CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 26240/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Materavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale LuigiGiordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], e unadeclaratoria di inammissibilità di quello della [OSCURATO:PERSONA];uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 18/03/2026, il Tribunale di Matera, adito con richiestadi riesame ex art. 322 cod. proc. pen. dai rappresentanti legali delle societàSPAZIO [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle rispettive qualità dicommittente ed esecutrice dei lavori, e di proprietaria di alcuni subalterni), haconfermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del predettoTribunale, in data 19/02/2026, per i reati ipotizzati con riferimento allarealizzazione, ritenuta abusiva per la illegittimità dei titoli abilitativi, di uncomplesso edilizio in costruzione in Matera – piazza Bianco (cfr. capo 1) e aicorrelati delitti di falso ascritti ai vari indagati (tra cui [OSCURATO:PERSONA] Fabio, nella giàrichiamata qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]), comemeglio specificato in rubrica nei successivi capi di imputazione.2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA], a mezzo del proprio difensore eprocuratore speciale, illustrando preliminarmente il proprio interesse a ricorrere(correlato all’acquisto della proprietà di alcuni locali, concessi in locazione allaPENNY [OSCURATO:SOCIETA]., e alle implicazioni anche risarcitorie derivanti dal mancatogodimento delle unità immobiliari in questione, adibite ad un supermarket diprossima apertura), e deducendo:2.1. Violazione di legge con riferimento alla interpretazione accolta dalTribunale, in linea con il G.i.p., a proposito della locuzione “volumetrie esistenti”contenuta nell’art. 3, comma 5-septies, l. reg. Basilicata n. 25 del 2009, chedisciplina – nell’ambito degli interventi straordinari previsti da quella legge – lapossibilità di interventi di delocalizzazione. Si censura il mancato accoglimento, daparte del Tribunale, della interpretazione letterale di tale locuzione, accolta neiprogetti e negli atti amministrativi di assenso, a favore di quella volta a ritenereindispensabile riferirsi alle “volumetrie convenzionali”, quantificabili secondo ledisposizioni di cui agli artt. 7 e 23 del regolamento urbanistico di Matera.La difesa evidenzia la decisività di tale errore di diritto, sulla cui base ilTribunale aveva ritenuto illegittimo il permesso di costruire rilasciato il28/04/2021: valutazione motivata appunto sostenendo che la deroga aglistrumenti urbanistici, introdotta dalla legge regionale, non consentisse “lamanipolazione delle grandezze urbanistiche né il superamento dei criteri di calcoloposti dal sistema comunale per evitare incrementi quantitativi occulti”. Si osserva,al riguardo, che tale interpretazione aveva introdotto un parametro non previstodal legislatore regionale, oltre che in contrasto con la stessa ratio dell’interventolegislativo: dovendo invece aversi riguardo alle volumetrie effettivamenteesistenti, con il limite della compatibilità e complementarietà urbanistica delle aree“di decollo” e “di atterraggio”, previsto dalla stessa disposizione introduttiva dellapossibilità di delocalizzare le volumetrie esistenti, e con gli ulteriori limitiespressamente previsti dagli altri articoli della legge regionale. Si aggiunge chequest’ultima, quando aveva inteso riferirsi a grandezze “convenzionali”, lo avevafatto espressamente, e che l’interpretazione accolta dal Tribunale avevatrasformato la disciplina derogatoria in un complesso normativo sostanzialmentesubordinato alla fonte regolamentare comunale, ponendosi in contrasto con iprincipi affermati dalla Consulta e dalla giurisprudenza amministrativa in tema di“piani casa” regionali.2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta vigenza, al momento delrilascio del permesso di costruire, del regolamento urbanistico del comune diMatera, approvato con delibera del 11/03/2021. Si evidenzia che le disposizioninon solo della legge regionale (l.r. Basilicata n. 23 del 1999), ma anche di quellastatale (art. 39 d.lgs. n. 33 del 2013), subordinano in realtà l’efficacia deglistrumenti urbanistici al completamento di specifici adempimenti (adeguamentodegli elaborati, trasmissione e pubblicazione) che, alla data del rilascio del p.d.c.,non erano stati ancora effettuati; si sottolinea, in particolare, che l’adeguamentodegli elaborati costituisce, ai sensi del predetto art. 39, una condizione legale diefficacia.La difesa censura anche l’ulteriore assunto del Tribunale, secondo cui – anchea voler ritenere il regolamento non ancora vigente – le conclusioniprecedentemente raggiunte dovevano ritenersi confermate per la necessità diapplicare le “norme di salvaguardia”. Sul punto, si evidenzia che le n.t.a. del P.R.G.vigente per il territorio comunale di Matera, al momento del rilascio del titolo,prevedevano (art. 81) che la SUL realizzabile dovesse essere “pari a quella attualeovvero a quella virtuale ottenuta dividendo l’attuale volumetria per ml. 3,20”:questa era la ragione, tra l’altro, per la quale i progettisti avevano utilizzato taleultimo parametro nell’operazione di divisione, anziché – come ritenuto nellaprospettiva accusatoria – di moltiplicazione.2.3. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta impossibilità di associare,all’intervento di delocalizzazione, un ampliamento ai sensi dell’art. 2 della l.r. n.25 del 2009. Si censura l’interpretazione restrittiva adottata dal Tribunale, inquanto il “divieto di cumulo” è previsto, dall’art. 7 della legge regionale, conesclusivo riferimento agli “ampliamenti” eventualmente consentiti da altre fontinormative, laddove invece la delocalizzazione di cui all’art. 3, comma 5-septiesnon è un ampliamento, ma un “trasferimento controllato” da una zona di piano adun’altra. Si evidenzia che il precedente richiamato dal Tribunale afferiva ad un casodiverso, perché aveva escluso di poter trasferire anche la volumetria aggiuntivadopo che il fabbricato “di decollo” aveva già fruito di un ampliamento superficiario(si richiama, a sostegno, la successiva sentenza del TAR che aveva confermato ildivieto di cumulo dei soli ampliamenti).2.4. Violazione di legge anche per motivazione apparente in ordine allaritenuta illegittimità della SCIA alternativa al PdC relativa alla realizzazione di unamedia struttura di vendita (come in realtà previsto dal progetto iniziale) perché incontrasto con l’art. 48 delle n.t.a. del regolamento urbanistico. Si richiama, alriguardo, una sentenza del T.A.R. che aveva sancito la portata derogatoria dell’art.5 l.r. n. 25 del 2009 rispetto alla preclusione prevista dal predetto art. 48, secondocui erano assentibili attività commerciali con superficie di vendita non superiore a250 mq.2.5. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del periculumin mora. Si censura il ragionamento svolto dal Tribunale sul carico urbanistico,perchè ritenuto privo di adeguato confronto con la specificità del caso concreto.3. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], proponendo censuresostanzialmente sovrapponibili a quelle della [OSCURATO:SOCIETA].4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecitauna declaratoria di inammissibilità del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], perdifetto di procura speciale, e il rigetto di quello della [OSCURATO:SOCIETA], attesa lacomplessiva infondatezza delle censure proposte.5. Con memoria tempestivamente trasmessa, la difesa [OSCURATO:SOCIETA] replica alleargomentazioni del P.G., insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.6. Con memoria trasmessa il 19/06/2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], qualificandosicome “difensore di fiducia di Fabio [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nel giudizio RG Cassazionen. 18663/2026”, argomenta in ordine all’ammissibilità del ricorso proposto,soffermandosi sulla specificità dell’interesse di cui l’indagato [OSCURATO:PERSONA] era titolare,sulla scorta dei principi affermati da un recente arresto delle Sezioni Unite diquesta Suprema Corte (sent. n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv.289319 – 01).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’odierno procedimento ha ad oggetto l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, in sede di riesame, sono state rigettate le istanze di revoca delsequestro preventivo proposte da “[OSCURATO:PERSONA] Fabio, nella sua qualità di legalerappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., impegnata nellacostruzione del complesso edilizio” e da “TAMBURRINO Francesco, nella sua qualitàdi legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA].”, proprietaria dellaconsistenza di alcuni subalterni (cfr. pag. 1 del provvedimento impugnato).Risulta quindi del tutto evidente (e la circostanza non è stata in alcun modocontestata nell’ambito degli odierni ricorsi) che i soggetti che avevano propostol’impugnazione cautelare reale dinanzi al Tribunale di Matera devono essereidentificati nelle predette persone giuridiche. Altrettanto ovvio è il fatto che soloqueste ultime possono ritenersi legittimate a proporre ricorso per cassazioneavverso il provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale di Matera (si richiama,sul punto, Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227729 – 01, secondo cui«non è legittimato a prendere parte ai gradi ulteriori del procedimento, ne' apresentare memorie, il soggetto che non abbia partecipato a quelli precedenti, nonpotendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione daun grado all'altro». Per un’applicazione del principio in tema di sequestropreventivo, cfr. Sez. 3, n. 42527 del 04/07/2019, Festa, Rv. 277985 – 01).Da tutto ciò consegue che il ricorso per cassazione presentato dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], “indagato n.q. diamministratore unico nonché legale rappresentante p.t. della SPAZIOIMMOBILIARE [..] impresa committente e proprietaria del fabbricato oggetto disequestro preventivo” (cfr. pag. 2 del ricorso), non può che essere inteso comeimpugnazione presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto legittimato.Peraltro, il ricorso in questione deve essere dichiarato inammissibile, nonrisultando il predetto difensore munito di procura speciale (cfr. Sez. 2, n. 310 del07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271722 – 01).Alla luce di quanto in precedenza esposto, è opportuno evidenziare che dettoricorso, ove interpretato come impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisicasottoposta a indagini, risulterebbe inammissibile per difetto di legittimazione.Solo per completezza, si osserva che ad analoghe conclusioni diinammissibilità dovrebbe comunque pervenirsi anche nell’ipotesi in cui talepreliminare difetto non fosse stato sussistente, in quanto le Sezioni Unite di questaSuprema Corte hanno di recente chiarito che «la persona sottoposta alle indaginipuò proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attualecorrelato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione,in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione». (Sez. U,n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 – 01). Proprio perchétrattasi di un requisito di ammissibilità, l’interesse del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovutoessere adeguatamente esposto nel ricorso per cassazione: il tema è stato invecetrattato solo in sede di memoria conclusiva da parte della difesa.2. Il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] è invece fondato, nei sensi qui di seguito esposti.2.1. Evidenti ragioni logico-sistematiche impongono di prendere le mosse dalsecondo motivo di ricorso, con il quale la difesa ha censurato la decisione delTribunale che – come in precedenza accennato - ha ritenuto già in vigore, almomento del rilascio del permesso di costruire n. 34814 del 28/04/2021, ilregolamento urbanistico del comune di Matera, approvato con delibera delconsiglio comunale n. 19 del 11/03/2021.Dall’esame del provvedimento impugnato, emerge invero con chiarezza chel’intero impianto accusatorio si fonda sulla ritenuta illegittimità del predettopermesso di costruire, rilasciato in applicazione della legge reg. Basilicata n. 25del 2009 ed avente ad oggetto un intervento di delocalizzazione delle volumetrieesistenti, effettuato ai sensi dell’art. 3, comma 5-septies, della predetta legge,recante “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e allariqualificazione del patrimonio edilizio esistente”. Il legislatore regionale ha infattireso possibile, per le finalità di “sostegno al settore edilizio attraverso interventistraordinari finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza del patrimonio edilizioesistente” cui all’art. 1, una serie di interventi di ampliamento e di rinnovamentodi detto patrimonio, rispettivamente disciplinati dagli artt. 2 e 3 della legge, “inderoga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44 della legge regionale11 agosto 1999, n. 23 e s.m.i.”