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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15405/2026

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della liquidatrice e legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cuielettivamente domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] e Curiazi n. 3, presso lostudio dell’[OSCURATO:PERSONA].- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Mussomeli (CL), alla [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso,dell’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, allavia M. Mercati n. 51, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].- controricorrente -Numero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la SENTENZA, n. cron. 396/2022, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi CATANIA il giorno 24/02/2022.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno22/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso depositato nel novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. adì ilTribunale di Catania esponendo che: i) con atto del 2 agosto 2014, la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. elegale rappresentante ne era stata nominata [OSCURATO:PERSONA], figlia del socioaccomandatario della menzionata s.a.s., [OSCURATO:PERSONA]; ii) con atto del 2ottobre 2014, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva concesso in affittoalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

«“il ramo d’azienda” costituita dal complesso deibeni organizzati per l’esercizio dell’attività di mangimificio e per la produzionedi mangimi semplici, integrati, mangimi composti integrati, nuclei, mangimimedicati ed integrati, nonché per il commercio di materie prime, semilavoratie prodotti per uso zootecnico avente stabilimento produttivo ed uffici nellamedesima [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] 112, ove si trovano le sedi dientrambe le società».

Così operando, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]aveva concesso in affitto, con decorrenza dal 6.10.2014, l’intera sua azienda,non trattenendo per sé alcuna delle attività precedentemente svolte.

Con lostesso contratto, inoltre, era stato previsto che l’affittuaria avrebbe assuntodirettamente tutto il personale della cedente e che «[…] i debiti sorti nel corsodell’affitto dell’azienda, ancorché non scaduti alla data di cessazione delcontratto, saranno […] a carico della società affittuaria»; iii) dopo il 6 ottobre2014, essa ricorrente, a seguito di richiesta, aveva fornito «alla medesimaazienda concessa in affitto alla s.r.l. le merci destinate al mangimificio oggettodi affitto», emettendo le relative fatture, per un importo complessivo di €188.565,80, rimaste tutte insolute; iv) frattanto, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato domanda di concordato preventivo, dichiarando diessere da tempo in stato di conclamata crisi e di difficoltàeconomica/finanziaria.Numero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026Tutto ciò premesso, chiese ed ottenne ingiunzione di pagamento, neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della suindicata somma di € 188.565,80,oltre interessi e spese della procedura monitoria.L’opposizione promossa, ex art. 645 cod. proc. civ., dall’appenamenzionata società fu accolta dal tribunale etneo, che, con sentenza del 18ottobre 2018, n. 4087, revocò quella ingiunzione.2.

Pronunciando sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro taledecisione, l’adita Corte di appello di Catania, con sentenza del 24 gennaio/24febbraio 2022, n. 396, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione, così dispose: «In accoglimento dell’appello ed in riformadell’impugnata ordinanza [rectius: sentenza], rigetta l’opposizione propostada [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di € 188.565,80, oltre interessicommerciali ex d.lgs. n. 231/2002; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione alla refusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle spese di lite[…]».Per quanto qui di interesse, quella corte ritenne: i) fondata la censuracon cui l’appellante aveva lamentato che erroneamente il primo giudice avevaritenuto sussistente un precedente giudicato, “portato da altro decretoingiuntivo non opposto n. 473/15, con cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva richiestoil pagamento anche delle somme oggetto del decreto qui opposto in dannodella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”.

Opinò, invero, «che il giudicatosussiste, ex art. 2909 c.c., tra le parti, loro eredi ed aventi causa e dunqueva escluso, nella fattispecie, posto che il suindicato decreto ingiuntivo è statoemesso nei confronti di un soggetto diverso, rispetto all’opponente, odiernaappellante»; ii) fondata anche la doglianza con cui era stata contestata lamotivazione del tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era creditricedella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., atteso che, per le forniture “anteriori” all’affittodi azienda non poteva applicarsi analogicamente l’art. 2560 cod. civ..Sostenne, in proposito, che «le fatture in questione sono state emesse tutteper crediti posteriori all’affitto di azienda, sicché non deve farsi applicazionedell’art. 2560 c.c., ma dell’art. 2558 c.c. […]»; iii) infine, che «A seguitoNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’accoglimento del primo e secondo motivo di appello, occorre riformarel’impugnata sentenza, rigettando l’opposizione e condannando l’opposta,odierna appellata, al pagamento dell’importo originariamente ingiunto di €188.565,80, oltre interessi commerciali ex d.lgs. n. 231/2002».3.

Per la cassazione di questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, illustrati anche damemoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Ha resistito, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proponendo anche ricorso incidentale condizionato recantetre motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I formulati motivi del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di appello di Catania ritenutofondato l’appello nella misura in cui ha ritenuto non sussistente l’esistenza digiudicato sostanziale relativamente alla pretesa creditoria azionata con ildecreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, rigettato la eccezione didifetto di legittimazione passiva in capo alla odierna ricorrente in ossequio delprincipio del ne bis in idem».

Si assume che l’errore in cui è incorsa la corteterritoriale «è evidente ed è rappresentato dall’avere fatto errata applicazionedell’art 2909 c.c. senza avere affrontato il tema posto in discussone dallerispettive difese, ossia la sussistenza di un decreto ingiuntivo emessoprecedentemente a quello oggi opposto ed avente ad oggetto la medesimapretesa creditoria.

La Corte di Appello avrebbe dovuto motivare le ragioni perle quali la società ricorrente era comunque tenuta al pagamento degli importidi cui alle fatture che, invero, erano già state oggetto di una precedentepronuncia di condanna nei confronti di altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA].a.s.) contenuta nel decreto ingiuntivo divenuto definitivo, che, pertanto,rappresentava giudicato opponibile alla odierna ricorrente; e ciò per le ragioninascenti dal contenuto del contratto di affitto di azienda del 2.10.2014 e degliaccordi in esso contenuti»;Numero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte di Appello di Catania omessoogni riferimento ed esame di una questione controversa e delladocumentazione prodotta al fine di valutare la esistenza di giudicatosostanziale relativamente alla pretesa creditoria azionata con il decretoingiuntivo opposto».

Si ascrive alla corte distrettuale di avere «omessototalmente di prendere in esame un fatto decisivo della controversiarappresentato dalla esistenza di un precedente giudicato, senza tenere conto,né esaminare, la documentazione prodotta – ed acquisita – nel corso delgiudizio di primo grado.

La questione è stata oggetto del principale motivo diopposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla ricorrente, ed oggetto didibattito processuale sia in primo grado che in appello in occasione di tutti gliscritti difensivi di entrambe le parti.

In particolare, la Corte avrebbe dovutoesaminare e valutare il contenuto del decreto ingiuntivo n. 473/2015, emessonei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e divenutodefinitivamente esecutivo […], nonché esaminare il contenuto delle fatturecommerciali anch’esse prodotte […] al fine di correttamente valutare che lefatture indicate nel ricorso monitorio dal quale è derivato il decreto oggiopposto erano le stesse di quelle indicate nel primo ricorso monitorio, e,conseguentemente, l’importo ingiunto con il decreto n. 4533/2015, pari ad €.188.565,80, rappresentava – in parte – l’esatta duplicazione del credito giàoggetto del precedente decreto ingiuntivo, n. 473/2015, ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.»;III) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2558 e 2560 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., per avere la Corte diAppello ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto normativo di cui all’art.2558 c.c. di contro escludendo l’ipotesi applicativa di cui all’art 2560 c.c.omettendo l’esame della documentazione acquisita nel corso del giudizio,nonostante oggetto di ampia e dibattuta discussione processuale».

Sisostiene che «L’errore in cui è incorsa la Corte di merito trae spunto da unerrato – rectius omesso – presupposto fattuale, ossia nel ritenere che i creditioggetto della ingiunzione di pagamento riguardassero il pagamento di fattureNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026sorte successivamente alla conclusione del contratto di affitto di azienda, masenza darne una adeguata motivazione.

Tale errata valutazione ha portato laCorte a ritenere applicabile alla fattispecie la disposizione normativa di cuiall’art. 2558 c.c.»;IV) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 653 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di Appello, nel rigettare laopposizione, emesso pronuncia di condanna al pagamento della sommaingiunta nei confronti dell’opposta».

