: la «Sepi»), responsabile del comportamento illecito della sua affiliata. [OSCURATO:PERSONA] giustifica tale disparità di trattamento con il fatto che, contrariamente a quanto avrebbe affermato la [OSCURATO:PERSONA], «il [suo] fascicolo (...) non contiene alcuna comunicazione diretta tra Cetarsa e Sepi relativa all’oggetto del caso di specie», che «l’interesse di Sepi in Cetarsa sembra essere eminentemente finanziario, analogamente al legame tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]», che «Cetarsa (a differenza di [OSCURATO:PERSONA]) concentra in sé tutta l’attività di trasformazione del tabacco del gruppo Sepi e, anche per tale motivo, sembra che sia gestita come un’impresa distinta» e, infine, che «la proprietà di Cetarsa non è interamente detenuta da Sepi» (punto 384 della decisione impugnata). 31. Dagli elementi illustrati al precedente punto 30 la [OSCURATO:PERSONA] evince che la [OSCURATO:PERSONA] «deve essere considerata responsabile congiuntamente con [OSCURATO:PERSONA] del comportamento di quest’ultima, come stabilito dalla [decisione impugnata] per il periodo dalla seconda metà del 1997 fino al 10 agosto 2001» (punto 386 della decisione impugnata). 32. Ai punti 387-400 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] esamina il caso della WWTE. 33. Essa ritiene che si debbano distinguere due periodi: un primo periodo compreso tra il 1995 e il maggio 1998 e un secondo periodo compreso tra quest’ultima data e quella della decisione impugnata. 34. Per quanto attiene al primo periodo, ai punti 388-390 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA], anzitutto, espone i seguenti rilievi: – due terzi del capitale della WWTE erano detenuti dalla SCC attraverso la [OSCURATO:PERSONA], che era un’affiliata della [OSCURATO:PERSONA]; – il resto del capitale della WWTE era detenuto da tre persone fisiche, ossia il presidente della WWTE e due membri della sua famiglia; – per le decisioni dell’assemblea generale degli azionisti della WWTE era necessario il voto favorevole degli azionisti rappresentanti almeno il 75% del capitale; – il consiglio di amministrazione della WWTE era composto da quattro membri designati dall’assemblea generale; – due di tali membri – tra cui il presidente della WWTE, che disponeva di un voto preponderante – rappresentavano gli azionisti minoritari; – degli altri due membri, uno era il sig. V., vice presidente della SCC responsabile delle attività del gruppo in Europa; – le decisioni del consiglio di amministrazione della WWTE erano adottate a maggioranza semplice. 35. Al punto 391 della decisione impugnata, in base agli elementi che precedono la [OSCURATO:PERSONA] conclude che, nel corso del primo periodo, la WWTE era controllata congiuntamente dalla SCC (attraverso la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]) e dal presidente della WWTE assieme alla sua famiglia. 36. Poi, allo stesso punto essa espone una serie di elementi contenuti nel suo fascicolo che dimostrerebbero che, durante lo stesso periodo, la SCC «o le sue affiliate» hanno esercitato un’influenza effettiva sul comportamento della WWTE in Spagna. 37. Infine, al punto 392 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che, alla luce dei suddetti elementi, «si deve (...) concludere che tra il 1996 e il maggio 1998, SCC, pur controllando (attraverso le sue affiliate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) soltanto due terzi del capitale di WWTE, tuttavia aveva istituito determinati meccanismi che, considerati congiuntamente, le permettevano di essere al corrente delle attività della sua affiliata in Spagna e quindi di controllarne effettivamente la politica commerciale». 38. Per quanto riguarda il secondo periodo, ai punti 393-398 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] enuncia una serie di elementi che dimostrerebbero che, dal maggio 1998, la SCC, direttamente o tramite la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], ha avuto il controllo esclusivo sulla WWTE ed ha esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale di quest’ultima. Tali elementi sono i seguenti: – nel maggio 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato la sua partecipazione nel capitale della WWTE all’86,94%, mentre il resto del capitale era detenuto in proprio dalla WWTE (9,73%) e da una persona fisica (3,33%); – nell’ottobre 1998 la WWTE ha acquistato le azioni di quest’ultima persona e la SCC ha acquistato una partecipazione diretta dello 0,04% nella WWTE; – nel maggio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] e la SCC hanno rispettivamente aumentato la loro partecipazione nel capitale della WWTE all’89,64% e allo 0,05%; – le regole di voto nell’assemblea generale della WWTE non sono mutate e, pertanto, dal maggio 1998 la SCC controlla l’adozione delle decisioni in seno a tale assemblea generale; – i due membri del consiglio di amministrazione della WWTE rappresentanti gli azionisti di minoranza hanno dato le dimissioni e sono stati sostituiti da due nuovi membri designati dall’assemblea generale; – a partire dal maggio 1998 le decisioni del consiglio di amministrazione della WWTE sono adottate con il voto favorevole di tre dei suoi quattro membri; – a partire dal 1998 il sig. V. ha un ruolo nella conclusione dei contratti di coltivazione stipulati dalla WWTE con le associazioni dei produttori; – il «manuale delle procedure e dei sistemi di controllo interno» della WWTE del 2000 (in prosieguo: il «manuale della WWTE») recita quanto segue: «Il presidente, assieme al direttore incaricato degli Acquisti, è direttamente responsabile del processo di contrattazione (…) previa autorizzazione della casa madre, che ogni anno, a marzo, approva il bilancio per la campagna commerciale». 39. Al punto 399 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] afferma che «[g]li argomenti svolti da SCC nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti non giustificano una conclusione diversa a questo riguardo». In particolare, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], «l’esistenza di un management locale che gestiva attivamente l’affiliata spagnola [non esclude che] SCC esercitasse un’influenza decisiva su quest’ultima». 40. Alla luce di tali diversi elementi, al punto 400 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] conclude che, perlomeno a partire dal 1996, «SCC o le sue affiliate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]» hanno esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale della WWTE e che devono pertanto essere considerate corresponsabili delle pratiche addebitate a quest’ultima ed essere indicate tra i destinatari della decisione impugnata. Procedimento e conclusioni delle parti 41. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 21 gennaio 2005 le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. 42. Lo stesso giorno la WWTE ha presentato un ricorso diretto alla riduzione dell’ammenda inflittale con la decisione impugnata (causa T‑37/05). 43. Il 22 gennaio 2005 l’[OSCURATO:PERSONA] ha del pari proposto un ricorso diretto alla riduzione dell’ammenda inflittale con la decisione impugnata (causa T‑38/05). 44. Il 28 gennaio 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione impugnata o, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflittale con tale decisione (causa T‑41/05). 45. Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 1° agosto 2005, le ricorrenti hanno chiesto di riunire la presente causa con le cause T‑37/05, T‑38/05 e T‑41/05. 46. Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 7 settembre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al Tribunale di essere dell’avviso che la riunione delle quattro cause non avrebbe consentito di migliorare sensibilmente l’efficacia del procedimento e che rimetteva ad esso la decisione circa l’opportunità di accogliere o meno l’istanza di riunione. 47. Il Tribunale non ha accolto detta istanza di riunione. 48. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del suo regolamento di procedura, ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a depositare un documento e a rispondere a taluni quesiti. [OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato a tali richieste entro il termine impartito. 49. Le parti hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 17 giugno 2009. 50. Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata nella parte che le riguarda; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 51. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare le ricorrenti alle spese. In diritto 52. A sostegno del proprio ricorso le ricorrenti deducono due motivi. Il primo motivo si articola in due parti. La prima parte è relativa alla violazione dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1). La seconda parte, dedotta in subordine, è relativa all’insufficienza della motivazione. Il secondo motivo si fonda sulla violazione del principio di parità di trattamento. Essendo strettamente connessi, tali due motivi devono essere esaminati congiuntamente. 1. Argomenti delle parti 53. [OSCURATO:PERSONA] prima parte del primo motivo le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 considerandole responsabili dell’infrazione commessa dalla WWTE. 54. Esse affermano che, in ossequio alla giurisprudenza e alla prassi in materia di decisioni della [OSCURATO:PERSONA], affinché un’impresa possa essere considerata responsabile di un’infrazione commessa da un’altra devono essere soddisfatte cumulativamente due condizioni: non solo è necessario che la prima impresa sia in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della seconda, ma occorre altresì che essa abbia fatto effettivamente uso di tale influenza. 55. Per quanto riguarda la prima condizione le ricorrenti fanno valere che, durante il periodo precedente al maggio 1998, la [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale della WWTE e non disponeva di un potere direttivo nei confronti di quest’ultima, al punto da privarla di qualunque autonomia reale nella determinazione della propria linea d’azione nel mercato. Esse ritengono pertanto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia imputato erroneamente alla [OSCURATO:PERSONA] e, per estensione, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla SCC l’infrazione commessa dalla WWTE durante tale periodo. 56. A sostegno delle proprie affermazioni le ricorrenti fanno valere in particolare il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e la SCC detenevano soltanto una partecipazione indiretta nella WWTE, che la WWTE era controllata congiuntamente dalla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e dal presidente della WWTE e dalla sua famiglia, dall’altro, e che gli «elementi del fascicolo» cui fa riferimento la [OSCURATO:PERSONA] al punto 391 della decisione impugnata non provano che esse fossero in grado di esercitare un’influenza determinante sulla WWTE. 57. Le ricorrenti ritengono che la nozione di «controllo comune» di cui al regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), non corrisponda al potere di esercitare un’influenza determinante. A tale riguardo, da un lato, esse asseriscono che tale regolamento non può essere applicato in via analogica alla fattispecie in esame. Dall’altro, esse affermano che, anche supponendo che si possano rinvenire delle indicazioni in tale regolamento, esse riguarderebbero la nozione di «controllo esclusivo» e non quella di «controllo comune», che sarebbe adeguata per definire il «potere di esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale dell’affiliata». 58. Per quanto riguarda il periodo successivo al maggio 1998, le ricorrenti riconoscono di essere state in grado di esercitare un’influenza determinante sulla WWTE. 59. Quanto alla seconda condizione, in primo luogo le ricorrenti fanno valere che, perché essa sia soddisfatta, occorre che la società madre abbia dato alla sua affiliata istruzioni dirette di commettere l’infrazione o che abbia direttamente partecipato ad essa. A sostegno di tale affermazione esse invocano in particolare la constatazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 376 della decisione impugnata, secondo cui «a prescindere dal nesso tra le società madri e le loro affiliate, non vi è alcuna indicazione nel fascicolo di una partecipazione materiale di [OSCURATO:PERSONA] (...) e di [OSCURATO:PERSONA] nei fatti che sono esaminati nella [decisione impugnata]». 60. Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] sia in errore quando afferma che è sufficiente provare che l’affiliata non disponga di autonomia totale nella determinazione della sua linea d’azione nel mercato – senza accertare un collegamento specifico con il comportamento illecito – affinché sia dimostrato l’esercizio effettivo di un’influenza determinante. Da un lato, esse sono dell’avviso che la posizione in tal modo difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] non sia suffragata dalla giurisprudenza da essa fatta valere. Dall’altro, esse affermano che detta influenza deve avere ad oggetto «la politica commerciale relativa all’infrazione». Orbene, nel caso di specie l’infrazione sarebbe stata commessa nel mercato dell’acquisto di tabacco greggio, ossia in un mercato nel quale la WWTE godrebbe di totale autonomia e che non ricadrebbe nella sua «politica commerciale o delle vendite». Nello stesso senso, le ricorrenti criticano il fatto che gli elementi di prova sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA] riguardino solo il finanziamento e le vendite di tabacco e non gli acquisti di tabacco greggio. 61. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, nel caso di un gruppo di società integrato verticalmente, la responsabilità del comportamento illecito di un’affiliata non può essere automaticamente imputata alla società posta al vertice del gruppo. Una simile responsabilità potrà attribuirsi solo ad una società madre che abbia fornito istruzioni all’affiliata coinvolta o che abbia indirizzato in modo sostanziale il comportamento di questa. 62. In terzo luogo, le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] ha l’onere di provare che esse hanno dato istruzioni alla WWTE. Esse sostengono che non può presumersi che una società, ove detenga il 100% del capitale di un’altra società, eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale di quest’ultima. Esse rilevano in particolare che, nelle cause all’origine delle sentenze AEG‑Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], citata nel precedente punto 27, il giudice comunitario non si è limitato ad avvalersi di una siffatta presunzione, ma ha altresì esaminato in maniera approfondita la questione della partecipazione della società madre all’infrazione. 63. In ogni caso, secondo le ricorrenti la [OSCURATO:PERSONA] non ha addotto la summenzionata presunzione né nella comunicazione degli addebiti né nella decisione impugnata. Essa non può conseguentemente farvi riferimento per la prima volta nel controricorso. Le ricorrenti aggiungono che, ai punti 18 e 376 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, anche nell’ipotesi di detenzione del 100% del capitale dell’affiliata, spettava ad essa fornire gli elementi di prova supplementari per poter considerare la società madre di tale affiliata responsabile del comportamento di questa. 64. Inoltre, le ricorrenti insistono sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] deve produrre la prova dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante per quanto riguarda ciascuna di esse. In tale contesto, esse sostengono in particolare che la [OSCURATO:PERSONA] non può affermare che il sig. V. «[abbia] svolto funzioni a livello di direzione del gruppo», ai sensi del punto 37 della sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑31/99, ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1881). Esse rilevano che il sig. V. non è mai stato un dirigente designato dalla SCC – di modo che egli non può essere assimilato ai «dirigenti di più alto livello» cui si riferisce detta sentenza – e che questi non era neppure il responsabile di tutte le attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in una regione o paese dato o l’incaricato, in seno a tale gruppo, della direzione commerciale a livello mondiale di tutte le imprese attive nel settore considerato. Le ricorrenti precisano che il sig. V. aveva un ruolo di rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «SCTL») in Europa, ma che i suoi poteri derivavano dalla sua qualità di membro del consiglio di amministrazione delle affiliate locali – tra cui la WWTE – e non da un mandato conferitogli dalla SCC. Le funzioni del sig. V. si sarebbero limitate al coordinamento della vendita di tabacco trasformato per mezzo della rete di vendite internazionali del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 65. In quarto luogo, le ricorrenti fanno riferimento al periodo precedente al maggio 1998. Esse affermano che la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto elementi di prova sufficienti a dimostrare che, durante tale periodo, una qualsiasi di esse avesse dato istruzioni alla WWTE di adottare un comportamento anticoncorrenziale. In particolare, gli elementi menzionati al punto 391 della decisione impugnata non sarebbero sufficientemente probanti a questo scopo. 66. Per quanto riguarda quest’ultimo profilo, innanzitutto, le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] non produce alcun elemento di prova né adduce alcun argomento per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]. Esse rilevano in particolare che quest’ultima è un’impresa senza attività propria, la cui partecipazione nella WWTE è di natura puramente finanziaria. 67. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il sig. V. lavorava per la SCTL e non per la SCC. Esse aggiungono che l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il sig. V. assumeva la responsabilità generale delle attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in Europa e agiva in quanto rappresentante della SCC, è assai generica e, conseguentemente, priva di ogni fondamento. In ogni caso, tali circostanze non dimostrerebbero che la [OSCURATO:PERSONA] abbia dato alla WWTE istruzioni dirette di adottare un comportamento anticoncorrenziale. 68. In terzo luogo, le ricorrenti affermano che la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il sig. V. «doveva fungere da tramite tra WWTE e le sue società madri» (punto 391 della decisione impugnata) è del pari assai generica e, pertanto, priva di ogni fondamento. Esse affermano in particolare che la [OSCURATO:PERSONA] non dimostra che tale «funzione di tramite» includesse il fatto di dare istruzioni alla WWTE. 69. In quarto luogo, le ricorrenti asseriscono che il processo verbale della riunione del consiglio di amministrazione della WWTE del 25 e del 26 marzo 1996, citato al punto 391 della decisione impugnata, fa riferimento soltanto alla [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, gli argomenti che ne trae la [OSCURATO:PERSONA] non possono riguardare la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. La [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che tale processo verbale non dimostra che essa abbia dato istruzioni alla WWTE di adottare un comportamento anticoncorrenziale. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] verrebbe consultata e dovrebbe fornire la propria autorizzazione unicamente in ordine a questioni estranee all’acquisto di tabacco greggio, vale a dire segnatamente la vendita di tabacco trasformato, e alle spese straordinarie. 70. In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sostenuto che essa fosse interessata da uno qualsiasi dei telefax menzionati al punto 391 della decisione impugnata. La SCC sostiene che tali telefax sono stati inviati al dipendente di una società collegata alla [OSCURATO:PERSONA], e non alla stessa. La menzione del nome «[OSCURATO:PERSONA] UK» in taluni dei telefax in parola sarebbe un errore commesso dal mittente, posto che la SCC non disporrebbe di alcun rappresentante nel [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe altresì erronea la menzione del sig. V. quale vice presidente della SCC contenuta nelle relazioni annuali della SCC. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], essa rileva che nei telefax di cui trattasi si afferma unicamente che è possibile che il sig. V. sia stato informato della condotta della WWTE e ritiene che non se ne possa dedurre che la stessa abbia dato istruzioni a quest’ultima di adottare una condotta anticoncorrenziale. 71. In quinto luogo, le ricorrenti fanno riferimento al periodo successivo al maggio 1998. Esse sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che, nel corso di tale periodo, una qualsiasi di esse avesse dato istruzioni alla WWTE di adottare una condotta anticoncorrenziale. 72. A tale riguardo, innanzitutto, esse adducono che i rilievi contenuti nei punti 396 e 398 della decisione impugnata si riferiscono unicamente alla [OSCURATO:PERSONA]. 73. In secondo luogo, le ricorrenti criticano le constatazioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 398 e alla nota a fondo pagina n. 313 della decisione impugnata. Esse ritengono, anzitutto, che i «contratti spagnoli di approvvigionamento a lungo termine», ai quali viene fatto riferimento in tale nota a fondo pagina, non presentino alcun rapporto con le infrazioni in causa e che non si possa dunque farvi ricorso per dimostrare che una di esse abbia dato istruzioni alla WWTE di adottare una condotta anticoncorrenziale. Poi, le stesse affermano che la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe neppure trarre un argomento dal manuale della WWTE. A questo proposito, da un lato, esse sostengono che tale manuale non prova sufficientemente che la [OSCURATO:PERSONA] abbia dato istruzioni alla WWTE di commettere una violazione delle norme in materia di concorrenza. Dall’altro, esse dichiarano che detto manuale «prevede che la [OSCURATO:PERSONA] dia la propria autorizzazione prima dell’inizio del processo di contrattazione», il che significa, in pratica, che essa «autorizza le quantità di tabacco da acquistare in Spagna». Esse precisano che l’autorizzazione viene data nell’ambito dell’approvazione del bilancio annuale e che non costituisce un’autorizzazione ad acquistare ad un prezzo determinato o a fissare il prezzo secondo un metodo o una formula prestabiliti. Entro il limite delle spese autorizzate dalla [OSCURATO:PERSONA], la WWTE «[attuerebbe] in modo totalmente autonomo una politica di acquisti indipendente». Esse aggiungono che il manuale è del 2000 e, quindi, non può farsi ricorso ad esso per dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato un’influenza determinante sulla WWTE a partire dal maggio 1998. 74. In sesto luogo, le ricorrenti ritengono di aver dimostrato in modo giuridicamente valido che, quando è stata commessa la violazione dell’art. 81, n. 1, CE, la WWTE agiva in maniera autonoma nel mercato e non in base a loro istruzioni. 75. A tale proposito, in primo luogo, esse rilevano che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta che la WWTE disponga di una propria dirigenza locale. 76. In secondo luogo, esse fanno valere il fatto che la WWTE possedeva un proprio patrimonio e un personale proprio. 77. In terzo luogo, esse ripetono che la [OSCURATO:PERSONA] partecipava alla commercializzazione ed alla vendita di tabacco trasformato, mentre la WWTE era unica responsabile degli acquisti di tabacco greggio. 78. In quarto luogo, le ricorrenti affermano che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha una struttura decentralizzata e che «il mercato spagnolo del tabacco rappresenta una parte del tutto insignificante delle attività generali del gruppo». 79. In quinto luogo, nella replica le ricorrenti rilevano che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva solo di cespiti finanziari, non esercitava attività e non aveva dipendenti. Esse affermano che la [OSCURATO:PERSONA] acquistava tabacco trasformato dalla WWTE solo «in modo formale», «al fine di registrare un utile nella contabilità della WWTE», e che la [OSCURATO:PERSONA] non era affatto interessata dalla strategia di acquisto di quest’ultima, che rientrava essenzialmente nella responsabilità esclusiva del presidente della WWTE. 80. Da tutte le considerazioni che precedono le ricorrenti concludono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha provato in modo sufficiente che una qualunque di esse avesse dato istruzioni alla WWTE di adottare una condotta anticoncorrenziale. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto operato un’applicazione errata dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. 81. [OSCURATO:PERSONA] seconda parte del primo motivo, dedotta in subordine, le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 253 CE, in quanto ha fornito una motivazione insufficiente a sostegno della propria valutazione secondo cui esse devono essere considerate responsabili in solido del comportamento della WWTE. 82. Per quanto riguarda il secondo motivo, in primo luogo, le ricorrenti dichiarano che la [OSCURATO:PERSONA] si è avvalsa di due criteri diversi per concludere che la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]. Inc. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la Sepi non erano responsabili del comportamento illecito delle loro rispettive affiliate. Infatti, essa avrebbe verificato se il suo fascicolo contenesse, da un lato, «indicazion[i] (...) di una partecipazione materiale di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nei fatti che sono esaminati nella [decisione impugnata]» (punto 376 della decisione impugnata) e, dall’altro, «comunicazion[i] dirett[e] tra Cetarsa e Sepi relativ[e] all’oggetto del caso di specie» (punto 384 della decisione impugnata). 83. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito la prova né di una qualsivoglia partecipazione materiale della SCC, della [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione commessa dalla WWTE, né della minima comunicazione diretta tra una delle prime e la seconda relativa all’oggetto del caso di specie. 84. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì riservato un trattamento più favorevole all’[OSCURATO:PERSONA] rispetto alla [OSCURATO:PERSONA]. Esse lamentano il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], a differenza dell’[OSCURATO:PERSONA], sia stata fatta figurare tra i destinatari della decisione impugnata e sia stata considerata responsabile della condotta illecita della sua affiliata, sebbene la sua partecipazione in questa sia puramente finanziaria e la [OSCURATO:PERSONA] non abbia fornito la prova della sua partecipazione materiale ai fatti addebitati alla WWTE. 85. Le ricorrenti ritengono che la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia indicato nella propria risposta alla comunicazione degli addebiti che la sua partecipazione nella WWTE era puramente finanziaria sia irrilevante. Esse sottolineano che la [OSCURATO:PERSONA] ha l’onere di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] potesse essere dichiarata responsabile. Esse sono dell’avviso, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] non possa validamente sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] fosse l’acquirente principale della WWTE dal 1996 al 1999. Infatti, da un lato, gli acquisti sarebbero stati effettuati esclusivamente per ragioni fiscali e, in pratica, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ricevuto alcuna fornitura di tabacco. Dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fatto valere tale argomento nella decisione impugnata. 86. In terzo luogo, le ricorrenti sottolineano che esse non invocano a proprio vantaggio un atto illecito commesso in favore di un terzo. Più precisamente, esse negano di sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia illegittimamente omesso di considerare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della Sepi o dell’[OSCURATO:PERSONA], ovvero di indirizzare a queste la decisione impugnata. Esse sostengono che, se la [OSCURATO:PERSONA], fondandosi su un determinato criterio, ritiene che un’impresa non debba essere destinataria della decisione impugnata, la stessa deve applicare il medesimo criterio in modo non discriminatorio a tutte le altre imprese coinvolte. 87. Per quanto riguarda il primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che esso debba essere respinto. 88. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] condivide il giudizio delle ricorrenti secondo cui, perché una società madre possa essere considerata responsabile del comportamento tenuto da una delle sue affiliate, occorre, da un lato, che essa abbia la possibilità di esercitare un’influenza determinante sul comportamento commerciale di tale affiliata e, dall’altro, che essa abbia effettivamente esercitato detta influenza. 89. Quanto alla prima di queste condizioni, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che essa è stata definita in modo assai preciso dal legislatore nel regolamento n. 139/2004. In particolare, essa rinvia all’art. 3, nn. 2 e 3, di tale regolamento. Inoltre, la stessa respinge l’affermazione delle ricorrenti secondo cui un’influenza è «determinante» solo quando è «esclusiva» (v. precedente punto 57). 90. Per quanto attiene alla seconda condizione di cui al precedente punto 88, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la posizione delle ricorrenti, secondo cui in base ad essa è necessario che la società madre abbia dato istruzioni alla sua affiliata di violare l’art. 81 CE o abbia direttamente partecipato all’infrazione. Essa afferma che, nel definire tale condizione, la giurisprudenza fa costantemente riferimento alla mancanza di autonomia dell’affiliata nella determinazione della sua linea d’azione nel mercato, senza stabilire un nesso specifico con la condotta illecita. 91. [OSCURATO:PERSONA] adduce che, tra gli elementi di prova idonei a dimostrare l’esercizio effettivo di un controllo sulla politica dell’affiliata, figura il fatto che la società madre sia rappresentata nel consiglio di amministrazione di detta affiliata. Essa aggiunge che un’affiliata è meno in grado di essere autonoma quando opera nello stesso mercato della sua società madre o in un mercato strettamente connesso. A prescindere da tali elementi generali, taluni elementi specifici potrebbero contribuire a dimostrare che la società madre partecipa alla politica commerciale della sua affiliata o che essa ha introdotto meccanismi che le consentano di supervisionare le attività di questa. 92. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la giurisprudenza ha ammesso che, quando un’affiliata è di proprietà della sua società madre al 100%, si presume che quest’ultima abbia esercitato il proprio potere di influenzare il comportamento della sua affiliata. La società madre potrebbe invertire questa presunzione fornendo elementi di prova tali da dimostrare che in realtà l’affiliata ha una condotta autonoma nel mercato. 93. [OSCURATO:PERSONA] precisa che la presunzione di cui sopra si applica tanto nel caso in cui la società madre detenga direttamente una partecipazione del 100% nell’affiliata, quanto nel caso in cui essa detenga solo indirettamente tale partecipazione. 94. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] esamina il periodo precedente al maggio 1998. 95. A tal proposito, in primo luogo, essa fa valere che, ai punti 388, 390 e 391 della decisione impugnata, ha provato in modo giuridicamente valido che le ricorrenti avevano la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulla WWTE nel corso di tale periodo. 96. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, al punto 391, la decisione impugnata fa riferimento a molteplici elementi che dimostrano come le società controllanti la WWTE avessero istituito meccanismi idonei a consentir loro di esercitare in modo effettivo un’influenza determinante sul comportamento commerciale di quest’ultima. Essa precisa in tale contesto che il fatto che un’influenza determinante sia stata realmente esercitata costituisce il miglior criterio obiettivo per stabilire se una società madre fosse in grado di esercitare una simile influenza. 97. Per quanto concerne detti elementi, la [OSCURATO:PERSONA] anzitutto insiste sul ruolo e sulle responsabilità del sig. V. in seno al gruppo [OSCURATO:PERSONA]. In particolare essa ritiene che le ricorrenti non possano far valere il fatto che il sig. V. non fosse dipendente della SCC, della [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA] o che non occupasse il posto di «corporate officer» (dirigente) in una di tali società. Ciò che rileverebbe è unicamente la questione se questi «[abbia] svolto funzioni a livello di direzione del gruppo» (sentenza ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 64 supra, punto 37). 98. [OSCURATO:PERSONA] rinvia poi al processo verbale della riunione del consiglio di amministrazione della WWTE del 25 e del 26 marzo 1996. 99. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la corrispondenza menzionata al punto 391 della decisione impugnata dimostra che il presidente della WWTE ha tenuto al corrente il sig. V. non solo delle attività di acquisto di tabacco di detta società, ma anche degli accordi sui prezzi e sui quantitativi conclusi con gli altri trasformatori. 100. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il fatto che, all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sia la sola società a detenere una partecipazione diretta nella WWTE non preclude che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA] esercitino un’influenza determinante su quest’ultima. Essa sostiene che vari elementi dimostrano l’esistenza di un legame tra la WWTE e le ricorrenti. A questo proposito essa rileva, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva designato due dei quattro membri del consiglio di amministrazione della WWTE ed era la principale cliente di quest’ultima dal 1996 al 1999, che la [OSCURATO:PERSONA] è attiva nel settore della trasformazione e della commercializzazione del tabacco ed è il principale cliente della WWTE dal 2000, e che il vice presidente della SCC responsabile delle attività nel settore del tabacco in Europa è membro del consiglio di amministrazione della WWTE. Essa afferma che nel predetto gruppo ciascuna società ha un ruolo determinato: la WWTE acquista il tabacco greggio in Spagna e lo trasforma; la sua produzione viene poi acquistata direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]; queste ultime commercializzano quindi detta produzione mediante la rete di vendita della SCC, la quale coordina le attività delle diverse società operative del gruppo. 101. Da tutto quanto precede la [OSCURATO:PERSONA] conclude che essa non ha commesso alcun errore di diritto ritenendo che, durante il periodo precedente al mese di maggio 1998, la WWTE formasse un’unità economica con il gruppo [OSCURATO:PERSONA] e che le ricorrenti dovessero essere dichiarate corresponsabili del pagamento dell’ammenda. 102. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] esamina il periodo successivo al maggio 1998. 103. A tale riguardo, in primo luogo, essa rileva che le ricorrenti non contestano che in questo periodo fossero in grado di esercitare un’influenza determinante sulla WWTE. 104. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] dispone, dal maggio 1998, del controllo esclusivo sulla WWTE e detiene, dall’ottobre 1998, la totalità del capitale di quest’ultima. Essa pertanto ritiene di aver potuto legittimamente presumere che le ricorrenti esercitassero un’influenza determinante sulla politica commerciale della loro affiliata. 105. [OSCURATO:PERSONA] respinge l’affermazione delle ricorrenti, secondo cui nella decisione impugnata essa non si è avvalsa di tale presunzione per considerarle responsabili del comportamento illecito della WWTE. In particolare, essa respinge l’interpretazione che esse operano del punto 376 della decisione impugnata (v. precedente punto 59), affermando che da questo punto nonché dal punto 18 della decisione impugnata risulta che «il motivo per cui [essa] non ha indirizzato [tale decisione] all’[OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] risiedeva nelle loro osservazioni fornite in risposta alla comunicazione degli addebiti e durante l’audizione, che erano sufficienti per confutare ogni presunzione di esercizio effettivo di un controllo fondato sulla loro partecipazione nel capitale delle proprie affiliate». Essa precisa di non aver potuto basarsi sulla predetta presunzione nel caso della [OSCURATO:PERSONA], dal momento che le società che la controllavano, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], possedevano soltanto il 90% del suo capitale. Per quanto riguarda la [OSCURATO:SOCIETA], che, per parte sua, era controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] adduce che queste ultime sono riuscite a confutare la presunzione in discorso, e che le ricorrenti non hanno mai sostenuto che il suo fascicolo contenesse elementi tali da dimostrare l’esercizio di un’influenza determinante ad opera delle suddette società controllanti sul comportamento di detta affiliata. 106. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, ai punti 395-398 della decisione impugnata, essa menziona elementi supplementari che avvalorano la sua conclusione secondo cui le ricorrenti esercitavano effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale della WWTE. 107. [OSCURATO:PERSONA] si fonda in particolare su taluni passaggi di un memorandum del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA] al sig. V., relativo ai «contratti spagnoli di approvvigionamento a lungo termine» (punto 396 e nota a fondo pagina n. 313 della decisione impugnata). 108. Un altro elemento fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] è il fatto, citato al punto 398 e alla nota in calce n. 314 della decisione impugnata, che il bilancio annuale della WWTE viene approvato dal suo consiglio di amministrazione «fatte salve le modifiche proposte dalla società madre». 109. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia alle constatazioni relative al manuale della WWTE da essa operate al punto 398 della decisione impugnata. Essa rileva in particolare che le ricorrenti ammettono che la [OSCURATO:PERSONA] doveva approvare il bilancio per l’acquisto del tabacco prima dell’avvio da parte del presidente della WWTE di qualsivoglia negoziato contrattuale. 110. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il suo fascicolo contiene altri numerosi esempi che dimostrano come le ricorrenti esercitassero un’influenza determinante sulla WWTE. 111. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli elementi fatti valere dalle ricorrenti, come quelli richiamati ai precedenti punti 75-79, non dimostrino in modo giuridicamente valido che la WWTE agisse autonomamente nel mercato. 112. Per quanto concerne il secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] nega di aver violato il principio di parità di trattamento. 113. In via preliminare essa rammenta che, secondo la giurisprudenza, il rispetto del principio della parità di trattamento deve essere conciliato con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può invocare a proprio vantaggio un illecito commesso in favore di altri. Essa ritiene che, pertanto, anche qualora dovesse risultare che la decisione impugnata non è stata indirizzata a talune imprese, quantunque esse si trovassero in una situazione analoga a quella delle ricorrenti, questa circostanza sarebbe irrilevante ai fini della valutazione della responsabilità di queste ultime. 114. Poi, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] adduce che la situazione delle ricorrenti differisce da quella della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della Sepi e, pertanto, non può porsi la questione di una violazione del principio di parità di trattamento nel caso di specie. In particolare, rinviando ai punti 18, 375, 376, 384 e 385 della decisione impugnata, essa afferma che non disponeva di elementi sufficienti per concludere che la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la Cetarsa non agissero in modo autonomo sul piano commerciale rispetto alle loro rispettive società madri. 115. Per quanto riguarda, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver inizialmente indirizzato la comunicazione degli addebiti non solo a queste società, ma anche alle loro due società madri. [OSCURATO:PERSONA] loro risposta alla comunicazione degli addebiti nonché durante l’audizione, tuttavia, dette società madri avrebbero presentato argomenti «dettagliati e convincenti» che l’avrebbero indotta a ritenere che esse non costituissero un’unità economica con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. 116. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il passaggio del punto 376 della decisione impugnata fatto valere dalle ricorrenti (v. precedenti punti 59 e 82) deve essere letto «nel contesto del punto 18 e di [tale] decisione nel suo complesso». Essa insiste sul fatto che in nessuna parte della decisione impugnata essa afferma che, perché una società madre possa essere considerata responsabile dell’infrazione commessa dalla sua affiliata, occorra dimostrare la «partecipazione materiale» di detta società madre all’infrazione. Là dove evoca, al punto 376 della decisione impugnata, l’assenza di «partecipazione materiale (...) nei fatti che sono esaminati nella presente decisione», essa si riferirebbe all’«assenza di fatti materiali comprovanti l’esercizio di un’influenza determinante». Viceversa, sussisterebbero simili fatti materiali nel caso delle ricorrenti. 117. Per quanto riguarda più precisamente la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] adduce che, al punto 376 della decisione impugnata, essa intendeva solo affermare che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano avanzato argomenti tali da dimostrare l’autonomia commerciale della loro affiliata ed avevano quindi «confutato la presunzione». Essa afferma che «è possibile che il testo [di tale punto] non sia soddisfacente», ma ritiene che esso non possa avere indotto le ricorrenti a credere che essa avrebbe potuto considerare la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] responsabili del comportamento della [OSCURATO:SOCIETA] solo qualora avesse fornito la prova della loro partecipazione diretta all’infrazione. 118. Invitata dal Tribunale, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento (v. precedente punto 48), a fornire precisazioni sugli argomenti «dettagliati e convincenti» menzionati al precedente punto 115, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia ammesso che, contrariamente a quanto indicato nelle sue memorie, non è il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] siano state in grado, nel corso del procedimento amministrativo, di confutare la presunzione derivante dalla detenzione della totalità delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA] ad averla indotta a non considerarle responsabili della condotta illecita di questa. Essa ha affermato che, attualmente, esiste un’abbondante giurisprudenza a suffragio della sua tesi secondo cui la detenzione della totalità del capitale dell’affiliata è sufficiente, «da sola e di per sé stessa», a consentire di presumere che la società madre eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento dell’affiliata. Tuttavia, all’epoca dell’adozione della decisione impugnata, essa avrebbe seguito la politica di «fare un ricorso prudente a detta presunzione e, per quanto possibile, corroborare le proprie constatazioni relative alla responsabilità delle società controllanti su una duplice base: ricorrere alla presunzione per le affiliate al 100% e contrastare i tentativi di confutare la presunzione dimostrando specificamente l’esercizio effettivo di un’influenza determinante per mezzo di prove supplementari». Essa ha aggiunto che, non disponendo nel suo fascicolo di alcun elemento specifico atto a dimostrare l’esercizio effettivo di una simile influenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sul comportamento commerciale della [OSCURATO:SOCIETA], essa ha deciso di non considerare le prime responsabili dell’infrazione commessa dalla seconda. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato di essere stata ancor meno incline a fondarsi sulla predetta presunzione nel caso della [OSCURATO:SOCIETA], dal momento che quest’ultima non era attiva nel mercato dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio in Spagna. 119. Per quanto riguarda, dall’altro lato, la Cetarsa, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che questa società appartiene alla Sepi, una società holding di Stato che partecipa alla privatizzazione in corso in Spagna delle società industriali sovvenzionate dallo Stato, posta sotto l’autorità del Ministro dell’Economia e delle Finanze spagnolo. Essa sostiene che non disponeva nel suo fascicolo di alcun elemento indicativo del fatto che la Cetarsa non determinasse il proprio comportamento commerciale in maniera totalmente autonoma, ricordando a questo proposito i rilievi effettuati al punto 384 della decisione impugnata (v. precedente punto 30). Essa aggiunge che quest’ultimo punto non può essere inteso nel senso che in esso si affermi che la ragione per cui la Sepi non è stata considerata responsabile del comportamento della Cetarsa è l’assenza di prove di comunicazioni dirette tra tali due società. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, in quest’ultimo punto, essa risponde agli argomenti specifici addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo ed incentra quindi la propria attenzione sulle differenze tra quest’ultima società e la Sepi. 120. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] si trovava in una situazione diversa da quella dell’[OSCURATO:PERSONA]. 121. Essa afferma di aver ritenuto, nella decisione impugnata, che nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti l’[OSCURATO:PERSONA] avesse provato che, in considerazione della natura puramente finanziaria della propria partecipazione nell’[OSCURATO:PERSONA], non era in grado di esercitare la benché minima influenza determinante su quest’ultima. Invece, nella propria risposta alla comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe presentato alcun argomento in tal senso. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, in ogni caso, dal 1996 al 1999 la [OSCURATO:PERSONA] era il principale cliente della WWTE e si trovava perciò in una situazione diversa da quella dell’[OSCURATO:PERSONA]. 2. Giudizio del Tribunale Osservazioni preliminari sull’imputabilità del comportamento illecito di un’affiliata alla sua società madre 122. Si deve rammentare che il diritto comunitario della concorrenza riguarda le attività delle imprese (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punto 59) e che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del detto soggetto e dalle sue modalità di finanziamento (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 112). 123. La Corte ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica anche qualora, sotto il profilo giuridico, questa unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenze della Corte 14 dicembre 2006, causa C‑217/05, [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios de Estaciones de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11987, punto 40, e del Tribunale 15 settembre 2005, causa T‑325/01, DaimlerChrysler/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3319, punto 85). 124. Quando un simile ente economico contravviene alle regole della concorrenza, esso ha l’obbligo di rispondere di tale violazione secondo il principio della responsabilità personale (v., in tal senso, sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4125, punto 145; 16 novembre 2000, causa C‑279/98 P, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9693, punto 78, e 11 dicembre 2007, causa C‑280/06, ETI e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10893, punto 39). 125. La violazione del diritto comunitario della concorrenza deve essere imputata inequivocabilmente ad una persona giuridica passibile di un’ammenda. Per l’applicazione e l’esecuzione delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di diritto della concorrenza, infatti, è necessario identificare quale destinatario un ente dotato di personalità giuridica (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 978). 126. Da giurisprudenza costante risulta che il comportamento di un’affiliata può essere imputato alla società madre in particolare qualora l’affiliata, nonostante abbia personalità giuridica distinta, non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma applichi sostanzialmente le istruzioni impartitele dalla società madre (sentenze della [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punti 132 e 133; 14 luglio 1972, causa 52/69, Geigy/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 787, punto 44, e 21 febbraio 1973, causa 6/72, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 215, punto 15), in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono questi due enti giuridici (v., per analogia, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 122 supra, punto 117, e ETI e a., punto 124 supra, punto 49). 127. Infatti, in una simile situazione la società madre e la sua affiliata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi della giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 122 e 123. Non è quindi una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE che permette alla [OSCURATO:PERSONA] di indirizzare alla società madre la decisione che impone ammende (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T‑112/05, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5049, punto 58). 128. Dalla giurisprudenza risulta altresì che la [OSCURATO:PERSONA] non può limitarsi a constatare che la società madre è in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della sua affiliata, ma deve del pari verificare se detta influenza sia stata effettivamente esercitata (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 137, e AEG‑Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 50). 129. Nel caso particolare in cui una società madre detenga il 100% del capitale della sua affiliata, la quale abbia commesso una violazione delle norme comunitarie della concorrenza, da un lato, tale società madre può esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta affiliata (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punti 136 e 137) e, dall’altro, sussiste una presunzione semplice secondo cui la predetta società madre esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della sua affiliata (v., in tal senso, sentenza AEG‑Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 50, e sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punti 961 e 984). 130. Alla luce di tali circostanze, alla [OSCURATO:PERSONA] è sufficiente provare che la totalità del capitale di un’affiliata è detenuta dalla sua società madre per presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di detta affiliata. [OSCURATO:PERSONA] potrà conseguentemente considerare la società madre responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua affiliata, a meno che questa società madre, sulla quale incombe l’onere di invertire tale presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la sua affiliata tiene un comportamento autonomo nel mercato (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 27 supra, punto 29). 131. Sebbene sia vero che ai punti 28 e 29 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata nel precedente punto 27, la Corte abbia indicato, oltre alla detenzione del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali la non contestazione dell’influenza esercitata dalla società controllante sulla politica commerciale della sua controllata e la comune rappresentanza delle due società durante il procedimento amministrativo, ciò non toglie che dette circostanze siano state rilevate dalla Corte soltanto al fine di esporre tutti gli elementi sui quali il Tribunale aveva basato il suo ragionamento, e non già per subordinare l’applicazione della presunzione citata al precedente punto 129 al fatto che siano prodotti indizi supplementari relativi all’effettivo esercizio di un’influenza della società madre (sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑69/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2567, punto 57). 132. Da ultimo, occorre precisare che la presunzione fondata sulla detenzione della totalità del capitale è applicabile non solo alla fattispecie in cui esista una relazione diretta tra la società madre e la sua affiliata, ma anche al caso, come quello in esame, in cui detta relazione sia indiretta, tramite un’affiliata interposta. Sui criteri utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata per imputare ad una società madre la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua affiliata 133. Dalla decisione impugnata risulta che, per imputare ad una società madre la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua affiliata e, quindi, farla figurare con essa tra i destinatari di tale decisione e dichiararla responsabile in solido del pagamento dell’ammenda inflitta alla predetta affiliata, la [OSCURATO:PERSONA] ha seguito il ragionamento illustrato qui di seguito. 134. [OSCURATO:PERSONA] si è mossa dalla premessa secondo cui una siffatta imputazione è possibile quando la società madre e la sua affiliata fanno parte di una stessa unità economica e, di conseguenza, costituiscono una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE (v. punto 374 della decisione impugnata). 135. L’elemento centrale su cui la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata per dimostrare che la società madre e la sua affiliata ricadono in tale fattispecie è l’assenza di autonomia di quest’ultima per quanto riguarda il suo comportamento nel mercato (v. punto 371 della decisione impugnata), dal momento che una simile assenza di autonomia è il corollario dell’esercizio di un’«influenza determinante» della società madre sul comportamento della sua affiliata (v. punti 18, 372, 373, 378, 380, 381, 383, 391, 392, 397, 399, 400, 422 e 441 della decisione impugnata). 136. A questo riguardo la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di non potersi limitare a constatare che la società madre avesse la possibilità di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della sua affiliata, ma che le incombesse l’onere di dimostrare che quest’influenza era stata effettivamente esercitata (v., in particolare, punti 18, 376, 384, 391, 392, 397, 399 e 400 della decisione impugnata). 137. Difatti, in particolare, dal punto 384 della decisione impugnata risulta che, se la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto non doversi imputare alla Sepi la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua affiliata Cetarsa, di cui essa peraltro deteneva circa l’80% del capitale, ciò è dipeso dal fatto che essa non disponeva nel suo fascicolo di alcun elemento in grado di dimostrare che quest’ultima non determinasse in maniera autonoma il proprio comportamento nel mercato. Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti (v. precedente punto 82), il rilievo contenuto nel medesimo punto, secondo cui il fascicolo in questione non contiene «alcuna comunicazione diretta tra Cetarsa e Sepi relativa all’oggetto del caso di specie», non può essere interpretato nel senso che tale elemento abbia indotto, da solo, la [OSCURATO:PERSONA] a non considerare la Sepi responsabile. Infatti, con tale rilievo la [OSCURATO:PERSONA] mirava innanzitutto a replicare ad un’affermazione, formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, secondo cui la stessa subiva un trattamento discriminatorio rispetto alla Sepi, dato che quest’ultima, benché – come la [OSCURATO:PERSONA] – si presumesse pienamente informata delle pratiche illecite in esame, non era stata considerata responsabile del comportamento illecito della sua affiliata. Va inoltre aggiunto che, al punto 384 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] adduce tre considerazioni supplementari per distinguere la situazione della [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella della Sepi e giustificare la propria decisione di non considerare quest’ultima responsabile. 138. Allo stesso modo, dal punto 18 della decisione impugnata risulta che il motivo per cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha considerato né la [OSCURATO:PERSONA], né la [OSCURATO:PERSONA], sua affiliata al 100%, responsabili del comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA], affiliata al 90% di questa, è che essa non disponeva di prove sufficienti del fatto che le stesse società esercitassero effettivamente un’influenza determinante su quest’ultima. 139. [OSCURATO:PERSONA] ha inteso applicare i medesimi principi nel caso delle ricorrenti per il periodo precedente al maggio 1998. Infatti, in un primo momento essa si è accinta a dimostrare che le ricorrenti esercitavano un controllo congiunto sulla WWTE assieme al presidente di questa ed a due suoi familiari, lasciando così intendere che esse fossero in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento di tale società (v. punti 388-391 della decisione impugnata). In un secondo momento la [OSCURATO:PERSONA] si è adoprata per dimostrare che le ricorrenti esercitavano effettivamente una simile influenza sul comportamento della WWTE (v. punti 391, 392 e 400 della decisione impugnata). 140. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, nell’ipotesi particolare in cui la società madre detenga la totalità del capitale della sua affiliata, secondo la giurisprudenza può presumersi che la prima eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della seconda (v. punto 372 della decisione impugnata). 141. Tuttavia, nel caso in esame, per imputare alle società controllanti che si trovino in tale situazione la responsabilità dell’infrazione commessa della loro affiliata, la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di non limitarsi a ricorrere a detta presunzione, ma di fondarsi altresì su elementi di fatto idonei a dimostrare che le società madri interessate esercitassero effettivamente un’influenza determinante sulla loro affiliata e, pertanto, a corroborare la suddetta presunzione (v., in particolare, punti 372, 375, 376 e 378 della decisione impugnata). 142. Difatti, dal punto 18 della decisione impugnata risulta che, se la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto le società madri capogruppo e intermediaria della [OSCURATO:SOCIETA], e cioè la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], responsabili del comportamento illecito della loro affiliata nonostante la controllassero al 100%, ciò è dipeso dal fatto che essa non disponeva di prove sufficienti a dimostrare che queste esercitassero effettivamente un’influenza determinante su tale affiliata. Il passaggio del punto 376 della decisione impugnata invocato dalle ricorrenti (v. precedenti punti 59 e 82) deve essere inteso nel medesimo senso. È vero che tale passaggio è redatto in termini leggermente ambigui. Tuttavia, letto parallelamente al punto 18 di tale decisione e ricollocato nel contesto di questa, esso non può essere interpretato nel senso che il motivo per cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto responsabili le predette due società controllanti – o una qualunque altra società madre – è l’assenza di una loro implicazione nell’infrazione. 143. Analogamente, dal punto 18 della decisione impugnata risulta altrettanto esplicitamente che il motivo per il quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha considerato la società madre intermediaria dell’[OSCURATO:PERSONA], e cioè l’[OSCURATO:PERSONA], responsabile del comportamento illecito della sua affiliata, benché la controllasse al 100%, è la mancanza di prove sufficienti relative all’esercizio effettivo da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] di un’influenza determinante sulla predetta affiliata, essendo la sua partecipazione in essa di natura puramente finanziaria (v. altresì punto 376 della decisione impugnata). 144. Viceversa, proprio il fatto che sussistessero simili prove per quanto concerne la [OSCURATO:PERSONA], società madre capogruppo dell’[OSCURATO:PERSONA], che si aggiungevano alla detenzione da parte della prima della totalità del capitale della seconda, è il motivo che ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] a imputare a tale società madre la responsabilità dell’infrazione (v., in particolare, punti 375 e 378-380 della decisione impugnata). 145. [OSCURATO:PERSONA] ha inteso seguire lo stesso approccio nel caso delle ricorrenti, per quanto riguarda il periodo compreso tra il maggio 1998 e la data di adozione della decisione impugnata. Per dichiarare queste ultime responsabili del comportamento illecito della WWTE, quindi, essa non si è limitata a fondarsi sulla presunzione basata sul fatto che le stesse detenevano la totalità – o, per alcuni mesi soltanto, la quasi totalità – del capitale della WWTE (v. punti 375 e 393 della decisione impugnata), ma ha altresì tenuto conto di taluni elementi supplementari che dimostrerebbero che esse esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della stessa società (v. punti 375, 396 e 398 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che gli argomenti fatti valere dalla SCC nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti per tentare di dimostrare che la WWTE agiva in modo autonomo nel mercato non erano concludenti (v. punto 399 della decisione impugnata). 146. Va precisato che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato tale approccio non solo per le società madri capogruppo, ma anche per le società madri intermediarie, come dimostra – relativamente a queste ultime – il caso della [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 147. Infine, si deve rilevare che, nella risposta a uno dei quesiti postile per iscritto dal Tribunale nonché in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che, nella decisione impugnata, nel caso delle affiliate controllate al 100% dalle loro società controllanti, essa aveva scelto di non limitarsi a fondarsi sulla presunzione di cui ai precedenti punti 129, 130 e 140 per imputare a queste ultime la responsabilità dell’infrazione commessa da dette affiliate, ma di tener parimenti conto di elementi supplementari atti a dimostrare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante. Essa ha sostanzialmente giustificato tale approccio con il fatto che, considerato lo stato della giurisprudenza pertinente all’epoca dell’adozione della decisione impugnata, essa aveva ritenuto più prudente stabilire la responsabilità delle società controllanti su siffatta «duplice base». Sulla seconda parte del primo motivo 148. Anzitutto occorre esaminare la seconda parte del primo motivo, nell’ambito della quale le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente motivato la propria decisione di imputar loro la responsabilità del comportamento anticoncorrenziale della WWTE. 149. In base a giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo colpite direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento della conformità della motivazione di un atto ai requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale 4 luglio 2006, causa T‑304/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1887, punto 58). 150. È altresì giurisprudenza costante che, allorché una decisione che applica l’art. 81 CE riguarda più destinatari e pone un problema di imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione (sentenze del Tribunale 28 aprile 1994, causa T‑38/92, AWS Benelux/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑211, punto 26, e 27 settembre 2006, causa T‑330/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3389, punto 93). 151. Nel caso di specie, dalla sintesi della parte della decisione impugnata relativa ai suoi destinatari di cui ai precedenti punti 25-40 nonché dalle constatazioni operate ai precedenti punti 133-146 risulta che, in detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una motivazione sufficiente delle ragioni per cui aveva deciso di imputare alle ricorrenti la responsabilità dell’infrazione commessa dalla WWTE. Con riferimento alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto i principi che essa intendeva applicare per definire tali destinatari. Per quanto concerne più specificamente le ricorrenti, essa ha distinto due periodi, il primo compreso tra il 1995 e il maggio 1998 e il secondo compreso tra quest’ultimo mese e la data di adozione della decisione impugnata. Per quanto attiene al primo periodo la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver rilevato che all’epoca la WWTE era soggetta al controllo congiunto delle ricorrenti, da un lato, e del proprio presidente assieme a due membri della sua famiglia, dall’altro, ha ritenuto di disporre di elementi di fatto atti a dimostrare che le ricorrenti esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della WWTE ed ha illustrato tali elementi. Per quanto riguarda il secondo periodo, anzitutto la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che all’epoca le ricorrenti detenevano (per qualche mese) la quasi totalità e poi la totalità del capitale della WWTE e, pertanto, il controllo esclusivo della stessa. Essa ha quindi ritenuto dimostrato che le ricorrenti esercitassero effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale della WWTE, fondandosi a questo riguardo non solo sulla presunzione derivante dalla detenzione della totalità (o della quasi totalità) del capitale dell’affiliata, ma anche su taluni elementi supplementari che corroboravano detta presunzione. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che nessuno degli argomenti fatti valere dalla SCC nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti consentisse di pervenire a una diversa conclusione. 152. Pertanto, la seconda parte del primo motivo deve essere respinta. Sulla legittimità del metodo applicato nel caso di specie dalla [OSCURATO:PERSONA] e sul secondo motivo 153. Occorre valutare la legittimità, alla luce dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, del metodo applicato nel caso di specie dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare se si debba imputare ad una società madre la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua affiliata, come descritto ai precedenti punti 134-136, 140, 141 e 146. 154. A tale proposito è sufficiente rilevare che il suddetto metodo – a prescindere dalla questione se esso sia stato correttamente applicato nel caso delle ricorrenti, questione che sarà esaminata qui di seguito – è del tutto conforme ai principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza, come rammentati ai precedenti punti 122-132. 155. È vero che, nell’ipotesi particolare in cui una società madre detenga la totalità del capitale della sua affiliata che abbia commesso un’infrazione alle norme comunitarie della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA], a scopo di prudenza, non si è fondata esclusivamente sulla presunzione consacrata dalla giurisprudenza (v. precedenti punti 129 e 130) per dimostrare che la prima esercita effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale della seconda, ma ha altresì tenuto conto di altri elementi di fatto volti a confermare tale esercizio. Tuttavia, così operando, la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto l’effetto di innalzare il livello di prova richiesto affinché la stessa ritenga dimostrato che sia soddisfatta la condizione relativa all’esercizio effettivo di un’influenza determinante, pur rispettando appieno la nozione fondamentale di unità economica che sottende tutta la giurisprudenza relativa all’imputabilità della responsabilità delle infrazioni alle persone giuridiche che costituiscono una stessa impresa. 156. Infine, va rilevato che, quando in una causa in cui sorge la questione di un’infrazione implicante più imprese diverse, nell’ambito del quadro delineato dalla giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] adotta un determinato metodo per stabilire se occorra ritenere responsabili tanto le affiliate che hanno materialmente commesso detta infrazione, quanto le loro società madri, essa a tal fine deve, salvo circostanze particolari, fondarsi sugli stessi criteri in relazione a tutte le predette imprese. 157. [OSCURATO:PERSONA] è, infatti, tenuta al rispetto del principio della parità di trattamento che, per giurisprudenza costante, richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera differenziata o situazioni diverse non siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4209, punto 28, e del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1129, punto 309). 158. È giocoforza rilevare che del resto la [OSCURATO:PERSONA] condivide questo punto di vista quando, al punto 384 della decisione impugnata, afferma che «il fatto che le specifiche circostanze, che possono indur[la] (...) a considerare una società madre responsabile del comportamento della sua affiliata, possano variare da un caso all’altro non costituisce in quanto tale una violazione del principio di non discriminazione purché i principi di responsabilità siano applicati in maniera coerente». 159. Dalle constatazioni effettuate ai precedenti punti 137-139 e 142-145 risulta che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato gli stessi principi a tutte le società controllanti coinvolte per determinare se si dovesse imputar loro la responsabilità dell’infrazione commessa dalle loro affiliate. In particolare, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, non risulta che a questo proposito essa abbia trattato diversamente la loro situazione, da una parte, e quella della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della Sepi o dell’[OSCURATO:PERSONA], dall’altra. 160. Pertanto, il secondo motivo, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento, deve essere respinto. Sull’esistenza di un ente economico unico tra le ricorrenti e la WWTE 161. Resta da verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato in modo corretto a ciascuna delle ricorrenti i criteri illustrati ai precedenti punti 134-136, 140, 141 e 146 per concludere per l’esistenza di un ente economico unico tra queste e la WWTE e, quindi, considerarle responsabili in solido dell’infrazione nonché del pagamento dell’ammenda e farle figurare tra i destinatari della decisione impugnata. Poi, se del caso, occorrerà verificare se le considerazioni fatte valere dalle ricorrenti, quali quelle descritte ai precedenti punti 74-79, corroborino la loro affermazione secondo cui la WWTE agiva in modo autonomo nel mercato durante il periodo di durata dell’infrazione. 162. Alla stregua della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, si devono distinguere due periodi, il primo compreso tra il 13 marzo 1996, data di inizio del cartello dei trasformatori, ed il 5 maggio 1998, e il secondo compreso tra quest’ultima data e quella d’adozione della decisione impugnata. Sul periodo compreso tra il 13 marzo 1996 e il 5 maggio 1998 163. È pacifico tra le parti e risulta dal fascicolo – ed in particolare dagli elementi menzionati ai punti 388-390 della decisione impugnata, come richiamati al precedente punto 34 – che, nel periodo compreso tra il 13 marzo 1996 ed il 4 maggio 1998 incluso, la WWTE era controllata congiuntamente, da un lato, dalla SCC – mediante la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] – e, dall’altro, dal presidente della WWTE e da due membri della sua famiglia. 164. Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, una simile ipotesi non esclude affatto che la condizione relativa alla possibilità di esercitare un’influenza determinante sul comportamento dell’affiliata (v. precedente punto 128) possa essere soddisfatta. In particolare, a tal fine non è necessario essere in presenza di una situazione di controllo esclusivo della società madre sull’affiliata. 165. Quando un’impresa è soggetta al controllo congiunto di due o più altre imprese o persone, queste ultime imprese o persone hanno per definizione la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulla prima impresa. Ciò tuttavia non è sufficiente per imputar loro la responsabilità della violazione delle norme della concorrenza commessa dall’impresa di cui esse hanno il controllo congiunto, giacché tale imputazione esige altresì che sia soddisfatta la condizione relativa all’esercizio effettivo dell’influenza determinante (v. precedente punto 128). In tale ipotesi le diverse imprese o persone che esercitano il controllo congiunto potrebbero essere considerate responsabili del comportamento illecito della loro affiliata, come illustrato dalla sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑314/01, Avebe/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3085), in cui quest’ultimo ha confermato la fondatezza di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di imputare a due società, che partecipavano ciascuna in misura pari al 50% in un’affiliata e che disponevano di un potere di direzione congiunto per quanto atteneva alla gestione commerciale di quest’ultima, la responsabilità del comportamento illecito di detta affiliata. Qualora dovesse emergere che, in realtà, una sola delle imprese o persone che detengono il controllo congiunto esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della loro affiliata, o qualora dovessero giustificarlo altre circostanze particolari, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe considerare responsabile in solido dell’infrazione commessa da tale affiliata unicamente l’impresa o la persona in questione. 166. In ogni caso, come giustamente sottolinea la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, se nel caso di specie dovesse stabilirsi che, durante il periodo compreso tra il 13 marzo 1996 ed il 4 maggio 1998 incluso, le ricorrenti esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della WWTE, ciò implicherebbe necessariamente che esse fossero in grado di farlo. 167. La questione principale da risolvere, p ertanto, è se gli elementi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata dimostrino in modo giuridicamente valido che, durante il periodo considerato, le ricorrenti esercitavano effettivamente una siffatta influenza. 168. In proposito occorre anzitutto respingere l’argomento su cui le ricorrenti fondano gran parte del proprio ragionamento, relativo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato in modo sufficiente che esse avessero dato istruzioni alla WWTE di commettere l’infrazione o che esse fossero direttamente implicate in essa. 169. Difatti, come si è già affermato al precedente punto 127, non è un atto di istigazione a commettere l’illecito compiuto dalla società madre nei confronti della sua affiliata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE che permette alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare la decisione che impone ammende nei confronti della società madre. Per i motivi descritti al precedente punto 142, tale constatazione non può essere inficiata dal passaggio del punto 376 della decisione impugnata invocato dalle ricorrenti (v. precedenti punti 59 e 82). 170. Si deve parimenti respingere l’argomento delle ricorrenti, secondo cui l’influenza determinante che una società madre deve esercitare, perché le venga imputata la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua affiliata, deve riguardare attività che rientrino nella politica commerciale stricto sensu di questa e, per di più, siano direttamente connesse a detta infrazione, nel caso specifico l’acquisto di tabacco greggio (v. precedenti punti 60, 69, 73 e 77). 171. Infatti, come si è già rilevato al precedente punto 126, per accertare se un’affiliata determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono l’affiliata alla società madre, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono dunque essere oggetto di un elenco tassativo. 172. Gli elementi su cui la [OSCURATO:PERSONA] si fonda nella decisione impugnata per concludere che, durante il periodo considerato, le ricorrenti esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della WWTE nel mercato sono enunciati al punto 391 di tale decisione e sono riconducibili a tre diverse categorie. – Sulle funzioni del sig. V. nel gruppo [OSCURATO:PERSONA] 173. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere taluni elementi relativi alle funzioni del sig. V. nel gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 174. Si deve rilevare che, come le ricorrenti hanno indicato in risposta ad una richiesta di informazioni rivolta loro dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo e come esse hanno ribadito nelle loro memorie, il sig. V. era, perlomeno dall’inizio del periodo di durata dell’infrazione, uno dei quattro membri del consiglio di amministrazione della WWTE. [OSCURATO:PERSONA] medesima risposta le ricorrenti hanno precisato che, in diversi momenti a partire dal 30 settembre 1989, il sig. V. era stato anche membro del consiglio di amministrazione di altre quattro affiliate del gruppo [OSCURATO:PERSONA] stabilite in Italia e in Grecia. Tali informazioni concordano perfettamente con l’affermazione delle ricorrenti, formulata nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti e reiterata nella replica, secondo cui il sig. V. aveva un «ruolo di rappresentanza in Europa», che si concretizzava nella sua presenza nel consiglio di amministrazione di dette diverse affiliate e in base a cui egli era incaricato, in Europa, del «coordinamento delle vendite di tabacco trasformato mediante la rete di vendita internazionale della SCC». 175. Si deve rilevare altresì che le ricorrenti non contestano l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], contenuta nel punto 391 della decisione impugnata, secondo cui il sig. V. aveva una «responsabilità generale per le attività del gruppo [[OSCURATO:PERSONA]] in Europa». Esse si limitano ad affermare, da un lato, che la posizione del sig. V. non è paragonabile a quella dei dirigenti a cui si riferisce il Tribunale nella sentenza ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata nel precedente punto 64, di modo che la [OSCURATO:PERSONA] non può fondarsi su tale sentenza, e, dall’altro, che la suddetta affermazione è assai generica e non dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] abbia dato istruzioni alla WWTE di adottare un comportamento anticoncorrenziale. Si deve aggiungere che, nel ricorso, le ricorrenti stesse fanno riferimento al sig. V. come «dirigente responsabile delle attività del gruppo in Europa». 176. Nelle loro memorie le ricorrenti non contestano neppure l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], anch’essa contenuta nel punto 391 della decisione impugnata, secondo cui il sig. V. agiva in qualità di rappresentante della SCC e fungeva «da tramite tra WWTE e le sue società madri». Esse si limitano nuovamente a sostenere che tale affermazione è assai generica e non dimostra che esse avessero dato istruzioni alla WWTE di adottare un comportamento anticoncorrenziale. 177. È vero che il sig. V. non era dipendente di alcuna delle ricorrenti – ma della SCTL, un’affiliata al 100% della [OSCURATO:PERSONA] – e che non era menzionato nell’elenco dei «corporate directors» (membri del consiglio) o «corporate officers» (dirigenti) della SCC, comunicato da quest’ultima alla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo. Ciò nondimeno, le funzioni e responsabilità da esso esercitate in seno al gruppo [OSCURATO:PERSONA] erano di livello molto elevato, in particolare in quanto esse riguardavano uno dei due principali settori di attività di tale gruppo su tutto il territorio europeo. 178. L’importanza del ruolo del sig. V. nel gruppo [OSCURATO:PERSONA] è inoltre sottolineata dal fatto che, nelle relazioni annuali della SCC per gli anni 1999-2001, questi viene identificato come «vice presidente e direttore regionale – Europa» della divisione tabacco di tale società. L’affermazione delle ricorrenti, secondo cui tale titolo in realtà non esisteva ed era stato assegnato al sig. V. unicamente allo scopo di migliorarne l’immagine, è poco credibile. 179. Alla luce di tali diversi elementi poteva ragionevolmente ritenersi che il sig. V. facesse parte della dirigenza del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] giustamente ha stimato che esistesse un collegamento diretto tra la società madre capogruppo di tale gruppo, nel caso specifico la SCC, e il sig. V. 180. Tale circostanza, oltre al fatto che il sig. V. era uno dei quattro membri del consiglio di amministrazione della WWTE, costituisce un forte indizio dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante della SCC sul comportamento della WWTE nel mercato. – Sul processo verbale della riunione del consiglio di amministrazione della WWTE del 25 e 26 marzo 1996 181. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] si fonda sul processo verbale della riunione del consiglio di amministrazione della WWTE del 25 e 26 marzo 1996, redatto sia in spagnolo che in inglese. 182. A tale proposito si deve rilevare che da taluni passaggi di questo processo verbale, contenuti al punto 2, intitolato «Procedura relativa alle riunioni del consiglio di amministrazione», risulta che, in occasione della riunione in questione, i due membri del consiglio di amministrazione della WWTE designati dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] hanno insistito sul fatto che tale società non potesse agire indipendentemente dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il sig. V. ha rilevato che, benché dotata di «propria identità/entità», la WWTE era «anche un’affiliata della [OSCURATO:PERSONA]» e doveva, pertanto, «rispettare la cultura della [OSCURATO:PERSONA]». IL sig. C., dal canto suo, ha sottolineato che, «anche se tutti i membri del consiglio di amministrazione [della WWTE avevano] poteri e responsabilità, essi [non erano] liberi in ogni decisione e in numerose ipotesi [dovevano] consultare gli organi superiori della [OSCURATO:PERSONA]». 183. Da altri passaggi del processo verbale risulta che, per tutta una serie di questioni o di spese, la WWTE doveva consultare la [OSCURATO:PERSONA] od ottenere la sua autorizzazione preventiva. 184. Così, in primo luogo, al punto 3, dal titolo «Procedure di vendita», si afferma che «non potrà esportarsi alcuna quantità di tabacco senza che sia accompagnata da un modulo recante una doppia firma, il cui modello sarà disposto dopo la visita [del sig. F., una delle persone invitate a partecipare alla riunione in discorso del consiglio di amministrazione della WWTE] a Godalming [sede delle attività della [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA]] questa settimana» e che «[t]ale modulo dovrà essere debitamente compilato dal [sig. D., uno dei membri del consiglio di amministrazione della WWTE] dopo verifica di tutti i dati pertinenti presso il [sig. A.] a Godalming». 185. In secondo luogo, per quanto riguarda il finanziamento a lungo termine si afferma quanto segue: «Per il momento siamo bloccati dato che non siamo in grado di ipotecare il patrimonio a seguito delle istruzioni della [OSCURATO:PERSONA]». Viene altresì osservato che il sig. F. si recherà a Godalming per analizzare tale questione in particolare con il sig. M. Si deve precisare che, nel periodo di durata dell’infrazione, quest’ultimo era uno dei «corporate officers» e vice presidente della [OSCURATO:PERSONA], nonché suo tesoriere. 186. In terzo luogo, in una tabella contenuta al punto 10 del processo verbale, vi è l’elenco di una serie di progetti di investimento per i quali era necessaria l’«approvazione finale della [OSCURATO:PERSONA]». Per quanto attiene al progetto più importante, nello specifico la costruzione di un nuovo magazzino, il sig. V. e il sig. M. hanno rilevato che «potrebbe risultare molto difficile far approvare questa spesa da parte della [OSCURATO:PERSONA] nel corso del prossimo esercizio». Allo stesso punto 10 si fa riferimento al fatto che un investimento, relativo al trasferimento di «perni» da un luogo di esercizio ad un altro, «molto probabilmente dovrebbe essere approvato in tempi brevissimi dalla [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della necessità immediata di tale progetto». 187. Gli elementi richiamati ai precedenti punti 182-186 costituiscono forti indizi dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della [OSCURATO:PERSONA] sul comportamento della WWTE nel mercato. L’affermazione delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] veniva consultata – e doveva dare la propria approvazione – soltanto in ordine a questioni estranee all’acquisto di tabacco greggio – vale a dire, segnatamente, la vendita di tabacco trasformato – è irrilevante per i motivi esposti ai precedenti punti 170 e 171. Per quanto concerne la loro affermazione, secondo cui la previa approvazione della [OSCURATO:PERSONA] era necessaria solo nel caso di spese straordinarie, questa è priva di fondamento in fatto, dal momento che la tabella di cui al punto 10 del processo verbale fa riferimento a progetti d’investimento i cui costi sono compresi tra USD 1 220 e USD 1 056 911, passando per importi poco elevati quali USD 4 800, USD 5 600 o USD 6 504. 188. La conclusione illustrata al precedente punto 187 è avvalorata da altre indicazioni contenute nel processo verbale di cui trattasi. Infatti, da un lato, dal suo punto 4 risulta che il codice di condotta al quale era soggetto il personale della [OSCURATO:PERSONA] era destinato ad applicarsi anche al personale della WWTE, posto che, a seguito di talune obiezioni sollevate dal presidente della WWTE, si era deciso di tradurlo dall’inglese in spagnolo. Dall’altro, dal punto 7 di tale processo verbale risulta che il consiglio di amministrazione della WWTE ha esaminato la situazione economica e commerciale della [OSCURATO:PERSONA]. 189. Si deve altresì rilevare che il processo verbale in discorso fa riferimento al fatto che il consiglio di amministrazione della WWTE ha elaborato la strategia di acquisto di tabacco greggio per la raccolta dell’anno 1996 in Spagna. In tale contesto viene espressamente fatta menzione della riunione del cartello dei trasformatori del 13 marzo 1996 a Madrid nei termini seguenti: «Alcuni giorni fa si è tenuta una riunione a Madrid con la partecipazione di tutte le imprese acquirenti per tentare di giungere a vari accordi aventi ad oggetto la strategia di conclusione dei contratti per la raccolta [del 1996]. In un’atmosfera molto tesa, gli unici accordi verbali conclusi sono stati: 1. prezzo minimo di 3 [ESP]/kg per il FCV [flue cured Virginia] [qualità di tabacco trattata ad aria calda; N.d.T.] 2. sono state rivelate le intenzioni di prezzo medio di ciascuna delle società Sfortunatamente non si è potuto ottenere alcun accordo sulla ripartizione del tabacco spagnolo tra le quattro imprese acquirenti». 190. È evidente quindi che i rappresentanti del gruppo [OSCURATO:PERSONA] che sedevano nel consiglio di amministrazione della WWTE erano tenuti al corrente delle pratiche del cartello dei trasformatori. Oltretutto, come verrà illustrato più dettagliatamente ai seguenti punti 192 e 193, da altri elementi del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] risulta che il sig. V. era, inoltre, personalmente informato, al di fuori delle riunioni del consiglio di amministrazione della WWTE, di taluni aspetti di tale cartello. Tra le parti è pacifico che i suddetti rappresentanti non hanno mai manifestato la loro opposizione a tali pratiche e che la SCC – malgrado il rischio di conseguenze legali o di azioni per risarcimento danni da parte di terzi a cui essa si esponeva operando in tal modo – non ha adottato nei confronti della WWTE alcuna misura destinata ad impedire la prosecuzione della sua partecipazione all’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente dedurne che la SCC approvava tacitamente detta partecipazione, e ritenere siffatto modo di agire quale indizio supplementare dell’esercizio di un’influenza determinante sul comportamento della sua affiliata. – Sui telefax trasmessi dal presidente della WWTE al sig. V. 191. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] adduce quattro telefax trasmessi dal sig. S., presidente della WWTE, al sig. V. 192. Nel primo di questi telefax, datato 28 ottobre 1996 e inviato alla [OSCURATO:PERSONA], all’attenzione del sig. V., il sig. S. informa quest’ultimo, in particolare, dell’esito degli acquisti di tabacco nel corso della campagna 1996 e dei prezzi medi pagati da ciascuno dei trasformatori spagnoli, fornendogli altresì dettagli su taluni aspetti del cartello dei trasformatori. Nel secondo telefax, datato 6 ottobre 1997 e inviato alla «[OSCURATO:PERSONA] – UK» – indicazione da intendere verosimilmente come riferentesi alla [OSCURATO:PERSONA], la quale era attiva nel [OSCURATO:PERSONA] (v. precedente punto 184) ed era la società madre della società da cui dipendeva il sig. V. (v. precedente punto 177) –, il sig. S. fornisce informazioni dettagliate in relazione ad una riunione tenutasi tra la WWTE, la Cetarsa e l’[OSCURATO:PERSONA] alla fine del precedente mese di settembre e durante la quale tali società hanno convenuto uno scambio di informazioni sui prezzi e sui quantitativi di acquisto di tabacco greggio. Con il terzo telefax, datato 8 ottobre 1997 e inviato alla «[OSCURATO:PERSONA] – UK», il sig. S. trasmette al sig. V. la copia di una lettera, da lui inviata lo stesso giorno al presidente della Cetarsa, in cui lamenta il fatto che quest’ultima non rispetta gli accordi sui prezzi conclusi dai trasformatori. Infine, nel quarto telefax, datato 10 ottobre 1997 e inviato alla «[OSCURATO:PERSONA] – UK», il sig. S. fornisce indicazioni sulle quantità di tabacco greggio acquistate dai trasformatori e sui prezzi pagati. 193. Per i motivi esposti al precedente punto 190, il fatto, oltretutto non contestato dalle ricorrenti, che il sig. V. fosse tenuto personalmente al corrente dal presidente della WWTE di diversi aspetti del cartello dei trasformatori poteva legittimamente essere ritenuto un indizio supplementare dell’esercizio, da parte della SCC, di un’influenza determinante sul comportamento della WWTE. – Conclusioni per quanto riguarda il periodo compreso tra il 13 marzo 1996 e il 5 maggio 1998 194. Dalle considerazioni citate ai precedenti punti 173-193 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato in modo giuridicamente valido che, nel periodo compreso tra il 13 marzo 1996 ed il 4 maggio 1998 incluso, la SCC e la [OSCURATO:PERSONA] esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della WWTE. 195. Per contro, si deve necessariamente rilevare che, come giustamente sottolineano le ricorrenti, nessuno degli elementi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata consente di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] – che, secondo le ricorrenti, è una società che non svolge una propria attività e la cui partecipazione nella WWTE è di natura puramente finanziaria – esercitasse effettivamente, durante lo stesso periodo, un’influenza determinante sul comportamento della WWTE nel mercato. Difatti, tali elementi riguardano esclusivamente la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]. 196. Per quanto riguarda la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] era il principale cliente della WWTE dal 1996 al 1999, il Tribunale non può tenerne conto, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] l’ha fatta valere per la prima volta solo nel controricorso, nel tentativo di attribuire alla [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità del comportamento illecito della sua affiliata. Inoltre, dal processo verbale della riunione del consiglio di amministrazione della WWTE del 25 e 26 marzo 1996 risulta che acquisti di tabacco trasformato presso la WWTE erano attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] solo per ragioni puramente contabili e fiscali: «In passato, la [WWTE fatturava detti acquisti alla [OSCURATO:PERSONA]] al fine di registrare un utile nella contabilità della WWTE». Materialmente non è stata effettuata alcuna fornitura di tabacco trasformato presso la [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, detta circostanza, sebbene possa essere indicativa del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse interessata dalla politica commerciale della WWTE, non è di per sé sufficiente a dimostrare che essa esercitasse effettivamente un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima. 197. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva legittimamente imputare alla [OSCURATO:PERSONA] il comportamento illecito della WWTE per il periodo compreso tra il 13 marzo 1996 e il 4 maggio 1998 incluso né, pertanto, considerarla responsabile in solido del pagamento dell’ammenda per lo stesso periodo. Sul periodo compreso tra il 5 maggio 1998 e la data di adozione della decisione impugnata 198. In base agli elementi citati al punto 393 della decisione impugnata (v. i primi tre trattini del precedente punto 38), si può ritenere che le ricorrenti detenessero la quasi totalità del capitale della WWTE dal 5 maggio 1998 all’ottobre 1998 e la totalità di detto capitale a partire da quest’ultima data fino alla data di adozione della decisione impugnata. 199. A ciò si aggiunge il fatto che, dal 5 maggio 1998, le ricorrenti dispongono della maggioranza necessaria per l’adozione delle decisioni in seno all’assemblea generale della WWTE (punto 394 della decisione impugnata) e che il consiglio di amministrazione della WWTE comprende due nuovi membri, designati dall’assemblea generale della WWTE in sostituzione dei membri che rappresentavano i precedenti azionisti di minoranza. 200. Alla luce degli elementi esposti ai precedenti punti 198 e 199, è chiaro che dal 5 maggio 1998 le ricorrenti sono in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della WWTE. Inoltre, le ricorrenti riconoscono espressamente tale stato di fatto nelle loro memorie. 201. Si deve pertanto verificare se, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 5 maggio 1998 e la data di adozione della decisione impugnata, la condizione relativa all’esercizio effettivo di un’influenza determinante fosse soddisfatta rispetto a ciascuna delle ricorrenti, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA]. 202. A tale riguardo si deve rammentare che, dopo aver difeso una tesi diversa nei suoi scritti (v. precedente punto 105), la [OSCURATO:PERSONA], a seguito di un quesito postole per iscritto dal Tribunale, ha ammesso che nella decisione impugnata, per quanto riguarda le affiliate controllate al 100% dalle loro società madri, essa aveva scelto di non limitarsi a fondarsi sulla presunzione di cui ai precedenti punti 129, 130 e 140 per imputare a queste ultime la responsabilità dell’infrazione commessa da dette affiliate, ma di tener conto anche di elementi supplementari atti a dimostrare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante (v. precedenti punti 118 e 147). Da vari punti della decisione impugnata risulta che nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso effettivamente seguire un approccio di questo genere (v. precedenti punti 141-145). 203. Occorre dunque accertare se gli elementi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata dimostrino in modo giuridicamente valido che, nel periodo considerato, le ricorrenti esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della WWTE. Tali elementi sono enunciati ai punti 396 e 398 della decisione impugnata nonché nelle note a fondo pagina nn. 313 e 314 di tale decisione. – Sul ruolo avuto dal sig. V. nella conclusione dei contratti di coltivazione 204. Il primo elemento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] è il fatto, menzionato al punto 396 della decisione impugnata, che, dal 1998, il sig. V. «aveva un ruolo nella conclusione dei contratti di coltivazione stipulati da WWTE con le associazioni dei produttori». La nota a fondo pagina n. 313 della decisione impugnata rinvia a questo riguardo ad un memorandum del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA] al sig. V., relativo ai «contratti spagnoli di approvvigionamento a lungo termine» risalente agli inizi del 1998. 205. Si deve necessariamente rilevare che detto memorandum ha effettivamente l’obiettivo di autorizzare il sig. V. – designato nella sua qualità di «manager regionale per l’Europa» – a «stipulare contratti di approvvigionamento con i produttori al fine di consegnare tabacco a [WWTE]». Il medesimo documento fornisce indicazioni molto precise circa le condizioni alle quali il sig. V. può concludere tali contratti e, in particolare, circa i volumi d’acquisto, i prezzi d’acquisto, i bonus di qualità e anticipi che possono essere concessi ai produttori nonché circa le «garanzie per gli anticipi» che possono essere pretese da questi ultimi. 206. Il summenzionato memorandum, a prescindere dal fatto che contraddice l’affermazione delle ricorrenti secondo cui il sig. V. si occupava esclusivamente delle vendite di tabacco trasformato, dimostra chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] aveva un ruolo attivo nella politica di acquisto di tabacco greggio della WWTE e, quindi, esercitava effettivamente un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima nel mercato. 207. Tale memorandum consente altresì di provare che la SCC esercitava effettivamente siffatta influenza. A tal riguardo, da un lato, va rilevato che esso doveva essere firmato dal sig. H., presidente e presidente-direttore generale di tale società, e dal sig. C., uno dei tre membri del suo comitato esecutivo. Dall’altro, il sig. V. – al quale era stato pertanto conferito il potere di concludere taluni contratti di forniture di tabacco greggio – in quel periodo era al contempo ancora membro del consiglio di amministrazione della WWTE e direttamente legato alla SCC, di cui era uno dei vicepresidenti (v. precedenti punti 174-179). 208. Tali constatazioni non possono essere inficiate dall’argomento delle ricorrenti secondo cui le infrazioni oggetto della decisione impugnata riguardavano esclusivamente i contratti di coltivazione di durata pari ad un anno, laddove i contratti a cui si riferisce il memorandum del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA] del 1998 avevano una durata di tre anni o più. Infatti, ai fini dell’imputazione del comportamento illecito di un’affiliata alla sua società madre non è necessaria la prova che la società madre influenzi la politica della sua affiliata nel settore specifico oggetto della infrazione (v. precedenti punti 170 e 171). 209. Per gli stessi motivi esposti ai precedenti punti 168 e 169, è inconferente anche l’argomento delle ricorrenti secondo cui i contratti spagnoli di approvvigionamento a lungo termine non dimostrano che esse avessero dato istruzioni alla WWTE di commettere l’infrazione. – Sul manuale della WWTE 210. Il secondo elemento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] è il fatto, richiamato al punto 398 della decisione impugnata, che il manuale della WWTE prevede che «[i]l presidente, assieme al direttore incaricato degli Acquisti, è direttamente responsabile del processo di contrattazione (…) previa autorizzazione della casa madre, che ogni anno, a marzo, approva il bilancio per la campagna commerciale». 211. A questo riguardo è giocoforza rilevare che, secondo i chiarimenti forniti dalle stesse ricorrenti, in applicazione di tale disposizione spetta alla [OSCURATO:PERSONA] autorizzare, nell’ambito del procedimento di approvazione del bilancio annuale della WWTE e prima dell’avvio del processo di contrattazione, le quantità massime di tabacco greggio che possono essere acquistate da quest’ultima in Spagna (v. precedente punto 73). In altri termini, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] approvare il bilancio per l’acquisto di tabacco greggio prima che il presidente della WWTE possa avviare il processo di contrattazione. Tale circostanza conferma chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] esercitava effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della WWTE nel mercato. 212. Quanto all’argomento delle ricorrenti secondo cui il manuale della WWTE è privo di valore probatorio per quanto riguarda il periodo compreso tra il 5 maggio 1998 fino al 2000, essendo risalente solo a quest’ultimo anno, è sufficiente rilevare che detto manuale costituisce un elemento di prova che si aggiunge al memorandum del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA] al sig. V. menzionato al precedente punto 204, il quale dimostra già un’assenza di autonomia commerciale della WWTE a partire dal 1998 (v. precedenti punti 206 e 207). 213. Da ultimo, quanto all’argomento delle ricorrenti secondo cui il manuale della WWTE non prova sufficientemente che la [OSCURATO:PERSONA] abbia dato istruzioni a quest’ultima di adottare un comportamento anticoncorrenziale, esso deve essere respinto per gli stessi motivi esposti ai precedenti punti 168 e 169. – Sul processo verbale della riunione del consiglio di amministrazione della WWTE del 20 gennaio 2000 214. Il terzo elemento su cui si è fondata la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata è il fatto, menzionato nella nota a fondo pagina n. 314 di questa, che dal processo verbale della riunione del consiglio di amministrazione della WWTE del 20 gennaio 2000 risulta che il programma di attività di questa società per l’anno fiscale 2001 è stato approvato «fatte salve le modifiche proposte dalla società madre» e cioè, secondo le indicazioni delle ricorrenti stesse, la [OSCURATO:PERSONA]. 215. Tale elemento conferma che la [OSCURATO:PERSONA] esercitava effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della WWTE. 216. Si deve osservare che il processo verbale di cui al precedente punto 214 contiene altre indicazioni che dimostrano che la politica commerciale della WWTE era assoggettata ad un controllo da parte di talune delle sue società madri. Infatti, vi si afferma che «il sig. [V.] [aveva] confermato che si sarebbe fatto carico dell’invio del piano di coltivazione a Wilson [ossia, il luogo in cui è situata la sede della SCC e della [OSCURATO:PERSONA]] e [aveva] buone speranze che esso sarebbe stato approvato a marzo». – Conclusioni per quanto riguarda il periodo compreso tra il 5 maggio 1998 e la data di adozione della decisione impugnata 217. Dagli elementi citati ai precedenti punti 204-216, unitamente al fatto che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA] detenevano prima la quasi totalità, poi la totalità del capitale della WWTE durante il periodo considerato, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato in modo giuridicamente valido che, durante tale periodo, le due prime società esercitavano effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della terza. 218. Viceversa, si deve necessariamente rilevare che, come giustamente evidenziato dalle ricorrenti, nessuno degli elementi fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata consente di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] esercitasse effettivamente, durante il periodo compreso tra il 5 maggio 1998 e la data di adozione della decisione impugnata, siffatta influenza. Al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] non può fondarsi sul solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] detenesse la totalità del capitale della WWTE, dato che la [OSCURATO:PERSONA] subirebbe in tal caso un trattamento discriminatorio rispetto all’[OSCURATO:PERSONA] (v. precedente punto 143) nonché rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] (v. precedente punto 142). 219. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva legittimamente imputare alla [OSCURATO:PERSONA] il comportamento illecito della WWTE per il periodo indicato al precedente punto 218 né poteva, pertanto, considerarla responsabile in solido del pagamento dell’ammenda per quanto riguarda lo stesso periodo. Sugli argomenti fatti valere dalle ricorrenti per dimostrare che la WWTE agiva in modo autonomo nel mercato durante il periodo di durata dell’infrazione 220. Le ricorrenti sostengono che gli elementi esposti ai precedenti punti 75-79 dimostrano che, durante il periodo di durata dell’infrazione, la WWTE era «ampiamente» autonoma rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] e godeva di un’autonomia «pressoché totale» rispetto alla SCC e alla [OSCURATO:PERSONA]. 221. Dal momento che si è dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerata responsabile del comportamento illecito della WWTE (v. precedenti punti 195-197, 218 e 219), non è ulteriormente necessario esaminare la presente questione per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]. 222. In primo luogo, va rilevato che il fatto che un’affiliata disponga di un proprio management locale e di propri mezzi non prova di per sé che essa definisca il proprio comportamento nel mercato in modo autonomo rispetto alle sue società madri. Infatti, nel caso di specie, sebbene sia vero che la WWTE si trovasse in una simile situazione, essa doveva ciò nondimeno ottenere il parere o l’approvazione preventiva della [OSCURATO:PERSONA] per tutta una serie di questioni e di spese (v. precedenti punti 183-187), il suo presidente non poteva avviare il processo di conclusione dei contratti di acquisto di tabacco greggio prima che la [OSCURATO:PERSONA] avesse approvato il relativo bilancio (v. precedenti punti 210 e 211) e la SCC e la [OSCURATO:PERSONA] avevano un ruolo attivo nella sua strategia di acquisto di tabacco greggio (v. precedenti punti 204-207). 223. In secondo luogo, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui gli acquisti di tabacco greggio erano di esclusiva responsabilità della WWTE, occorre rilevare che, come le stesse ricorrenti riconoscono e come è stato illustrato ai precedenti punti 210 e 211, spettava alla [OSCURATO:PERSONA] approvare il bilancio per l’acquisto di tabacco greggio prima dell’avvio del processo di contrattazione. È chiaro dunque che la WWTE non era autonoma in materia di acquisto di tabacco greggio. In ogni caso, l’autonomia dell’affiliata non può valutarsi unicamente in riferimento allo specifico mercato nel quale è stata commessa l’infrazione. 224. In terzo luogo, per gli stessi motivi indicati ai precedenti punti 222 e 223, le ricorrenti non possono far valere utilmente il fatto che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] abbia una struttura decentralizzata. Quanto alla loro affermazione secondo cui le attività della WWTE rappresentano solo una parte del tutto insignificante delle attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA], di per sé essa non prova che la SCC e la [OSCURATO:PERSONA] abbiano lasciato alla WWTE il potere di definire autonomamente il proprio comportamento nel mercato. 225. Da quanto precede discende che gli elementi avanzati dalle ricorrenti non consentono di dimostrare che la WWTE agisse in modo autonomo nel mercato durante il periodo di durata dell’infrazione. Conclusioni 226. Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente imputato alla SCC e alla [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità dell’infrazione commessa dalla WWTE e, pertanto, le ha considerate responsabili in solido del pagamento dell’ammenda e le ha indicate tra i destinatari della decisione impugnata. 227. Viceversa, la [OSCURATO:PERSONA] non può legittimamente giungere alla stessa conclusione per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], e ciò per quanto riguarda tutto il periodo di durata dell’infrazione. 228. Si deve pertanto annullare la decisione impugnata nella parte in cui concerne la [OSCURATO:PERSONA]. 229. Tale parziale annullamento è privo di conseguenze sull’importo dell’ammenda per il pagamento della quale la SCC e la [OSCURATO:PERSONA] restano responsabili in solido. In particolare, contrariamente a quanto fanno valere le ricorrenti nella replica, tale annullamento è privo di effetti sul coefficiente moltiplicatore di 1,5, applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] all’importo di partenza dell’ammenda determinato per la WWTE al fine di assicurare che l’ammenda abbia un effetto sufficientemente dissuasivo (punto 423 della decisione impugnata), atteso che tale coefficiente è stato fissato tenendo conto del fatturato globale della SCC, che si trova al vertice dell’unità economica di cui fa parte la WWTE. Contrariamente a quanto altresì sostenuto dalle ricorrenti nella replica, detto annullamento parziale è parimenti privo di effetti sull’aumento del 50% applicato, in base alla durata dell’infrazione, sull’importo di partenza dell’ammenda inflitta alla WWTE (punti 432 e 433 della decisione impugnata). Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non possa essere considerata responsabile dell’infrazione, infatti, è del tutto ininfluente sulla durata di questa. Sulle spese 230. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In applicazione dell’art. 87, n. 3, primo comma, il Tribunale può ripartire le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. 231. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie in esame, poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, in base ad una giusta valutazione delle circostanze della causa si decide che le ricorrenti sopporteranno due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], e che quest’ultima sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalle ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio – Spagna), è annullata nella parte in cui riguarda la Trans-[OSCURATO:PERSONA]. Ltd. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) L’[OSCURATO:PERSONA], Inc., la [OSCURATO:PERSONA]., Inc. e la Trans-[OSCURATO:PERSONA] sopporteranno due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, mentre quest’ultima sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalle ricorrenti.
Sentenza Corte di giustizia UE/2010 — Fons Iuris — Fons Iuris