CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 ottobre 2025
Cassazione n. 29208/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te pro tempore del «[OSCURATO:PERSONA] LQ»,2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella sua qualifica di legalerappresentante pro tempore del «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.»,avverso la sentenza del Tribunale di Velletri del 16/10/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente altrattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena ai sensi dell’art. 620,primo comma, lett. l), cod. proc. pen., e, in subordine, per l’annullamento conrinvio al Tribunale di Velletri limitatamente al trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 16/10/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 748.200,00di ammenda ciascuno in ordine al reato di cui all’art. 38-bis d. lgs. 81/2015.2. Avverso la sentenza (inappellabile) gli imputati, tramite i rispettividifensori di fiducia, propongono distinti atti di appello, convertiti in ricorsi percassazione.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con il primo motivo, lamenta erronea e falsa interpretazione deifatti.Contrariamente a quanto ritenuto dalla GDF di Pomezia, era stataottemperata la prescrizione impartita ai sensi degli artt. 19-25 d.lgs. 758/1994. Ilavoratori, però, non potevano essere assunti, in quanto i rapporti tra ilConsorzio [OSCURATO:PERSONA] LQ e la R.I.C.A. erano cessati.In ogni caso, l’imputato effettuava il pagamento della somma ingiunta dieuro 10.000,00.3.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di insufficienza di prova in ordineal reato contestato, posto che i fatti possono essere letti secondo unaricostruzione alternativa.3.3. Con il terzo motivo, lamenta l’eccessività della pena inflitta e la mancataconcessione del beneficio della pena sospesa, nonostante l’imputato siaincensurato.4. L’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’elemento soggettivo del reato contestato, non essendo stato provatoil fine di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.4.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazioneper travisamento della prova in relazione alla impossibilità oggettiva diottemperare alle prescrizioni, a seguito della risoluzione del contratto da partedella committente RI.CA. e al licenziamento di massa da parte della GlobalLogistic.4.3. Con il terzo motivo, lamenta l’eccessività della pena inflitta, il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata concessionedei benefici della pena sospesa e della non menzione.5. In data 9 giugno 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], depositavaconclusioni scritte in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati esclusivamente in relazione al trattamentosanzionatorio, mentre vanno dichiarati inammissibili nel resto.2. ll ricorso [OSCURATO:PERSONA].I primi due motivi sono inammissibili in quanto non possiedono i requisiti diforma e di sostanza per essere considerati quali motivi di ricorso per cassazione.2.1. Quanto alla prima censura, nel rammentare che il travisamento del fattonon può costituire motivo di ricorso per cassazione (v., ex plurimis, Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217), il Collegio rappresenta come lasentenza, a pagina 3, con valutazione fattuale insuscettibile di nuovo e diversoscrutinio in questa sede, evidenzia come il [OSCURATO:PERSONA] LQ fosse il verodatore di lavoro, ma che non avesse alcun dipendente.Prescritto di regolarizzare i lavoratori, non aveva provveduto, giustificandol’inottemperanza con la cessazione dei rapporti professionali del committente(R.I.C.A. Distribuzioni) con la ditta appaltatrice.Tuttavia, come correttamente evidenziato alle pagine 6 e 7 della sentenza, larisoluzione del contratto tra la R.I.C.A. e la [OSCURATO:PERSONA] srl non costituiva certoelemento idoneo a impedire l’assunzione dei dipendenti da parte della società delDel [OSCURATO:PERSONA], da cui conseguono l’effettività dell’inottemperanza alla prescrizioneimpartita e l’irrilevanza del pagamento della sanzione amministrativa, valutabile,in ipotesi, al solo fine del trattamento sanzionatorio.2.2. Quanto al secondo motivo, esso, oltre a dedurre una mera«insufficienza» della motivazione (e non anche la sua manifesta illogicità ocontradditorietà), si limita a prospettare la possibile sussistenza di unaricostruzione alternativa del fatto (peraltro neppure indicata).Va in proposito rammentato che la violazione della regola della colpevolezza«al di là di ogni