In via subordinata, si contesta la validitàdella sentenza gravata, nella sua parte dispositiva, in particolaresostenendosi essere «evidente l’errore in cui è incorsa la Corte laddove,accogliendo il gravame, ha rigettato la opposizione, emettendo pronuncia dicondanna al pagamento, mentre avrebbe dovuto confermare il decretoingiuntivo opposto, al fine di evitare la duplicazione del titolo di pagamento».2.

I primi tre motivi appena descritti, scrutinabili congiuntamente perchéchiaramente connessi, si rivelano infondati alla stregua delle considerazionitutte di cui appresso.È assolutamente pacifica la circostanza, ripetutamente invocata dallaricorrente principale, che la somma portata dal menzionato decreto ingiunton. 473 del 2015, ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., fosse già comprensiva di quella poi oggetto delsuccessivo decreto ingiuntivo n. 4533 del 2015, dalla prima successivamenteottenuto contro la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tanto, peraltro, dà atto anche laodierna controricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., comechiaramente emerge da quanto dalla stessa affermato alla pagina 5 delproprio controricorso, in cui si legge che «Con il D.I. n. 473/2015, invocatoda controparte per sostenere la pretesa inammissibile duplicazione di titoli, ilTribunale su richiesta della deducente ha ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (e quindi a soggetto diverso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) ilpagamento del maggior credito vantato per forniture rimaste impagate, tracui anche quello oggetto delle fatture oggetto del presente giudizio».ingiuntivo n. 473/2015 (pacificamente recante, come si è già anticipato,Numero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026l’intimazione del pagamento anche degli importi concernenti i crediti portatidalle fatture di cui oggi si discute), è stata correttamente esclusa dalla cortedi merito in virtù della diversità del soggetto nei cui confronti era stata iviproposta la domanda monitoria (la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) rispettoa quello (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) contro cui, successivamente, è stata rivoltala pretesa azionata nel presente giudizio.Trova pertanto applicazione il principio, costantemente ribadito da questaCorte, secondo cui il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limitidegli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum ecausa petendi siano comuni alla causa anteriore ed a quella successivamenteintrapresa, laddove, non trovando applicazione, nel nostro ordinamentoprocessuale, la regola dello stare decisis, la mera identità delle questionigiuridiche o di fatto da esaminare per giungere alla decisione non crea alcunvincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio, potendo al piùvenire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svoltenella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinentianche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficaciapersuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse (cfr., anche nelle rispettivemotivazioni, Cass. nn. 22874 e 211 del 2024; Cass. n. 15817 del 2021; Cass.n. 6830 del 2014).Nessun rilievo può assumere, dunque, ai fini che qui interessano, lasuddetta circostanza ripetutamente invocata dalla ricorrente principale, nonrisultando l'accertamento contenuto nel precedente decreto n. 473/2015idoneo a spiegare efficacia di giudicato esterno per quanto si è finora riferito.Né si pone un problema di duplicazione di titoli esecutivi contro lo stessodebitore, attesa, come si è già spiegata, la diversità di soggetti nei cuiconfronti sono stati chiesti ed ottenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. i decretiingiuntivi suddetti.2.1. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, benché conscio della pronuncia resa da Cass. n.2462 del 2024, la quale ha enunciato il principio secondo cui «il giudicato resointer alios ha efficacia in favore del terzo ove questi manifesti l’intenzione diavvalersi dell’altrui accertamento a lui favorevole» (principio sostanzialmenteNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026analogo risulta essere stato applicato anche nella più recente Cass. n. 1328del 2025), ritiene di non potervi dare seguito in questa fattispecie per leragioni di seguito espresse.Costituisce orientamento assolutamente prevalente di questa Corte dilegittimità quello secondo cui il giudicato, oltre ad avere un’efficacia direttatra le parti, ne possiede una riflessa, nel senso che la sentenza, comeaffermazione oggettiva di verità che non ammette un diverso accertamento,può produrre conseguenze giuridiche nei confronti di terzi rimasti estranei alprocesso allorché questi ultimi siano titolari di una situazione giuridicadipendente o subordinata a quella che ha formato oggetto dell’accertamentogiudiziale e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui ilgiudicato è intervenuto e non possa quindi risentirne pregiudizio (cfr., in talsenso, già Cass. n. 1237 del 1963; tra le più recenti, nello stesso senso, Cass.nn. 5377 e 29301 del 2023).Si è precisato, poi, che tale relazione di dipendenza o subordinazioneandrebbe intesa in senso strettamente giuridico, ossia in presenza di unafattispecie costitutiva di un diritto che includa tra i suoi elementi essenzialiuna situazione giuridica che è stata oggetto di un precedente giudizio interalios passato in giudicato (cfr. Cass. n. 15599 del 2019 e Cass. n. 29301 del2023, entrambe sulla scorta di un’affermazione contenuta nella parte motivadi Cass., S.U., n. 6523 del 2008), di talché, in difetto di una siffatta relazione,il terzo non solo non potrebbe essere pregiudicato dal giudicato inter alios,ma nemmeno potrebbe porlo a fondamento di una sua propria pretesa (cfr.,fra le tante, Cass. 24558 del 2015).È vero, tuttavia, che talune pronunce di questa Corte non hanno mancatodi affermare che l’autonomia dei rapporti non impedirebbe al terzo estraneodi invocare il giudicato formatosi inter alios allorché possa derivarne unbeneficio a suo favore (così già Cass. n. 11213 del 2007 e, più di recente,Cass. n. 18325 del 2019 e Cass. n. 12969 del 2022, nell’ambito di unariconsiderazione critica della teoria dell’efficacia riflessa del giudicato ispiratada un obiter dictum di Cass., SU, n. 24707 del 2015): fermo restando che, inquesto caso, il giudicato non opererebbe ipso iure, ma richiederebbe che ilNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026terzo manifesti l’intenzione di far proprio l’accertamento precorso inter alios(ciò che, peraltro, ben potrebbe ravvisarsi nell’averne eccepito la sussistenza:così la già citata Cass. n. 2462 del 2024, in motivazione), soccorrerebbe alriguardo la valenza di principio generale dell’art. 1306 cod. civ., secondo cuigli effetti della pronuncia (o del giudicato) operano secundum eventum litis,per modo che la sentenza, pur non avendo di norma effetto contro terzi chesono rimasti estranei al processo, ben potrebbe essere opposta da costoro achi ne è stato parte, se ad essi favorevole, considerata pure, giusta Cass. n.1328 del 2025 (cfr. in motivazione), «la ratio dell’art. 2909 c.c., che è quelladi tutelare il terzo estraneo al processo dagli effetti pregiudizievoli delgiudicato e non certo chi è stato parte del giudizio nel quale il giudicato èintervenuto».Tanto premesso, la menzionata Cass. n. 2462 del 2024, nell’enunciare ilprincipio di diritto sopra riportato, ha richiamo a proprio sostegno le pronuncerese da Cass. n. 18325 del 2019 e Cass., SU, n. 14815 del 2008, sulle qualinon è possibile soffermarsi specificamente in questa sede per intuibili ragionidi sintesi.

Basta qui solo rimarcare che tali decisioni, ipotizzando una possibileefficacia espansiva del giudicato per i soli effetti favorevoli, hanno postol’attenzione sul tipo di legame che deve sussistere fra la questione oggettodel giudicato e quella oggetto del processo dove il terzo potrebbe volerlodedurre in suo favore.

Deve trattarsi, in particolare, di rapporti caratterizzatida un vincolo di consequenzialità necessaria o, comunque, di pregiudizialità-dipendenza, che presuppongono il necessario esame dell’una questionepregiudicante per risolvere l’altra e, di conseguenza, le posizioni dei singolisoggetti che sono stati parte del processo e del terzo che vuole giovarsi deglieffetti favorevoli devono risultare inscindibilmente connesse.Questo tipo di legame era riscontrabile nell’ipotesi, esaminata da Cass.n. 18325 del 2019, di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civilenel rapporto tra danneggiante, danneggiato e assicuratore, dove addirittura,nel caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione, siimpone il litisconsorzio necessario con il danneggiante; o, ancora, nellafattispecie scrutinata da Cass., SU, n. 14815 del 2008, nel caso di giudizio diNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026impugnazione di un avviso di accertamento ILOR da parte di una società dipersone ed il giudizio di impugnazione proposto dai relativi soci percontestatore il conseguente accertamento IRPEF dove, infatti, le Sezioni Uniteritennero di imporre il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci vistal’identità sostanziale delle questioni da affrontare ed il valore strettamentepregiudicante della sentenza resa nei confronti della società.Peraltro, di efficacia espansiva degli effetti favorevoli del giudicatosecondo una applicazione generale dell’art. 1306 cod. civ. avevano già parlatoanche Cass. n. 12260 del 2009 e Cass. n. 8779 del 1994 (giurisprudenza,tuttavia, non richiamata da Cass. n. 2462 del 2024).

