CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 38559/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il condannato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori e procuratori speciali, ricorre ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di revisione emessa in data 28/05/2025 dalla Seconda sezione penale di questa Corte di cassazione con la quale - nella parte di interesse - è stato dichiarato inammissibile il ricorso del condannato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 42502/2024 emessa in data 8 ottobre 2024 nei suoi confronti dalla Sesta sezione penale, in relazione al reato di cui al capo C) della originaria imputazione. 2. L'atto di ricorso consta di due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce errore materiale in relazione alla rilevata causa di inammissibilità dell'originario quarto motivo dì ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 13 novembre 2023, posto che la sovrapponibilità delle censure difensive con l'ordito motivazionale sul quale si fonda la sentenza n. 42502/2024 non può concorrere a delineare i presupposti della manifesta infondatezza della censura, dovendo sfociare - invece - nella revoca della precedente decisione di legittimità per insussistenza della ipotesi contestata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce errore materiale per omessa rilevazione della estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 87 d.P.R. n. 570/1960 di cui al capo C) e violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. - considerata l'affermazione da parte della sentenza impugnata dell'avvenuto decorso dei termini di prescrizione anteriormente alla celebrazione della udienza in cassazione per tutte le ipotesi di reato in contestazione - in quanto l'esame degli atti a sostegno del predetto quarto motivo di ricorso poteva, al più, essere considerato semplicemente infondato, così consentendo la declaratorìa di intervenuta prescrizione del reato. 3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso per iscritto per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per ragioni non consentite. 2. Invero, sia il primo che il secondo motivo involgono palesemente una rivalutazione del giudizio in ordine alla ammissibilità e fondatezza del motivo proposto in sede di legittimità - anche solo sotto il profilo di diritto - che esula dall' errore materiale o percettivo per il quale soltanto è ammesso il ricorso straordinario azionato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che sistima equo detreminare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle A