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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 gennaio 2022

Cassazione n. 09436/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23714-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1ANI a seguito di rinuncia al mandato da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4060/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'i [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 23714 sez.

ML - ud. 11-01-2022 -2- RG 23714/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 4060 del 2019 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede n. 7615/2016 con la quale era stata respinta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (già Eleniass - CF [OSCURATO:PERSONA]), diretta ad ottenere la declaratoria di sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale e la condanna di parte datoriale al pagamento delle relative differenze retributive, TFR e indennità di preavviso: società nei cui confronti era stato, secondo il suo assunto, distaccato.

2. La Corte territoriale ha ritenuto, valutando un pregresso accordo transattivo tra il Morandini e la [OSCURATO:SOCIETA] ove si faceva riferimento ad un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che per il periodo oggetto della domanda fosse implausibile ritenere l'esistenza di altro rapporto di lavoro del ricorrente anche con la Eleniass, oltre a quello appunto con [OSCURATO:SOCIETA], nei cui confronti, peraltro, pure nel periodo successivo (30.9.2013 - 30.11.2013) non era stata fornita la prova di un rapporto di lavoro subordinato; ha infine precisato che, non essendovi prova dei pagamenti ricevuti dal Morandini, era da escludersi una liquidazione di somme in suo favore anche a titolo di lavoro autonomo.

3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. La [OSCURATO:PERSONA] srl, (già [OSCURATO:PERSONA] srl) ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 commi 1 e 4 bis D.Igs. n. 276/2003, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale attribuito un significato del tutto inconferente al riconoscimento, dell'intercorso rapporto di lavoro per il periodo 9.7.2007 - 30.9.2013, come risultante dall'accordo RG 23714/2020 transattivo, con [OSCURATO:SOCIETA], in quanto il rapporto di lavoro subordinato costituitosi con la Eleniass dal mese di febbraio 2010, per effetto della illegittimità del distacco, non si era svolto contemporaneamente a quello con [OSCURATO:SOCIETA], ma si era sostituito ex lege: il tutto in un contesto in cui la Eleniass non aveva partecipato alla transazione.

3. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, in relazione all'art. 112 cpc, per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla domanda, proposta in via subordinata, di riconoscimento della natura autonoma del rapporto di lavoro con Eleniass e sulla richiesta di determinazione del compenso ai sensi dell'art. 2225 cc.

4. Con il terzo motivo si censura la violazione degli artt. 230, 244 cpc, 2797 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc; la nullità della sentenza impugnata e del provvedimento per omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, in relazione all'art. 112 cpc, per avere, da un lato, erroneamente ritenuto la Corte territoriale generica la prova per testi articolata e, dall'altro, per non essere ricorsa al meccanismo decisorio delle presunzioni ex art. 2797 cc (rectíus 2727 cc) nella esatta ricostruzione della vicenda.

5. Il primo motivo presenta profili di inammissibilità.

6. La Corte ha rilevato, come detto, attraverso l'esame dell'accordo transattivo intercorso tra il Morandini e la citata [OSCURATO:SOCIETA], la sussistenza di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che escludeva logicamente la esistenza di un altro rapporto di lavoro subordinato contemporaneamente con la Eleniass, stante anche l'inapplicabilità, nella fattispecie, dell'istituto del distacco di cui all'art. 30 D.Igs. n. 276/03: ciò per quanto riguardava il periodo 9.7.2007 - 30.9.2013; per il periodo successivo (30.9.2013/30.11.2013), invece, veniva evidenziata la assenza di prove sulla natura subordinata del rapporto.

7. Orbene, in primo luogo deve osservarsi che sono inammissibili le doglianze sulla denunciata interpretazione del negozio transattivo.RG 23714/2020

8. Va ribadito, infatti, che, in tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale, non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (Cass. 27136/2017).

9. Inoltre, è stato affermato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. n. 24539/2009).

10. In tema di interpretazione del contratto, poi, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. n. 2465/2015).

11. Ciò per quanto riguarda l'interpretazione del negozio transattivo.

12. Le altre censure sono, invece, in sostanza dirette ad ottenere un difforme apprezzamento in fatto, rispetto a quello dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le RG 23714/2020 risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

13. Il secondo motivo è infondato.

14. La Corte territoriale, a differenza di quanto denunciato dal ricorrente, si è pronunciata sulla richiesta di determinazione del compenso ai sensi dell'art. 2225 cc, specificando che la mancata prova dei pagamenti ricevuti dal Morandini escludeva una liquidazione di somme in suo favore, anche a titolo di lavoro autonomo.

15. Vi è stata, quindi, una espressa pronuncia anche sulla domanda subordinata, originariamente proposta.

16. Il terzo motivo è, infine, anche esso infondato.

17. Il giudizio sulla genericità o sulla mancata specificazione e pertinenza dei fatti dedotti nella formulazione dei capitoli di prova costituisce apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito la cui valutazione, di natura discrezionale, non è soggetta a sindacato di legittimità, quando sia sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici (Cass. n. 1513 del 1997).

18. Nella fattispecie in esame vi è stata, sulla articolata richiesta di prova per testi, adeguata e logica risposta da parte dei giudici di seconde cure che hanno specificato che i capitoli erano in realtà diretti a dimostrare la qualifica di prestigio avuta dal lavoratore all'interno della società, ma non la subordinazione.

19. Infondato è, infine, anche il denunciato vizio del mancato ricorso alle presunzioni, per dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti.

20. Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., infatti, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal RG 23714/2020 giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n. 22366/2021).

21. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

22. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

23. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, 1'11 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23714-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1ANI a seguito di rinuncia al mandato da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4060/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'i [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 23714 sez. ML - ud. 11-01-2022 -2- RG 23714/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 4060 del 2019 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede n. 7615/2016 con la quale era stata respinta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (già Eleniass - CF [OSCURATO:PERSONA]), diretta ad ottenere la declaratoria di sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale e la condanna di parte datoriale al pagamento delle relative differenze retributive, TFR e indennità di preavviso: società nei cui confronti era stato, secondo il suo assunto, distaccato. 2. La Corte territoriale ha ritenuto, valutando un pregresso accordo transattivo tra il Morandini e la [OSCURATO:SOCIETA] ove si faceva riferimento ad un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che per il periodo oggetto della domanda fosse implausibile ritenere l'esistenza di altro rapporto di lavoro del ricorrente anche con la Eleniass, oltre a quello appunto con [OSCURATO:SOCIETA], nei cui confronti, peraltro, pure nel periodo successivo (30.9.2013 - 30.11.2013) non era stata fornita la prova di un rapporto di lavoro subordinato; ha infine precisato che, non essendovi prova dei pagamenti ricevuti dal Morandini, era da escludersi una liquidazione di somme in suo favore anche a titolo di lavoro autonomo. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. La [OSCURATO:PERSONA] srl, (già [OSCURATO:PERSONA] srl) ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 commi 1 e 4 bis D.Igs. n. 276/2003, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale attribuito un significato del tutto inconferente al riconoscimento, dell'intercorso rapporto di lavoro per il periodo 9.7.2007 - 30.9.2013, come risultante dall'accordo RG 23714/2020 transattivo, con [OSCURATO:SOCIETA], in quanto il rapporto di lavoro subordinato costituitosi con la Eleniass dal mese di febbraio 2010, per effetto della illegittimità del distacco, non si era svolto contemporaneamente a quello con [OSCURATO:SOCIETA], ma si era sostituito ex lege: il tutto in un contesto in cui la Eleniass non aveva partecipato alla transazione. 3. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, in relazione all'art. 112 cpc, per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla domanda, proposta in via subordinata, di riconoscimento della natura autonoma del rapporto di lavoro con Eleniass e sulla richiesta di determinazione del compenso ai sensi dell'art. 2225 cc. 4. Con il terzo motivo si censura la violazione degli artt. 230, 244 cpc, 2797 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc; la nullità della sentenza impugnata e del provvedimento per omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, in relazione all'art. 112 cpc, per avere, da un lato, erroneamente ritenuto la Corte territoriale generica la prova per testi articolata e, dall'altro, per non essere ricorsa al meccanismo decisorio delle presunzioni ex art. 2797 cc (rectíus 2727 cc) nella esatta ricostruzione della vicenda. 5. Il primo motivo presenta profili di inammissibilità. 6. La Corte ha rilevato, come detto, attraverso l'esame dell'accordo transattivo intercorso tra il Morandini e la citata [OSCURATO:SOCIETA], la sussistenza di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che escludeva logicamente la esistenza di un altro rapporto di lavoro subordinato contemporaneamente con la Eleniass, stante anche l'inapplicabilità, nella fattispecie, dell'istituto del distacco di cui all'art. 30 D.Igs. n. 276/03: ciò per quanto riguardava il periodo 9.7.2007 - 30.9.2013; per il periodo successivo (30.9.2013/30.11.2013), invece, veniva evidenziata la assenza di prove sulla natura subordinata del rapporto. 7. Orbene, in primo luogo deve osservarsi che sono inammissibili le doglianze sulla denunciata interpretazione del negozio transattivo.RG 23714/2020 8. Va ribadito, infatti, che, in tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale, non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (Cass. 27136/2017). 9. Inoltre, è stato affermato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. n. 24539/2009). 10. In tema di interpretazione del contratto, poi, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. n. 2465/2015). 11. Ciò per quanto riguarda l'interpretazione del negozio transattivo. 12. Le altre censure sono, invece, in sostanza dirette ad ottenere un difforme apprezzamento in fatto, rispetto a quello dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le RG 23714/2020 risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. 13. Il secondo motivo è infondato. 14. La Corte territoriale, a differenza di quanto denunciato dal ricorrente, si è pronunciata sulla richiesta di determinazione del compenso ai sensi dell'art. 2225 cc, specificando che la mancata prova dei pagamenti ricevuti dal Morandini escludeva una liquidazione di somme in suo favore, anche a titolo di lavoro autonomo. 15. Vi è stata, quindi, una espressa pronuncia anche sulla domanda subordinata, originariamente proposta. 16. Il terzo motivo è, infine, anche esso infondato. 17. Il giudizio sulla genericità o sulla mancata specificazione e pertinenza dei fatti dedotti nella formulazione dei capitoli di prova costituisce apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito la cui valutazione, di natura discrezionale, non è soggetta a sindacato di legittimità, quando sia sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici (Cass. n. 1513 del 1997). 18. Nella fattispecie in esame vi è stata, sulla articolata richiesta di prova per testi, adeguata e logica risposta da parte dei giudici di seconde cure che hanno specificato che i capitoli erano in realtà diretti a dimostrare la qualifica di prestigio avuta dal lavoratore all'interno della società, ma non la subordinazione. 19. Infondato è, infine, anche il denunciato vizio del mancato ricorso alle presunzioni, per dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti. 20. Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., infatti, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal RG 23714/2020 giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n. 22366/2021). 21. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 22. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 23. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, 1'11 gennaio 2
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