In entrambi i casi,questa Corte aveva ritenuto l’applicabilità, in ipotesi di rapporti caratterizzatida inscindibilità, dell’identico principio di diritto secondo cui: “In tema di limitisoggettivi del giudicato, il disposto degli art. 1306 e 1310 c.c. – i qualiprevedono con riferimento alle obbligazioni solidali, e quindi ad un rapportocon pluralità di parti, ma scindibile, che i condebitori i quali non abbianopartecipato al giudizio tra il creditore ed altro condebitore possano opporre alprimo la sentenza favorevole al secondo (ove non basata su ragioni personali)– costituisce espressione di un più generale principio, operante a fortiori conriguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità, secondo cui alla parte nonimpugnante si estendono gli effetti derivanti dall’accoglimentodell’impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevoleemessa nei confronti di entrambi”.

Anche in questa ipotesi, dunque, sitrattava di una espansione dell’efficacia del giudicato “giustificata” da unaunivocità del rapporto e dalla necessità di consentire anche a coloro che, puravendo partecipato al giudizio di primo grado, non avevano partecipato algiudizio di impugnazione, di giovarsi degli effetti favorevoli derivanti dellasentenza.

Tutto questo si giustificava alla luce dell’inscindibilità del rapportosul piano sostanziale, secondo la stessa ratio che si cela dietro le norme chedisciplinano il simultaneus processus e il litisconsorzio in primo grado e neigiudizi di impugnazione.Da questa ricostruzione si evince, dunque, come pure osservato indottrina, che l’estensione degli effetti favorevoli del giudicato ex 1306 cod.Numero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026civ. può essere ipotizzabile, per ragioni di opportunità, solo verso queisoggetti terzi che avrebbero dovuto essere parte del processo e che, invece,non lo sono stati.La citata Cass., SU, n. 14815 del 2008 ha fatto riferimento proprio al casodel socio litisconsorte pretermesso, ritenendo che questo potesse giovarsidegli effetti del giudicato favorevole originato nel processo dove dovevaessere chiamato a partecipare in quanto “l’accertamento non subisce i limitisoggettivi del giudicato nei confronti di soggetti i quali, per quanto nonabbiano partecipato al contraddittorio, siano totalmente vittoriosi” (o, comesi è detto, virtualmente vittoriosi, cfr. Cass. n. 24071/2019).In generale, allora, l’esigenza sottesa a questa “espansione” per i solieffetti positivi del giudicato sembra essere quella di giustificare quei giudicatiche si sono formati a contraddittorio non integro quando tale vizio non ha inalcun modo leso i pretermessi che anzi, essendo vittoriosi, hanno interesse agiovarsi degli effetti di quel provvedimento.

Altrimenti l’alternativa sarebbe laconsueta strada della radicale inefficacia della sentenza ed alle parti nonrimarrebbe che iniziare un nuovo giudizio a contraddittorio integro.

Questasoluzione, tuttavia, per le particolari ipotesi descritte dove il pretermesso nonsubisce alcuna lesione dalla mancata partecipazione al giudizio, si rivela pococoerente con l’esigenza di rispettare principi come la ragionevole durata delprocesso.Per quanto riguarda Cass. n. 2462 del 2024, invece, non sembrariscontrabile una situazione di questo tipo.

Si trattava, infatti, in quel caso, diun creditore che vantava un autonomo credito risarcitorio versol’amministratore di una società, poi fallita, per avere la stessa eluso gliobblighi derivanti da una sentenza del giudice del lavoro che aveva ordinatoil reintegro dell’attore nel posto di lavoro e il relativo risarcimento del danno;per far valere tale credito, l’attore aveva inteso giovarsi di due giudicatiottenuti dalla curatela fallimentare all’esito positivo dell’azione revocatoriaordinaria e dell’azione di responsabilità verso l’amministratore.

Rispetto airapporti dedotti, rispettivamente, nei giudizi promossi dalla curatela ed inquello intrapreso dall’attore, non si evince alcuna inscindibilità sul pianoNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026sostanziale tale da determinare una consequenzialità necessaria ovveropregiudizialità - dipendenza sul piano dell’accertamento processuale, sicchéil riconoscimento di una efficacia dei suddetti giudicati anche nei confronti delcreditore, secondo la previsione e la logica dell’art. 1306 cod. civ., si riveladiscutibile.2.2.

Allo stesso modo, anche nella fattispecie oggi all’esame di questoCollegio, risulta inconfigurabile, ragionevolmente, tra il rapporto [OSCURATO:PERSONA].r.l. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., oggetto del decreto ingiuntivo n.473 del 2015 del Tribunale di Catania, rimasto non opposto e divenuto, quindicosa giudicata, e quello tra la medesima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA].r.l., oggetto del successivo decreto ingiuntivo n. 4533 del 2015, emessodallo stesso tribunale e la cui opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.dell’ingiunta ha originato l’odierno processo, una inscindibilità di tali rapportisul piano sostanziale tale da determinare una consequenzialità necessariaovvero una loro pregiudizialità - dipendenza sul piano dell’accertamentoprocessuale.In quest’ottica, dunque, l’applicazione, in tale fattispecie, del già ricordatoprincipio enunciato di Cass. n. 2462 del 2024, finirebbe con l’abbattere i limitisoggettivi del giudicato che, in questo modo, verrebbero totalmente meno,lasciando spazio ad una vera e propria efficacia ultra partes delprovvedimento divenuto cosa giudicata (vale a dire il predetto decretoingiuntivo n. 473/2015 del tribunale etneo).

Il giudicato inter alios espandela sua efficacia in termini di effetti positivi solo se vi è quel particolare legamedei rapporti sul piano sostanziale che non si rinviene nel caso di specie.Il giudicato formatosi con riferimento all’appena menzionato decretoingiuntivo, dunque, poteva essere introdotto nel processo odiernoesclusivamente a sostegno dell’eccezione dell’opponente [OSCURATO:PERSONA].r.l. di proprio difetto di legittimazione passiva (rectius: carenza di titolaritàpassiva del rapporto dedotto) ma solo come prova attestante un determinatofatto storico, con possibilità, però, per la creditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di farvalere le proprie ragioni.

Si rischierebbe, altrimenti, di estendereindebitamente al concetto di giudicato (seppur in bonam partem) tutti i casiNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026in cui, per varie ragioni, i rapporti sono in qualche modo connessi o comunquehanno semplicemente a che fare l’uno con l’altro, che non è, però, ciò che leSezioni Unite del 2008 intesero quando parlarono di pregiudizialità secundumeventum litis, trattandosi lì sempre di litisconsorti pretermessi o titolari didiritti dipendenti da quelli accertati nel rapporto pregiudicante.2.3.

Resta da dire che non corrisponde al vero l’assunto, contenuto nelsecondo dei motivi in esame, secondo cui la corte etnea avrebbe «omessoogni riferimento ed esame di una questione controversia e delladocumentazione prodotta al fine di valutare la esistenza del giudicatosostanziale relativamente alla pretesa creditoria azionata con il decretoingiuntivo opposto» (cfr. pag. 11 del ricorso principale).Quella corte, infatti, ha espressamente accertato e, quindi, deciso sullabase del fatto che le fatture poste a base della condanna di cui alla pronunciain esame sono «state emesse tutte per crediti posteriori all’affitto di azienda»(cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), dunque relative a forniture di merceconsegnata, alla stessa odierna ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,successivamente all’inizio del rapporto di affitto dell’azienda.Non sussiste, quindi, il denunciato omesso esame “di una questionecontroversa e della documentazione prodotta”, risultando dalla semplicelettura della decisione qui impugnata che, invece, la corte d’appello haespressamente esaminato la questione e la relativa documentazionepervenendo ad un accertamento fattuale diametralmente opposto a quelloprospettato dall’appellante, come tale preclusivo della possibilità di ritenereoperante, nella specie, l’invocato giudicato sostanziale tra il credito azionatocon il precedente decreto ingiuntivo n. 473/2015 ed il credito di cui oggi sidiscute.2.4.

Infine, con specifico riferimento al terzo motivo, – pure volendosisoprassedere sul rilievo che esso prospetta cumulativamente vizi di naturaeterogenea, in contrasto, dunque, con la consolidata, e qui condivisa,giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso perCassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzid'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesiNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame difatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettereal giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamenteproponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciatidall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizionisarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, algiudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici allelagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. emultis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 31773, 26525, 8671,3284 e 2115 del 2025; da Cass. nn. 33778, 26383, 4979 e 3397 del 2024;Cass. n. 26874 del 2018) – va ribadito che la corte distrettuale ha accertato(con valutazione chiaramente di carattere fattuale, come tale qui nonulteriormente sindacabile, se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale dicui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.l. n.83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012,applicabile ratione temporis essendo stata impugnata una sentenzapubblicata il 24 febbraio 2022).

Vizio, nella specie, già ritenuto insussistentedisattendendosi il precedente secondo motivo) che le fatture concernenti ilcredito di cui oggi si discute sono «state emesse tutte per crediti posterioriall’affitto di azienda» (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), dunque relativea forniture di merce consegnata, alla stessa odierna ricorrente principaleMangimi [OSCURATO:SOCIETA]., dopo l’inizio del rapporto di affitto dell’azienda (da ciòl’inconfigurabilità dell’asserita qualità di quest’ultima come successore diMangimi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]).Così opinando, dunque, quella corte ha evidentemente ritenuto fornita,dalla odierna controricorrente (e ricorrente incidentale), idonea provadell’essere proseguite direttamente tra quest’ultima e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.le forniture che, prima dell’affitto di azienda predetto, avevano avuto comedestinataria la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in tal modo superando ildiverso avviso dell’appellata che aveva inteso documentare il proprioNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026contrario assunto avvalendosi del già più volte citato decreto ingiuntivo n.473/2015 del tribunale catanese, dovendo qui solo aggiungersi che: i) ilgiudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in unnuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esitiistruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo,censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprieaspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass.,SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408,5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299,13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582,4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024;Cass. n. 1166, 8671, 20895 e 34216 del 2025; Cass. n. 8351 del 2026).Infatti, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, eCass. nn. 8671, 20895, 25907 e 34216 del 2025, nonché da Cass. n. 8351del 2026, «Il compito di questa Corte, […], non è quello di condividere o noncondividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, néquello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se ilricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007),dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni infatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia soloapparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente:Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamentoprobatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimentoimpugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, neilimiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)»;ii) se i debiti sono maturati durante l’affitto, come appunto accertato, nellaspecie, dalla corte predetta, è certo che l’affittuario ne risponda in forza delsubentro del contratto, a mente dell’art. 2558 cod. civ., come giustamenteNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026ritenuto dalla corte territoriale (che ha escluso, quindi, l’utilizzabilità dellaregola di cui all’art. 2560 cod. civ.), oltre che, nella odierna vicenda, dellepuntuali previsioni di cui agli artt. 6 (“L’azienda affittata comprende tutti icontratti stipulati alla concedente anteriormente alla data di sottoscrizione delpresente contratto, ai sensi dell’art. 2558 c.c. relativi all’esercizio dell’attivitàdi impresa della azienda affittata; comprende in particolare i contratti difornitura di materie prime […]”) e 8 (“Tutti i crediti e i debiti relativi a rapportisorti anteriormente alla data di inizio dell’affitto dell’azienda continuano acompetere ed a gravare esclusivamente sulla concedente, mentre i crediti ei debiti sorti nel corso dell’affitto dell’azienda, ancorché non scaduti alla datadi cessazione del contratto, saranno rispettivamente a vantaggio ed a caricodella società affittuaria”).3.

Il quarto motivo di ricorso si rivela infondato.In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che l'accoglimentodell'opposizione a decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui abbia luogo aseguito della dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario,comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, il quale nonrivive nel caso in cui la sentenza di primo grado che ne abbia disposto larevoca sia riformata in sede di gravame, neppure se il dispositivo dellasentenza di appello preveda impropriamente la «conferma» del decretoopposto (cfr. Cass. n. 20868 del 2017, ribadita, in motivazione, dalla piùrecente Cass. n. 22874 del 2024).Nella specie, pertanto, una volta disposta dal tribunale, in accoglimentodell’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. spiegata dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la successivasentenza di appello che ha riformato quella decisione di accoglimento non hacomportato alcuna reviviscenza di quel decreto revocato, attesa la definitivitàdell’effetto sostitutivo proprio della sentenza di secondo grado.

Del tuttocorrettamente, quindi, la corte etnea ha pronunciato anche la condanna dellasocietà suddetta al pagamento, in favore della odierna controricorrente (ericorrente principale) dell’importo (già previsto da detto decreto) di €188,565,80, oltre interessi commerciali ex d.lgs. n. 231 del 2002.Numero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/20264.

Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. reca i seguenti motivi:I) «Omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia oggetto didiscussione tra le parti e cioè le previsioni di cui agli artt. 6 e 8 del contrattodi affitto (III motivo dell’atto di appello), ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.»,per avere la corte distrettuale omesso di esaminare il fatto decisivo per lacontroversia costituito dall’obbligazione espressamente assunta dalla stessaricorrente principale agli artt. 6 e 8 del contratto di affitto di azienda de quo;II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Catania omessoogni pronuncia in relazione alla domanda proposta dalla odiernacontroricorrente sulla violazione delle previsioni di cui agli artt. 6 e 8 delcontratto di affitto di ramo di azienda (IV motivo dell’atto di appello)».

Insubordine rispetto al precedente motivo, si ascrive alla corte territoriale dinon essersi pronunciata sulle domande formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inrelazione a quanto convenzionalmente pattuito tra le parti agli artt. 6 e 8 delcontratto di affitto di azienda suddetto;III) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Cataniaomesso ogni pronuncia in relazione alla domanda proposta dalla odiernacontroricorrente sulla natura simulata dell’atto di affitto di ramo di azienda esulla mala fede della ricorrente (IV motivo dell’atto di appello)».

Sempre insubordine, si contesta alla corte etnea di non aver pronunciato sulla censuramossa alla sentenza di primo grado, nella parte in cui il tribunale, in violazionedell’art. 112 cod. proc. civ., aveva omesso ogni valutazione e statuizione inordine all’accertamento della natura simulata dell’atto di affitto del ramo diazienda e sulla mala fede della odierna ricorrente principale, nonostantecostituissero domande espressamente avanzate con l’atto di appello inrelazione a conclusioni espressamente sollevate con gli atti difensivi delgiudizio di primo grado.4.1.

Stante l’espressa natura condizionata del descritto ricorsoincidentale (cfr. pag. 26 del controricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dove si leggeche «Nella sola denegata e non temuta ipotesi in cui [OSCURATO:PERSONA].ma CorteNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026di Cassazione dovesse accogliere uno dei motivi dell’avverso ricorso, con ilpresente atto, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso incidentale […]»), tutte leriportate doglianze in esso contenute possono considerarsi assorbite inragione del rigetto del ricorso principale.5.

In conclusione, dunque, l’odierno ricorso principale della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione deve essere respinto, con conseguenteassorbimento di quello incidentale condizionato della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Le spese di questo giudizio di legittimità restano a carico della ricorrenteprincipale, stante il principio di soccombenza, altresì dandosi atto – in assenzadi ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U.,n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisatoda Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronunciaadottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della solaMangimi [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (in quanto tale misura si applica ai solicasi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoriad'inammissibilità o improcedibilità, sicché, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

Cfr., in motivazione, Cass.,SU, n. 19976 del 2024), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie osopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione e dichiara assorbito quello incidentale condizionato della [OSCURATO:SOCIETA]Condanna la menzionata ricorrente principale al pagamento delle spesedi questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi partecontroricorrente, liquidate in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre alleNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, edagli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 22 aprile 2026.Il PresidenteMassimo Falabella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della liquidatrice e legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cuielettivamente domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] e Curiazi n. 3, presso lostudio dell’[OSCURATO:PERSONA].- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Mussomeli (CL), alla [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso,dell’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, allavia M. Mercati n. 51, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].- controricorrente -Numero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la SENTENZA, n. cron. 396/2022, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi CATANIA il giorno 24/02/2022.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno22/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso depositato nel novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. adì ilTribunale di Catania esponendo che: i) con atto del 2 agosto 2014, la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. elegale rappresentante ne era stata nominata [OSCURATO:PERSONA], figlia del socioaccomandatario della menzionata s.a.s., [OSCURATO:PERSONA]; ii) con atto del 2ottobre 2014, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva concesso in affittoalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. «“il ramo d’azienda” costituita dal complesso deibeni organizzati per l’esercizio dell’attività di mangimificio e per la produzionedi mangimi semplici, integrati, mangimi composti integrati, nuclei, mangimimedicati ed integrati, nonché per il commercio di materie prime, semilavoratie prodotti per uso zootecnico avente stabilimento produttivo ed uffici nellamedesima [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] 112, ove si trovano le sedi dientrambe le società». Così operando, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]aveva concesso in affitto, con decorrenza dal 6.10.2014, l’intera sua azienda,non trattenendo per sé alcuna delle attività precedentemente svolte. Con lostesso contratto, inoltre, era stato previsto che l’affittuaria avrebbe assuntodirettamente tutto il personale della cedente e che «[…] i debiti sorti nel corsodell’affitto dell’azienda, ancorché non scaduti alla data di cessazione delcontratto, saranno […] a carico della società affittuaria»; iii) dopo il 6 ottobre2014, essa ricorrente, a seguito di richiesta, aveva fornito «alla medesimaazienda concessa in affitto alla s.r.l. le merci destinate al mangimificio oggettodi affitto», emettendo le relative fatture, per un importo complessivo di €188.565,80, rimaste tutte insolute; iv) frattanto, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato domanda di concordato preventivo, dichiarando diessere da tempo in stato di conclamata crisi e di difficoltàeconomica/finanziaria.Numero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026Tutto ciò premesso, chiese ed ottenne ingiunzione di pagamento, neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della suindicata somma di € 188.565,80,oltre interessi e spese della procedura monitoria.L’opposizione promossa, ex art. 645 cod. proc. civ., dall’appenamenzionata società fu accolta dal tribunale etneo, che, con sentenza del 18ottobre 2018, n. 4087, revocò quella ingiunzione.2. Pronunciando sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro taledecisione, l’adita Corte di appello di Catania, con sentenza del 24 gennaio/24febbraio 2022, n. 396, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione, così dispose: «In accoglimento dell’appello ed in riformadell’impugnata ordinanza [rectius: sentenza], rigetta l’opposizione propostada [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di € 188.565,80, oltre interessicommerciali ex d.lgs. n. 231/2002; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione alla refusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle spese di lite[…]».Per quanto qui di interesse, quella corte ritenne: i) fondata la censuracon cui l’appellante aveva lamentato che erroneamente il primo giudice avevaritenuto sussistente un precedente giudicato, “portato da altro decretoingiuntivo non opposto n. 473/15, con cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva richiestoil pagamento anche delle somme oggetto del decreto qui opposto in dannodella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”. Opinò, invero, «che il giudicatosussiste, ex art. 2909 c.c., tra le parti, loro eredi ed aventi causa e dunqueva escluso, nella fattispecie, posto che il suindicato decreto ingiuntivo è statoemesso nei confronti di un soggetto diverso, rispetto all’opponente, odiernaappellante»; ii) fondata anche la doglianza con cui era stata contestata lamotivazione del tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era creditricedella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., atteso che, per le forniture “anteriori” all’affittodi azienda non poteva applicarsi analogicamente l’art. 2560 cod. civ..Sostenne, in proposito, che «le fatture in questione sono state emesse tutteper crediti posteriori all’affitto di azienda, sicché non deve farsi applicazionedell’art. 2560 c.c., ma dell’art. 2558 c.c. […]»; iii) infine, che «A seguitoNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell’accoglimento del primo e secondo motivo di appello, occorre riformarel’impugnata sentenza, rigettando l’opposizione e condannando l’opposta,odierna appellata, al pagamento dell’importo originariamente ingiunto di €188.565,80, oltre interessi commerciali ex d.lgs. n. 231/2002».3. Per la cassazione di questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, illustrati anche damemoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Ha resistito, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proponendo anche ricorso incidentale condizionato recantetre motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di appello di Catania ritenutofondato l’appello nella misura in cui ha ritenuto non sussistente l’esistenza digiudicato sostanziale relativamente alla pretesa creditoria azionata con ildecreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, rigettato la eccezione didifetto di legittimazione passiva in capo alla odierna ricorrente in ossequio delprincipio del ne bis in idem». Si assume che l’errore in cui è incorsa la corteterritoriale «è evidente ed è rappresentato dall’avere fatto errata applicazionedell’art 2909 c.c. senza avere affrontato il tema posto in discussone dallerispettive difese, ossia la sussistenza di un decreto ingiuntivo emessoprecedentemente a quello oggi opposto ed avente ad oggetto la medesimapretesa creditoria. La Corte di Appello avrebbe dovuto motivare le ragioni perle quali la società ricorrente era comunque tenuta al pagamento degli importidi cui alle fatture che, invero, erano già state oggetto di una precedentepronuncia di condanna nei confronti di altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA].a.s.) contenuta nel decreto ingiuntivo divenuto definitivo, che, pertanto,rappresentava giudicato opponibile alla odierna ricorrente; e ciò per le ragioninascenti dal contenuto del contratto di affitto di azienda del 2.10.2014 e degliaccordi in esso contenuti»;Numero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte di Appello di Catania omessoogni riferimento ed esame di una questione controversa e delladocumentazione prodotta al fine di valutare la esistenza di giudicatosostanziale relativamente alla pretesa creditoria azionata con il decretoingiuntivo opposto». Si ascrive alla corte distrettuale di avere «omessototalmente di prendere in esame un fatto decisivo della controversiarappresentato dalla esistenza di un precedente giudicato, senza tenere conto,né esaminare, la documentazione prodotta – ed acquisita – nel corso delgiudizio di primo grado. La questione è stata oggetto del principale motivo diopposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla ricorrente, ed oggetto didibattito processuale sia in primo grado che in appello in occasione di tutti gliscritti difensivi di entrambe le parti. In particolare, la Corte avrebbe dovutoesaminare e valutare il contenuto del decreto ingiuntivo n. 473/2015, emessonei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e divenutodefinitivamente esecutivo […], nonché esaminare il contenuto delle fatturecommerciali anch’esse prodotte […] al fine di correttamente valutare che lefatture indicate nel ricorso monitorio dal quale è derivato il decreto oggiopposto erano le stesse di quelle indicate nel primo ricorso monitorio, e,conseguentemente, l’importo ingiunto con il decreto n. 4533/2015, pari ad €.188.565,80, rappresentava – in parte – l’esatta duplicazione del credito giàoggetto del precedente decreto ingiuntivo, n. 473/2015, ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.»;III) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2558 e 2560 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., per avere la Corte diAppello ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto normativo di cui all’art.2558 c.c. di contro escludendo l’ipotesi applicativa di cui all’art 2560 c.c.omettendo l’esame della documentazione acquisita nel corso del giudizio,nonostante oggetto di ampia e dibattuta discussione processuale». Sisostiene che «L’errore in cui è incorsa la Corte di merito trae spunto da unerrato – rectius omesso – presupposto fattuale, ossia nel ritenere che i creditioggetto della ingiunzione di pagamento riguardassero il pagamento di fattureNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026sorte successivamente alla conclusione del contratto di affitto di azienda, masenza darne una adeguata motivazione. Tale errata valutazione ha portato laCorte a ritenere applicabile alla fattispecie la disposizione normativa di cuiall’art. 2558 c.c.»;IV) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 653 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di Appello, nel rigettare laopposizione, emesso pronuncia di condanna al pagamento della sommaingiunta nei confronti dell’opposta». In via subordinata, si contesta la validitàdella sentenza gravata, nella sua parte dispositiva, in particolaresostenendosi essere «evidente l’errore in cui è incorsa la Corte laddove,accogliendo il gravame, ha rigettato la opposizione, emettendo pronuncia dicondanna al pagamento, mentre avrebbe dovuto confermare il decretoingiuntivo opposto, al fine di evitare la duplicazione del titolo di pagamento».2. I primi tre motivi appena descritti, scrutinabili congiuntamente perchéchiaramente connessi, si rivelano infondati alla stregua delle considerazionitutte di cui appresso.È assolutamente pacifica la circostanza, ripetutamente invocata dallaricorrente principale, che la somma portata dal menzionato decreto ingiunton. 473 del 2015, ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., fosse già comprensiva di quella poi oggetto delsuccessivo decreto ingiuntivo n. 4533 del 2015, dalla prima successivamenteottenuto contro la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tanto, peraltro, dà atto anche laodierna controricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., comechiaramente emerge da quanto dalla stessa affermato alla pagina 5 delproprio controricorso, in cui si legge che «Con il D.I. n. 473/2015, invocatoda controparte per sostenere la pretesa inammissibile duplicazione di titoli, ilTribunale su richiesta della deducente ha ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (e quindi a soggetto diverso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) ilpagamento del maggior credito vantato per forniture rimaste impagate, tracui anche quello oggetto delle fatture oggetto del presente giudizio».ingiuntivo n. 473/2015 (pacificamente recante, come si è già anticipato,Numero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026l’intimazione del pagamento anche degli importi concernenti i crediti portatidalle fatture di cui oggi si discute), è stata correttamente esclusa dalla cortedi merito in virtù della diversità del soggetto nei cui confronti era stata iviproposta la domanda monitoria (la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) rispettoa quello (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) contro cui, successivamente, è stata rivoltala pretesa azionata nel presente giudizio.Trova pertanto applicazione il principio, costantemente ribadito da questaCorte, secondo cui il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limitidegli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum ecausa petendi siano comuni alla causa anteriore ed a quella successivamenteintrapresa, laddove, non trovando applicazione, nel nostro ordinamentoprocessuale, la regola dello stare decisis, la mera identità delle questionigiuridiche o di fatto da esaminare per giungere alla decisione non crea alcunvincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio, potendo al piùvenire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svoltenella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinentianche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficaciapersuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse (cfr., anche nelle rispettivemotivazioni, Cass. nn. 22874 e 211 del 2024; Cass. n. 15817 del 2021; Cass.n. 6830 del 2014).Nessun rilievo può assumere, dunque, ai fini che qui interessano, lasuddetta circostanza ripetutamente invocata dalla ricorrente principale, nonrisultando l'accertamento contenuto nel precedente decreto n. 473/2015idoneo a spiegare efficacia di giudicato esterno per quanto si è finora riferito.Né si pone un problema di duplicazione di titoli esecutivi contro lo stessodebitore, attesa, come si è già spiegata, la diversità di soggetti nei cuiconfronti sono stati chiesti ed ottenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. i decretiingiuntivi suddetti.2.1. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, benché conscio della pronuncia resa da Cass. n.2462 del 2024, la quale ha enunciato il principio secondo cui «il giudicato resointer alios ha efficacia in favore del terzo ove questi manifesti l’intenzione diavvalersi dell’altrui accertamento a lui favorevole» (principio sostanzialmenteNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026analogo risulta essere stato applicato anche nella più recente Cass. n. 1328del 2025), ritiene di non potervi dare seguito in questa fattispecie per leragioni di seguito espresse.Costituisce orientamento assolutamente prevalente di questa Corte dilegittimità quello secondo cui il giudicato, oltre ad avere un’efficacia direttatra le parti, ne possiede una riflessa, nel senso che la sentenza, comeaffermazione oggettiva di verità che non ammette un diverso accertamento,può produrre conseguenze giuridiche nei confronti di terzi rimasti estranei alprocesso allorché questi ultimi siano titolari di una situazione giuridicadipendente o subordinata a quella che ha formato oggetto dell’accertamentogiudiziale e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui ilgiudicato è intervenuto e non possa quindi risentirne pregiudizio (cfr., in talsenso, già Cass. n. 1237 del 1963; tra le più recenti, nello stesso senso, Cass.nn. 5377 e 29301 del 2023).Si è precisato, poi, che tale relazione di dipendenza o subordinazioneandrebbe intesa in senso strettamente giuridico, ossia in presenza di unafattispecie costitutiva di un diritto che includa tra i suoi elementi essenzialiuna situazione giuridica che è stata oggetto di un precedente giudizio interalios passato in giudicato (cfr. Cass. n. 15599 del 2019 e Cass. n. 29301 del2023, entrambe sulla scorta di un’affermazione contenuta nella parte motivadi Cass., S.U., n. 6523 del 2008), di talché, in difetto di una siffatta relazione,il terzo non solo non potrebbe essere pregiudicato dal giudicato inter alios,ma nemmeno potrebbe porlo a fondamento di una sua propria pretesa (cfr.,fra le tante, Cass. 24558 del 2015).È vero, tuttavia, che talune pronunce di questa Corte non hanno mancatodi affermare che l’autonomia dei rapporti non impedirebbe al terzo estraneodi invocare il giudicato formatosi inter alios allorché possa derivarne unbeneficio a suo favore (così già Cass. n. 11213 del 2007 e, più di recente,Cass. n. 18325 del 2019 e Cass. n. 12969 del 2022, nell’ambito di unariconsiderazione critica della teoria dell’efficacia riflessa del giudicato ispiratada un obiter dictum di Cass., SU, n. 24707 del 2015): fermo restando che, inquesto caso, il giudicato non opererebbe ipso iure, ma richiederebbe che ilNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026terzo manifesti l’intenzione di far proprio l’accertamento precorso inter alios(ciò che, peraltro, ben potrebbe ravvisarsi nell’averne eccepito la sussistenza:così la già citata Cass. n. 2462 del 2024, in motivazione), soccorrerebbe alriguardo la valenza di principio generale dell’art. 1306 cod. civ., secondo cuigli effetti della pronuncia (o del giudicato) operano secundum eventum litis,per modo che la sentenza, pur non avendo di norma effetto contro terzi chesono rimasti estranei al processo, ben potrebbe essere opposta da costoro achi ne è stato parte, se ad essi favorevole, considerata pure, giusta Cass. n.1328 del 2025 (cfr. in motivazione), «la ratio dell’art. 2909 c.c., che è quelladi tutelare il terzo estraneo al processo dagli effetti pregiudizievoli delgiudicato e non certo chi è stato parte del giudizio nel quale il giudicato èintervenuto».Tanto premesso, la menzionata Cass. n. 2462 del 2024, nell’enunciare ilprincipio di diritto sopra riportato, ha richiamo a proprio sostegno le pronuncerese da Cass. n. 18325 del 2019 e Cass., SU, n. 14815 del 2008, sulle qualinon è possibile soffermarsi specificamente in questa sede per intuibili ragionidi sintesi. Basta qui solo rimarcare che tali decisioni, ipotizzando una possibileefficacia espansiva del giudicato per i soli effetti favorevoli, hanno postol’attenzione sul tipo di legame che deve sussistere fra la questione oggettodel giudicato e quella oggetto del processo dove il terzo potrebbe volerlodedurre in suo favore. Deve trattarsi, in particolare, di rapporti caratterizzatida un vincolo di consequenzialità necessaria o, comunque, di pregiudizialità-dipendenza, che presuppongono il necessario esame dell’una questionepregiudicante per risolvere l’altra e, di conseguenza, le posizioni dei singolisoggetti che sono stati parte del processo e del terzo che vuole giovarsi deglieffetti favorevoli devono risultare inscindibilmente connesse.Questo tipo di legame era riscontrabile nell’ipotesi, esaminata da Cass.n. 18325 del 2019, di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civilenel rapporto tra danneggiante, danneggiato e assicuratore, dove addirittura,nel caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione, siimpone il litisconsorzio necessario con il danneggiante; o, ancora, nellafattispecie scrutinata da Cass., SU, n. 14815 del 2008, nel caso di giudizio diNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026impugnazione di un avviso di accertamento ILOR da parte di una società dipersone ed il giudizio di impugnazione proposto dai relativi soci percontestatore il conseguente accertamento IRPEF dove, infatti, le Sezioni Uniteritennero di imporre il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci vistal’identità sostanziale delle questioni da affrontare ed il valore strettamentepregiudicante della sentenza resa nei confronti della società.Peraltro, di efficacia espansiva degli effetti favorevoli del giudicatosecondo una applicazione generale dell’art. 1306 cod. civ. avevano già parlatoanche Cass. n. 12260 del 2009 e Cass. n. 8779 del 1994 (giurisprudenza,tuttavia, non richiamata da Cass. n. 2462 del 2024). In entrambi i casi,questa Corte aveva ritenuto l’applicabilità, in ipotesi di rapporti caratterizzatida inscindibilità, dell’identico principio di diritto secondo cui: “In tema di limitisoggettivi del giudicato, il disposto degli art. 1306 e 1310 c.c. – i qualiprevedono con riferimento alle obbligazioni solidali, e quindi ad un rapportocon pluralità di parti, ma scindibile, che i condebitori i quali non abbianopartecipato al giudizio tra il creditore ed altro condebitore possano opporre alprimo la sentenza favorevole al secondo (ove non basata su ragioni personali)– costituisce espressione di un più generale principio, operante a fortiori conriguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità, secondo cui alla parte nonimpugnante si estendono gli effetti derivanti dall’accoglimentodell’impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevoleemessa nei confronti di entrambi”. Anche in questa ipotesi, dunque, sitrattava di una espansione dell’efficacia del giudicato “giustificata” da unaunivocità del rapporto e dalla necessità di consentire anche a coloro che, puravendo partecipato al giudizio di primo grado, non avevano partecipato algiudizio di impugnazione, di giovarsi degli effetti favorevoli derivanti dellasentenza. Tutto questo si giustificava alla luce dell’inscindibilità del rapportosul piano sostanziale, secondo la stessa ratio che si cela dietro le norme chedisciplinano il simultaneus processus e il litisconsorzio in primo grado e neigiudizi di impugnazione.Da questa ricostruzione si evince, dunque, come pure osservato indottrina, che l’estensione degli effetti favorevoli del giudicato ex 1306 cod.Numero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026civ. può essere ipotizzabile, per ragioni di opportunità, solo verso queisoggetti terzi che avrebbero dovuto essere parte del processo e che, invece,non lo sono stati.La citata Cass., SU, n. 14815 del 2008 ha fatto riferimento proprio al casodel socio litisconsorte pretermesso, ritenendo che questo potesse giovarsidegli effetti del giudicato favorevole originato nel processo dove dovevaessere chiamato a partecipare in quanto “l’accertamento non subisce i limitisoggettivi del giudicato nei confronti di soggetti i quali, per quanto nonabbiano partecipato al contraddittorio, siano totalmente vittoriosi” (o, comesi è detto, virtualmente vittoriosi, cfr. Cass. n. 24071/2019).In generale, allora, l’esigenza sottesa a questa “espansione” per i solieffetti positivi del giudicato sembra essere quella di giustificare quei giudicatiche si sono formati a contraddittorio non integro quando tale vizio non ha inalcun modo leso i pretermessi che anzi, essendo vittoriosi, hanno interesse agiovarsi degli effetti di quel provvedimento. Altrimenti l’alternativa sarebbe laconsueta strada della radicale inefficacia della sentenza ed alle parti nonrimarrebbe che iniziare un nuovo giudizio a contraddittorio integro. Questasoluzione, tuttavia, per le particolari ipotesi descritte dove il pretermesso nonsubisce alcuna lesione dalla mancata partecipazione al giudizio, si rivela pococoerente con l’esigenza di rispettare principi come la ragionevole durata delprocesso.Per quanto riguarda Cass. n. 2462 del 2024, invece, non sembrariscontrabile una situazione di questo tipo. Si trattava, infatti, in quel caso, diun creditore che vantava un autonomo credito risarcitorio versol’amministratore di una società, poi fallita, per avere la stessa eluso gliobblighi derivanti da una sentenza del giudice del lavoro che aveva ordinatoil reintegro dell’attore nel posto di lavoro e il relativo risarcimento del danno;per far valere tale credito, l’attore aveva inteso giovarsi di due giudicatiottenuti dalla curatela fallimentare all’esito positivo dell’azione revocatoriaordinaria e dell’azione di responsabilità verso l’amministratore. Rispetto airapporti dedotti, rispettivamente, nei giudizi promossi dalla curatela ed inquello intrapreso dall’attore, non si evince alcuna inscindibilità sul pianoNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026sostanziale tale da determinare una consequenzialità necessaria ovveropregiudizialità - dipendenza sul piano dell’accertamento processuale, sicchéil riconoscimento di una efficacia dei suddetti giudicati anche nei confronti delcreditore, secondo la previsione e la logica dell’art. 1306 cod. civ., si riveladiscutibile.2.2. Allo stesso modo, anche nella fattispecie oggi all’esame di questoCollegio, risulta inconfigurabile, ragionevolmente, tra il rapporto [OSCURATO:PERSONA].r.l. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., oggetto del decreto ingiuntivo n.473 del 2015 del Tribunale di Catania, rimasto non opposto e divenuto, quindicosa giudicata, e quello tra la medesima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA].r.l., oggetto del successivo decreto ingiuntivo n. 4533 del 2015, emessodallo stesso tribunale e la cui opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.dell’ingiunta ha originato l’odierno processo, una inscindibilità di tali rapportisul piano sostanziale tale da determinare una consequenzialità necessariaovvero una loro pregiudizialità - dipendenza sul piano dell’accertamentoprocessuale.In quest’ottica, dunque, l’applicazione, in tale fattispecie, del già ricordatoprincipio enunciato di Cass. n. 2462 del 2024, finirebbe con l’abbattere i limitisoggettivi del giudicato che, in questo modo, verrebbero totalmente meno,lasciando spazio ad una vera e propria efficacia ultra partes delprovvedimento divenuto cosa giudicata (vale a dire il predetto decretoingiuntivo n. 473/2015 del tribunale etneo). Il giudicato inter alios espandela sua efficacia in termini di effetti positivi solo se vi è quel particolare legamedei rapporti sul piano sostanziale che non si rinviene nel caso di specie.Il giudicato formatosi con riferimento all’appena menzionato decretoingiuntivo, dunque, poteva essere introdotto nel processo odiernoesclusivamente a sostegno dell’eccezione dell’opponente [OSCURATO:PERSONA].r.l. di proprio difetto di legittimazione passiva (rectius: carenza di titolaritàpassiva del rapporto dedotto) ma solo come prova attestante un determinatofatto storico, con possibilità, però, per la creditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di farvalere le proprie ragioni. Si rischierebbe, altrimenti, di estendereindebitamente al concetto di giudicato (seppur in bonam partem) tutti i casiNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026in cui, per varie ragioni, i rapporti sono in qualche modo connessi o comunquehanno semplicemente a che fare l’uno con l’altro, che non è, però, ciò che leSezioni Unite del 2008 intesero quando parlarono di pregiudizialità secundumeventum litis, trattandosi lì sempre di litisconsorti pretermessi o titolari didiritti dipendenti da quelli accertati nel rapporto pregiudicante.2.3. Resta da dire che non corrisponde al vero l’assunto, contenuto nelsecondo dei motivi in esame, secondo cui la corte etnea avrebbe «omessoogni riferimento ed esame di una questione controversia e delladocumentazione prodotta al fine di valutare la esistenza del giudicatosostanziale relativamente alla pretesa creditoria azionata con il decretoingiuntivo opposto» (cfr. pag. 11 del ricorso principale).Quella corte, infatti, ha espressamente accertato e, quindi, deciso sullabase del fatto che le fatture poste a base della condanna di cui alla pronunciain esame sono «state emesse tutte per crediti posteriori all’affitto di azienda»(cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), dunque relative a forniture di merceconsegnata, alla stessa odierna ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,successivamente all’inizio del rapporto di affitto dell’azienda.Non sussiste, quindi, il denunciato omesso esame “di una questionecontroversa e della documentazione prodotta”, risultando dalla semplicelettura della decisione qui impugnata che, invece, la corte d’appello haespressamente esaminato la questione e la relativa documentazionepervenendo ad un accertamento fattuale diametralmente opposto a quelloprospettato dall’appellante, come tale preclusivo della possibilità di ritenereoperante, nella specie, l’invocato giudicato sostanziale tra il credito azionatocon il precedente decreto ingiuntivo n. 473/2015 ed il credito di cui oggi sidiscute.2.4. Infine, con specifico riferimento al terzo motivo, – pure volendosisoprassedere sul rilievo che esso prospetta cumulativamente vizi di naturaeterogenea, in contrasto, dunque, con la consolidata, e qui condivisa,giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso perCassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzid'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesiNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame difatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettereal giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamenteproponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciatidall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizionisarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, algiudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici allelagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. emultis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 31773, 26525, 8671,3284 e 2115 del 2025; da Cass. nn. 33778, 26383, 4979 e 3397 del 2024;Cass. n. 26874 del 2018) – va ribadito che la corte distrettuale ha accertato(con valutazione chiaramente di carattere fattuale, come tale qui nonulteriormente sindacabile, se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale dicui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.l. n.83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012,applicabile ratione temporis essendo stata impugnata una sentenzapubblicata il 24 febbraio 2022). Vizio, nella specie, già ritenuto insussistentedisattendendosi il precedente secondo motivo) che le fatture concernenti ilcredito di cui oggi si discute sono «state emesse tutte per crediti posterioriall’affitto di azienda» (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), dunque relativea forniture di merce consegnata, alla stessa odierna ricorrente principaleMangimi [OSCURATO:SOCIETA]., dopo l’inizio del rapporto di affitto dell’azienda (da ciòl’inconfigurabilità dell’asserita qualità di quest’ultima come successore diMangimi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]).Così opinando, dunque, quella corte ha evidentemente ritenuto fornita,dalla odierna controricorrente (e ricorrente incidentale), idonea provadell’essere proseguite direttamente tra quest’ultima e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.le forniture che, prima dell’affitto di azienda predetto, avevano avuto comedestinataria la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in tal modo superando ildiverso avviso dell’appellata che aveva inteso documentare il proprioNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026contrario assunto avvalendosi del già più volte citato decreto ingiuntivo n.473/2015 del tribunale catanese, dovendo qui solo aggiungersi che: i) ilgiudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in unnuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esitiistruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo,censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprieaspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass.,SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408,5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299,13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582,4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024;Cass. n. 1166, 8671, 20895 e 34216 del 2025; Cass. n. 8351 del 2026).Infatti, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, eCass. nn. 8671, 20895, 25907 e 34216 del 2025, nonché da Cass. n. 8351del 2026, «Il compito di questa Corte, […], non è quello di condividere o noncondividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, néquello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se ilricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007),dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni infatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia soloapparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente:Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamentoprobatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimentoimpugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, neilimiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)»;ii) se i debiti sono maturati durante l’affitto, come appunto accertato, nellaspecie, dalla corte predetta, è certo che l’affittuario ne risponda in forza delsubentro del contratto, a mente dell’art. 2558 cod. civ., come giustamenteNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026ritenuto dalla corte territoriale (che ha escluso, quindi, l’utilizzabilità dellaregola di cui all’art. 2560 cod. civ.), oltre che, nella odierna vicenda, dellepuntuali previsioni di cui agli artt. 6 (“L’azienda affittata comprende tutti icontratti stipulati alla concedente anteriormente alla data di sottoscrizione delpresente contratto, ai sensi dell’art. 2558 c.c. relativi all’esercizio dell’attivitàdi impresa della azienda affittata; comprende in particolare i contratti difornitura di materie prime […]”) e 8 (“Tutti i crediti e i debiti relativi a rapportisorti anteriormente alla data di inizio dell’affitto dell’azienda continuano acompetere ed a gravare esclusivamente sulla concedente, mentre i crediti ei debiti sorti nel corso dell’affitto dell’azienda, ancorché non scaduti alla datadi cessazione del contratto, saranno rispettivamente a vantaggio ed a caricodella società affittuaria”).3. Il quarto motivo di ricorso si rivela infondato.In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che l'accoglimentodell'opposizione a decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui abbia luogo aseguito della dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario,comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, il quale nonrivive nel caso in cui la sentenza di primo grado che ne abbia disposto larevoca sia riformata in sede di gravame, neppure se il dispositivo dellasentenza di appello preveda impropriamente la «conferma» del decretoopposto (cfr. Cass. n. 20868 del 2017, ribadita, in motivazione, dalla piùrecente Cass. n. 22874 del 2024).Nella specie, pertanto, una volta disposta dal tribunale, in accoglimentodell’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. spiegata dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la successivasentenza di appello che ha riformato quella decisione di accoglimento non hacomportato alcuna reviviscenza di quel decreto revocato, attesa la definitivitàdell’effetto sostitutivo proprio della sentenza di secondo grado. Del tuttocorrettamente, quindi, la corte etnea ha pronunciato anche la condanna dellasocietà suddetta al pagamento, in favore della odierna controricorrente (ericorrente principale) dell’importo (già previsto da detto decreto) di €188,565,80, oltre interessi commerciali ex d.lgs. n. 231 del 2002.Numero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/20264. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. reca i seguenti motivi:I) «Omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia oggetto didiscussione tra le parti e cioè le previsioni di cui agli artt. 6 e 8 del contrattodi affitto (III motivo dell’atto di appello), ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.»,per avere la corte distrettuale omesso di esaminare il fatto decisivo per lacontroversia costituito dall’obbligazione espressamente assunta dalla stessaricorrente principale agli artt. 6 e 8 del contratto di affitto di azienda de quo;II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Catania omessoogni pronuncia in relazione alla domanda proposta dalla odiernacontroricorrente sulla violazione delle previsioni di cui agli artt. 6 e 8 delcontratto di affitto di ramo di azienda (IV motivo dell’atto di appello)». Insubordine rispetto al precedente motivo, si ascrive alla corte territoriale dinon essersi pronunciata sulle domande formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inrelazione a quanto convenzionalmente pattuito tra le parti agli artt. 6 e 8 delcontratto di affitto di azienda suddetto;III) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Cataniaomesso ogni pronuncia in relazione alla domanda proposta dalla odiernacontroricorrente sulla natura simulata dell’atto di affitto di ramo di azienda esulla mala fede della ricorrente (IV motivo dell’atto di appello)». Sempre insubordine, si contesta alla corte etnea di non aver pronunciato sulla censuramossa alla sentenza di primo grado, nella parte in cui il tribunale, in violazionedell’art. 112 cod. proc. civ., aveva omesso ogni valutazione e statuizione inordine all’accertamento della natura simulata dell’atto di affitto del ramo diazienda e sulla mala fede della odierna ricorrente principale, nonostantecostituissero domande espressamente avanzate con l’atto di appello inrelazione a conclusioni espressamente sollevate con gli atti difensivi delgiudizio di primo grado.4.1. Stante l’espressa natura condizionata del descritto ricorsoincidentale (cfr. pag. 26 del controricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dove si leggeche «Nella sola denegata e non temuta ipotesi in cui [OSCURATO:PERSONA].ma CorteNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026di Cassazione dovesse accogliere uno dei motivi dell’avverso ricorso, con ilpresente atto, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso incidentale […]»), tutte leriportate doglianze in esso contenute possono considerarsi assorbite inragione del rigetto del ricorso principale.5. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso principale della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione deve essere respinto, con conseguenteassorbimento di quello incidentale condizionato della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Le spese di questo giudizio di legittimità restano a carico della ricorrenteprincipale, stante il principio di soccombenza, altresì dandosi atto – in assenzadi ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U.,n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisatoda Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronunciaadottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della solaMangimi [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (in quanto tale misura si applica ai solicasi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoriad'inammissibilità o improcedibilità, sicché, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. Cfr., in motivazione, Cass.,SU, n. 19976 del 2024), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie osopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione e dichiara assorbito quello incidentale condizionato della [OSCURATO:SOCIETA]Condanna la menzionata ricorrente principale al pagamento delle spesedi questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi partecontroricorrente, liquidate in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre alleNumero registro generale 9294/2022Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 15405/2026Data pubblicazione 20/05/2026spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, edagli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 22 aprile 2026.Il PresidenteMassimo Falabella
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