CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2026
Cassazione n. 14538/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato che la rappresenta e difende;– controricorrente–nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE- intimata-avverso la sentenza n. 4601/2024 emessa dalla Corte di GiustiziaTributaria di II grado del Lazio, depositata il 10/07/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11205/2025Numero sezionale 658/2026Numero di raccolta generale 14538/2026Data pubblicazione 16/05/2026L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso per resistere alricorso notificatole il 7/03/2025 da [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggettol’impugnazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, avente ad oggetto la cartella di pagamento,notificata da Agenzia Entrate-Riscossione in data 23/05/2018, recantel’iscrizione a ruolo di importi richiesti ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, a seguito della liquidazione automatizzatadel modello Unico anno di imposta 2015.Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneanticipata del giudizio, comunicata alle parti il 28/06/2025.La società, originaria ricorrente, ha depositato in data 5/09/2025memoria contestando la proposta di decisione.Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. La cancelleria ha attestato la mancata iscrizione a ruolo delricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. dal giorno 7/03/2025, data in cui,come da copia esibita, risultava avvenuta la notifica del ricorso a mezzoPEC, sino alla data del 28/05/2025.Il ricorso non è stato depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c.;esso, quindi, è improcedibile, benché notificato alla controparte.La costituzione dell'intimata non sana la violazione della regola diprocedibilità (Cass. Sez. U. n. 4859/1981 e Cass. n. 6420/1981);invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c.- di non rilevabilità dellanullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisceesclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non ditermini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass.n. 12894/2013; Cass. n. 24686/2014; Cass. n. 24453/2017; Cass. n.41967/2021).La controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difettodi tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi diNumero registro generale 11205/2025Numero sezionale 658/2026Numero di raccolta generale 14538/2026Data pubblicazione 16/05/2026impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese,che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsid'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass. n. 26529/2017; Cass. n.22092/2019; Cass. n. 41967/2021).Del tutto condivisibile appare quindi la proposta di definizioneanticipata, anche nelle motivazioni adottate.Né appare pertinente quanto dedotto dal ricorrente nella istanza didecisione. Occorre appena evidenziare infatti che la improcedibilità delricorso va pronunciata con priorità anche rispetto alla eventualeinammissibilità (Cass. Sez. U. n. 22074/2023, in riferimento proprio afattispecie di ricorso non depositato).In merito alle spese di lite, occorre osservare che il controricorsoerariale (correttamente non notificato alla controparte, trattandosi digiudizio introdotto dopo il 1/01/2023, per il quale l’art. 370 c.p.c.,vigente ratione temporis, non prevede più la notificazione delcontroricorso ma soltanto il suo deposito telematico entro quarantagiorni dalla notifica del ricorso), iscritto a ruolo dalla cancelleria in data28/05/2025, risulta depositato dall’Agenzia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonrisultando quindi tardivo come eccepito dal ricorrente (il ricorso è statoinfatti notificato il 7/03/2025).Non pare dubitabile che l’atto della ricorrente, intestato comememoria ex art. 378 c.p.c., ma depositato quale istanza di opposizionealla proposta di definizione anticipata, sia volto a segnalare non solo latardività del controricorso ma anche come la giurisprudenza citata nellaproposta non fosse applicabile al caso concreto, in ragione dellatardività del ricorso, e quindi come «il caso in interesse non fossericonducibile alla fattispecie evidenziata nella proposta», dando cosìluogo alla fissazione in camera di consiglio.Trattandosi quindi di decisione conforme alla proposta didefinizione anticipata, la parte ricorrente va condannata, ai sensiNumero registro generale 11205/2025Numero sezionale 658/2026Numero di raccolta generale 14538/2026Data pubblicazione 16/05/2026dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento di una ulteriore sommain favore dell’Agenzia delle entrate, nonché, ai sensi dell’art. 96, quartocomma, c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma liquidata indispositivo in favore della cassa delle ammende, in virtù del richiamooperato dall’art. 380-bis c.p.c.La peculiarità della vicenda processuale induce ad una liquidazioneprossima ai minimi dello scaglione di riferimento e delle predettesanzioni.3. Alla dichiarazione di improcedibilità segue altresì l’attestazionedella sussistenza del presupposto processuale del raddoppio delcontributo unificato, ai sensi di Cass. Sez. U. n. 20621/2023 che haespresso il seguente principio di diritto: la pronuncia con cui la Cortedi cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto delmancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguitodella iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso siastato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza delpresupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cuiall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo ilprovvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma. P.Q.Mdichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamentoin favore dell’Agenzia delle entrate delle spese di lite, liquidate in euro2.250,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e della sommadi euro 500,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.;condanna la ricorrente al pagamento di euro 500,00, ai sensi dell’art.96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 11205/2025Numero sezionale 658/2026Numero di raccolta generale 14538/2026Data pubblicazione 16/05/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]