.Si è già accennato, nella sintesi dei motivi di ricorso, che nell’otticaaccusatoria, recepita in sede applicativa del sequestro ed in quella di riesame, leragioni di tale valutazione di illegittimità del permesso di costruire nonché, in viaderivata, delle S.C.I.A. alternative al P.D.C. indicate al capo 1 – valutazionefondante la contestazione del reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del2001, secondo principi giurisprudenziali del tutto consolidati (cfr. ad es. Sez. 3, n.56678 del 21/09/2018, Iodice, Rv. 275565 – 01) - sono da ricercarenell’interpretazione del sintagma “volumetrie esistenti” contenuto nel comma 5-septies dell’art. 3.In particolare, per determinare la volumetria realizzabile con l’intervento didelocalizzazione, dovrebbe aversi riguardo – nella prospettiva avversata dairicorrenti - ad un valore “convenzionale” della volumetria, determinato ai sensidell’art. 23 del regolamento urbanistico del comune di Matera, ovveromoltiplicando la superficie utile lorda (SUL) per il coefficiente di 3.20. Invece, iprogetti assentiti con il permesso di costruire n. 34814 del 28/04/2021 avevanofatto riferimento a volumetrie considerevolmente maggiori, ottenute non giàmoltiplicando, ma dividendo per 3,20 il volume esistente (su questi aspetti, cfr.pag. 4 segg. e pag. 12 segg. dell’ordinanza impugnata).La difesa della [OSCURATO:SOCIETA] ha contrastato l’impostazione accusatoria non soloprospettando una interpretazione letterale del sintagma “volumetrie esistenti”,ritenuta preferibile anche per motivi concernenti il sistema di gerarchia delle fontinormative, ma anche – come già accennato – contestando il percorsoargomentativo del Tribunale anche quanto alla ritenuta vigenza del predettoregolamento, alla data del rilascio del permesso di costruire.Appare evidente che l’esame di tale ultimo ordine di rilievi, pur veicolato conil secondo motivo di ricorso, non può che assumere una valenza preliminarerispetto all’analisi delle ulteriori questioni prospettate: solo risolvendopositivamente la questione della efficacia del regolamento urbanistico, è infattipossibile qualificare in termini di illiceità condotte contrarie al regolamentomedesimo.2.2. Tali censure, ad avviso del Collegio, appaiono meritevoli di accoglimento.2.2.1. Nel disattendere le corrispondenti doglianze prospettate in sede diriesame, il Tribunale di Matera ha ritenuto dirimente il fatto che la delibera delconsiglio comunale di approvazione del regolamento urbanistico, adottata il11/03/2021, era divenuta esecutiva in data 03/04/2021: in un momentoanteriore, quindi, al rilascio del permesso di costruire di cui al capo 1), avvenutoin data 28/04/2021.La motivazione così testualmente prosegue (pag. 19 dell’ordinanza): “Gli attidel consiglio comunale cui si riferisce la difesa [OSCURATO:SOCIETA] sono relativi ad una ‘presad’atto aggiornamento elaborati del regolamento urbanistico approvato alla DCC n.19/21 e adempimenti conseguenti ai sensi della l.r. 23/99’ che nulla tolgonoall’esecutività del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della delibera di approvazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA][rectius 2021] ma in ogni caso – anche se fosse vera la tesi difensiva – valgono lemisure di salvaguardia del regolamento urbanistico”.2.2.2. Ad avviso del Collegio, i rilievi mossi dalla difesa a tale passaggiomotivazionale colgono nel segno.La difesa della [OSCURATO:SOCIETA] aveva infatti sostenuto dinanzi al Tribunale,riproponendo la questione con l’odierno ricorso (cfr. pag. 14 seg.), che ilregolamento urbanistico non era ancora in vigore, alla data del rilascio delpermesso di costruire, in virtù del combinato disposto di cui all’art. 39 d.lgs. n. 33del 2013 e 36 l.reg. n. 23 del 1999.Il primo stabilisce che la pubblicità degli atti di governo del territorio, tra cuicertamente deve essere annoverato il regolamento urbanistico, “è condizione perl'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi”, mentre il secondo – dopo averdelineato la disciplina delle scansioni procedimentali relative alle fasi di adozionee approvazione – stabilisce (comma 