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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 novembre 2023

Cassazione n. 49220/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 emessa dal Tribunale di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge -anche sub specie di mancanza di motivazione- per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, comprendenti la correlazione con la richiesta, la qualificazione del reato e l'illegalità della pena.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna dt, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dellé ammende.

Così deciso il 15 novembre 2023 Il Consigliere tensore Al Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 emessa dal Tribunale di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge -anche sub specie di mancanza di motivazione- per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, comprendenti la correlazione con la richiesta, la qualificazione del reato e l'illegalità della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna dt, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dellé ammende. Così deciso il 15 novembre 2023 Il Consigliere tensore Al Presidente
Sentenza Cassazione n. 49220/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris