CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 45275/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. 00V35EP [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 23 gennaio 2023 di conferma della condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., del Tribunale di Genova in ordine ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 2 e 7 legge n.895/1967, art. 648 cod. pen. e art. 697 cod. pen., tutti commessi in Chiavari il 18 dicembre 2021. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile per difetto di specificità ed in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata nella quale si è dato atto della congruità della pena irrogata, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, per il reato più grave di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90 (di poco superiore al minimo edittale in ragione della quantità di sostanza stupefacente detenuta pari a grammi 397,7 di cocaina) e dei contenuti aumenti ( per complessivi mesi 8 di reclusione) per la continuazione con i reati satelliti. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il ConsLg/fè4e estensore Il esident