4-bis) che “i Comuni trasmettono alDipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, oltre ad una copiaconforme degli atti tecnici ed amministrativi, approvati nell'esercizio delle funzioniloro attribuite con la presente legge, copia degli elaborati del regolamentoUrbanistico in formato digitale vettoriale opportunamente georeferenziati, entrotrenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dellostesso”.In tale prospettiva, la difesa ha posto in evidenza che, alla data del rilasciodel permesso di costruire, il regolamento non era ancora dotato di piena efficacia,in quanto la predetta fase di adeguamento e trasmissione non si era ancoracompiuta: nella successiva delibera del 19/07/2021, il consiglio comunale diMatera aveva dato atto dell’espletamento di tali ulteriori adempimenti, effettuatisolo in data 15/06/2021 (cfr. pag. 15 del ricorso).La produzione documentale effettuata dalla difesa ricorrente, con particolareriguardo alla delibera del consiglio comunale in data 19/07/2021, fornisce un pienoriscontro alla prospettazione difensiva.Infatti, se è vero che tale atto si definisce “meramente confermativo” delladelibera n. 19 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di approvazione del regolamento urbanistico, èaltrettanto vero che, nelle premesse, si dà atto che, in esecuzione della predettadelibera n. 19, “gli uffici hanno pubblicato gli atti tecnici e amministrativi delRegolamento Urbanistico, secondo le disposizioni di legge ai fini dell’assunzione diefficacia, ex articoli 134 del d.lgs. 267/2000 e 39 comma 3 del d.lgs. 33/2013”:adempimenti effettuati dagli uffici in data 15/06/2021 (cfr. la terza e la quartapagina della delibera n. 59 del 19/07/2021, all. 5 difesa).Alla luce di quanto precede, appare evidente che la “risposta” del Tribunale(pag. 19 dell’ordinanza), secondo cui “gli atti del consiglio comunale a cui siriferisce la difesa…nulla tolgono alla esecutività del 03/04/2021 della delibera diapprovazione del 11/03/2025” [rectius 2021], si risolve in una sostanziale elusionedell’obbligo motivazionale: nessun effettivo confronto vi è stato, infatti, con laricostruzione difensiva imperniata sulla differenza, alla luce della normativarichiamata, che lo stesso consiglio comunale di Matera ha fatto propriadistinguendo il momento in cui la delibera di approvazione del regolamentourbanistico diviene esecutiva, e quello in cui detto regolamento spiega la propriaefficacia.2.2.3. Considerazioni sostanzialmente analoghe devono essere svolte quantoalla conclusiva precisazione del Tribunale, secondo cui “anche se fosse vera la tesidifensiva valgono le ‘misure di salvaguardia’ del regolamento urbanistico” (pag.19, cit.).Si tratta di un riferimento assolutamente apodittico ed indeterminato, che nonconfuta adeguatamente l’assunto difensivo (cfr. pag. 16 del ricorso) secondo cui,da un lato, dovevano ritenersi vigenti, al momento del rilascio del permesso dicostruire, le n.t.a. del P.R.G. n. 99 del 2007, il cui art. 81 disponeva - in tema diinterventi nello spazio urbano “qualora vengano dismessi o trasferiti eventualimanufatti industriali o impianti”, che la superficie utile realizzabile doveva risultare“pari a quella attuale ovvero a quella virtuale ottenuta dividendo l’attualevolumetria per ml. 3,20”. D’altro lato, la difesa ha sottolineato che i progettistiavevano fatto riferimento a tale disposizione (giustificativa quindi della operazionematematica - divisione anziché moltiplicazione - censurata dai tecnici dell’accusa),in considerazione del regime derogatorio in cui aveva luogo l’intervento.3. Le considerazioni fin qui svolte evidenziano una sostanziale lacuna delpercorso argomentativo del Tribunale su un aspetto preliminare a tutte le altrequestioni, che devono pertanto ritenersi assorbite: si impone quindi l’annullamentodell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Matera,competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. checondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila infavore della Cassa delle Ammende. Annulla l’ordinanza impugnata limitatamentealla [OSCURATO:SOCIETA]. e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Matera competenteai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen.Così deciso il 30 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]