ragionevole dubbio» non può essere dedotto in sede dilegittimità invocando una diversa valutazione delle fonti di prova, ovveroun'attività esclusa dal perimetro della giurisdizione di legittimità, ma soloevidenziando vizi logici manifesti e decisivi del tessuto motivazionale, dato cheoggetto del giudizio di cassazione non è la valutazione (di merito) delle prove,ma la tenuta logica della sentenza di condanna, onere cui il [OSCURATO:PERSONA] non si è2.3. Il terzo motivo è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio.L’entità della pena è stata calcolata dal giudice in modo automaticoprendendo come base di calcolo euro 20 per ogni giornata di lavoro, comeindicato dalla norma incriminatrice (l’articolo 38-bis d. lgs. 81/2015 stabilivainfatti la pena «dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e perciascun giorno di somministrazione»), diminuita della metà per la scelta del rito.La censura di eccessività del trattamento punitivo sarebbe, quindi,manifestamente infondata.Tuttavia, coglie nel segno il Procuratore generale laddove osserva che l'art.38-bis,contestato ai ricorrenti, è stato abrogato dal d.l. n. 19 del 2024 (conv.dalla l. n. 56 del 2024), che ha però contestualmente introdotto, all'art. 18 d.lgs.n. 276 del 2003, i commi 5-ter e 5-quinquies.La prima disposizione prevede che «quando la somministrazione di lavoro èposta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o dicontratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sonopuniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 perciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione».Tuttavia, ferma restando la continuità normativa tra le due fattispecie (v.Sez. 3, n. 32041 del 01/07/2025, Miccini, Rv. 288569), il comma 5-quinquies,introdotto sempre dal d.l. 19 del 2024, prevede un tetto, o «cap», stabilendo chel'importo dell’ammenda in proporzione di cui all’art. 18 non può, comunque,essere «superiore a euro 60.000».Trattandosi di normativa più favorevole all’imputato, il poziore trattamentosanzionatorio doveva essere preso in considerazione dal giudice.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto meramente fattuale erivalutativo.Basti evidenziare che la sentenza precisa come sia proprio dagli UNILAV dellaGlobal [OSCURATO:PERSONA] srl (di cui il [OSCURATO:PERSONA] è legale rappresentante) che è stato possibilerisalire al numero di lavoratori oggetto di somministrazione e il quantitativocomplessivo di giornate lavorate, elemento che, peraltro, trova riscontro nelledichiarazioni contributive.Ancora, il c.d. «contratto di rete», stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] e ilConsorzio [OSCURATO:PERSONA] LQ (che svolgono, per oggetto sociale, attività tra lorocompletamente diverse: facchinaggio, la prima; pulizia e disinfestazione, laseconda), che prevedeva il distacco dei lavoratori del secondo alla prima (cosìrealizzando l’interposizione), avrebbe dovuto essere sottoscritto per atto pubblicoo scrittura privata con sottoscrizione digitale, adempimento cui gli imputati nonsi sono attenuti.Da ultimo, è emerso che tutta la forza lavoro formale della [OSCURATO:PERSONA] eraimpiegata presso la RI.CA. Distribuzioni, in molti casi prima ancora dellastipulazione del contratto di rete.Emergeva quindi una chiara finalità di somministrazione illecita dimanodopera finalizzata al pagamento di contributi INAIL più bassi (quelli relativiall’attività di pulizia e disinfestazione propria del distaccatario).Il ricorrente si limita a sostenere di essere una sorta di «testa di legno», maomette di confrontarsi criticamente con il contenuto della sentenza, da cui sievince un articolato disegno posto in essere consapevolmente da tutti gli attori.3.2. Il secondo motivo, relativo all’impossibilità di adempiere alleprescrizioni, è inammissibile per le ragioni indicate al par. 2.1, cui il Collegiorinvia.3.3. Il terzo motivo, in riferimento al trattamento sanzionatorio, è fondatoper le ragioni espresse al par. 2.3.4. La sentenza deve quindi essere annullata, limitatamente al trattamentosanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Velletri in diversa persona fisica.5. La comune doglianza relativa ai benefici di legge, così come quella relativaalle pene sostitutive, sono assorbite dall’accoglimento della censura relativa altrattamento sanzionatorio.6. I ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio conrinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Velletri in diversa personafisica.Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]